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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10198 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10569 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
,in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma Via Nomentana n 186 presso lo Studio
dell'Avv. Laura Di Pietropaolo, rappresentata e difesa dall'avv Pietro Piroli
giusta delega in atti
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difesa CP_1
dall'avv Barbara Battistella ed elettivamente domiciliata presso Avvocatura
capitolina in Roma, via del tempio di Giove n 21.
CONVENUTO E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 27 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720220194928961000 notificata il 30 gennaio 2023 avente ad oggetto il pagamento di € 8.033,40 a titolo di Cosap 2016 giusto avviso di liquidazione n
00070011475-2021 notificato il 10 dicembre 2021.
L'opponente, a sostegno della domanda, ha eccepito l'illegittimità della pretesa , l'inesistenza della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda CP_1
Nelle more del giudizio è intervenuto annullamento dell'avviso di pagamento
00070011475-2021 giusta sentenza n. 16208/2023 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione II, Dott. Montesano , all'esito del procedimento n. RG. 1088/2022,
Il venire meno del titolo esecutivo determina l'estinzione dell'obbligazione creditoria. Appare superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni. In ragione dell'esame delle questioni esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione ed annulla la cartella opposta
2) Compensa tra le altre parti le spese di lite
Così deciso in Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice
ET ID
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET ID, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10569 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
,in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma Via Nomentana n 186 presso lo Studio
dell'Avv. Laura Di Pietropaolo, rappresentata e difesa dall'avv Pietro Piroli
giusta delega in atti
ATTORE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difesa CP_1
dall'avv Barbara Battistella ed elettivamente domiciliata presso Avvocatura
capitolina in Roma, via del tempio di Giove n 21.
CONVENUTO E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 27 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720220194928961000 notificata il 30 gennaio 2023 avente ad oggetto il pagamento di € 8.033,40 a titolo di Cosap 2016 giusto avviso di liquidazione n
00070011475-2021 notificato il 10 dicembre 2021.
L'opponente, a sostegno della domanda, ha eccepito l'illegittimità della pretesa , l'inesistenza della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda CP_1
Nelle more del giudizio è intervenuto annullamento dell'avviso di pagamento
00070011475-2021 giusta sentenza n. 16208/2023 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione II, Dott. Montesano , all'esito del procedimento n. RG. 1088/2022,
Il venire meno del titolo esecutivo determina l'estinzione dell'obbligazione creditoria. Appare superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni. In ragione dell'esame delle questioni esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione ed annulla la cartella opposta
2) Compensa tra le altre parti le spese di lite
Così deciso in Roma, 7 luglio 2025
Il Giudice
ET ID