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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 18 dicembre 2925, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3704/2024 R.G. e vertente
fra
(cod. fisc.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Guido Marone ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Napoli, alla via L. Giordano n. 15, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del in , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_2 CP_3 dott.ssa Claudia Datena, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza alla trattazione diretta, ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1, come in atti;
[...]
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 18.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - docente di ruolo, assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.07.2016 e attualmente in servizio presso un'istituzione scolastica ricadente nella competenza del
Tribunale – adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, faceva istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo;
che, dall'esame della propria posizione economica e dallo stato matricolare, si avvedeva che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata, non avendo computato l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione e, quindi, annullando qualsiasi beneficio derivante dall'effettivo espletamento delle prestazioni di docente supplente;
che la motivazione addotta a fondamento di tale ingiusta e illegittima decisione si ancorava sul cd. blocco degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013; che l'interpretazione adottata e posta a fondamento del provvedimento di ricostruzione di carriera aveva comportato, negli anni, l'erogazione di un trattamento economico inferiore rispetto a quello effettivamente spettante e, in particolare, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, avrebbe maturato la posizione stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s.
2018/2019:
Deduceva in diritto: la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. 31.05.2010 n. 78 (conv. con l.
30.07.2010 n. 122); la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 1 del d.p.r.
04.09.2013 n. 122; la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 489 del d.lgs. 16.04.1994 n. 297; la violazione e falsa applicazione dell'art. 45 del d.lgs.
30.03.2001 n. 165; la violazione e falsa applicazione dei ccnl di categoria e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 cod. civ.
2 Tanto premesso, adiva il Tribunale domandava di a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, di condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della Controparte_1 carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a decorrere dall'a.s. 2018/2019; d) conseguentemente, di condannare il
[...]
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute Controparte_1 in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, e domandava di dichiarare la domanda prescritta e per l'effetto di respingere il ricorso;
nel merito, di respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese.
3 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 18 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto a vedersi riconosciuto ai fini giuridici, previdenziali ed economici l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera.
Preliminarmente si osserva che la sopravvenuta dichiarazione di rinuncia alla pretesa relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, formalizzata dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta, consente di dichiarare cessata la materia del contendere, in parte qua.
Evidentemente, con tale dichiarazione, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del
4 principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez.
L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di rinunciare alla pretesa relativa al riconoscimento dell'anno
2013 ai fini economici, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola, in parte qua.
Va, invece, accolta la domanda finalizzata all'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, avendo al riguardo la Suprema Corte statuito:
“In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del
d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai
5 soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità
2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13618 del
21.05.2025).
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie e l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 18.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici;
2) accerta il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera;
3) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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