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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
23 composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa OR DI SARIO - Presidente –
Dott. Guido ROSA - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliera est. –
all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 165 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Cerutti, elettivamente domiciliata come Parte_1
in atti;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8249/2021 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 12/10/2021.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver lavorato dal 15.11.2018 al 9.6.2019 alle dipendenze di Parte_1 [...]
, svolgendo mansioni di addetta alla cassa, con redazione dei conti e riscossione denaro, CP_1 inquadrabili nel livello 4 del CCNL Turismo;
di essere stata assunta con contratto part time per 24 ore settimanali con qualifica di operaio-lavapiatti ma di avere lavorato a tempo pieno;
di non avere goduto di ferie e permessi retribuiti e di avere lavorato anche nei giorni di festività soppresse e festività nazionali;
di essere cessato il rapporto di lavoro per dimissioni formulate per giusta causa, ha agito in giudizio contro per sentire “a) accertare la sussistenza di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
b) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme indicate nel sopraesposto conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 21.903,99, anche a titolo di risarcimento del danno ex art.
1226 c.c., ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
c) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “ In parziale accoglimento del ricorso, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 15.11.2018 al 31.12.2018 con mansioni riconducibili al 6 livello del CCNL Turismo, con orario 24 ore settimanali con lavoro domenicale e durante le festività e per l'effetto condanna la società a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo spettante ad un lavoratore subordinato per il periodo dal 15.11.2018 al 31.12.2018 con orario 24 ore settimanali con lavoro domenicale e durante le festività comprensivo di 13,14, ferie oltre il TFR;
condanna parte resistente a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente che liquida, già compensate per ½ in complessive 1600,00 oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione”.
Il primo giudice, espletata la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, ha ritenuto il ricorso in parte fondato argomentando che: i) era documentato dal contratto di assunzione in atti che la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato dalla resistente in data 15.11.2018, con CP_2 orario part time di 24 ore settimanali per 6 giorni settimanali e qualifica di operaio-lavapiatti; ii) era onere della lavoratrice dimostrare di avere svolto attività di cassiera riconducibile al 4 livello del
CCNL Turismo, con un orario di lavoro dalle 10 alle 17 e dalle 18 alle 1,00 di notte per sei giorni alla settimana dal 15.11.2018 al 9.6.2019; iii) dalle deposizioni testimoniali era invece emerso che il rapporto di lavoro iniziato il 15.11.2018 era terminato alla fine del medesimo anno e dalle stesse deposizioni non erano emersi elementi sufficienti per ricondurre le prestazioni lavorative della ricorrente al 4 livello del CCNL Turismo e per confermare l'orario di lavoro indicato in ricorso;
iv) estremamente generiche erano le dichiarazioni testimoniali anche con riguardo ai giorni lavorativi, mentre avevano confermato che la ricorrente aveva lavorato di domenica e durante le festività; v) il datore di lavoro non aveva assolto all'onere probatorio di avere regolarmente corrisposto le retribuzioni comprensive di tutte le voci contrattuali oltre il TFR;
vi) le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso, potevano essere compensate nella misura della metà e poste per il residuo a carico della società resistente.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza Parte_1 impugnata per: 1) erroneo accertamento della durata del rapporto di lavoro, non contestata dalla società convenuta;
2) erronea determinazione dell'orario di lavoro osservato, emerso dalle deposizioni testimoniali;
3) mancato riconoscimento del 4°livello del C.C.N.L. Turismo per una non corretta valutazione delle emergenze processuali.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso di primo grado.
Nonostante la regolare notifica la società appellata non si è costituita rimanendo contumace in giudizio.
All'odierna udienza, previo deposito di nuovo conteggio da parte dell'appellante come specificato nell'ordinanza del 24 aprile 2025, la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente rileva il Collegio che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ha ritenuto provato l'espletamento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente nelle giornate di domenica e durante le festività; aspetti che esulano, pertanto, dalla cognizione della presente fase di gravame.
Passando all'esame del merito, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione impugnata per avere ritenuto, dall'esame complessivo delle deposizioni testimoniali, che il rapporto di lavoro, iniziato il
15.11.2018, era terminato in tale anno, laddove la stessa società convenuta non aveva contestato quanto dedotto nel ricorso introduttivo. Giova premettere che in quest'ultimo l'appellante aveva puntualmente dedotto: di avere lavorato alle dipendenze della dal Controparte_1
15/11/2018 al 9/6/2019, svolgendo mansioni di “addetta alla cassa con redazione dei conti e riscossione del denaro”; di avere osservato l'orario di lavoro 10.00/17.00 e 18.00/01.00 per 6 giorni settimanali (riposo il martedì); di essere stata assunta. con un contratto di lavoro “part time” con prestazione lavorativa di 24 ore settimanali.
A fronte di tali puntuali allegazioni, la società si era limitata a negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'appellante, assumendo che per il periodo dal 15.11.2018 al 9.06.2019 la ricorrente aveva svolto lavoro saltuario ed occasionale, venendo retribuita ogni volta con un compenso di 40 euro.
Osserva il Collegio che la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro sino al 9.6.2019 paiono essere profili incontestati secondo il tenore della memoria di costituzione e risposta di primo grado, essendone in contestazione esclusivamente la natura e, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, le allegazioni in merito contenute in ricorso non sono smentite dall'istruttoria espletata, correttamente interpretata.
La teste ha dichiarato “conosco la ricorrente l'ho conosciuta perché guardava la madre Tes_1 di e dopo che è morta la mamma nel 2018 ha lavorato nell'osteria…. Io ho lavorato fino a Per_1 gennaio 2019”; deposizione da cui si evince che la ricorrente ha iniziato a lavorare nell'osteria nel
2018, come indicato in ricorso, e non che vi abbia lavorato solo fino al 2018, avendo la teste specificato di avere lei lavorato fino a gennaio 2019. Dichiarazioni che sono più precise, per conoscenza diretta dei fatti essendo stata la collega di lavoro della ricorrente, rispetto a Tes_1
Tes_ quelle rese dalla teste , proprietaria del locale, che ha riferito “…io feci lo sfratto a settembre
2019 ma la ricorrente era andata via già nel 2018 perché ad agosto 2019 e poi vi Controparte_3 fu tutto il periodo dello sfratto”, da cui comunque emerge che il locale aveva lavorato fino a luglio
2019, come dedotto nella memoria di costituzione in primo grado, con utilizzo quindi della prestazione lavorativa della fino a giugno 2019, come ammesso dalla stessa società convenuta. Pt_1
Le emergenze processuali, pertanto, attestano la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro e la sua natura subordinata, accertata e dichiarata dal Tribunale nella gravata sentenza fino al 31.12.2018, per tutto il periodo dal 15.11.2018 al 9.6.2019 indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, e in tali termini la sentenza deve essere riformata.
Con il secondo motivo di appello lamenta l'erronea determinazione dell'orario di lavoro Parte_1 per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato le risultanze probatorie.
Anche tale motivo è fondato.
Entrambi i testi escussi hanno riferito di un orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali, confermando l'orario di lavoro a tempo pieno dedotto dalla lavoratrice. Il Collegio ha invitato, pertanto, parte appellante a depositare un nuovo conteggio per il calcolo delle somme richieste a titolo di differenze retributive, tredicesima, lavoro domenicale, festività, ferie e Tfr, considerando l'orario lavorativo di 40 ore settimanali nel periodo dal 15 novembre 2018 al 9 giugno 2019, sia pure con riferimento al livello 6 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, in difetto di elementi probatori dello svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello 4, rivendicato dall'appellante, per quanto di seguito si va ad esporre.
Con l'ultimo motivo di gravame ha, infatti, contestato la sentenza impugnata per non Parte_1 avere riconosciuto il 4°livello del C.C.N.L. Turismo, censurando la lettura data dal Tribunale alle deposizioni testimoniali.
Appare opportuno riportare il tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi in merito alle mansioni svolte dalla ricorrente. La teste ha riferito che la “Lavorava tutto il giorno era tutto Tes_3 Pt_1 fare faceva le pulizie e se serviva dava una mano ai tavoli e si occupava anche della contabilità degli ordii delle fatture di tutto”, di contenuto analogo sono le dichiarazioni della teste Testimone_4 che ha riferito “…si occupava della cassa, serviva ai tavoli e faceva anche lei le pulizie insieme a me ogni tanto.”.
Secondo il contratto collettivo appartengono al quarto livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Appartengono, invece, al sesto livello “i lavoratori che svolgono attività che richiedono elementari conoscenze professionali e un normale addestramento pratico”.
Occorre premettere che, momento ineludibile del giudizio volto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, è il cd. percorso trifasico. Detto procedimento logico- giuridico, secondo l'insegnamento della S.C., si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n.20272, Cass. 28/4/2015 n.§589, Cass. 22/11/2019
n. 30580).
Osserva il Collegio che ognuno dei testi ha genericamente riferito che la ricorrente “era tutto fare, faceva le pulizie, si occupava di contabilità, serviva i tavoli”.
E' noto che ai fini del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, l'esercizio delle mansioni deve essere, oltre che continuativo, pieno ed effettivo, e, nel caso di mansioni promiscue, cioè appartenenti a diversi livelli, è necessario che quella di più elevato spessore sia prevalente dal punto di vista quantitativo. Nel caso in esame l'essersi occupata “anche di contabilità”, senza alcuna specificazione non solo di cosa effettivamente consistesse tale compito ma del tempo lavorativo in tal senso impiegato, non può essere considerata attività posta in essere in maniera continuativa e quantitativamente prevalente rispetto a quelle ordinarie di addetta alle pulizie, al servizio dei tavoli,
e la relativa domanda dell'originaria ricorrente di riconoscimento del livello superiore, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, non può quindi trovare accoglimento.
In conclusione, per quanto esposto, la gravata sentenza deve essere parzialmente riformata con riferimento alla durata del rapporto di lavoro e all'orario lavorativo effettivamente espletato dalla lavoratrice e in ordine al quantum delle azionate pretese creditorie, possono essere utilizzati i conteggi depositati dall'appellante, conformi ai criteri indicati dal Collegio nell'ordinanza del 24 aprile 2025, risultando redatti in applicazione della disciplina collettiva.
La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come determinato nella presente fase di giudizio, segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 12.551,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Condanna al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali del Controparte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo, in € 2.800,00, e per il presente in €
2.500,00 oltre, per entrambi al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi.
Roma, lì 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa OR Di SA