TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 7971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7971/2022 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto” proposto da
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Frenello Cacciapuoti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla via Roma n. 15, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Anna Frenello Cacciapuoti e Giuseppe Nasti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla via Roma n. 15, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.07.2022, i ricorrenti, in atti generalizzati,
1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Calvizzano il
06.10.2015, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale,
e precisando che dalla loro unione era nato in data [...] un figlio, Per_1 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
Con decreto depositato in data 05.10.2022 il giudice delegato fissava l'udienza di comparizione per il 12.01.2023, disponendone la sostituzione con lo scambio di note scritte.
All'udienza che precede entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato, il quale, preso atto delle modifiche apportate in udienza agli accordi di cui al ricorso introduttivo e delle richieste formulate dalle parti, in ordine al prosieguo del giudizio riservava al collegio.
A scioglimento della riserva che precede, il deSInato collegio con contestuale ordinanza in atti, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali presso il Comune di Calvizzano ai fini dell'espletamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità e dell'avvio del percorso di sostegno psicologico del minore, fissando l'udienza del 29.06.2023 per l'esame della relazione dei SS ed ogni consequenziale determinazione.
Pervenuta in data 12.06.2023 relazione dei Servizi Sociali di Calvizzano, all'udienza del 29.06.2023 il collegio invitava il SI. a contattare i predetti Parte_2 professionisti per avviare il percorso di sostegno alla genitorialità e fissava per l'udienza di comparizione delle parti per il 09.11.2023.
Pervenuta in data 21.09.2023 relazione dei Servizi Sociali di Marano, all'esito dell'udienza di comparizione tenutasi in data 09.11.2023, il tribunale, con ordinanza depositata in data 12.11.2023, rilevato il mancato completamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità e ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in ordine alle capacità genitoriali delle parti per valutare la conformità dell'accordo all'interesse del minore, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti qui di seguito integralmente trascritti:
2 Nominato il giudice istruttore e fissata per il proseguimento del giudizio l'udienza del 25.06.2024, veniva disposto l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità da parte dei SS di Calvizzano e di Marano di Napoli.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie integrative e pervenuta in data 13.06.2024 relazione dei SS di Calvizzano, all'udienza del
25.06.2024 il giudice si riservava;
a scioglimento della predetta riserva, il giudice, con contestuale ordinanza in atti, disponeva ctu nominando il dott. , Persona_2 al quale veniva conferito incarico all'udienza cartolare del 20.11.2024.
Depositata in data 19.05.2025 la perizia, con provvedimento del 27.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, il giudice riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 14.7.25.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale in sede di separazione personale pronunciata con sentenza (nr.219/2020) emessa in data
3 14.01.2020 e pubblicata il 20.01.2020 con attestazione del passaggio in giudicato del 24.08.2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate all'udienza di comparizione tenutasi in data 12.01.2023, che qui di seguito si trascrivono:
1. I coniugi vivranno separatamente nel domicilio e nella residenza che ciascuno sceglierà liberamente, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni;
2. Essi coniugi convengono l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione stabile presso l'abitazione della madre;
3. Entrambi i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune e dovranno decidere, in maniera condivisa, in merito alla educazione, alla istruzione ed allo sviluppo morale e sociale del figlio;
4. In considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e salvo eventuali e diversi accordi tra gli istanti, il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 20 e due fine settimana alterni al mese, dalle 18 del venerdì alle ore 21 della domenica;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre
o dal 31 al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis nonché le altre feste comandate;
ad anni alterni per quindici giorni nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno
e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà; in merito alle festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24 e 26 dicembre nonché il 1° gennaio con un genitore e i giorni 25 e 31 dicembre nonché il 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Nei giorni in cui il minore sarà con il padre, lo stesso ne curerà il vestiario, lo seguirà negli studi e curerà il suo accompagnamento allo sport, alle feste, ad eventuali controlli medici etc. e, quanto innanzi, per far sì che entrambi i genitori partecipino al quotidiano del figlio ed alla sua vita di relazione, consentendo così allo stesso di continuare a svolgere, regolarmente, la propria vita allorquando è con l'uno
o con l'altro genitore;
4
6. Il Sig. si obbliga a versare in favore della SI.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma pari ad € 200,00 (duecento/00), oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia SIlato presso il Tribunale di Napoli Nord del
25.10.2019 da considerarsi parte integrante del presente accordo;
7. L'assegno così come determinato verrà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT in relazione all'anno precedente nella misura che sarà pubblicata nella G.U.;
8. In ragione della misura del mantenimento di cui al punto 6, le parti convengono che l'assegno unico o qualunque altra misura di sostegno economico alle famiglie attribuito dall'INPS per i figli a carico sarà richiesto e percepito nella sua interezza dalla SI.ra , genitore collocatario del piccolo Parte_1 Per_1
9. I coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e vicendevolmente rinunciano a qualsiasi pretesa economica e non, nei confronti dell'altro coniuge e riguardante il periodo precedente alla sottoscrizione del presente ricorso, con dichiarazione di null'altro a pretendere;
10. I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza.
11. Le spese e competenze del presente ricorso e consequenziali saranno suddivise in parti uguali.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche - connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni alla bozza da parte delle parti, che non hanno nominato un proprio consulente di parte, appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Il perito ha, invero, accertato l'idoneità genitoriale di entrambi i coniugi, i quali hanno mostrato “ottime capacità genitoriali sotto il profilo della cura, protezione, educazione, funzione riflessiva, empatico/affettiva ed organizzativa, e della garanzia del rispetto della bigenitorialità”, nonché la buona salute psichica del minore (al
5 netto della Diagnosi di ADHD, attualmente in remissione) e gli ottimi rapporti dello stesso con entrambi i genitori (v. p.41 della perizia in atti).
Le suddette condizioni possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, con la seguente precisazione in ordine al diritto di visita del padre, accogliendosi sul punto quanto suggerito dal CTU (cfr. p.42 della perizia in atti): il giorno del martedì, nella settimana in cui non vi è il fine settimana di spettanza paterna, il Sig. preleverà il figlio dalla casa della madre alle Parte_2 Per_1 ore 20.00, e riaccompagnerà il figlio, la mattina successiva, presso la scuola.
In caso di sospensione delle lezioni, il padre riaccompagnerà il minore la mattina successiva, entro le ore 10.00, a casa della madre.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le spese di CTU, stante la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al separato decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
contratto in Calvizzano (NA) il giorno 06.10.2015 (atto n.51, C.F._2
Parte II, Serie A, Volume M, anno 2015);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
6 - nulla per le spese;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso, in camera di conSIlio.
Aversa, 25.7.25
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7971/2022 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto” proposto da
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Frenello Cacciapuoti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla via Roma n. 15, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Anna Frenello Cacciapuoti e Giuseppe Nasti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla via Roma n. 15, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.07.2022, i ricorrenti, in atti generalizzati,
1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Calvizzano il
06.10.2015, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale,
e precisando che dalla loro unione era nato in data [...] un figlio, Per_1 chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
Con decreto depositato in data 05.10.2022 il giudice delegato fissava l'udienza di comparizione per il 12.01.2023, disponendone la sostituzione con lo scambio di note scritte.
All'udienza che precede entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato, il quale, preso atto delle modifiche apportate in udienza agli accordi di cui al ricorso introduttivo e delle richieste formulate dalle parti, in ordine al prosieguo del giudizio riservava al collegio.
A scioglimento della riserva che precede, il deSInato collegio con contestuale ordinanza in atti, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali presso il Comune di Calvizzano ai fini dell'espletamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità e dell'avvio del percorso di sostegno psicologico del minore, fissando l'udienza del 29.06.2023 per l'esame della relazione dei SS ed ogni consequenziale determinazione.
Pervenuta in data 12.06.2023 relazione dei Servizi Sociali di Calvizzano, all'udienza del 29.06.2023 il collegio invitava il SI. a contattare i predetti Parte_2 professionisti per avviare il percorso di sostegno alla genitorialità e fissava per l'udienza di comparizione delle parti per il 09.11.2023.
Pervenuta in data 21.09.2023 relazione dei Servizi Sociali di Marano, all'esito dell'udienza di comparizione tenutasi in data 09.11.2023, il tribunale, con ordinanza depositata in data 12.11.2023, rilevato il mancato completamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità e ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in ordine alle capacità genitoriali delle parti per valutare la conformità dell'accordo all'interesse del minore, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti qui di seguito integralmente trascritti:
2 Nominato il giudice istruttore e fissata per il proseguimento del giudizio l'udienza del 25.06.2024, veniva disposto l'avvio dei percorsi di sostegno alla genitorialità da parte dei SS di Calvizzano e di Marano di Napoli.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie integrative e pervenuta in data 13.06.2024 relazione dei SS di Calvizzano, all'udienza del
25.06.2024 il giudice si riservava;
a scioglimento della predetta riserva, il giudice, con contestuale ordinanza in atti, disponeva ctu nominando il dott. , Persona_2 al quale veniva conferito incarico all'udienza cartolare del 20.11.2024.
Depositata in data 19.05.2025 la perizia, con provvedimento del 27.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, il giudice riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 14.7.25.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale in sede di separazione personale pronunciata con sentenza (nr.219/2020) emessa in data
3 14.01.2020 e pubblicata il 20.01.2020 con attestazione del passaggio in giudicato del 24.08.2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate all'udienza di comparizione tenutasi in data 12.01.2023, che qui di seguito si trascrivono:
1. I coniugi vivranno separatamente nel domicilio e nella residenza che ciascuno sceglierà liberamente, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni;
2. Essi coniugi convengono l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione stabile presso l'abitazione della madre;
3. Entrambi i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune e dovranno decidere, in maniera condivisa, in merito alla educazione, alla istruzione ed allo sviluppo morale e sociale del figlio;
4. In considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e salvo eventuali e diversi accordi tra gli istanti, il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 20 e due fine settimana alterni al mese, dalle 18 del venerdì alle ore 21 della domenica;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre
o dal 31 al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis nonché le altre feste comandate;
ad anni alterni per quindici giorni nel periodo estivo da concordarsi con la madre entro fine maggio;
ad anni alterni, il giorno del compleanno
e dell'onomastico del minore, oltre al giorno della festa del papà; in merito alle festività natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24 e 26 dicembre nonché il 1° gennaio con un genitore e i giorni 25 e 31 dicembre nonché il 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Nei giorni in cui il minore sarà con il padre, lo stesso ne curerà il vestiario, lo seguirà negli studi e curerà il suo accompagnamento allo sport, alle feste, ad eventuali controlli medici etc. e, quanto innanzi, per far sì che entrambi i genitori partecipino al quotidiano del figlio ed alla sua vita di relazione, consentendo così allo stesso di continuare a svolgere, regolarmente, la propria vita allorquando è con l'uno
o con l'altro genitore;
4
6. Il Sig. si obbliga a versare in favore della SI.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma pari ad € 200,00 (duecento/00), oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia SIlato presso il Tribunale di Napoli Nord del
25.10.2019 da considerarsi parte integrante del presente accordo;
7. L'assegno così come determinato verrà annualmente rivalutato secondo gli indici
ISTAT in relazione all'anno precedente nella misura che sarà pubblicata nella G.U.;
8. In ragione della misura del mantenimento di cui al punto 6, le parti convengono che l'assegno unico o qualunque altra misura di sostegno economico alle famiglie attribuito dall'INPS per i figli a carico sarà richiesto e percepito nella sua interezza dalla SI.ra , genitore collocatario del piccolo Parte_1 Per_1
9. I coniugi riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e vicendevolmente rinunciano a qualsiasi pretesa economica e non, nei confronti dell'altro coniuge e riguardante il periodo precedente alla sottoscrizione del presente ricorso, con dichiarazione di null'altro a pretendere;
10. I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza.
11. Le spese e competenze del presente ricorso e consequenziali saranno suddivise in parti uguali.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici, per cui le relative conclusioni tecniche - connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni alla bozza da parte delle parti, che non hanno nominato un proprio consulente di parte, appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Il perito ha, invero, accertato l'idoneità genitoriale di entrambi i coniugi, i quali hanno mostrato “ottime capacità genitoriali sotto il profilo della cura, protezione, educazione, funzione riflessiva, empatico/affettiva ed organizzativa, e della garanzia del rispetto della bigenitorialità”, nonché la buona salute psichica del minore (al
5 netto della Diagnosi di ADHD, attualmente in remissione) e gli ottimi rapporti dello stesso con entrambi i genitori (v. p.41 della perizia in atti).
Le suddette condizioni possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, con la seguente precisazione in ordine al diritto di visita del padre, accogliendosi sul punto quanto suggerito dal CTU (cfr. p.42 della perizia in atti): il giorno del martedì, nella settimana in cui non vi è il fine settimana di spettanza paterna, il Sig. preleverà il figlio dalla casa della madre alle Parte_2 Per_1 ore 20.00, e riaccompagnerà il figlio, la mattina successiva, presso la scuola.
In caso di sospensione delle lezioni, il padre riaccompagnerà il minore la mattina successiva, entro le ore 10.00, a casa della madre.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Le spese di CTU, stante la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al separato decreto di liquidazione (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
contratto in Calvizzano (NA) il giorno 06.10.2015 (atto n.51, C.F._2
Parte II, Serie A, Volume M, anno 2015);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
6 - nulla per le spese;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso, in camera di conSIlio.
Aversa, 25.7.25
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
7