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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI Sartini ha pronunciato ex art. 429s c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1930/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCARI Parte_1 C.F._1 SE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANCARI SE
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. ZAMPESE MASSIMO
opposta
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 FERRARA MIRKO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERRARA MIRKO terzo chiamato
Oggetto: Opposizione all'Ingiunzione di Pagamento n. 2325 del 02/02/2023 emessa da CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8/3/2023, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2325 del 02/02/2023 , notificatale in data 07/02/2023 ed emessa da
CP_1 con tale atto veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento della somma complessiva di € Pt_1
24.565,83, scaturente dal mancato pagamento del Verbale di Infrazione al Codice della Strada n. 28530 emesso in data 11/04/2019 dall' (ove si contestava la violazione dell'art. Controparte_2
pagina 1 di 4 116 C.d.S. -guida senza patente., notificatole in data 27/06/2019, in qualità di proprietaria del veicolo e obbligata in solido). L'importo ingiunto è costituito dalla sanzione base, pari alla metà del massimo edittale (€ 15.330,00), dalle spese di procedimento (€ 17,00) e dalle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, L. 689/1981, calcolate in € 9.198,00, oltre a ulteriori spese di notifica e interessi. A fondamento della propria opposizione, la sig.ra deduceva;
a) l'illegittimità Pt_1 dell'applicazione della sanzione accessoria (maggiorazione) prevista dall'art. 27 L. 689/81, per assenza di un comportamento doloso o colposo nel ritardo, stante la sua giovane età (22 anni all'epoca) e la sua condizione di impossidenza reddituale che le impediva di far fronte al pagamento della sanzione, b) l'illegittimità della medesima sanzione accessoria per motivazione insufficiente ed erronea, nonché per presunta incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 Cost. . Si costituiva in giudizio parte opposta, soc. eccependo in via preliminare il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni di merito, essendo mera concessionaria del servizio di riscossione e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente titolare del credito, l' . Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione stante Controparte_2 la definitività del verbale di Infrazione al Codice della Strada n. 28530 (verbale non opposto) nonché la piena legittimità delle maggiorazioni applicate posta la previsione normativa sul punto. Su richiesta di parte opposta veniva autorizzata la chiamata in causa dell' Controparte_2 il quale, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo che il verbale di
[...] accertamento era divenuto titolo esecutivo definitivo e che l'applicazione delle maggiorazioni scaturiva dalla previsione normativa e, dunque, atto dovuto e vincolato per legge. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, previa discussione delle parti, veniva decisa all'udienza del 30/10/2025. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Occorre porre subito in evidenza che il verbale di accertamento dell'infrazione n. 28530 del 11/04/2019 è stato regolarmente notificato all'odierna opponente in data 27/06/2019: avverso tale verbale la sig.ra non ha provveduto al pagamento in misura ridotta né ha proposto Pt_1 opposizione nei termini di legge;
conseguentemente, in luce del principio di cui all'art. 203, comma 3, del Codice della Strada, il verbale è divenuto titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento . La definitività del titolo presupposto preclude, in questa sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento, ogni contestazione relativa alla legittimità dell'accertamento originario, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il giudizio di opposizione a ingiunzione, infatti, non può trasformarsi in un'occasione per recuperare tardivamente i motivi di contestazione che andavano sollevati con lo specifico rimedio dell'opposizione al verbale di accertamento (Cass. Civ., Sez. 35246/2021). L'oggetto del presente giudizio è dunque circoscritto alla verifica della legittimità dell'ingiunzione opposta e alla sussistenza di eventuali fatti estintivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo che, nel caso di specie, non sono stati provati. Ciò premesso occorre ora analizzare la doglianza di parte ricorrente riguardo la pretesa illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27 l. 689/1981 (maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo). L'art. 206 del Codice della Strada stabilisce che, in caso di mancato pagamento della sanzione nei termini, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'art. 27 della citata L. n. 689/1981. Tale rinvio pagina 2 di 4 normativo rende pienamente applicabile la maggiorazione semestrale anche alle sanzioni per violazioni stradali. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale maggiorazione ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge nel momento in cui la sanzione principale diviene esigibile, e la sua funzione è quella di sanzionare il ritardo nell'adempimento ( “…sul tema va altresì confermato l'orientamento, non oggetto di specifiche censure ad opera del ricorrente, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27 (la cui applicazione è richiamata dall'art. 206 C.d.S. per le violazioni al codice della strada), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (Cass. n. 18347 del 2019; Cass. n. 21259 del 2016)…” Cass. Civ., Sez. 6, n. 35246/2021) L'applicazione di tale maggiorazione non è, dunque, una facoltà discrezionale dell'ente impositore, ma un obbligo di legge che discende direttamente dal ritardo nel pagamento. L'operato dell'
[...]
che ha richiesto al concessionario di procedere alla riscossione Controparte_2 CP_1 includendo tale importo, è pertanto corretto e conforme alla normativa vigente. Riguardo alla richiesta applicazione dell'esimente per difficoltà economica in capo alla ricorrente, la doglianza non merita accoglimento. L'opponente ha sostenuto che il ritardo nel pagamento non le sarebbe imputabile a titolo di dolo o colpa, a causa della sua giovane età e della sua precaria condizione economica all'epoca dei fatti. Sebbene la giurisprudenza abbia qualificato la maggiorazione come sanzione che richiede l'imputabilità del ritardo, la mera allegazione di difficoltà economiche non è di per sé sufficiente a escludere la colpa del debitore. L'ordinamento prevede specifici strumenti per far fronte a tali situazioni, come la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione (art. 202-bis C.d.S.). La sig.ra non ha dimostrato di aver attivato tali rimedi, né di essersi trovata in una condizione di Pt_1 impossibilità assoluta e oggettiva di adempiere o di attivare le procedure previste. La sua inerzia, protrattasi per anni, rende il ritardo a lei pienamente imputabile. Al riguardo occorre osservare come l'introdurre una sorta di "esimente economica" non prevista dalla legge, come richiesto dall'opponente, comporterebbe una palese violazione del principio di legalità e di parità di trattamento tra i cittadini, creando una discriminazione ingiustificata a danno di coloro che, pur versando in condizioni difficili, si adoperano per onorare i propri debiti con l'amministrazione. Infine, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di motivazione e della questione di legittimità costituzionale dal momento che l'ingiunzione di pagamento opposta indica l'atto presupposto (il verbale n. 28530), la norma di legge in base alla quale sono state calcolate le maggiorazioni (art. 27 L. 689/1981) e l'importo totale delle stesse (€ 9.198,00). Tale motivazione, seppur sintetica e per relationem, è da ritenersi congrua e sufficiente per un atto di riscossione coattiva, che non ha natura di atto impositivo autonomo ma si fonda su un titolo già definitivo. Il calcolo, come dettagliato da parte opposta, risulta inoltre matematicamente corretto. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, L. 689/1981, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., si rileva che la Corte Costituzionale si è già pronunciata sul punto con la sentenza n. 308 del 1999, dichiarandola manifestamente infondata. La giurisprudenza successiva, anche recente, ha costantemente confermato la legittimità di tale meccanismo sanzionatorio (In termini Corte Cost., sentenza n. 25/2017). Non si ravvisano, pertanto, elementi di novità o profili di illegittimità tali da giustificare una nuova rimessione della questione alla Consulta.
pagina 3 di 4 Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attrice opponente. Vengono liquidate come in dispositivo in favore di entrambe le parti resistenti ( e CP_1 [...]
, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione Controparte_2 dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
pqm
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2325 del 02/02/2023 emesse da ogni contraria istanza disattesa e rigettata: CP_1 revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'ingiunzione di pagamento n. 2325 del Parte_1
02/02/2023 emessa da CP_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1 CP_1
2.109,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_2
che liquida in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario
[...] spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Riserva termine di 30 giorni per il deposito della sentenza Così deciso in Modena il 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa SI Sartini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI Sartini ha pronunciato ex art. 429s c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1930/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANCARI Parte_1 C.F._1 SE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANCARI SE
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. ZAMPESE MASSIMO
opposta
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 FERRARA MIRKO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERRARA MIRKO terzo chiamato
Oggetto: Opposizione all'Ingiunzione di Pagamento n. 2325 del 02/02/2023 emessa da CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 8/3/2023, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2325 del 02/02/2023 , notificatale in data 07/02/2023 ed emessa da
CP_1 con tale atto veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento della somma complessiva di € Pt_1
24.565,83, scaturente dal mancato pagamento del Verbale di Infrazione al Codice della Strada n. 28530 emesso in data 11/04/2019 dall' (ove si contestava la violazione dell'art. Controparte_2
pagina 1 di 4 116 C.d.S. -guida senza patente., notificatole in data 27/06/2019, in qualità di proprietaria del veicolo e obbligata in solido). L'importo ingiunto è costituito dalla sanzione base, pari alla metà del massimo edittale (€ 15.330,00), dalle spese di procedimento (€ 17,00) e dalle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, L. 689/1981, calcolate in € 9.198,00, oltre a ulteriori spese di notifica e interessi. A fondamento della propria opposizione, la sig.ra deduceva;
a) l'illegittimità Pt_1 dell'applicazione della sanzione accessoria (maggiorazione) prevista dall'art. 27 L. 689/81, per assenza di un comportamento doloso o colposo nel ritardo, stante la sua giovane età (22 anni all'epoca) e la sua condizione di impossidenza reddituale che le impediva di far fronte al pagamento della sanzione, b) l'illegittimità della medesima sanzione accessoria per motivazione insufficiente ed erronea, nonché per presunta incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 Cost. . Si costituiva in giudizio parte opposta, soc. eccependo in via preliminare il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni di merito, essendo mera concessionaria del servizio di riscossione e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente titolare del credito, l' . Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione stante Controparte_2 la definitività del verbale di Infrazione al Codice della Strada n. 28530 (verbale non opposto) nonché la piena legittimità delle maggiorazioni applicate posta la previsione normativa sul punto. Su richiesta di parte opposta veniva autorizzata la chiamata in causa dell' Controparte_2 il quale, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione eccependo che il verbale di
[...] accertamento era divenuto titolo esecutivo definitivo e che l'applicazione delle maggiorazioni scaturiva dalla previsione normativa e, dunque, atto dovuto e vincolato per legge. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, previa discussione delle parti, veniva decisa all'udienza del 30/10/2025. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Occorre porre subito in evidenza che il verbale di accertamento dell'infrazione n. 28530 del 11/04/2019 è stato regolarmente notificato all'odierna opponente in data 27/06/2019: avverso tale verbale la sig.ra non ha provveduto al pagamento in misura ridotta né ha proposto Pt_1 opposizione nei termini di legge;
conseguentemente, in luce del principio di cui all'art. 203, comma 3, del Codice della Strada, il verbale è divenuto titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento . La definitività del titolo presupposto preclude, in questa sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento, ogni contestazione relativa alla legittimità dell'accertamento originario, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il giudizio di opposizione a ingiunzione, infatti, non può trasformarsi in un'occasione per recuperare tardivamente i motivi di contestazione che andavano sollevati con lo specifico rimedio dell'opposizione al verbale di accertamento (Cass. Civ., Sez. 35246/2021). L'oggetto del presente giudizio è dunque circoscritto alla verifica della legittimità dell'ingiunzione opposta e alla sussistenza di eventuali fatti estintivi della pretesa creditoria sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo che, nel caso di specie, non sono stati provati. Ciò premesso occorre ora analizzare la doglianza di parte ricorrente riguardo la pretesa illegittimità della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27 l. 689/1981 (maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo). L'art. 206 del Codice della Strada stabilisce che, in caso di mancato pagamento della sanzione nei termini, la riscossione delle somme dovute è regolata dall'art. 27 della citata L. n. 689/1981. Tale rinvio pagina 2 di 4 normativo rende pienamente applicabile la maggiorazione semestrale anche alle sanzioni per violazioni stradali. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che tale maggiorazione ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge nel momento in cui la sanzione principale diviene esigibile, e la sua funzione è quella di sanzionare il ritardo nell'adempimento ( “…sul tema va altresì confermato l'orientamento, non oggetto di specifiche censure ad opera del ricorrente, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27 (la cui applicazione è richiamata dall'art. 206 C.d.S. per le violazioni al codice della strada), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (Cass. n. 18347 del 2019; Cass. n. 21259 del 2016)…” Cass. Civ., Sez. 6, n. 35246/2021) L'applicazione di tale maggiorazione non è, dunque, una facoltà discrezionale dell'ente impositore, ma un obbligo di legge che discende direttamente dal ritardo nel pagamento. L'operato dell'
[...]
che ha richiesto al concessionario di procedere alla riscossione Controparte_2 CP_1 includendo tale importo, è pertanto corretto e conforme alla normativa vigente. Riguardo alla richiesta applicazione dell'esimente per difficoltà economica in capo alla ricorrente, la doglianza non merita accoglimento. L'opponente ha sostenuto che il ritardo nel pagamento non le sarebbe imputabile a titolo di dolo o colpa, a causa della sua giovane età e della sua precaria condizione economica all'epoca dei fatti. Sebbene la giurisprudenza abbia qualificato la maggiorazione come sanzione che richiede l'imputabilità del ritardo, la mera allegazione di difficoltà economiche non è di per sé sufficiente a escludere la colpa del debitore. L'ordinamento prevede specifici strumenti per far fronte a tali situazioni, come la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione (art. 202-bis C.d.S.). La sig.ra non ha dimostrato di aver attivato tali rimedi, né di essersi trovata in una condizione di Pt_1 impossibilità assoluta e oggettiva di adempiere o di attivare le procedure previste. La sua inerzia, protrattasi per anni, rende il ritardo a lei pienamente imputabile. Al riguardo occorre osservare come l'introdurre una sorta di "esimente economica" non prevista dalla legge, come richiesto dall'opponente, comporterebbe una palese violazione del principio di legalità e di parità di trattamento tra i cittadini, creando una discriminazione ingiustificata a danno di coloro che, pur versando in condizioni difficili, si adoperano per onorare i propri debiti con l'amministrazione. Infine, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di motivazione e della questione di legittimità costituzionale dal momento che l'ingiunzione di pagamento opposta indica l'atto presupposto (il verbale n. 28530), la norma di legge in base alla quale sono state calcolate le maggiorazioni (art. 27 L. 689/1981) e l'importo totale delle stesse (€ 9.198,00). Tale motivazione, seppur sintetica e per relationem, è da ritenersi congrua e sufficiente per un atto di riscossione coattiva, che non ha natura di atto impositivo autonomo ma si fonda su un titolo già definitivo. Il calcolo, come dettagliato da parte opposta, risulta inoltre matematicamente corretto. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, L. 689/1981, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., si rileva che la Corte Costituzionale si è già pronunciata sul punto con la sentenza n. 308 del 1999, dichiarandola manifestamente infondata. La giurisprudenza successiva, anche recente, ha costantemente confermato la legittimità di tale meccanismo sanzionatorio (In termini Corte Cost., sentenza n. 25/2017). Non si ravvisano, pertanto, elementi di novità o profili di illegittimità tali da giustificare una nuova rimessione della questione alla Consulta.
pagina 3 di 4 Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'attrice opponente. Vengono liquidate come in dispositivo in favore di entrambe le parti resistenti ( e CP_1 [...]
, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione Controparte_2 dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
pqm
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2325 del 02/02/2023 emesse da ogni contraria istanza disattesa e rigettata: CP_1 revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta;
rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'ingiunzione di pagamento n. 2325 del Parte_1
02/02/2023 emessa da CP_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1 CP_1
2.109,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_2
che liquida in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario
[...] spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Riserva termine di 30 giorni per il deposito della sentenza Così deciso in Modena il 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa SI Sartini
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