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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442 /2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 02/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 442 /2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. RAMPONE STEFANO Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (contratto di lavoro, buste paga sino al mese di marzo 2024, comunicazione di dimissioni, sub docc. nn. 2, 3 e 4), da cui risulta senza incertezze che
è stata dipendente della convenuta, Parte_1 Controparte_1
, in qualità di operaia addetta alle pulizie, dal 1.5.2019 al 21.9.2024, data
[...]
delle dimissioni, con inquadramento nel livello 3' del CCNL Pulizia e Servizi Integrati
Multiservizi e orario di lavoro a tempo parziale di 23 ore settimanali;
pagina 1 di 4 2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, la retribuzione a decorrere dal mese di giugno 2024, la quattordicesima, il tfr, i ratei di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso (stante le dimissioni per giusta causa) e il
T.F.R.;
3. - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 10.565,13 per i titoli sopra indicati (di cui € 4.339,18 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta dell'analitico conteggio allegato sub doc. n. 5 fascicolo ricorrente;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nella busta paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. estratto CCNL
Multiservizi sub doc. n. 6); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. - non possono tuttavia essere riconosciute a parte ricorrente indennità sostitutive di ferie e permessi, in assenza di allegazione in ordine alla loro mancata fruizione;
6. - quanto all'indennità sostituiva del preavviso va ricordato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14829 del 18/10/2002); a tale proposito, l'ormai risalente – in quanto pacifico e mai sconfessato - orientamento della
Cassazione ha chiarito che costituisce inadempimento grave, integrante giusta causa di dimissioni, il mancato o ritardato pagamento della retribuzioni o il reiterato omesso pagamento anche solo di singole voci retributive (Cass., 23.5.1998, n. 5146; Cass.,
26.1.1988, n. 648);
6.1. - nel caso di specie è indubitabile che l'omesso pagamento delle retribuzioni negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo sia idoneo ad integrare gli estremi del grave inadempimento e, pertanto, ad esonerare il lavoratore dall'obbligo del preavviso, conferendogli – anzi - il diritto ad ottenere la relativa indennità sostitutiva ai sensi degli pagina 2 di 4 artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13782 del
7/11/2001; Cass., Sez. L, 1.8.1995, n. 8419);
6.2. - quanto alla misura di tale indennità, essa appare correttamente calcolata alla luce dei criteri dettati dall'art. 57 del CCNL applicabile alla fattispecie e allegato da parte ricorrente sub doc. n. 8, che prevede per gli operai, come la ricorrente, un preavviso pari a
15 giorni;
7. - parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
8. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
9. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M.
55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a pagare a Controparte_1
parte ricorrente la somma lorda di € 9.778,68 per i titoli sopra indicati (di Parte_1
cui € 4.399,18 lordi a titolo di t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
pagina 3 di 4 • condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in €
2.500,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 02/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 442 /2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. RAMPONE STEFANO Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
1. - l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (contratto di lavoro, buste paga sino al mese di marzo 2024, comunicazione di dimissioni, sub docc. nn. 2, 3 e 4), da cui risulta senza incertezze che
è stata dipendente della convenuta, Parte_1 Controparte_1
, in qualità di operaia addetta alle pulizie, dal 1.5.2019 al 21.9.2024, data
[...]
delle dimissioni, con inquadramento nel livello 3' del CCNL Pulizia e Servizi Integrati
Multiservizi e orario di lavoro a tempo parziale di 23 ore settimanali;
pagina 1 di 4 2. - parte ricorrente ha allegato di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, la retribuzione a decorrere dal mese di giugno 2024, la quattordicesima, il tfr, i ratei di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso (stante le dimissioni per giusta causa) e il
T.F.R.;
3. - sulla base della documentazione allegata parte ricorrente ha richiesto il pagamento del complessivo importo lordo di € 10.565,13 per i titoli sopra indicati (di cui € 4.339,18 lordi a titolo di t.f.r.) sulla scorta dell'analitico conteggio allegato sub doc. n. 5 fascicolo ricorrente;
4. - detta quantificazione appare corretta, in quanto formulata sulla base dei dati retributivi utilizzati dallo stesso datore di lavoro nella busta paga in atti e conforme alla contrattazione collettiva di settore applicabile alla fattispecie (cfr. estratto CCNL
Multiservizi sub doc. n. 6); la stessa può pertanto essere utilizzata per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente;
5. - non possono tuttavia essere riconosciute a parte ricorrente indennità sostitutive di ferie e permessi, in assenza di allegazione in ordine alla loro mancata fruizione;
6. - quanto all'indennità sostituiva del preavviso va ricordato che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14829 del 18/10/2002); a tale proposito, l'ormai risalente – in quanto pacifico e mai sconfessato - orientamento della
Cassazione ha chiarito che costituisce inadempimento grave, integrante giusta causa di dimissioni, il mancato o ritardato pagamento della retribuzioni o il reiterato omesso pagamento anche solo di singole voci retributive (Cass., 23.5.1998, n. 5146; Cass.,
26.1.1988, n. 648);
6.1. - nel caso di specie è indubitabile che l'omesso pagamento delle retribuzioni negli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo sia idoneo ad integrare gli estremi del grave inadempimento e, pertanto, ad esonerare il lavoratore dall'obbligo del preavviso, conferendogli – anzi - il diritto ad ottenere la relativa indennità sostitutiva ai sensi degli pagina 2 di 4 artt. 2118, secondo comma, e 2119, primo comma, c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 13782 del
7/11/2001; Cass., Sez. L, 1.8.1995, n. 8419);
6.2. - quanto alla misura di tale indennità, essa appare correttamente calcolata alla luce dei criteri dettati dall'art. 57 del CCNL applicabile alla fattispecie e allegato da parte ricorrente sub doc. n. 8, che prevede per gli operai, come la ricorrente, un preavviso pari a
15 giorni;
7. - parte convenuta, rimanendo contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le somme risultanti da detto conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., né ha allegato altri fatti estintivi, ovvero modificativi o impeditivi delle obbligazioni dedotte, e va quindi condannata all'integrale pagamento alla ricorrente dell'importo lordo in questione;
8. - dal giorno di maturazione delle singole voci retributive e del T.F.R. spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
9. - in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo alla luce del D.M.
55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, della concentrazione del giudizio in una sola udienza, nonché della semplicità dell'istruttoria svolta, limitata alla sola produzione documentale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• condanna parte convenuta a pagare a Controparte_1
parte ricorrente la somma lorda di € 9.778,68 per i titoli sopra indicati (di Parte_1
cui € 4.399,18 lordi a titolo di t.f.r.) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
pagina 3 di 4 • condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di causa liquidate in €
2.500,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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