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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1682 /2025
Il giorno 2 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. Eugenio Speranza, il quale si riporta ai propri atti difensivi e verbali di causa in particolare alle note conclusive depositate in data
26.11.2025 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l' , parte resistente, alle ore 10,06 nessuno è presente;
CP_1
Per parte resistente, alle ore 10,06 nessuno è presente;
CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa EM IA NE, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1682/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Eugenio Speranza (Codice Fiscale ), giusta CodiceFiscale_2
procura in atti.
ricorrente
E
Controparte_3
(Cod. Fisc. , in persona del
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_4
disgiuntamente dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF e C.F._3
dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente
E CONTRO
, C.F. e P. IVA n. Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa rappresentata e difesa, dall'Avv. Gabriele Toma (C.F.
) , giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore11,47 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249009545537000, notificata in data 28.04.2025, limitatamente alla cartella n. 09420040010189736000, notificata da il 28.06.2004, avente ad oggetto richiesta di pagamento delle CP_2
Rate Premio e relative sanzioni civili per tardiva denuncia. PI, CP_1
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica del sotteso atto presupposto, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo” in via preliminare, accertare e dichiarare la Ammissibilità del presente Ricorso, nonché la Competenza del Giudice adito;
- nel Merito, in accoglimento del medesimo Ricorso, accertare e dichiarare la illegittimità e, per l'effetto, ordinare alle
Parti Resistenti ciascuna secondo il proprio titolo come per legge l'Annullamento della
Cartella di Pagamento n. 094 2004 00101897 36 000 compresa nella Intimazione di
Pagamento n. 094 2024 90095455 37 000, a causa della estinzione del diritto di credito posto a fondamento della stessa per intervenuta Prescrizione;
- con Condanna alle Spese ex art. 91 cod. proc. civ. oltre Accessori di legge, da distrarsi ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ. in favore del difensore costituito.”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo il CP_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto legittimata passiva è'
[...]
poiché, il ricorrente non impugna vizi di merito afferenti Controparte_6
alla fondatezza della pretesa contributiva, per i quali l'opponente avrebbe avuto l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligo del pagamento del premio, bensì impugna la regolarità formale della cartella o meglio la validità degli atti della procedura della riscossione, tutti di competenza di PI , CP_2
inoltre, l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 6, del D. Lgs. 46/1999, il termine per proporre opposizione contro l'iscrizione è di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Relativamente alla prescrizione, rappresentava che dopo l'iscrizione a ruolo la gestione del credito previdenziale era stata affidata all'Agente della Riscossione su cui incombeva l'onere della notifica della cartella e delle intimazioni di pagamento atte all'interruzione della prescrizione. Pertanto, concludeva chiedendo di” dichiarare inammissibile la domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%. -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi sopra esposti, con CP_1
aggravio delle stesse a carico del Concessionario della riscossione anche quelle in CP_2
favore del concludente , e/o dichiarare la compensazione delle spese tra CP_3 CP_1
e la ricorrente per i motivi sopra esposti, e la condanna alle spese di nei confronti CP_2
dell'Istituto”.
Si costituiva eccependo, la decadenza ex art. 617 C.P.c. ed ex art. 19 CP_2
D.Lgs 546/92. Relativamente all'eccepita prescrizione, si rappresenta che, nel caso di specie, successivamente alla cartella (notificata il 28.06.2004) sono stati notificati atti interruttivi che hanno interrotto qualsivoglia prescrizione:
21/06/2008 09420089002904017000 Avvisi di Intimazione 09/10/2017
09420179007256955000 Avvisi di Intimazione 03/07/2018
09420189003996779000 Avvisi di Intimazione 23/09/2018
09484201800001287001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
08/02/2023 09420229000469983000 Avvisi di Intimazione 07/04/2023
09484202300000582001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
28/04/2025 09420249009545537000 .
Pertanto, concludeva “in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibili in quanto tardive ex art. 617 c.p.c. perché non presentate nel termine di 20 tutte le eccezioni riguardanti la carenza di requisiti formali della intimazione di pagamento impugnata (meglio indicate in comparsa) nonché ex art. 19 D.lgs. 546.92; - nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica della cartella di pagamento , oggetto di contestazione. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto degli enti resistenti a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'atto sotteso all'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente alle cartelle, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione. Il ricorso è infondato, in quanto la cartella , oggetto di opposizione risulta regolarmente notificata, nei termini prescrizionali, per la quale i resistenti hanno dato prova degli atti interruttivi
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1682/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1615,00, oltre IVA e CPA, ove previste, con distrazione.
Palmi 2 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa EM IA NE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.1682 /2025
Il giorno 2 dicembre 2025 sono presenti:
Per il ricorrente, l'avv. Eugenio Speranza, il quale si riporta ai propri atti difensivi e verbali di causa in particolare alle note conclusive depositate in data
26.11.2025 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l' , parte resistente, alle ore 10,06 nessuno è presente;
CP_1
Per parte resistente, alle ore 10,06 nessuno è presente;
CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa EM IA NE, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1682/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Eugenio Speranza (Codice Fiscale ), giusta CodiceFiscale_2
procura in atti.
ricorrente
E
Controparte_3
(Cod. Fisc. , in persona del
[...] P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_4
disgiuntamente dell'Avv. Patrizia Paola Cianci (CF e C.F._3
dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente
E CONTRO
, C.F. e P. IVA n. Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa rappresentata e difesa, dall'Avv. Gabriele Toma (C.F.
) , giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore11,47 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09420249009545537000, notificata in data 28.04.2025, limitatamente alla cartella n. 09420040010189736000, notificata da il 28.06.2004, avente ad oggetto richiesta di pagamento delle CP_2
Rate Premio e relative sanzioni civili per tardiva denuncia. PI, CP_1
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica del sotteso atto presupposto, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e concludeva, chiedendo” in via preliminare, accertare e dichiarare la Ammissibilità del presente Ricorso, nonché la Competenza del Giudice adito;
- nel Merito, in accoglimento del medesimo Ricorso, accertare e dichiarare la illegittimità e, per l'effetto, ordinare alle
Parti Resistenti ciascuna secondo il proprio titolo come per legge l'Annullamento della
Cartella di Pagamento n. 094 2004 00101897 36 000 compresa nella Intimazione di
Pagamento n. 094 2024 90095455 37 000, a causa della estinzione del diritto di credito posto a fondamento della stessa per intervenuta Prescrizione;
- con Condanna alle Spese ex art. 91 cod. proc. civ. oltre Accessori di legge, da distrarsi ex art. 93, comma 1, cod. proc. civ. in favore del difensore costituito.”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo il CP_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto legittimata passiva è'
[...]
poiché, il ricorrente non impugna vizi di merito afferenti Controparte_6
alla fondatezza della pretesa contributiva, per i quali l'opponente avrebbe avuto l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligo del pagamento del premio, bensì impugna la regolarità formale della cartella o meglio la validità degli atti della procedura della riscossione, tutti di competenza di PI , CP_2
inoltre, l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 6, del D. Lgs. 46/1999, il termine per proporre opposizione contro l'iscrizione è di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Relativamente alla prescrizione, rappresentava che dopo l'iscrizione a ruolo la gestione del credito previdenziale era stata affidata all'Agente della Riscossione su cui incombeva l'onere della notifica della cartella e delle intimazioni di pagamento atte all'interruzione della prescrizione. Pertanto, concludeva chiedendo di” dichiarare inammissibile la domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%. -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi sopra esposti, con CP_1
aggravio delle stesse a carico del Concessionario della riscossione anche quelle in CP_2
favore del concludente , e/o dichiarare la compensazione delle spese tra CP_3 CP_1
e la ricorrente per i motivi sopra esposti, e la condanna alle spese di nei confronti CP_2
dell'Istituto”.
Si costituiva eccependo, la decadenza ex art. 617 C.P.c. ed ex art. 19 CP_2
D.Lgs 546/92. Relativamente all'eccepita prescrizione, si rappresenta che, nel caso di specie, successivamente alla cartella (notificata il 28.06.2004) sono stati notificati atti interruttivi che hanno interrotto qualsivoglia prescrizione:
21/06/2008 09420089002904017000 Avvisi di Intimazione 09/10/2017
09420179007256955000 Avvisi di Intimazione 03/07/2018
09420189003996779000 Avvisi di Intimazione 23/09/2018
09484201800001287001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
08/02/2023 09420229000469983000 Avvisi di Intimazione 07/04/2023
09484202300000582001 Pignoramenti presso terzi, pignoramenti ex. Art.72bis
28/04/2025 09420249009545537000 .
Pertanto, concludeva “in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibili in quanto tardive ex art. 617 c.p.c. perché non presentate nel termine di 20 tutte le eccezioni riguardanti la carenza di requisiti formali della intimazione di pagamento impugnata (meglio indicate in comparsa) nonché ex art. 19 D.lgs. 546.92; - nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
- con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica della cartella di pagamento , oggetto di contestazione. ..."
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto degli enti resistenti a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'atto sotteso all'intimazione di pagamento.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente alle cartelle, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione. Il ricorso è infondato, in quanto la cartella , oggetto di opposizione risulta regolarmente notificata, nei termini prescrizionali, per la quale i resistenti hanno dato prova degli atti interruttivi
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, calcolate al minimo, ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 1682/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente, alla refusione delle spese nei confronti dei resistenti, in solido, che liquida in € 1615,00, oltre IVA e CPA, ove previste, con distrazione.
Palmi 2 dicembre 2025
Il GOP
Dott.ssa EM IA NE