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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7989 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7989 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MARIA COCCHIARELLA ricorrente in contraddittorio con
CP_1
Con l'avv. FRANCA TONELLO convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale d'udienza del
29/10/2024, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 23/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio
1 celebrato in Martellago il 04/09/2004 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nati i figli 04/04/2006) e (31/05/2013). Per_1 Per_2
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2021 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo sulle seguenti condizioni accessorie: “affido condiviso del figlio minore – collocazione prevalente e residenza anagrafica presso Per_2
la madre – visite paterne: a week end alternati dal venerdì alle ore 18.00 – quando il padre lo andrà a prendere fino alla domenica sera quando egli lo consegnerà alla madre entro le ore 21.00; una volta al mese sarà la madre ad andare a riprendere dal padre la Per_2
domenica sera entro le 20.00; quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare tra i genitori – ascoltato il minore – entro il 30 marzo di ogni anno;
una settimana – preferibilmente continuativa – durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendendo ad anni alterni Natale o Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì in
Albis; trascorrerà i cc.dd. ponti festivi con il genitore al quale compete il fine Per_2
settimana immediatamente successivo a detti giorni – il tutto salvo diverso accordo tra le parti, ascoltato il minore;
a decorrere da novembre 2024 il padre verserà alla madre €
400,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, per concorso al mantenimento ordinario di Per_2
da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie – comprese quelle del doposcuola – saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
per le spese straordinarie diverse dal dopo scuola si applicherà il protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; la sig. ra si impegna a consegnare tempestivamente al sig. Preo la documentazione Pt_1
necessaria per fruire della copertura sanitaria aziendale anche in favore del figlio minore;
è revocato – dalla mensilità di maggio 2024 – l'assegno paterno per e la Per_1
contribuzione straordinaria posta a carico del padre per detta figlia;
è revocato – dalla prossima mensilità di novembre 2024 – l'assegno dovuto dal resistente per la moglie;
AUF
2 erogato dall'INPS continuerà ad essere riscosso interamente da;
spese legali Parte_1 compensate”; i difensori delle parti concludevano in conformità al suddetto accordo, anche ai fini della temporanea regolamentazione dei reciproci rapporti, e il Giudice, dopo aver provveduto in via temporanea e urgente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. ha concluso, conformemente, con successiva nota agli atti del 12/02/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (03/06/2021) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per il figlio minore agli interessi morali e materiali di quest'ultimo. Nulla va disposto in Per_2 favore della figlia posto che quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica, Per_1
e viene pertanto revocato – dalla mensilità di maggio 2024 – la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario in favore della stessa.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico ed è quindi revocato – dalla mensilità di novembre 2024 – l'assegno dovuto dal resistente per la moglie.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago il 04/09/2004 tra e CP_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martellago nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 23.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza del 29/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- affido condiviso del figlio minore – collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2
presso la madre
- visite paterne: a week end alternati dal venerdì alle ore 18.00 – quando il padre lo andrà
a prendere fino alla domenica sera quando egli lo consegnerà alla madre entro le ore 21.00; una volta al mese sarà la madre ad andare a riprendere dal padre la domenica sera Per_2
entro le 20.00; quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare tra i genitori – ascoltato il minore – entro il 30 marzo di ogni anno;
una settimana – preferibilmente continuativa – durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendendo ad anni alterni Natale o Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì in Albis;
Per_2
trascorrerà i cc.dd. ponti festivi con il genitore al quale compete il fine settimana immediatamente successivo a detti giorni – il tutto salvo diverso accordo tra le parti, ascoltato il minore;
- a decorrere da novembre 2024 il padre verserà alla madre € 400,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, per concorso al mantenimento ordinario di da versare entro il giorno Per_2
5 di ogni mese;
- spese straordinarie – comprese quelle del doposcuola – saranno suddivise tra i genitori al
50% ciascuno;
per le spese straordinarie diverse dal dopo scuola si applicherà il protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
- prende atto che la sig.ra si impegna a consegnare tempestivamente al sig. Preo la Pt_1
documentazione necessaria per fruire della copertura sanitaria aziendale anche in favore del figlio minore;
4 - è revocato – dalla mensilità di maggio 2024 – l'assegno paterno per e la Per_1
contribuzione straordinaria posta a carico del padre per detta figlia;
- è revocato – dalla prossima mensilità di novembre 2024 – l'assegno dovuto dal resistente per la moglie;
- AUF erogato dall'INPS continuerà ad essere riscosso interamente da Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Martellago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7989 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MARIA COCCHIARELLA ricorrente in contraddittorio con
CP_1
Con l'avv. FRANCA TONELLO convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale d'udienza del
29/10/2024, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 23/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio
1 celebrato in Martellago il 04/09/2004 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nati i figli 04/04/2006) e (31/05/2013). Per_1 Per_2
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del 2021 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
All'udienza di prima comparizione i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo sulle seguenti condizioni accessorie: “affido condiviso del figlio minore – collocazione prevalente e residenza anagrafica presso Per_2
la madre – visite paterne: a week end alternati dal venerdì alle ore 18.00 – quando il padre lo andrà a prendere fino alla domenica sera quando egli lo consegnerà alla madre entro le ore 21.00; una volta al mese sarà la madre ad andare a riprendere dal padre la Per_2
domenica sera entro le 20.00; quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare tra i genitori – ascoltato il minore – entro il 30 marzo di ogni anno;
una settimana – preferibilmente continuativa – durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendendo ad anni alterni Natale o Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì in
Albis; trascorrerà i cc.dd. ponti festivi con il genitore al quale compete il fine Per_2
settimana immediatamente successivo a detti giorni – il tutto salvo diverso accordo tra le parti, ascoltato il minore;
a decorrere da novembre 2024 il padre verserà alla madre €
400,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, per concorso al mantenimento ordinario di Per_2
da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
spese straordinarie – comprese quelle del doposcuola – saranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno;
per le spese straordinarie diverse dal dopo scuola si applicherà il protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019; la sig. ra si impegna a consegnare tempestivamente al sig. Preo la documentazione Pt_1
necessaria per fruire della copertura sanitaria aziendale anche in favore del figlio minore;
è revocato – dalla mensilità di maggio 2024 – l'assegno paterno per e la Per_1
contribuzione straordinaria posta a carico del padre per detta figlia;
è revocato – dalla prossima mensilità di novembre 2024 – l'assegno dovuto dal resistente per la moglie;
AUF
2 erogato dall'INPS continuerà ad essere riscosso interamente da;
spese legali Parte_1 compensate”; i difensori delle parti concludevano in conformità al suddetto accordo, anche ai fini della temporanea regolamentazione dei reciproci rapporti, e il Giudice, dopo aver provveduto in via temporanea e urgente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. ha concluso, conformemente, con successiva nota agli atti del 12/02/2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale (03/06/2021) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per il figlio minore agli interessi morali e materiali di quest'ultimo. Nulla va disposto in Per_2 favore della figlia posto che quest'ultima ha già raggiunto l'indipendenza economica, Per_1
e viene pertanto revocato – dalla mensilità di maggio 2024 – la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario in favore della stessa.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico ed è quindi revocato – dalla mensilità di novembre 2024 – l'assegno dovuto dal resistente per la moglie.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago il 04/09/2004 tra e CP_1 Parte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Martellago nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 23.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al verbale d'udienza del 29/10/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- affido condiviso del figlio minore – collocazione prevalente e residenza anagrafica Per_2
presso la madre
- visite paterne: a week end alternati dal venerdì alle ore 18.00 – quando il padre lo andrà
a prendere fino alla domenica sera quando egli lo consegnerà alla madre entro le ore 21.00; una volta al mese sarà la madre ad andare a riprendere dal padre la domenica sera Per_2
entro le 20.00; quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare tra i genitori – ascoltato il minore – entro il 30 marzo di ogni anno;
una settimana – preferibilmente continuativa – durante le vacanze scolastiche natalizie, comprendendo ad anni alterni Natale o Capodanno;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì in Albis;
Per_2
trascorrerà i cc.dd. ponti festivi con il genitore al quale compete il fine settimana immediatamente successivo a detti giorni – il tutto salvo diverso accordo tra le parti, ascoltato il minore;
- a decorrere da novembre 2024 il padre verserà alla madre € 400,00 mensili, oltre ISTAT su base annua, per concorso al mantenimento ordinario di da versare entro il giorno Per_2
5 di ogni mese;
- spese straordinarie – comprese quelle del doposcuola – saranno suddivise tra i genitori al
50% ciascuno;
per le spese straordinarie diverse dal dopo scuola si applicherà il protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
- prende atto che la sig.ra si impegna a consegnare tempestivamente al sig. Preo la Pt_1
documentazione necessaria per fruire della copertura sanitaria aziendale anche in favore del figlio minore;
4 - è revocato – dalla mensilità di maggio 2024 – l'assegno paterno per e la Per_1
contribuzione straordinaria posta a carico del padre per detta figlia;
- è revocato – dalla prossima mensilità di novembre 2024 – l'assegno dovuto dal resistente per la moglie;
- AUF erogato dall'INPS continuerà ad essere riscosso interamente da Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Martellago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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