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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4809/2017
Verbale di udienza del 11.04.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per l'11.04.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott. Raffaelina Chioccarelli nel procedimento r.g.n. 4809/2017 avente ad oggetto: lesione personale ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 dell'atto di citazione, dall'avv. Luca Di Gilio presso il cui studio in in Formia (LT), Via Vitruvio, 55 ha eletto domicilio;
ATTORE E
, c.f. P.I. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 quale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fortunata Remaggio, con il quale elettivamente domicilia in presso il Controparte_1
Servizio Legale -Casa Comunale - Piazza Annunziata
CONVENUTO
CONCLUSIONI le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
********
Con atto di citazione notificato il 22.05.2017, , ha convenuto in giudizio dinanzi all'Intestato Parte_1
Tribunale, il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni Controparte_1 riportate a seguito al sinistro verificatosi in data 02.02.2016 verso le ore 23,00 circa, in , mentre Controparte_1 percorreva a piedi via Lenin, quando giunto all'altezza del Viale Talarico, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente immediatamente dopo il termine del marciapiede nel manto stradale tra due tombini, non visibile ed imprevedibile perché coperta da aghi di pino, non segnalata ovvero, priva di ogni segnalazione idonea a richiamare l'attenzione degli utenti della strada.
Assumeva l'attore che, per effetto della caduta riportava un trauma alla caviglia dx con minima irregolarità corticale del versante laterale del malleolo peroneale in rapporto a microdistacco parcellare, quantificando per il calcolo della domanda un danno biologico pari al 5% ed una inabilità temporanea biologica di giorni 30, una parziale al 75% di giorni 10 ed una successiva parziale di giorni 15 al 50%. Chiedeva, inoltre il riconoscimento, oltre al danno biologico, quantificato in € 9.879,17, anche quello morale conseguente al danno fisico lamentato.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta con la quale si Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea. Veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta da parte attrice nonché disposta CTU al fine di accertare e quantificare le lamentate lesioni.
Successivamente la causa, dopo alcuni rinvii motivati da esigenze di ruolo, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11.04.2025 ex art. 281 sexties cpc con termine di 20 gg prima per note e per il deposito di note scritte in luogo della discussione orale.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che la fattispecie dev'essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma ormai ritenuta pacificamente applicabile alla Pubblica Amministrazione.
Com'è noto, la presunzione di responsabilità per danni disciplinata dalla norma citata rinvia ad un concetto di custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa, da valutarsi in relazione al caso concreto e che non può in alcun modo essere esclusa sic et simpliciter dalla natura demaniale della strada, dalla sua rilevante estensione nonché dall'uso generale e diretto da parte di terzi (cfr. Cass. n. 15383/2006), nella misura in cui ciò determinerebbe un ingiustificato automatismo implicante una sostanziale inapplicabilità dell'articolo citato alle vicende in cui è coinvolta la P.A.; i caratteri menzionati, infatti, potrebbero al più essere considerati indici sintomatici dell'impossibilità per la P.A. di svolgere gli obblighi di custodia sulla strada, dovendosi altresì considerare le sue caratteristiche, le dotazioni, gli strumenti utilizzabili in virtù del progresso tecnologico, ed in generale tutto ciò che ha “un rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti” (cfr. Cass. cit.).
In particolare, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per carente manutenzione delle strade pubbliche da cui derivi un danno agli utenti è ravvisabile ogni qualvolta vi sia in concreto una insidia o trabocchetto: "nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la p.a. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "neminem laedere" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per
l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso" (Cass. civ., sez.
III, 16 giugno 1998, n. 5989) .
Nel caso di specie la irregolarità della pavimentazione della strada e la presenza della buca tra i due tombini, come evidenziato nelle foto allegate alla perizia di parte che avrebbero causato l'incidente si trova in una strada ben individuata, centrale e quindi di sicura conoscenza da parte dell'ente tenuto alla manutenzione e che la natura comunale di quest'ultima non è contestata, deve ritenersi operante il seguente principio di diritto: “dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato (e sulle relative pertinenze come i CP_1 marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia”, con conseguente possibile operatività dell'art 2051 c.c. in caso di omessa vigilanza (cfr. Cass. n. 16770/06 e n.
4673/1996).
Né può essere di rilievo l'età dell'attore indicativa di una maturità e di un'autonomia di giudizio e di diligenza che nel percorrere la strada avrebbe dovuto tenere un comportamento in grado di prevedere l'insorgere di una eventuale situazione di pericolo, poiché ciò non può escludere che, nonostante la giovane età, di sera, possa non avere visto la buca, cadendo rovinosamente a terra.
Dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. discende la presunzione di colpa del convenuto sempre che si provi che il danno sia direttamente riconducibile alla res in custodia e fatta salva la possibilità della prova contraria da parte del convenuto, prova rappresentata dal verificarsi di una circostanza che integri gli estremi del caso fortuito.
Dunque, non ogni irregolarità del manto stradale è idonea a fondare una responsabilità dell'ente preposto alla sua manutenzione in quanto è necessario che il fattore causativo del danno consista in un elemento accidentale del bene che, per le particolari circostanze di luogo e di tempo, non sia oggettivamente visibile e soggettivamente prevedibile.
Orbene, alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio ed a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto non può escludersi la ricorrenza in concreto di un pericolo derivante dalla presenza della buca tra i due tombini, come riferito dal teste escusso, e quindi, caratterizzato da imprevedibilità, insidia o trabocchetto idoneo a fondare la responsabilità dell'ente convenuto, e la cui presenza non poteva essere immediatamente avvistato dall'attore che nel percorrere detta strada inciampava cadendo a terra.
Insidia imprevedibile ed anche non evitabile con la dovuta diligenza.
Infatti, la testimonianza resa dal teste di parte attorea, signor , ebbe a dichiarare: ..omissis… Testimone_1
“Ricordo che era il 02.02.2016 verso le 23.00, ero con dei miei amici-colleghi a mangiare la pizza prezzo la pizzeria OI OI in dove lavora il sig. Mi trovavo fuori la pizzeria a fumare una Controparte_1 Pt_1 sigaretta con i miei colleghi di lavoro quando sul lato opposto della strada ho visto il che il sig.
[...]
cadeva a terra. Il sig. stava camminando sul marciapiede. Mi sono avvicinato e ho visto Parte_1 Pt_1 che aveva il piede destro nella buca. Preciso che il punto in cui è caduto e al termine del marciapiede nella parte in cui vi è l'ingresso in un viale. La buca era tutta coperta da aghi di pino e non era segnalata, il posto era illuminato ma secondo me la buca si vedeva poco perché coperta da aghi di pino. Il sig. pagano si lamentava perché gli faceva troppo male la caviglia. Abbiamo chiamato i suoi parenti all'interno della pizzeria, credo che loro lo abbiano portato al Pronto Soccorso, ma non so nulla più preciso in quanto mene sono andato. Non so se la buca è stata successivamente chiusa. Riconosco lo stato dei luoghi nelle foto prodotte da parte attrice e preciso che il sig. è caduto proprio nella buca che si vede al centro dello Pt_1 spazio antistante al viale. La buca era abbastanza profonda tanto che il piede sprofondava fino al collo piede”
Alla luce di tali emergenze istruttorie deve quindi ritenersi che la buca, non fosse visibile nell'immediatezza né che fosse segnalata e/o transennata, per cui non poteva, con la dovuta e prudente diligenza, essere certamente visibile da parte dell'utente della strada, anche in considerazione dell'ora (23,00 circa), del mese in cui è avvenuto il sinistro(febbraio) e della presenza di aghi di pino che la ricoprivano ( circostanza confermata dal teste di parte attrice escusso).
Conseguentemente, deve affermarsi che il sinistro è avvenuto per responsabilità dell'ente convenuto in giudizio tenuto ai sensi dell'art. 2051 cc alla custodia delle strada de quo, sulla quale non era stata eseguita la dovuta manutenzione, né era stata segnalata l'anomalia della pavimentazione.
Identificazione e quantificazione dei danni
Per quanto riguarda, poi, la prova delle lesioni subite dall'attore, risulta versata in atti ampia documentazione
(certificato di pronto soccorso e successivi,) confermata dalla C.T.U. laddove il consulente dr. Persona_1 afferma: “…omissis…la documentazione tecnica sanitaria, agli atti allegata, e le risultanze delle
[...] indagini cliniche espletate, concordano nell'indicare che il sig. , in data 02.02.2016 ebbe a Parte_1 riportare, in seguito ad un incidente della strada, le seguenti lesioni personali: Trauma distorsivo della caviglia destra con infrazione del malleolo peroniero. Lesioni compatibili con l'evento.
2) i mezzi di produzione delle lesioni personali che l'attore ebbe a riportare nell'incidente, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura e delle caratteristiche delle lesioni sono compatibili con la dinamica del sinistro.
3) Le lesioni riportate hanno provocato la menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso sia temporanea, sia permanente;
tali lesioni determinarono una malattia che ebbe una durata di 55 (cinquantacinque) giorni così suddivisibile: 30 ( trenta) giorni di inabilità temporanea parziale mediamente valutabile al 75% , 25 ( venticinque) giorni di inabilità temporanea parziale mediamente valutabile al 50%.
4) Sussiste in capo allo stesso un danno biologico permanente che si ritiene di quantificare nella misura del 2
% (due per cento) e che si reputa di non aver inciso negativamente sulle sue normali o future attività lavorative
e non;
5) I postumi del trauma subito dell'attore sono da ritenere, per il tempo decorso ormai stabilizzati, e non più suscettibili di evoluzione vuoi migliorativa, vuoi peggiorativa.
6) Per quanto riguarda le spese mediche non vi sono agli atti allegate per ricevute per spese mediche sostenute
e l'attore non avrà ulteriori spese nel futuro.
7) Inoltre l'attore ha riportato una sfumatissima sofferenza conseguente alle lesioni accertate e dalle menomazioni che ne sono derivate che, parte, inoltre, verrà riconosciuta come danno morale, il cui apprezzamento non è di competenza medica e che verrà liquidato dal Giudice in via equitativa..
Gli esiti della consulenza appaiono condivisibili in quanto coerenti con le premesse della consulenza tecnica medesima, con la documentazione in atti e con i principali parametri di riferimento.
Alla luce di ciò, affermata la responsabilità di parte convenuta nella produzione dell'evento lesivo de quo, deve essere accolta la domanda formulata dall'attore, e deve procedersi alla liquidazione del danno, sulla scorta delle risultanze della consulenza d'ufficio.
Pertanto, alla luce delle tabelle attualmente in vigore e tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (30), al medesimo spetta la somma complessiva di euro € 5.078,61, così composta: € 1.875,65 quale danno biologico pari ad una percentuale del 2%, € 1.242,90 per I.T.P al 75%, € 690,50 per I.T.P. al 50% ed €
1.269,56 per danno morale, nulla per le spese mediche perché non documentate.
Sulla somma così ottenuta vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro € 5.078,61, va devalutata al momento dell'illecito (02.02.2016) e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro € 4.179,93) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95). Effettuando tale calcolo all'attore va' pertanto, risarcita la somma di € € 5.588,54 comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre agli interessi legali decorrenti dalla presente pronunzia fino all'effettivo soddisfacimento.
Conseguentemente, il , in persona del Sindaco pro tempore ovvero del legale Controparte_1 rappresentante p.t., va condannato al pagamento in favore di , del complessivo importo di Parte_1 euro € 5.588,54 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. se sostenute e come liquidate.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento sulla base del decisum (da euro 5.200,00 fino a euro 26.000,00), tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura della controversia, delle ragioni della decisione, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Francesca Luongo che ne ha fatta richiesta.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in complessivi €. 500,00 oltre oneri e comprensive dell'acconto in favore del dr. sono poste definitivamente a carico di parte convenuta fermo restando che nel Persona_1 rapporto esterno con il consulente d'ufficio vi è vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite rispetto all'obbligazione di pagamento delle spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 4809/2017, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del nella causazione del sinistro descritto in parte Controparte_1 motiva e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, in persona del Sindaco e/o legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di , dell'importo di euro € € 5.588,54, a titolo di risarcimento danni , Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna il in persona del Sindaco e/o legale rapp.te pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore dell'attrice e che liquida, in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Francesca Luongo;
3. pone le spese di c.t.u., come liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta, fermo restando il vincolo di solidarietà di tutte le parti costituite nel rapporto esterno con il consulente d'ufficio.
S. Maria C.V., 11.04.2025
Il Giudice
Gop dr.Raffaelina Chioccarelli