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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso la nota sede dell'avvocatura Comunale sita in Via del Tempio di Pt_1
Giove, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo RICHTER MAPELLI MOZZI giusta procura alle liti individuata.
Opponente
CONTRO
IL - – in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pieri e domiciliata presso lo studio professionale del medesimo sito in Via Tibullo n. 16. Pt_1
Opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9655/2023 del 25.05.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 95.619,31 richiesto per prestazioni svolte dalla cooperativa a tutela del disagio giovanile e minorile oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002. .
conclusioni per parte opponente: si richiama il contenuto della comparsa conclusionale all'interno della quale si evidenzia che con D.D. rep. n. QE/2787/2023 e prot. n.
pagina1 di 5 QE/63574/2023 del 12.07.2023 (cfr. doc. n. 18 comparsa conclusionale), oltre a quelle già corrisposte sono state liquidate anche tutte le residue fatture n. 182, 12, 49, 92, 96, 133, 162,
163 afferenti al Dipartimento Politiche Sociali, Salute di Roma Capitale, Direzione Servizi alla Persona, U.O. Protezione persone minore età. Si insiste quindi per le conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale e quindi:” annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti, il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 9655/2023 avente R.G. n.
22007/2023, emesso in data 24.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Giudice
Dott. N. Valletta, notificato il 31.05.2023, con il quale veniva ingiunto a in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, il pagamento della somma di € 95.619,31 per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi come da domanda e oltre alle spese, oltre i.v.a e c.p.a. e successive occorrende;
-
Accertare e dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di sorte relativamente all'opposto decreto ingiuntivo. Per le sole fatture onorate tardivamente, riconoscere gli interessi secondo il saggio legale”.
conclusioni per parte opposta in sede di replica: “In particolar modo, mentre i documenti da
n. 13 a n. 16 costituiscono prova del tardivo adempimento di che qui non si contesta Parte_1 essendo allo stato tardivamente saldata (dopo l'emissione del decreto ingiuntivo) l'intera sorte, i documenti nn. 17 e 18 costituiscono relazioni di parte, arbitrarie, predisposte da Dirigenti dell'Amministrazione a “giustificazione” dei gravi inadempimenti di la quale tenta Parte_1 di introdurre nuove argomentazioni in totale spregio dei termini processuali del principio del contraddittorio. Va da sé l'inammissibilità delle produzioni di Nel caso specifico Parte_1 nessun dubbio può sussistere sulla debenza degli interessi moratori così come indicati dal Dlgs n.
231/02 stante il carattere economico dell'attività e la fonte negoziale del rapporto. Sulla soccombenza virtuale valgano i principi da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda (Cass. Civile sent.21.01.2021 n. 1098 e Cass. Civile sent. 18.10.2018 n. 26299). E al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo Il vantava l'intero credito dedotto in giudizio, poi solo CP_1 successivamente estinto da In termini di soccombenza virtuale valgano i principi da Parte_1 ultimo ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
L'opposizione al decreto ingiuntivo meglio individuato in epigrafe è stata originata dal ritardo con il quale l'amministrazione ha corrisposto il pagamento delle prestazioni svolte dalla . Controparte_1
pagina2 di 5 A fronte della documentazione prodotta dalla parte creditrice, nel Decreto
Ingiuntivo emesso in data 24.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma con il n. 9655/2023,
Giudice dott. Nicola Valletta, è stato ingiunto alla P.A. opponente il pagamento della somma di € 95.619,31 oltre gli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali come da domanda nonché le spese e gli esborsi.
Nell'atto di opposizione l' ha sostenuto di aver corrisposto, sia pur Controparte_2 tardivamente, il pagamento delle fatture: a base del decreto monitorio erano state emesse e prodotte n. 15 fatture relative a prestazioni svolte in favore di varie strutture facenti parte della PA opponente: n. 8 di esse erano state emesse dal Dipartimento Politiche
Sociali e Salute;
n. 3 del Municipio Roma I, 3 del Municipio III;
1 emessa dal Pt_1
Municipio Roma IV;
altre erano state corrisposte o alla firma. Si chiedeva di annullare o revocare il decreto sia per quota parte della sorte (€ 48.989,21) che per l'intera quota relativa agli interessi moratori, in quanto una parte erano state pagate in data antecedente alla notifica e alla sua emissione del decreto ingiuntivo;
fra le altre la fattura di competenza Municipio III 71/22 era stata annullata con nota di credito a causa di errore materiale da parte della La nuova fattura era stata emessa in Controparte_1 conformità e liquidata;
la fattura 102/22 era stata liquidata con in mandati di cui in precedenza, la fattura FPA 151/22 - nota di credito – era stata inserita nella DD di liquidazione che era alla firma della . Parte_2
Si sosteneva, comunque, la non debenza interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002 trattandosi si fatture del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, e per le stesse, si sosteneva, non si applicano gli interessi moratori ex art 5 trattandosi di prestazioni sociali per le quali non sussistevano obbligazioni contrattuali;
le disposizioni che le prevedono hanno la loro scaturigine in fonti normative e non amministrative - nel caso non negoziali
- non parificabili alle transazioni commerciali. Nessun accordo commerciale era stato stipulato con “ ”. Parte_3
Si è costituita la cooperativa sociale che ha chiesto il rigetto dell'opposizione sulla base delle conclusioni svolte. Evidenziava la reiterazione degli inadempimenti da parte dell'ente territoriale che attendeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per costituirsi in opposizione e lamentare di aver provveduto al pagamento delle pretese. Peraltro, una parte delle fatture era stata pagata, ma dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, in questa come in altre circostanze in ogni caso, con tardività di oltre otto mesi rispetto alla data della scadenza mentre il credito portato dalle altre fatture individuate non era ancora stato corrisposto.
In ogni caso evidenziava non fossero contestate le prestazioni svolte, la produzione degli impegni di spesa ed allegava a sostegno i registri presenze;
ribadiva che la tesi dell'inapplicabilità degli interessi da ritardato pagamento delle transazioni commerciali non poteva trovare accoglimento.
pagina3 di 5 Incardinata la causa, veniva concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza ex art 648 c.p.c. del 03.04.2024.
All'esito del deposito di memorie, veniva rappresentato dalle parti – concordemente – esser state pagate tutte le fatture oggetto di decreto ingiuntivo come del resto dimostrato dal deposito dei mandati di pagamento in occasione delle note scritte: lo stesso creditore – disposta la sua comparizione per chiarimenti – Controparte_3 confermava esser stata al fine corrisposte dall'ente territoriale l'integralità della sorte.
Quindi come si desume dagli atti, successivamente al deposito del ricorso monitorio, dell'emissione del decreto ingiuntivo, e - per parte – successivamente alla stessa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art 648 c.p.c. nelle more del giudizio sono intervenuti diversi pagamenti che determinano il superamento di ogni questione relativa alla debenza dell'obbligazione principale, lasciando residuare solo la questione relativa alla debenza degli interessi moratori sulla base della disciplina di cui al
D.lgs 231/2002.
La tesi proposta dalla difesa dell'ente territoriale non pare condividibile: la natura
(sociale) delle prestazioni richieste alla cooperativa, se incide negli obblighi posti a carico del soggetto pubblico, non può trasferirsi tout court in capo al privato affidatario del servizio, determinandosi in esito all'affidamento la nascita di una obbligazione contrattuale perfettamente rientrante integralmente nell'ambito di quelle prestazioni di cui all'art. 2 del D.lgs 231/2002. L'applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo ai rapporti tra privati e PA prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera b e dall'articolo 4 comma
4 in presenza di un rapporto di fonte negoziale deve individuarsi nella determina con la quale è stato autorizzato l'inserimento in trattamento assistenziale dei minori e dei soggetti afflitti da disabilità fisica, psichica o sensoriale.
Per effetto di quanto previsto, il decreto ingiuntivo dev'esser revocato in ragione dell'intervenuto pagamento della sorte e va contestualmente pronunciata condanna dell'ente territoriale al pagamento dei soli interessi moratori a cagione del tardivo pagamento delle singole fatture azionate in sede monitoria, n.
106,107,149,71,109,151,182,12,49,92,96,133,162,163, ex D.lgs 231/2002, dalla data della scadenza di pagamento sino all'effettivo soddisfo per come documentato in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
36611/2023:
A) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 9655/2023 e stante il tardivo pagamento da parte dell'ente territoriale condanna al Parte_1 pagamento in favore della degli Parte_4 interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 relativamente alle fatture meglio pagina4 di 5 individuate in parte motiva, dalla scadenza di pagamento sino all'effettivo adempimento per come documentato in atti.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa della che quantifica e liquida nella misura di € 7052,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
il 04/06/2025. Pt_1
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso la nota sede dell'avvocatura Comunale sita in Via del Tempio di Pt_1
Giove, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo RICHTER MAPELLI MOZZI giusta procura alle liti individuata.
Opponente
CONTRO
IL - – in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pieri e domiciliata presso lo studio professionale del medesimo sito in Via Tibullo n. 16. Pt_1
Opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9655/2023 del 25.05.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 95.619,31 richiesto per prestazioni svolte dalla cooperativa a tutela del disagio giovanile e minorile oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002. .
conclusioni per parte opponente: si richiama il contenuto della comparsa conclusionale all'interno della quale si evidenzia che con D.D. rep. n. QE/2787/2023 e prot. n.
pagina1 di 5 QE/63574/2023 del 12.07.2023 (cfr. doc. n. 18 comparsa conclusionale), oltre a quelle già corrisposte sono state liquidate anche tutte le residue fatture n. 182, 12, 49, 92, 96, 133, 162,
163 afferenti al Dipartimento Politiche Sociali, Salute di Roma Capitale, Direzione Servizi alla Persona, U.O. Protezione persone minore età. Si insiste quindi per le conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale e quindi:” annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare privo di effetti, il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 9655/2023 avente R.G. n.
22007/2023, emesso in data 24.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma nella persona del Giudice
Dott. N. Valletta, notificato il 31.05.2023, con il quale veniva ingiunto a in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, il pagamento della somma di € 95.619,31 per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi come da domanda e oltre alle spese, oltre i.v.a e c.p.a. e successive occorrende;
-
Accertare e dichiarare che nulla è più dovuto a titolo di sorte relativamente all'opposto decreto ingiuntivo. Per le sole fatture onorate tardivamente, riconoscere gli interessi secondo il saggio legale”.
conclusioni per parte opposta in sede di replica: “In particolar modo, mentre i documenti da
n. 13 a n. 16 costituiscono prova del tardivo adempimento di che qui non si contesta Parte_1 essendo allo stato tardivamente saldata (dopo l'emissione del decreto ingiuntivo) l'intera sorte, i documenti nn. 17 e 18 costituiscono relazioni di parte, arbitrarie, predisposte da Dirigenti dell'Amministrazione a “giustificazione” dei gravi inadempimenti di la quale tenta Parte_1 di introdurre nuove argomentazioni in totale spregio dei termini processuali del principio del contraddittorio. Va da sé l'inammissibilità delle produzioni di Nel caso specifico Parte_1 nessun dubbio può sussistere sulla debenza degli interessi moratori così come indicati dal Dlgs n.
231/02 stante il carattere economico dell'attività e la fonte negoziale del rapporto. Sulla soccombenza virtuale valgano i principi da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda (Cass. Civile sent.21.01.2021 n. 1098 e Cass. Civile sent. 18.10.2018 n. 26299). E al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo Il vantava l'intero credito dedotto in giudizio, poi solo CP_1 successivamente estinto da In termini di soccombenza virtuale valgano i principi da Parte_1 ultimo ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione, ovvero la sussistenza dell'interesse ad agire al momento della proposizione della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
L'opposizione al decreto ingiuntivo meglio individuato in epigrafe è stata originata dal ritardo con il quale l'amministrazione ha corrisposto il pagamento delle prestazioni svolte dalla . Controparte_1
pagina2 di 5 A fronte della documentazione prodotta dalla parte creditrice, nel Decreto
Ingiuntivo emesso in data 24.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma con il n. 9655/2023,
Giudice dott. Nicola Valletta, è stato ingiunto alla P.A. opponente il pagamento della somma di € 95.619,31 oltre gli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali come da domanda nonché le spese e gli esborsi.
Nell'atto di opposizione l' ha sostenuto di aver corrisposto, sia pur Controparte_2 tardivamente, il pagamento delle fatture: a base del decreto monitorio erano state emesse e prodotte n. 15 fatture relative a prestazioni svolte in favore di varie strutture facenti parte della PA opponente: n. 8 di esse erano state emesse dal Dipartimento Politiche
Sociali e Salute;
n. 3 del Municipio Roma I, 3 del Municipio III;
1 emessa dal Pt_1
Municipio Roma IV;
altre erano state corrisposte o alla firma. Si chiedeva di annullare o revocare il decreto sia per quota parte della sorte (€ 48.989,21) che per l'intera quota relativa agli interessi moratori, in quanto una parte erano state pagate in data antecedente alla notifica e alla sua emissione del decreto ingiuntivo;
fra le altre la fattura di competenza Municipio III 71/22 era stata annullata con nota di credito a causa di errore materiale da parte della La nuova fattura era stata emessa in Controparte_1 conformità e liquidata;
la fattura 102/22 era stata liquidata con in mandati di cui in precedenza, la fattura FPA 151/22 - nota di credito – era stata inserita nella DD di liquidazione che era alla firma della . Parte_2
Si sosteneva, comunque, la non debenza interessi moratori ex D. lgs. n. 231/2002 trattandosi si fatture del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, e per le stesse, si sosteneva, non si applicano gli interessi moratori ex art 5 trattandosi di prestazioni sociali per le quali non sussistevano obbligazioni contrattuali;
le disposizioni che le prevedono hanno la loro scaturigine in fonti normative e non amministrative - nel caso non negoziali
- non parificabili alle transazioni commerciali. Nessun accordo commerciale era stato stipulato con “ ”. Parte_3
Si è costituita la cooperativa sociale che ha chiesto il rigetto dell'opposizione sulla base delle conclusioni svolte. Evidenziava la reiterazione degli inadempimenti da parte dell'ente territoriale che attendeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per costituirsi in opposizione e lamentare di aver provveduto al pagamento delle pretese. Peraltro, una parte delle fatture era stata pagata, ma dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, in questa come in altre circostanze in ogni caso, con tardività di oltre otto mesi rispetto alla data della scadenza mentre il credito portato dalle altre fatture individuate non era ancora stato corrisposto.
In ogni caso evidenziava non fossero contestate le prestazioni svolte, la produzione degli impegni di spesa ed allegava a sostegno i registri presenze;
ribadiva che la tesi dell'inapplicabilità degli interessi da ritardato pagamento delle transazioni commerciali non poteva trovare accoglimento.
pagina3 di 5 Incardinata la causa, veniva concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza ex art 648 c.p.c. del 03.04.2024.
All'esito del deposito di memorie, veniva rappresentato dalle parti – concordemente – esser state pagate tutte le fatture oggetto di decreto ingiuntivo come del resto dimostrato dal deposito dei mandati di pagamento in occasione delle note scritte: lo stesso creditore – disposta la sua comparizione per chiarimenti – Controparte_3 confermava esser stata al fine corrisposte dall'ente territoriale l'integralità della sorte.
Quindi come si desume dagli atti, successivamente al deposito del ricorso monitorio, dell'emissione del decreto ingiuntivo, e - per parte – successivamente alla stessa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art 648 c.p.c. nelle more del giudizio sono intervenuti diversi pagamenti che determinano il superamento di ogni questione relativa alla debenza dell'obbligazione principale, lasciando residuare solo la questione relativa alla debenza degli interessi moratori sulla base della disciplina di cui al
D.lgs 231/2002.
La tesi proposta dalla difesa dell'ente territoriale non pare condividibile: la natura
(sociale) delle prestazioni richieste alla cooperativa, se incide negli obblighi posti a carico del soggetto pubblico, non può trasferirsi tout court in capo al privato affidatario del servizio, determinandosi in esito all'affidamento la nascita di una obbligazione contrattuale perfettamente rientrante integralmente nell'ambito di quelle prestazioni di cui all'art. 2 del D.lgs 231/2002. L'applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo ai rapporti tra privati e PA prevista dall'articolo 2 comma 1 lettera b e dall'articolo 4 comma
4 in presenza di un rapporto di fonte negoziale deve individuarsi nella determina con la quale è stato autorizzato l'inserimento in trattamento assistenziale dei minori e dei soggetti afflitti da disabilità fisica, psichica o sensoriale.
Per effetto di quanto previsto, il decreto ingiuntivo dev'esser revocato in ragione dell'intervenuto pagamento della sorte e va contestualmente pronunciata condanna dell'ente territoriale al pagamento dei soli interessi moratori a cagione del tardivo pagamento delle singole fatture azionate in sede monitoria, n.
106,107,149,71,109,151,182,12,49,92,96,133,162,163, ex D.lgs 231/2002, dalla data della scadenza di pagamento sino all'effettivo soddisfo per come documentato in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG
36611/2023:
A) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 9655/2023 e stante il tardivo pagamento da parte dell'ente territoriale condanna al Parte_1 pagamento in favore della degli Parte_4 interessi di cui al D. lgs. n. 231/2002 relativamente alle fatture meglio pagina4 di 5 individuate in parte motiva, dalla scadenza di pagamento sino all'effettivo adempimento per come documentato in atti.
B) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa della che quantifica e liquida nella misura di € 7052,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
il 04/06/2025. Pt_1
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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