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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4639/2017 R.G. vertente tra
, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pt_1
VIA GHIBELLINA 98123 MESSINA ITALIA presso l'Avv. Elisa ARDIZZONE
ELISA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E , Controparte_1
c.f. , con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Camiciotti n. 2, Pt_1
recapito professionale dell'Avv. Nunziatina Starvaggi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L ha proposto opposizione avverso il decreto n. 980/2017, con il Parte_2
quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto di pagare in favore del
[...]
la somma di € 21.714,91, oltre interessi e spese, a titolo di Parte_3
somme presuntivamente dovute per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione con il per l'anno 2016, chiedendone l'annullamento, con CP_2
accertamento dell'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta,
sulla base di due motivi di opposizione: a) non debenza delle somme ingiunte, alla luce della normativa e degli atti amministrativi sul budget massimo attribuibile alla struttura specialistica opposta;
b) inesistenza della prova del credito ingiunto per l'assoluta inidoneità probatoria della fattura commerciale nel giudizio di opposizione,
attesa la sua natura di atto unilaterale - partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente. Con sentenza non definitiva del 15 marzo 2023, il Giudice del Tribunale
rigettava l'eccezione preliminare sollevata dall'opposta di mancata produzione della
Parte delibera d'incarico n. 1990 del 12 luglio 2017 rilasciata dall di e del Pt_1
contratto/disciplinare d'incarico di opera intellettuale regolato dall'art. 2230 c.c. e ss.
(dalla quale l'opposta stessa faceva derivare la inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia del mandato ad litem).
Rilevava, invero, che, ai fini della validità della rappresentanza processuale da parte del legale dell'Ente pubblico, in tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria (Cass. 6 agosto 2019, n. 21007; Cass. 16
febbraio 2012, n. 2266; Cass. 16 giugno 2006, n. 13963).
Aggiungeva che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria, mentre il contratto di conferimento di incarico fra cliente e difensore è atto interno, che non è necessario venga depositato nel giudizio. Nella sentenza non definitiva veniva anche affrontato il merito della domanda creditoria e, alla fine, anche con separata ordinanza, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo affinchè le parti chiarissero l'ammontare del chiesto debito residuo, pure alla luce delle conclusioni dell'opposta, mediante analitico prospetto definitivo delle pretese e dei pagamenti intervenuti anche in corso di giudizio.
Il processo proseguiva con la produzione di note difensive.
All'udienza del 3 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice
poneva le cause in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis
della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo
2024 n. 56.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Riproponendo le considerazioni già svolte nella pronuncia non definitiva,
occorre premettere che i motivi di opposizione concernono una questione di valutazione nel merito della documentazione prodotta da entrambe le parti, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
nel quale l'opposto riveste il ruolo di attore (gravando su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria) e l'opponente, invece, la posizione sostanziale di convenuto che, pertanto, ha l'onere di provare tutti i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito (ex multis, Cass. 3 marzo 2009 n. 5071; Cass. 17 novembre
2003, n. 17371). Tale giudizio, poi, non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto (rilevando tale profilo al più sul regolamento delle spese:
Cass. n. 419/2006), ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quella anteriore alla domanda o all'emissione della pronuncia del provvedimento opposto (Cass., 24 settembre 2013, n. 21840).
Ciò posto, è opportuno prendere le mosse dal dato contrattuale e, prima ancora,
dalla normativa statale e regionale che disciplina la materia.
Con riguardo alla disciplina dei rapporti tra Pubblica amministrazione e strutture sanitarie private, deve essere fatta una premessa di carattere generale: il regime dell'accreditamento, attualmente vigente, è stato introdotto in sostituzione del precedente regime di convenzionamento esterno, dall'art. 8 del d.lgs. 502/92, come integrato dall'art. 6 della l. 724/94 e successive modifiche ed ha come obiettivo il contenimento della spesa sanitaria e la qualità delle prestazioni, cedendo solamente di fronte alla necessità di erogazione di prestazioni indifferibili, che non consentano, a tutela della salute del cittadino, dilazioni di sorta (cfr. Tar Calabria – Catanzaro, 5
novembre 2009, n. 1185, che richiama la differenza tra sforamenti e fluttuazioni,
queste ultime consentite per salvaguardare la continuità assistenziale): ne consegue che il vincolo della necessitata programmazione delle attività sanitarie, legata anche alle disponibilità economiche stanziate per singole annualità nei bilanci degli Enti
pubblici, comporta che, ai sensi dell'art. 8 quater d. lgs. n. 502/1992, introdotto dal d.
lgs. n. 229/1999, al di fuori degli accordi di cui all'art. 8 quinquies, non sussiste alcun vincolo per le Aziende sanitarie di corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate, posto che al cittadino richiedente la prestazione sanitaria la struttura privata ben può e deve opporre il superamento della propria capacità prestazionale, nel cui ambito prefissato legittimamente vige e si spiega il rapporto di accreditamento (cfr. Cons. Stato 30 aprile 2003, n. 2253; Tar
Calabria – Catanzaro, 5 novembre 2009, n. 1185; Cass.. 16 APRILE 2021, n. 10182,
secondo cui in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di
Parte accreditamento, grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è
possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire più volte che la suddetta riforma non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra l'amministrazione e le strutture private, che ha mantenuto natura di concessione traslativa di pubblico servizio: ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi,
in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992,
che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass.
7019/2020 e 17711/2014).
In tale contesto, alla stipulazione di specifici accordi contrattuali, con i quali vengono definiti i volumi, le caratteristiche ed i corrispettivi delle prestazioni da rendere, è affidata la funzione di costruire una specifica relazione tra il privato e la
P.A. e di far sorgere il conseguenziale diritto del primo alla remunerazione.
In definitiva, all'esigenza di contenere la spesa sanitaria è preordinata la previsione (art. 1, comma 32, legge n. 662/96) di un piano finalizzato all'individuazione, da parte delle regioni, della quantità di prestazioni erogabili sia nelle strutture pubbliche che in quelle private, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile, dovendo tener distinti: a) il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria - adottato con carattere di autoritarietà nelle forme del decreto assessoriale - con il quale la Regione individua il tetto di spesa per un determinato anno finanziario;
b) il procedimento diretto alla determinazione del piano annuale sanitario, che forma oggetto di contrattazione fra Regione ed unità sanitarie locali, da una parte, e azienda sanitaria e presidi dall'altra, per quantificare le prestazioni da ciascuno erogabili ed i limiti massimi di spesa a ciascuno consentiti. Il budget costituisce il risultato di tale contrattazione ed individua la spesa massima annua consentita a ciascuna struttura sanitaria, da rimborsarsi in dodicesimi mensili, salvo conguaglio finale (Cass. 11 gennaio 2007, n. 403). Fatte queste premesse, a sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto Parte_5
che: a) per l'anno 2014, in conformità al decreto dell'Assessore della salute della
Regione Siciliana n. 1535 del 26.09.2014, veniva determinato il budget massimo attribuibile alla struttura specialistica opposta la somma di € 376.672,84 “al netto dei contributi previdenziali a carico dell ove previsti”, giusto contratto stipulato Pt_1
fra l ed il in data 26.11.2014; b) Parte_2 Parte_3
per l'anno 2015, nelle more della pubblicazione del D.A. di riferimento, il costo dell'aggregato per l'anno 2015, in conformità a quanto disposto dalla Circolare
Assessoriale Salute n. 5/Dip./0079998/2015, veniva determinato in misura pari al
99% del liquidato nell'anno 2014. Di conseguenza, il budget provvisorio da assegnare alla struttura odierna opposta veniva stabilito nella misura ridotta di €
367.946,21; c) il D.A. n. 2336 del 24.12.2015 ha successivamente fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2015. Conseguentemente, l'ammontare del budget da assegnare al Pt_3
veniva determinato in € 382.700,61, giusto contratto sottoscritto fra le parti in
[...]
data 23.02.2016; d) per l'anno 2016, periodo cui si riferisce la richiesta oggetto del monitorio, il D.A. n. 2632/2016, ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato. Conseguentemente, il budget da assegnare alla struttura veniva determinato in € 382.700,61 “cui aggiungere quale incremento riconosciuto € 20.807,63”, giusto contratto sottoscritto fra le parti in data 06.03.2017,
per un totale di € 403.508,24. Ciò premesso, l'opponente ha evidenziato che è lo stesso D.A. appena citato a prevedere espressamente, all'art. 5, che “gli aggregati provinciali per ciascuna tipologia di prestazioni sono comprensivi anche del costo dei contributi previdenziali ove previsti per legge” e che, anche in conformità al punto 3 della premessa del citato contratto essa provvedeva in relazione alla liquidazione delle somme dovute alle strutture accreditate convenzionate, a titolo di conguaglio rispetto a quanto già
liquidato di competenza del 2016, “al netto delle ritenute e contributi”, nonché al
“versamento dei contributi Enpam, ove dovuti, agli specialisti convenzionati esterni per il 2016…per l'importo di € 34.348,55…”.
Parte Sulla base di detta determina, l' provvedeva a corrispondere al Pt_3
odierno opposto, l'importo di € 17.442,32, al netto della quota
[...] CP_3
pari ad € 149,84 e dell'ulteriore somma di € 1.868,14 per mancata validazione sanitaria delle prestazioni convenzionali erogate, il tutto come da prospetto allegato.
Parte Con successiva determina n. 3981 del 10.05.2017, l provvedeva altresì in relazione alla liquidazione delle somme dovute, “al netto delle ritenute e contributi”,
in favore delle strutture accreditate convenzionate per le prestazioni erogate in regime di extra budget.
Sulla base di detta determina, l provvedeva a corrispondere al Pt_1 Pt_3
l'importo di € 2.205,34, come da prospetto allegato.
[...]
Occorre, inoltre, evidenziare -come già rilevato nella sentenza non definitiva-
l'ulteriore equivoco in cui è incorso controparte con specifico riferimento alle fatture n. 12 e 13 del 2015. L'importo in esse indicato, pari ad € 31.389,40, risulta infatti erroneo alla luce della citata Circolare Assessoriale Salute n. 5/Dip./0079998/2015
(punto 4 della superiore premessa), con la quale il costo per l'anno 2015 è stato determinato nella misura ridotta di € 367.946,21, da cui si ricava un importo mensile
Parte dovuto dall' pari ad € 30.662,18. Discende da tutto quanto sopra esposto la totale infondatezza della pretesa avanzata dalla società odierna opposta.
In ogni caso, parte opposta, in sede di prima comparsa conclusionale, ha dato atto dell' “intervenuto parziale pagamento del credito ingiunto, comunque in parte dopo il deposito del ricorso ed in parte dopo la notifica dello stesso, non dovendosi considerare estinto il credito dell'istante anche in considerazione della richiesta e della liquidazione degli interessi moratori per i ritardati pagamenti per le mensilità
oggetto del contenzioso, nonché della espressa dichiarazione d'imputazione ex art
1194 c.c.”.
Ebbene, alla luce dei principi processuali spiegati e delle prospettazioni illustrate, da ultimo, dalle parti, deve darsi atto che, a fronte della somma liquidata
Parte col decreto ingiuntivo, pari ad euro 21.714,91, è pacifico che l abbia corrisposto alla società opposta € 17.442,32 a titolo di conguaglio, rispetto a quanto già liquidato nel 2016, in esecuzione della determina n. 2705 del 28.03.2017, ed euro 2.205,34 a titolo di liquidazione per prestazioni erogate in regime di extra budget.
Ed è proprio a quel titolo (di conguaglio), come risulta dalle note difensive di parte opposta, che era stato chiesto, col ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento della maggior somma di euro 20.807,63 poi liquidata e concessa col decreto ingiuntivo opposto.
Non vi è sufficiente prova, però, perché fondata essenzialmente solo sulle prodotte fatture, del diritto al pagamento della pretesa maggior somma a titolo di conguaglio, alla luce della documentazione prodotta da entrambe le parti, non potendo supplire alla carenza probatoria la richiesta consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe contenuto meramente esplorativo.
Non è stata specificamente contestata dalla parte opponente, invece, la ulteriore pretesa economica pari ad euro 897,28 di cui il Giudice del monitorio ha ingiunto,
pertanto, correttamente, il pagamento.
Ciò detto, posto che era stato chiesto il pagamento degli interessi di mora maturati mensilmente per l'asserito ritardato pagamento di ciascuna mensilità dalle singole scadenze e che, invece, il pagamento della somma a titolo di conguaglio è
stato disposto in virtù della citata determina del 2017, non spettano ulteriori interessi se non quelli decorrenti dall'emissione dei relativi titoli di spesa fino al soddisfo.
Invero, trova applicazione al caso in esame il principio (che si applica non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici) per cui il credito pecuniario vantato nei confronti della P.A. non può ritenersi liquido ed esigibile, e quindi non può produrre interessi, fino a quando la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa,
nella specie costituito dai due mandati di spesa per i quali sono state, poi, corrisposte le somme sopra indicate (arg. Cass. 118/2023). Per quanto detto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l Parte_2
deve essere condannata a pagare alla società opposta la somma di euro 18.339,60
Parte (17.442,32+897,28), fermo restando la legittimità del pagamento da parte dell della ulteriore somma di euro 2.205,34, dovuta e corrisposta ad altro titolo e non richiesta col ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono giusti motivi in considerazione della particolarità della controversia per compensare per un quarto le spese del giudizio.
Quelle residue seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunziando, revoca il decreto ingiuntivo n. 980/2017 emesso dal Tribunale di Messina e condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare a Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro
[...]
18.339,60, oltre interessi legali per come spiegato in motivazione.
Compensa per un quarto le spese del presente giudizio.
Condanna parte opponente a pagare a parte opposta le spese residue che liquida in euro 2.547.75, oltre IVA e CPA ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %, che distrae in favore del procuratore antistatario. Messina 3 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo