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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2224/2024 promosso
Da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Bagheria, via Dante Alighieri n. 32 presso lo studio dell'Avv.
IA ZI Lo IO che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti IA ZI Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano
1 e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1
quale chiedeva il rigetto.
In data 30.06.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da disattendere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“….CONCLUSIONI Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni
2 testè espresse, si è del parere che A) Sia soggetto che NON Parte_1
presenti, ad oggi - i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire, a mente
della L. 18/80, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di
accompagnamento.
B) Sia soggetto che non presenti, ad oggi, i requisiti previsti dal III comma – art. 3 – L.
104/92, in favore dei potatori di handicap in situazione di gravità.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti). Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte ricorrente con note conclusive del 27.06.2025 per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Da qui il rigetto dell'opposizione per la domanda di accompagnamento e per l'handicap grave.
Considerato l'esito del giudizio e che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003,
sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' CP_2
[ le spese di entrambe le CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda di accompagnamento e di handicap grave e per l'effetto dichiara che la ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2224/2024 promosso
Da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Bagheria, via Dante Alighieri n. 32 presso lo studio dell'Avv.
IA ZI Lo IO che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti IA ZI Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano
1 e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso,
la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della CP_1
quale chiedeva il rigetto.
In data 30.06.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da disattendere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor , Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime conclusioni del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“….CONCLUSIONI Per tutto quanto sopra esposto e sulla scorta delle considerazioni
2 testè espresse, si è del parere che A) Sia soggetto che NON Parte_1
presenti, ad oggi - i requisiti di ordine medico-legale tali da poter consentire, a mente
della L. 18/80, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di
accompagnamento.
B) Sia soggetto che non presenti, ad oggi, i requisiti previsti dal III comma – art. 3 – L.
104/92, in favore dei potatori di handicap in situazione di gravità.” (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti). Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte ricorrente con note conclusive del 27.06.2025 per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Da qui il rigetto dell'opposizione per la domanda di accompagnamento e per l'handicap grave.
Considerato l'esito del giudizio e che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003,
sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' CP_2
[ le spese di entrambe le CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta la domanda di accompagnamento e di handicap grave e per l'effetto dichiara che la ricorrente non era in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
- compensa fra le parti le spese di lite della fase di ATP;
- compensa fra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione;
- pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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