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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 189/2025 RGVG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE MINORENNI riunita in camera di consiglio in data 3 luglio 2025, nelle persone di:
Antonio SCORTECCI Presidente rel.
Teresa Valeria GRIECO Consigliere
Francesco ALLIGO Consigliere
Giovanni GANGEMI Giudice onorario
Martina CAMPOLO Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe tra
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. C.F._2 Parte_3
, (c.f.: e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: , rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5 dall'Avv. Giuseppe LA FARINA (c.f.: ) C.F._6
- appellanti -
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) C.F._8
- appellati contumaci -
e
1 (c.f. ), minorenne (nata a [...] il CP_3 C.F._9
27.7.2016), rappresentata dal tutore, Avv. Mariarita STILO (c.f.:
), difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc C.F._10
- appellata -
CONCLUSIONI: come da note scritte trasmesse dalle parti ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 22/2025, pronunciata il 5.3.2025 su ricorso proposto da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rispettivamente nonna materna, sorella, zio
[...] Parte_5 materno, bisnonno materno e prozio materno della minore cl. CP_3
2016, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria – dopo aver ricordato che, a seguito della decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla Persona_1 figlia (dichiarata con sentenza del 22.8.2018 del Tribunale per i CP_3
Minorenni di Milano), aveva disposto, con proprio decreto del 17.7.2021, il coaffidamento della predetta minore ai coniugi e Controparte_1 CP_2
ed al Servizio Sociale di Reggio Calabria con mandato ad organizzare
[...] incontri protetti tra la minore ed i familiari d'origine due volte la settimana con osservazione costante e discreta, a mantenere gli incontri protetti con la madre biologica ed a verificare, di concerto con il CSM, se tali incontri fossero funzionali al benessere psicofisico della minore, e, con successivo decreto del 7.3.2023, la sospensione degli incontri in spazio neutro tra la minore ed i familiari materni, demandando al Servizio Sociale territoriale di organizzare incontri con cadenza mensile in presenza di una educatrice ed un affidatario – ha regolamentato, nei termini precisati nel suo dispositivo e nella prospettiva di graduale ma contenuto ampliamento, gli incontri tra la minore ed i familiari materni dal marzo 2025 al 4 gennaio 2016, alla luce del superiore e prevalente interesse alla salvaguardia dell'equilibrio psicofisico della minore, tenendo conto del nucleo affettivo rappresentato dagli affidatari vissuti come mamma e papà, della persistente (sia pur diminuita) difficoltà nei rapporto con i familiari di origine, del loro ruolo di affiancamento affettivo per il cammino evolutivo di crescita della minore senza
2 crearle confusione o promiscuità esistenziale e, quindi, da contenere rispetto al ruolo centrale degli affidatari, oltre che degli impegni e delle attività della minore.
1.2. – Avverso tale decisione hanno proposto appello, con atto di citazione iscritto il 28.4.2025, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , lamentando l'omessa pronuncia Parte_4 Parte_5 sulle richieste di attuazione dei provvedimenti dei Tribunali per i Minorenni di
Milano e Reggio Calabria ex art. 473 bis.38 cpc e di sanzione ex art. 473 bis.39 cpc e l'ingiustificata restrizione dei rapporti tra la minore e la famiglia d'origine.
1.3. – Con decreto del 16.5.202025, il Presidente del Collegio ha fissato l'udienza del 26.6.2025, assegnando termine fino al 15.6.2025, per la notifica dell'atto di appello, che è stata eseguita dagli appellanti in data 14.6.2025 a mezzo pec nei confronti del tutore della minore e dei difensori degli affidatari.
1.4. – Questi ultimi sono rimasti contumaci.
1.5. – Con comparsa depositata il 25.6.2025, si è, invece, costituito il tutore, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per intempestività e, nel merito, la sua infondatezza.
2. – Ciò posto, l'appello è inammissibile per intempestività.
Non vi è dubbio che il Tribunale per i Minorenni ha trattato il procedimento, introdotto con ricorso dai familiari materni odierni appellanti, con le forme previste dagli artt. 473 bis.12 e ss. cpc, e lo ha definito con sentenza collegiale ai sensi dell'art. 473 bis.22.
Ha dato, quindi, prevalenza alla domanda di più ampia regolamentazione degli incontri tra la minore ed i familiari materni rispetto alle richieste di provvedimenti attuativi e sanzionatori, di trattazione monocratica ove proposte autonomamente, ai sensi degli artt. 473 bis.38 e 473 bis.39 cpc.
Conseguentemente – in base al principio dell'apparenza (cfr., da ultimo, Sez. 3,
Ordinanza n. 10509 del 22/4/2025, Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/6/2021),
a tutela dell'affidamento della parte – il mezzo e le forme dell'impugnazione sono
(anche nella parte relativa all'omessa pronuncia sulle richieste ex artt. 473 bis.38
e 473 bis.39 cpc) quelle previste dagli artt. 473 bis.30 e ss. cpc e, per quanto non specificamente disciplinato dai predetti articoli, dal titolo III del libro secondo
3 del cod. proc. civ., in forza del rinvio contenuto nel 2° comma dell'art. 473 bis cpc.
Pertanto, correttamente i familiari materni hanno proposto appello, anche se, ai sensi dell'art. 473 bis.30, avrebbero dovuto seguire le forme del ricorso piuttosto che quelle dell'atto di citazione.
In tal caso, l'appello, per il principio di conservazione degli atti, sarebbe stato comunque tempestivo se, nel termine perentorio previsto dagli artt. 325 e 326 cpc, fosse stato depositato per l'iscrizione a ruolo, secondo lo schema di valutazione della rituale proposizione del ricorso (cfr. per analoga applicazione del principio di conservazione, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/9/2017 e Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7071 del 12/3/2019).
Tuttavia, la notifica della sentenza impugnata, a cura degli affidatari, a mezzo pec nei confronti degli odierni appellanti presso il loro difensore in data 13.3.2025, ha determinato la decorrenza del termine perentorio c.d. breve di trenta giorni ex artt. 325 e 326 cpc, che, pertanto, è scaduto lunedì 14.4.2025, ben prima del deposito dell'atto di appello, in data 28.4.2025.
Gli appellanti, peraltro, non hanno neppure dimostrato di avere notificato l'atto di citazione prima del decreto di fissazione udienza. Del resto, tale atto di citazione conteneva, per evidente errore materiale, l'indicazione di una data d'udienza inesistente (il 32 settembre 2025)
Per completezza va detto che ogni interpretazione alternativa sarebbe ancora più sfavorevole per gli appellanti, atteso che:
- il termine per proporre opposizione avverso i provvedimenti monocratici attuativi previsti dall'art. 473 bis.38 e, secondo la tesi preferibile, i provvedimenti sanzionati ex art. 473 bis.39 cpc è di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione (al di là del fatto che tale rimedio si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario di primo grado);
- il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti monocratici temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.24 è di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione.
4 In conclusione, quindi, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per intempestività.
Appare, però, congruo compensare le spese di giudizio in ragione delle peculiarità del procedimento e dell'incertezza correlata alle novità normative.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Min., dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 3 luglio 2025
Il Presidente rel.
Antonio SCORTECCI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE MINORENNI riunita in camera di consiglio in data 3 luglio 2025, nelle persone di:
Antonio SCORTECCI Presidente rel.
Teresa Valeria GRIECO Consigliere
Francesco ALLIGO Consigliere
Giovanni GANGEMI Giudice onorario
Martina CAMPOLO Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe tra
(c.f.: , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. C.F._2 Parte_3
, (c.f.: e C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: , rappresentati e difesi Parte_5 C.F._5 dall'Avv. Giuseppe LA FARINA (c.f.: ) C.F._6
- appellanti -
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) C.F._8
- appellati contumaci -
e
1 (c.f. ), minorenne (nata a [...] il CP_3 C.F._9
27.7.2016), rappresentata dal tutore, Avv. Mariarita STILO (c.f.:
), difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc C.F._10
- appellata -
CONCLUSIONI: come da note scritte trasmesse dalle parti ex art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con sentenza n. 22/2025, pronunciata il 5.3.2025 su ricorso proposto da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rispettivamente nonna materna, sorella, zio
[...] Parte_5 materno, bisnonno materno e prozio materno della minore cl. CP_3
2016, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria – dopo aver ricordato che, a seguito della decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla Persona_1 figlia (dichiarata con sentenza del 22.8.2018 del Tribunale per i CP_3
Minorenni di Milano), aveva disposto, con proprio decreto del 17.7.2021, il coaffidamento della predetta minore ai coniugi e Controparte_1 CP_2
ed al Servizio Sociale di Reggio Calabria con mandato ad organizzare
[...] incontri protetti tra la minore ed i familiari d'origine due volte la settimana con osservazione costante e discreta, a mantenere gli incontri protetti con la madre biologica ed a verificare, di concerto con il CSM, se tali incontri fossero funzionali al benessere psicofisico della minore, e, con successivo decreto del 7.3.2023, la sospensione degli incontri in spazio neutro tra la minore ed i familiari materni, demandando al Servizio Sociale territoriale di organizzare incontri con cadenza mensile in presenza di una educatrice ed un affidatario – ha regolamentato, nei termini precisati nel suo dispositivo e nella prospettiva di graduale ma contenuto ampliamento, gli incontri tra la minore ed i familiari materni dal marzo 2025 al 4 gennaio 2016, alla luce del superiore e prevalente interesse alla salvaguardia dell'equilibrio psicofisico della minore, tenendo conto del nucleo affettivo rappresentato dagli affidatari vissuti come mamma e papà, della persistente (sia pur diminuita) difficoltà nei rapporto con i familiari di origine, del loro ruolo di affiancamento affettivo per il cammino evolutivo di crescita della minore senza
2 crearle confusione o promiscuità esistenziale e, quindi, da contenere rispetto al ruolo centrale degli affidatari, oltre che degli impegni e delle attività della minore.
1.2. – Avverso tale decisione hanno proposto appello, con atto di citazione iscritto il 28.4.2025, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , lamentando l'omessa pronuncia Parte_4 Parte_5 sulle richieste di attuazione dei provvedimenti dei Tribunali per i Minorenni di
Milano e Reggio Calabria ex art. 473 bis.38 cpc e di sanzione ex art. 473 bis.39 cpc e l'ingiustificata restrizione dei rapporti tra la minore e la famiglia d'origine.
1.3. – Con decreto del 16.5.202025, il Presidente del Collegio ha fissato l'udienza del 26.6.2025, assegnando termine fino al 15.6.2025, per la notifica dell'atto di appello, che è stata eseguita dagli appellanti in data 14.6.2025 a mezzo pec nei confronti del tutore della minore e dei difensori degli affidatari.
1.4. – Questi ultimi sono rimasti contumaci.
1.5. – Con comparsa depositata il 25.6.2025, si è, invece, costituito il tutore, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per intempestività e, nel merito, la sua infondatezza.
2. – Ciò posto, l'appello è inammissibile per intempestività.
Non vi è dubbio che il Tribunale per i Minorenni ha trattato il procedimento, introdotto con ricorso dai familiari materni odierni appellanti, con le forme previste dagli artt. 473 bis.12 e ss. cpc, e lo ha definito con sentenza collegiale ai sensi dell'art. 473 bis.22.
Ha dato, quindi, prevalenza alla domanda di più ampia regolamentazione degli incontri tra la minore ed i familiari materni rispetto alle richieste di provvedimenti attuativi e sanzionatori, di trattazione monocratica ove proposte autonomamente, ai sensi degli artt. 473 bis.38 e 473 bis.39 cpc.
Conseguentemente – in base al principio dell'apparenza (cfr., da ultimo, Sez. 3,
Ordinanza n. 10509 del 22/4/2025, Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/6/2021),
a tutela dell'affidamento della parte – il mezzo e le forme dell'impugnazione sono
(anche nella parte relativa all'omessa pronuncia sulle richieste ex artt. 473 bis.38
e 473 bis.39 cpc) quelle previste dagli artt. 473 bis.30 e ss. cpc e, per quanto non specificamente disciplinato dai predetti articoli, dal titolo III del libro secondo
3 del cod. proc. civ., in forza del rinvio contenuto nel 2° comma dell'art. 473 bis cpc.
Pertanto, correttamente i familiari materni hanno proposto appello, anche se, ai sensi dell'art. 473 bis.30, avrebbero dovuto seguire le forme del ricorso piuttosto che quelle dell'atto di citazione.
In tal caso, l'appello, per il principio di conservazione degli atti, sarebbe stato comunque tempestivo se, nel termine perentorio previsto dagli artt. 325 e 326 cpc, fosse stato depositato per l'iscrizione a ruolo, secondo lo schema di valutazione della rituale proposizione del ricorso (cfr. per analoga applicazione del principio di conservazione, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/9/2017 e Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7071 del 12/3/2019).
Tuttavia, la notifica della sentenza impugnata, a cura degli affidatari, a mezzo pec nei confronti degli odierni appellanti presso il loro difensore in data 13.3.2025, ha determinato la decorrenza del termine perentorio c.d. breve di trenta giorni ex artt. 325 e 326 cpc, che, pertanto, è scaduto lunedì 14.4.2025, ben prima del deposito dell'atto di appello, in data 28.4.2025.
Gli appellanti, peraltro, non hanno neppure dimostrato di avere notificato l'atto di citazione prima del decreto di fissazione udienza. Del resto, tale atto di citazione conteneva, per evidente errore materiale, l'indicazione di una data d'udienza inesistente (il 32 settembre 2025)
Per completezza va detto che ogni interpretazione alternativa sarebbe ancora più sfavorevole per gli appellanti, atteso che:
- il termine per proporre opposizione avverso i provvedimenti monocratici attuativi previsti dall'art. 473 bis.38 e, secondo la tesi preferibile, i provvedimenti sanzionati ex art. 473 bis.39 cpc è di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione (al di là del fatto che tale rimedio si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario di primo grado);
- il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti monocratici temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.24 è di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione.
4 In conclusione, quindi, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per intempestività.
Appare, però, congruo compensare le spese di giudizio in ragione delle peculiarità del procedimento e dell'incertezza correlata alle novità normative.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. Min., dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 3 luglio 2025
Il Presidente rel.
Antonio SCORTECCI
5