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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17472 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa SA MA, dato atto che l'udienza del 14 novembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e chiedendo la decisione della lite,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29449 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo", e pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Romeo Pt_1
IG EI n. 129/B, presso e nello studio dell'Avv. Giulio Masotti, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Genova, piazza Alessi 1/5-A, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Guerriero, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti versata in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Con il ricorso monitorio iscritto al n. 7672/2021 r.g. la ha CP_1 chiesto il pagamento della somma di € 52.816,00, a titolo di corrispettivo delle forniture e dei servizi resi in favore dell' e Parte_1 contabilizzati: (a) nella fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, emessa per l'importo di € 17.547,40; (b) nella fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010, emessa per l'importo di € 4.131,60; (c) nella fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 37.987,14; ha chiesto altresì di condannare la controparte al pagamento degli interessi di mora, al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla
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scadenza delle singole fatture al saldo.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3779/2021, in data 19 febbraio 2021.
1.2 Con la citazione introduttiva della lite, l' Parte_1 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha eccepito:
(a) che il credito portato dalla fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, emessa per l'importo di € 17.547,40, fosse estinto per prescrizione quinquennale, trattandosi di corrispettivo da versare periodicamente (mensilmente);
(b) che il credito portato dalla fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010, emessa per l'importo di € 4.131,60, non sussistesse, essendo maggiore di quanto preventivato dalla stessa per le prestazioni indicate in fattura, e CP_1 conseguentemente dell'importo pattuito inter partes;
(c) che il credito portato dalla fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 37.987,14 non fosse comprovato da idonea documentazione.
In generale, l'opponente ha contestato che la controparte avesse fornito idonea prova scritta e documentale del credito vantato in giudizio, e che non avesse altresì dimostrato di avere preventivamente inoltrato ad essa esponente le fatture in contestazione;
conseguentemente ha negato di versare in mora debendi, e che comunque il termine per il pagamento avrebbe dovuto considerarsi di 60 giorni, non già di 30.
1.3 Attivato il contraddittorio, la ha confutato le ragioni CP_1 dell'opposizione, ed in particolare ha allegato:
- che la fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, dell'importo di € 17.547,40, fosse stata emessa a titolo di corrispettivo in forza del contratto di appalto esibito in atti, stipulato tra le parti per il servizio di manutenzione, gestione, consulenza, verifica e sicurezza elettrica;
- che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, avendo ceduto il credito in parola ad una società di factoring - - che, a sua volta, avrebbe CP_2 indirizzato all'Azienda diversi atti di intimazione e diffida, idonei all'interruzione del termine prescrizionale;
- che la fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010, emessa per l'importo di €
4.131,60, fosse conforme a quanto convenuto tra le parti, avendo l'esponente aggiornato il preventivo precedentemente accettato dall' , all'esito delle Pt_1 maggiori lavorazioni effettivamente eseguite in loco, come da rapporto di intervento esplicitamente accettato dalla controparte, e senza che comunque quest'ultima muovesse qualsivoglia obiezione all'esito della nota di rendiconto riportante l'importo aggiornato;
- che il credito portato dalla fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 31.137,00 (iva esclusa), fosse relativo al corrispettivo della
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fornitura di un ecografo, su ordine dell' controparte, come da Pt_1 documentazione esibita in atti;
- di avere ricevuto, in data 14 aprile 2021, il pagamento della fattura in questione, restando comunque creditore degli interessi di mora.
1.4 Assegnati i termini consecutivi ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno ulteriormente interloquito sulle questioni controverse;
la materia del contendere
è rimasta nel complesso invariata.
§-2. merito della lite.
2.1 In via preliminare, il tribunale deve dare atto del sopravvenuto pagamento, in data 14 aprile 2021, della fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 31.137,00 iva esclusa (in allegato 3 al ricorso monitorio), sì come dato atto dalla difesa nella propria comparsa di CP_1 costituzione in giudizio.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa convenuta opposta, tale pagamento, benché sopravvenuto a lite pendente, è bastevole alla revoca dell'ingiunzione, salvo il potere-dovere del tribunale di valutare la soccombenza virtuale delle parti in ordine alla voce creditoria ormai estinta, nonché il potere- dovere di scrutinare la fondatezza delle restanti pretese creditorie della ingiungente, nella misura in cui ancora controverse.
È infatti principio pacifico quello secondo cui «il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta» (tale la massima ufficiale tratta da Cass. n. 15026 del 15/07/2005; conf.
Cass. n. 6514 del 19/03/2007; il principio è ripetuto dalla giurisprudenza successiva: v. da ultimo Cass. 30/11/2010, n. 24258; Cass. sez. L, 17/10/2011, n.
21432; Cass. sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
Tanto premesso, le distinte voci di credito indicate nel ricorso ingiuntivo verranno a seguire separatamente esaminate, sottendendo il rispettivo scrutinio la soluzione di distinte ed autonome questioni giuridiche e di fatto.
2.2 Come detto, il credito dell'importo di € 17.547,40 (iva inclusa), portato dalla fattura n. 102148 del 9 agosto 2007 (in allegato 1 al ricorso ingiuntivo), trae titolo dal contratto di appalto del 30 dicembre 2002 (allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta ). CP_1
Trattasi del corrispettivo preteso per il “servizio di manutenzione globale” fornito all' nel mese di agosto 2007, come riportato nella fattura in Pt_1 questione.
Orbene l'eccezione di prescrizione risulta fondata e assorbente di ogni altra considerazione.
A termini del contratto esibito dalla convenuta, il corrispettivo per il servizio
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di manutenzione dovuto dall'appaltatrice sarebbe stato versato “in rate mensili”
(art. 14) e pagato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile (art. 8).
Anche supponendo applicabile, al credito in questione, il termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.), tale termine, decorso dal novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura (7 novembre 2007), deve dirsi integralmente consumato alla data del primo atto astrattamente idoneo all'interruzione della prescrizione, che la convenuta ha esibito al fascicolo, consistente nella diffida di pagamento pervenuta, all' , in data Parte_1
20 novembre 2019 (v. in allegato 5 al ricorso ingiuntivo).
Donde l'infondatezza della domanda ingiuntiva, nella parte in cui riferita alla fattura sopra indicata.
2.3 Il credito di € 4.131,60 (iva inclusa), portato dalla fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010 (all. 2 al ricorso ingiuntivo), trae invece titolo dal servizio di manutenzione operato su apparecchiatura in dotazione all' , su Parte_1 ordinativo dell'Azienda medesima;
esso trova sufficiente prova scritta nel rapporto di intervento esibito in atti (all. 5 alla comparsa di costituzione ), CP_1 ove risulta il maggiore importo poi contabilizzato in fattura, esplicitamente accettato dall'Ufficio di riferimento dell' , con sottoscrizione Parte_1 apposta in calce al timbro dell' . Pt_1
Ciò posto, non giova alla opponente evidenziare che tale importo sarebbe maggiore di quello (comunque non pagato) riportato nel preventivo all. 2 alla citazione in opposizione, per diversi ordini di ragioni:
- in primo luogo, perché il contratto di appalto consente all'appaltatore di apportare le variazioni che siano necessarie ed indispensabili alla corretta prestazione dovuta (art. 1660 c.c.), e il maggiore importo contabilizzato in fattura, dovuto al maggior numero di ore di lavoro, risulta esplicitamente accettato da personale dell' , in nome e per conto dell' Parte_1 Pt_1 medesima, né vi è alcuna prova in atti che l'Organo/ufficio sottoscrittore non avesse il potere di impegnare la struttura sanitaria rappresentata (gravando ovviamente l'onere dimostrativo sulla parte in tesi pseudo-rappresentata);
- in secondo luogo, perché l' non risulta avere contestato, a Parte_1 tempo debito, neppure il consuntivo di spesa rimessole dalla in data 5 CP_1 marzo 2009 (all. 6 alla comparsa di costituzione ), se non a distanza di CP_1 diversi anni, con nota prot. 40493 del 9 ottobre 2013 (all. 3 alla citazione in opposizione), sì da doversi comunque configurare quella apparenza del diritto che legittima il terzo contraente a far valere le proprie ragioni nei confronti del soggetto nel cui nome abbia agito il rappresentante, quand'anche quest'ultimo abbia ecceduto i limiti e il contenuto dei poteri rappresentativi conferitigli (v. in tema Cass. Sez. 2, 02/04/1993, n. 3974: «per il disposto dell'art. 1396 cod. civ. le
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cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e quindi
l'affidamento dei terzi»).
L' va quindi condannata al pagamento della somma di € Parte_1
4.131,60 (iva inclusa), da maggiorare degli interessi di mora al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura (23 dicembre 2010) al saldo.
A tal proposito, giova sottolineare che non rilevano, ai fini della consumazione della mora automatica prevista dalla Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le peculiari procedure liquidatorie osservate dall' , per procedere Parte_1 ai pagamenti;
piuttosto, va ritenuto che «la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655
c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro» (Cass. Sez. 2, 24/01/2025, n.
1747; conf. Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734).
2.4 Quanto testé argomentato consente di disaminare, con maggiore brevità, la pretesa creditoria contabilizzata nella fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 31.137,00 (iva esclusa).
Trattasi del corrispettivo dovuto, dall' , a fronte della Parte_1 fornitura di un apparecchio (ecografo), effettuata dalla dando seguito CP_1 all'ordinativo esibito in atti (all. 8 alla comparsa di costituzione ), nonché CP_1 in esito all'aggiudicazione del contratto, sempre documentata al fascicolo della convenuta (all. 7 alla comparsa di costituzione).
In merito, basti considerare che, al di là delle generiche ragioni di contestazione leggibili nella citazione in opposizione, il credito in questione risulta esplicitamente riconosciuto dall' in sede Parte_1 extraprocessuale (all. 9 alla comparsa di costituzione ), e comunque CP_1 saldato in data 14 aprile 2021, dopo la notifica del decreto ingiuntivo (in data 4 marzo 2021), quindi a lite pendente (art. 643 comma 3 c.p.c.).
Tanto basta a prefigurare la soccombenza virtuale della parte opponente, per quanto concerne tale specifico segmento del contendere («il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto
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ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto»: Cass. Sez. 2,
10/04/2014, n. 8428).
Ciò posto, e considerato che il pagamento risulta comunque sopravvenuto allorquando già maturata, da tempo, la mora automatica dell' Parte_1
(trattandosi senza meno di contratto soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n.
231/2002), quest'ultima va condannata al pagamento degli interessi di mora prodotti, al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 31.137,00 (iva esclusa) dalla data di scadenza della fattura (trentesimo giorno dalla sua emissione) alla data del pagamento (14 aprile 2021).
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, conseguente al rigetto dell'istanza di condanna formulata, dalla ingiungente, per l'importo di € 17.547,40 (iva inclusa), di cui alla fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dato atto del sopravvenuto pagamento, in corso di causa, della fattura n.
151705 del 30 dicembre 2015:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3779/2021, emesso in data 19 febbraio 2021 istanza della CP_1
condanna l al pagamento, in favore della Parte_1
CP_1
(i) della somma di 4.131,60, oltre interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002, dal 22 gennaio 2011 (data di scadenza della fattura n.
103383 del 23 dicembre 2010) al saldo;
(ii) degli interessi di mora maturati, ex d.lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 37.987,14 (iva inclusa), dalla data del 29 gennaio 2016 (data di scadenza della fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015) alla data del 14 aprile 2021;
respinge nel resto la domanda ingiuntiva formulata, dall' CP_1 nel ricorso monitorio iscritto al n. 7672/2021 r.g.;
- dichiara le spese del grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 12 dicembre 2025 IL GIUDICE
SA MA
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa SA MA, dato atto che l'udienza del 14 novembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e chiedendo la decisione della lite,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29449 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo", e pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Romeo Pt_1
IG EI n. 129/B, presso e nello studio dell'Avv. Giulio Masotti, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Genova, piazza Alessi 1/5-A, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Guerriero, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti versata in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Con il ricorso monitorio iscritto al n. 7672/2021 r.g. la ha CP_1 chiesto il pagamento della somma di € 52.816,00, a titolo di corrispettivo delle forniture e dei servizi resi in favore dell' e Parte_1 contabilizzati: (a) nella fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, emessa per l'importo di € 17.547,40; (b) nella fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010, emessa per l'importo di € 4.131,60; (c) nella fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 37.987,14; ha chiesto altresì di condannare la controparte al pagamento degli interessi di mora, al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, dalla
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scadenza delle singole fatture al saldo.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3779/2021, in data 19 febbraio 2021.
1.2 Con la citazione introduttiva della lite, l' Parte_1 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha eccepito:
(a) che il credito portato dalla fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, emessa per l'importo di € 17.547,40, fosse estinto per prescrizione quinquennale, trattandosi di corrispettivo da versare periodicamente (mensilmente);
(b) che il credito portato dalla fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010, emessa per l'importo di € 4.131,60, non sussistesse, essendo maggiore di quanto preventivato dalla stessa per le prestazioni indicate in fattura, e CP_1 conseguentemente dell'importo pattuito inter partes;
(c) che il credito portato dalla fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 37.987,14 non fosse comprovato da idonea documentazione.
In generale, l'opponente ha contestato che la controparte avesse fornito idonea prova scritta e documentale del credito vantato in giudizio, e che non avesse altresì dimostrato di avere preventivamente inoltrato ad essa esponente le fatture in contestazione;
conseguentemente ha negato di versare in mora debendi, e che comunque il termine per il pagamento avrebbe dovuto considerarsi di 60 giorni, non già di 30.
1.3 Attivato il contraddittorio, la ha confutato le ragioni CP_1 dell'opposizione, ed in particolare ha allegato:
- che la fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, dell'importo di € 17.547,40, fosse stata emessa a titolo di corrispettivo in forza del contratto di appalto esibito in atti, stipulato tra le parti per il servizio di manutenzione, gestione, consulenza, verifica e sicurezza elettrica;
- che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, avendo ceduto il credito in parola ad una società di factoring - - che, a sua volta, avrebbe CP_2 indirizzato all'Azienda diversi atti di intimazione e diffida, idonei all'interruzione del termine prescrizionale;
- che la fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010, emessa per l'importo di €
4.131,60, fosse conforme a quanto convenuto tra le parti, avendo l'esponente aggiornato il preventivo precedentemente accettato dall' , all'esito delle Pt_1 maggiori lavorazioni effettivamente eseguite in loco, come da rapporto di intervento esplicitamente accettato dalla controparte, e senza che comunque quest'ultima muovesse qualsivoglia obiezione all'esito della nota di rendiconto riportante l'importo aggiornato;
- che il credito portato dalla fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 31.137,00 (iva esclusa), fosse relativo al corrispettivo della
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fornitura di un ecografo, su ordine dell' controparte, come da Pt_1 documentazione esibita in atti;
- di avere ricevuto, in data 14 aprile 2021, il pagamento della fattura in questione, restando comunque creditore degli interessi di mora.
1.4 Assegnati i termini consecutivi ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno ulteriormente interloquito sulle questioni controverse;
la materia del contendere
è rimasta nel complesso invariata.
§-2. merito della lite.
2.1 In via preliminare, il tribunale deve dare atto del sopravvenuto pagamento, in data 14 aprile 2021, della fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 31.137,00 iva esclusa (in allegato 3 al ricorso monitorio), sì come dato atto dalla difesa nella propria comparsa di CP_1 costituzione in giudizio.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa convenuta opposta, tale pagamento, benché sopravvenuto a lite pendente, è bastevole alla revoca dell'ingiunzione, salvo il potere-dovere del tribunale di valutare la soccombenza virtuale delle parti in ordine alla voce creditoria ormai estinta, nonché il potere- dovere di scrutinare la fondatezza delle restanti pretese creditorie della ingiungente, nella misura in cui ancora controverse.
È infatti principio pacifico quello secondo cui «il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta» (tale la massima ufficiale tratta da Cass. n. 15026 del 15/07/2005; conf.
Cass. n. 6514 del 19/03/2007; il principio è ripetuto dalla giurisprudenza successiva: v. da ultimo Cass. 30/11/2010, n. 24258; Cass. sez. L, 17/10/2011, n.
21432; Cass. sez. 2, 10/04/2014, n. 8428).
Tanto premesso, le distinte voci di credito indicate nel ricorso ingiuntivo verranno a seguire separatamente esaminate, sottendendo il rispettivo scrutinio la soluzione di distinte ed autonome questioni giuridiche e di fatto.
2.2 Come detto, il credito dell'importo di € 17.547,40 (iva inclusa), portato dalla fattura n. 102148 del 9 agosto 2007 (in allegato 1 al ricorso ingiuntivo), trae titolo dal contratto di appalto del 30 dicembre 2002 (allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta ). CP_1
Trattasi del corrispettivo preteso per il “servizio di manutenzione globale” fornito all' nel mese di agosto 2007, come riportato nella fattura in Pt_1 questione.
Orbene l'eccezione di prescrizione risulta fondata e assorbente di ogni altra considerazione.
A termini del contratto esibito dalla convenuta, il corrispettivo per il servizio
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di manutenzione dovuto dall'appaltatrice sarebbe stato versato “in rate mensili”
(art. 14) e pagato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile (art. 8).
Anche supponendo applicabile, al credito in questione, il termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.), tale termine, decorso dal novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura (7 novembre 2007), deve dirsi integralmente consumato alla data del primo atto astrattamente idoneo all'interruzione della prescrizione, che la convenuta ha esibito al fascicolo, consistente nella diffida di pagamento pervenuta, all' , in data Parte_1
20 novembre 2019 (v. in allegato 5 al ricorso ingiuntivo).
Donde l'infondatezza della domanda ingiuntiva, nella parte in cui riferita alla fattura sopra indicata.
2.3 Il credito di € 4.131,60 (iva inclusa), portato dalla fattura n. 103383 del 23 dicembre 2010 (all. 2 al ricorso ingiuntivo), trae invece titolo dal servizio di manutenzione operato su apparecchiatura in dotazione all' , su Parte_1 ordinativo dell'Azienda medesima;
esso trova sufficiente prova scritta nel rapporto di intervento esibito in atti (all. 5 alla comparsa di costituzione ), CP_1 ove risulta il maggiore importo poi contabilizzato in fattura, esplicitamente accettato dall'Ufficio di riferimento dell' , con sottoscrizione Parte_1 apposta in calce al timbro dell' . Pt_1
Ciò posto, non giova alla opponente evidenziare che tale importo sarebbe maggiore di quello (comunque non pagato) riportato nel preventivo all. 2 alla citazione in opposizione, per diversi ordini di ragioni:
- in primo luogo, perché il contratto di appalto consente all'appaltatore di apportare le variazioni che siano necessarie ed indispensabili alla corretta prestazione dovuta (art. 1660 c.c.), e il maggiore importo contabilizzato in fattura, dovuto al maggior numero di ore di lavoro, risulta esplicitamente accettato da personale dell' , in nome e per conto dell' Parte_1 Pt_1 medesima, né vi è alcuna prova in atti che l'Organo/ufficio sottoscrittore non avesse il potere di impegnare la struttura sanitaria rappresentata (gravando ovviamente l'onere dimostrativo sulla parte in tesi pseudo-rappresentata);
- in secondo luogo, perché l' non risulta avere contestato, a Parte_1 tempo debito, neppure il consuntivo di spesa rimessole dalla in data 5 CP_1 marzo 2009 (all. 6 alla comparsa di costituzione ), se non a distanza di CP_1 diversi anni, con nota prot. 40493 del 9 ottobre 2013 (all. 3 alla citazione in opposizione), sì da doversi comunque configurare quella apparenza del diritto che legittima il terzo contraente a far valere le proprie ragioni nei confronti del soggetto nel cui nome abbia agito il rappresentante, quand'anche quest'ultimo abbia ecceduto i limiti e il contenuto dei poteri rappresentativi conferitigli (v. in tema Cass. Sez. 2, 02/04/1993, n. 3974: «per il disposto dell'art. 1396 cod. civ. le
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cause estintive della procura operano nei confronti dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e quindi
l'affidamento dei terzi»).
L' va quindi condannata al pagamento della somma di € Parte_1
4.131,60 (iva inclusa), da maggiorare degli interessi di mora al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di emissione della fattura (23 dicembre 2010) al saldo.
A tal proposito, giova sottolineare che non rilevano, ai fini della consumazione della mora automatica prevista dalla Direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le peculiari procedure liquidatorie osservate dall' , per procedere Parte_1 ai pagamenti;
piuttosto, va ritenuto che «la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655
c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro» (Cass. Sez. 2, 24/01/2025, n.
1747; conf. Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734).
2.4 Quanto testé argomentato consente di disaminare, con maggiore brevità, la pretesa creditoria contabilizzata nella fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015, emessa per l'importo di € 31.137,00 (iva esclusa).
Trattasi del corrispettivo dovuto, dall' , a fronte della Parte_1 fornitura di un apparecchio (ecografo), effettuata dalla dando seguito CP_1 all'ordinativo esibito in atti (all. 8 alla comparsa di costituzione ), nonché CP_1 in esito all'aggiudicazione del contratto, sempre documentata al fascicolo della convenuta (all. 7 alla comparsa di costituzione).
In merito, basti considerare che, al di là delle generiche ragioni di contestazione leggibili nella citazione in opposizione, il credito in questione risulta esplicitamente riconosciuto dall' in sede Parte_1 extraprocessuale (all. 9 alla comparsa di costituzione ), e comunque CP_1 saldato in data 14 aprile 2021, dopo la notifica del decreto ingiuntivo (in data 4 marzo 2021), quindi a lite pendente (art. 643 comma 3 c.p.c.).
Tanto basta a prefigurare la soccombenza virtuale della parte opponente, per quanto concerne tale specifico segmento del contendere («il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto
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ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto»: Cass. Sez. 2,
10/04/2014, n. 8428).
Ciò posto, e considerato che il pagamento risulta comunque sopravvenuto allorquando già maturata, da tempo, la mora automatica dell' Parte_1
(trattandosi senza meno di contratto soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n.
231/2002), quest'ultima va condannata al pagamento degli interessi di mora prodotti, al saggio di cui al d.lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 31.137,00 (iva esclusa) dalla data di scadenza della fattura (trentesimo giorno dalla sua emissione) alla data del pagamento (14 aprile 2021).
§-3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, conseguente al rigetto dell'istanza di condanna formulata, dalla ingiungente, per l'importo di € 17.547,40 (iva inclusa), di cui alla fattura n. 102148 del 9 agosto 2007, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dato atto del sopravvenuto pagamento, in corso di causa, della fattura n.
151705 del 30 dicembre 2015:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3779/2021, emesso in data 19 febbraio 2021 istanza della CP_1
condanna l al pagamento, in favore della Parte_1
CP_1
(i) della somma di 4.131,60, oltre interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002, dal 22 gennaio 2011 (data di scadenza della fattura n.
103383 del 23 dicembre 2010) al saldo;
(ii) degli interessi di mora maturati, ex d.lgs. n. 231/2002, sull'importo di € 37.987,14 (iva inclusa), dalla data del 29 gennaio 2016 (data di scadenza della fattura n. 151705 del 30 dicembre 2015) alla data del 14 aprile 2021;
respinge nel resto la domanda ingiuntiva formulata, dall' CP_1 nel ricorso monitorio iscritto al n. 7672/2021 r.g.;
- dichiara le spese del grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 12 dicembre 2025 IL GIUDICE
SA MA
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