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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 19/05/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19302/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da entrambe le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 19 maggio
2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 19302 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. in virtù Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dei poteri conferiti con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 02 agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127, rappresentata e difesa dall' avv. avv. Matilde Acanfora, con studio in Salerno, alla via Agostino Nifo 2, indirizzo pec: come Email_1 da mandato in atti
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino - pec: - in virtù Email_2 di delibera di G.C. n. 304 del 09.11.2021, nonché giusta procura in atti, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10
CONVENUTO
Oggetto: cessione del credito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19 maggio
2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione, domandava al Tribunale di Napoli di condannare il Parte_1
al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1 1. € 17.751,30 per sorte capitale, portato dalla fattura n. 5048/34 del 22.04.2021 (scad.
22.05.2021) emessa dalla società EP NC Coupon S.r.l;
2. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale da determinarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, costituenti la predetta sorte capitale, sino al saldo;
3. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, n virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c;
4. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento della predetta fattura portante la sorte capitale;
5. € 51,25 a titolo di ulteriori interessi di mora, rispetto a quelli reclamati sulla sorte capitale di cui sopra, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Controparte_1
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, di cui alle fatture
[...] riportate nelle “note di debito interessi” e riepilogate in elenco allegato ( doc. n. 3 e 4);
6. gli interessi anatocistici ex art 1283 c.c. prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica del presente atto;
7. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 1 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell ha generato gli interessi Controparte_1 di mora oggetto delle Note Debito
A fondamento della domanda, esponeva di essere cessionaria dei crediti portati nelle fatture emesse da società EP NC Coupon S.r.l. a titolo corrispettivo delle forniture delle prestazioni erogate in favore del e che era, dunque, legittimata ad agire contro Controparte_1 dell' per il pagamento della sorte capitale portata nella fattura n. 5048/34 del 23.04.2021 CP_2
(scad. 22.05.2021), maggiorata da interessi anche anatocistici, nonché per il pagamento degli interessi di mora e anatocistici maturati per il ritardato pagamento di fatture diverse da quelli costituenti la predetta sorte capitale.
In via subordinata, parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento di quanto dovuto per sorte capitale ed interessi a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Il si costituiva eccependo: il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 dell'attrice, sostenendo che dagli atti di cessione, ex adverso prodotti, non poteva evincersi l'esatta entità dei crediti ceduti;
peraltro, evidenziava a tal proposito il nemmeno poteva ritenersi CP_1 essere stato validamente notificato l'atto di cessione, poiché lo stesso era stato inviato da un soggetto
Avv. Francesco Grilletta, di cui non era provato alcun potere di rappresentanza;
l'inesistenza del credito vantato per sorte capitale, atteso che la fattura n. 5048/34 del 22/04/2021 era già stata regolarmente pagata con mandato di pagamento quietanzato n. 1856 del 04/05/2021 alla EP NC
Coupon s.r.l., in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione;
la non debenza degli interessi moratori, posto che le fatture erano state emesse e pagate prima della cessione e, in ogni caso, ritardo nel pagamento non vi era stato e comunque lo stesso non era imputabile al l'insussistenza dei CP_1 presupposti per la liquidazione delle somme di cui all'art 6 d.lgs n. 231/2002 richiamato da controparte.
Concludeva, pertanto, la parte convenuta con la richiesta al Tribunale di Napoli fi: 1.
Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice 1. Ancora, in via preliminare, ove si ritenga superata la preliminare eccezione , ordinarsi la chiamata in causa della EP NC Coupon srl con sede in Via del Viminale n° 43 ROMA perché sia condannata alla restituzione dell'importo di cui alla fattura 5048/34 del
23.4.2021 e/o di tutte le somme corrisposte alla medesima e ritenute dovute alla ed all'uopo chiede disporsi Pt_1 lo spostamento della prima udienza di trattazione ex art 269 cpc 2. Nel merito rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata per le ragioni su esposte.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo, formulata dal venivano, quindi CP_1 concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. Successivamente, la causa sulla documentazione in atti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo successivo rinvio, la causa, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, veniva quindi assegnata in data 16 aprile 2025 a questo Giudice, che provvedeva alla decisione della stessa in data odierna con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice rileva immediatamente che parte attrice prendendo atto del pagamento eseguito dal
, di cui non ne contesta l'opponibilità ad essa cessionaria , prosegue Controparte_1 il giudizio insistendo per il pagamento degli ulteriori importi non versati, che ritiene dovuti, e quindi domanda il pagamento di euro 51,25 a titolo di interessi di mora, che deduce generati dal tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale, fatturati da Pt_1 mediante le “note debito interessi”, nonché di euro 40,00 ai sensi dell'art 6, comma 2 del d.lgs n.
231/2002, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della nota debito.
Osserva, dunque, il Giudice che l'esame dell'allegato n. 3 della produzione di parte attrice ( Note di debito interessi e successivo elenco), lascia emergere una elencazione di fatture, emesse nel periodo dal luglio al settembre del 2019, che sarebbero state emesse da e che il Parte_3 [...]
avrebbe pagato in ritardo. Controparte_1 CH , il contratto di cessione del credito del 19/02/2021, che parte attrice riferisce essere alla base della propria legittimazione attiva con riguardo ai crediti di cui alla nota di debito interessi, non appare riferibile alle fatture alla stessa sottese ( v. all. n. 8 fasc. parte attrice, che peraltro, si nota, non differisce dall'allegato n. 5 prodotto dalla medesima parte, che riporta copia del medesimo atto cessione).
Invero con riguardo ai crediti esistenti, dunque, nella cessione si fa riferimento ad un allegato ed ad una elencazione ( v. pag 5 dell'atto), che tuttavia non risultano prodotti.
Ne discende, allora, che parte attrice sulla base di una cessione stipulata nel febbraio 2021 chiede il pagamento di interessi maturati su crediti antecedenti alla stessa ( risultando le fatture sottese alla nota di debito interessi risalenti al periodo luglio- settembre 2019) , rispetto ai quali non fornisce la prova di esserne cessionaria.
In parte de qua la domanda va, quindi, rigettata, dovendo trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria, formulata dal convenuto. CP_1
Va del pari rigettata la richiesta di liquidazione del danno ex art 6 d.lgs n. 231/2002, azionato quale accessorio di un credito di cui non è stata provata la cessione.
Le motivazioni che precedono giustificano peraltro, in via assorbente, anche il rigetto della domanda proposta in via subordinata dall'attrice in riferimento alle medesime somme ai sensi dell'art
2041 c.c.
Ritornando, dunque, alla richieste connesse alla sorte capitale, occorre rilevare che, come detto,
è circostanza pacifica e documentalmente rilevabile il pagamento alla EP NC, creditore cedente, da parte del della fattura n. 5048/34 del 22/04/2021, con mandato CP_1 CP_1 Controparte_1 di pagamento n. 1856 del 04/05/2021, eseguito dalla Tesoreria il 4/5/2021 ( v. fasc. parte convenuta).
Posto che la predetta fattura risulta avere scadenza al 22/05/2021 ( v. elenco sorta capitale Part prodotta da sub doc. n. 2), ne discende che alcun interesse per ritardato pagamento spetta all'attrice, la quale, come detto, nemmeno nulla ha contestato in ordine all'opponibilità del predetto pagamento.
Considerata la tempestività di tale pagamento e l'estinzione del credito azionato per adempimento già prima della notifica dell'atto di citazione, seppur virtualmente, essendo venuto meno l'interesse ad ogni pronuncia di natura contenziosa sul punto, soccombente anche in parte de qua va ritenuta parte attrice.
Discende pertanto il rigetto della domanda attorea.
Restano assorbite le restanti questioni.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'attrice. La liquidazione è eseguita, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni in fatto e diritto controverse e dell'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in euro 3387,00 per compensi di avvocato, cui aggiungere Controparte_1
IVA e CPA, di legge, nonché rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso
Così deciso in Napoli, 19/05/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero