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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6008 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18423/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico OV FABIANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria FELICE CALI', presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso esprimendo “parere favorevole alla
separazione personale dei coniugi, con affidamento condiviso dei due figli minorenni e con
collocamento prevalente presso la madre;
vista l'età dei minori e la loro capacità di
autodeterminazione, il diritto di visita del padre potrà essere concordato con gli stessi. Obbligo di
mantenimento a carico del padre in favore dei figli nella misura di euro 400 mensili, oltre al 50 %
delle spese straordinarie.”.
Posta in decisione in esito all'udienza del 21/05/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 16/12/2019, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal marito , con cui Controparte_1
aveva contratto matrimonio a San OV La UN (CT) in data 22/07/2006, e dalla cui unione erano nati, a Catania, i figli (il 17/10/2007) e (il 14/09/2012). Persona_1 Persona_2
Ha dedotto la ricorrente il perdurante disinteresse del marito nei confronti delle esigenze familiari, che aveva deteriorato la vita coniugale, allegando altresì di essere venuta a conoscenza, in parte casualmente ed in parte perché riferitole espressamente da persone a lei vicine, delle continue relazioni extraconiugali pubblicamente intrattenute dal marito;
data l'evidente impossibilità di ripianare i rapporti per la pervicace violazione degli obblighi coniugali da parte del marito, al solo fine di evitare un pubblico scandalo - ed ulteriori negative ripercussioni all'interno del nucleo familiare, in danno prevalentemente dei figli - i coniugi avevano deciso di avanzare ricorso per separazione consensuale, che, però, con provvedimento del 25/09/2019, era stato dichiarato improcedibile, a causa della mancata comparizione del CP_1
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'addebito della separazione al marito,
l'assegnazione in propri favore dell'abitazione familiare - sita in Pedara alla via Galileo Galilei n. 16
2 e di proprietà del - per continuare ad abitarvi con i figli minori, da affidare ad entrambi i CP_1
genitori e collocare presso di sé, con regolamentazione del diritto-dovere di visita del padre come in indicato nell'atto introduttivo del giudizio;
la ricorrente ha poi chiesto di onerare il con CP_1
decorrenza dalla data di deposito del ricorso, di un assegno di mantenimento per i figli dell'importo di 700,00, da corrispondere tramite bonifico bancario (o altra modalità equivalente) entro i primi cinque giorni di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, approvvigionamento idrico e telefonia fissa),
come già pattuito nel ricorso per separazione consensuale a suo tempo proposto, e oltre al rimborso,
in misura pari al 60%, delle spese straordinarie, per come parimenti pattuito nel precedente ricorso per separazione consensuale;
infine ha chiesto di porre a carico del l'obbligo di eseguire, a CP_1
spese dello stesso, per come pure precedentemente pattuito in seno al ricorso ex art 711, c.p.c., le opere di adeguamento della casa coniugale meglio specificate nel ricorso stesso, ed un assegno di mantenimento per sé di € 400,00, essendo ella priva di redditi e tenuto conto dell'imputabilità al della irreversibilità della crisi coniugale. CP_1
Con memoria difensiva del 21/10/2020 si è costituito , istando per una Controparte_1
consulenza tecnica al fine di valutare lo stato psicologico dei minori e la capacità genitoriale della onde adottare il provvedimento più opportuno in relazione all'affidamento dei figli ed ogni Pt_1
altra conseguente determinazione, disponendo a proprio carico un contributo al mantenimento di questi ultimi pari ad € 350,00 mensili, con pari concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie;
il resistente ha altresì chiesto la restituzione della casa coniugale, rimasta nella disponibilità della e della stessa abitata, al fine di poterla vendere ed estinguere con il ricavato il mutuo Pt_1
contratto per il relativo acquisto, contestando infine la richiesta di mantenimento svolta per sé dalla attesa la capacità lavorativa della stessa. Pt_1
All'udienza presidenziale del 29/10/2020, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con
3 ordinanza ex art. 708, c.p.c., del 30/10/2020, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori
Per_
ed ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnando Per_1
alla stessa la casa coniugale (meglio identificata, con successiva ordinanza del 28/04/2021, resa ad integrazione dell'ordinanza presidenziale del 30/10/2020, nell'immobile sito a Pedara, via Galileo
Galilei n. 16, distinto in catasto al foglio 18, particella 310 sub 2), disciplinando i tempi di permanenza dei minori con il padre, delegando il Consultorio Familiare territorialmente competente ad eseguire un intervento specialistico per la corresponsabilità dei genitori e ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie, mediante versamento in favore di quest'ultima, entro il giorno cinque di ogni mese, della la somma complessiva di € 500,00 (di cui €
400,00 per i due figli ed € 100,00 per la moglie), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda e detratti gli importi
medio tempore versati.
Acquisita la relazione del Consultorio Familiare incaricato, con ordinanza del 22/11/2021
sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente e, con ordinanza resa all'esito del disposto ascolto del minore (sentito all'udienza del 09/03/2022) è stato delegato il servizio Per_1
di neuropsichiatria infantile territorialmente competente ad eseguire gli accertamenti necessari ad approfondire le ragioni del disagio dei minori, indicando i rimedi idonei a superare le difficoltà degli stessi nel rapporto con il padre, con onere di relazione scritta nel termine di mesi sei.
Acquisita la relazione del servizio di neuropsichiatria infantile incaricato e disposti vari differimenti, per consentire alle parti di trovare un accordo sulle condizioni della separazione (atteso il miglioramento dei loro rapporti, come dichiarato dai rispettivi difensori, cfr il verbale d'udienza del 30.11.2022), in conseguenza dell'esito negativo dei tentativi all'uopo compiuti, la causa è stata infine posta in decisione, all'esito della scadenza dei termini concessi per il deposito degli scritti conclusivi, che solo la ricorrente ha provveduto a depositare, chiedendo la conferma delle statuizioni di cui all' ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., e per l'effetto: “- Dichiarare la separazione
4 personale dei coniugi con la facoltà per ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove ritiene
opportuno, ma con obbligo di comunicare ogni variazione entro e non oltre giorni quindici
Per_ dall'avvenuto trasferimento;
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori ed ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Assegnare alla Sig.ra Parte_1
la casa coniugale sita in Pedara (CT), Via Galileo Galilei n.16, onde abitarla con i figli
[...]
minori finché gli stessi non si rendano economicamente indipendenti;
- Porre a carico del Sig.
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie versando in favore Controparte_1
di quest'ultima, entro il termine di giorno cinque di ogni mese, la somma di €.500,00, di cui €.400,00
per i figli ed €.100,00 per la moglie, oltre la rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dal 30/10/2020,
ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Disciplinare i tempi di frequentazione dei figli da parte
del padre. Spese e compensi.” (cfr la comparsa conclusionale della ricorrente)
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori domande, va precisato quanto segue.
Va subito chiarito che la domanda di addebito della separazione avanzata da Pt_1
nei confronti di deve ritenersi rinunciata, sia perché non
[...] Controparte_1
espressamente riproposta nelle conclusioni formulate in comparsa conclusionale (come sopra riportate), sia alla luce del preciso tenore testuale del predetto scritto, laddove la ricorrente esplicitamente afferma di essere “cosciente dell'impossibilità di ottenere la pronunzia di addebito”
in mancanza di alcuna istruttoria al riguardo (attesi i ripetuti rinvii disposti, su richiesta delle parti,
5 nel tentativo - poi rivelatosi vano - di concordare le condizioni delle separazione, e la conseguente rinuncia della all'amissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, comma Pt_1
6°, n. 2), c.p.c., al fine dimostrare l'imputabilità del naufragio dell'unione coniugale al resistente per l'asserita violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di fedeltà).
Parimenti rinunciata deve ritenersi la domanda volta ad ottenere che il venga onerato CP_1
di eseguire, a proprie spese, le opere di adeguamento della casa coniugale, ferma restando l'inammissibilità di una tale domanda.
Con riferimento ai rapporti concernenti la prole, occorre subito evidenziare che, nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età, per cui nulla deve disporsi in ordine al relativo Per_1
affidamento e collocamento.
Per_ Quanto, invece, alle disposizioni relative al figlio minorenne , appare innanzitutto conforme all'interesse dello stesso, che egli resti affidato ad entrambi i genitori, per come già disposto in via provvisoria con ordinanza ex art. 708 c.p.c. - non essendo emersi elementi ostativi in tal senso,
neppure a seguito degli accertamenti svolti dal servizio di NPI (cfr la relazione in atti) - con collocazione presso la madre, con la quale in atto convive e ha sempre convissuto sin dall'inizio della separazione, rimettendo al suo gradimento, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici, la determinazione dei tempi di permanenza presso il padre e, in mancanza di diverso accordo,
confermando la regolamentazione adottata con ordinanza presidenziale, secondo la quale
[...]
Per_
potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore CP_1
19:00 di ogni settimana e, a fine settimana alterni, dalle 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica
(con pernottamento); sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); dal 1 al 10 luglio e dal 1 al 10 agosto di ogni anno.
6 Per_ Al collocamento prevalente di presso la madre, consegue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, di proprietà del resistente, con i mobili che la arredano e ciò onde consentire al figlio minorenne di mantenere l'habitat domestico in cui è cresciuto.
In ordine al mantenimento per la prole dovuto dal (che in comparsa conclusionale la CP_1
ricorrente ha chiesto determinarsi nel complessivo importo di € 400,00, in conformità a quanto sul punto disposto con ordinanza ex art. 708 c.p.c.), va innanzitutto premesso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli, bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e ciò “richiede una
valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita
da lui goduto” (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Nel caso di specie, alla luce della situazione economica dei coniugi, non essendo emersi significativi elementi di novità rispetto a quanto già disposto in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti (ad eccezione della produzione, da parte del resistente, di documentazione relativa al mutuo e allo sfratto che lo riguarda), ma tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli in ragione del tempo trascorso, ritiene il Collegio sia congruo, a parziale modifica di quanto disposto sul punto con ordinanza ex art. 708 c.p.c., elevare a € 500,00 mensili (in ragione di € 250,00 per ciascun figlio) l'ammontare dell'assegno dovuto alla ricorrente dal per il mantenimento dei CP_1
Per_ figli e (dovendosi presumere l'assenza di colpa di quest'ultimo per non essere ancora Per_1
economicamente autosufficiente, in considerazione del fatto che il ragazzo ha compiuto diciotto anni solo da poco più di un mese ed essendo quindi verosimile che egli non abbia ancora completato il percorso di istruzione secondaria superiore, tanto più in difetto di qualunque allegazione in senso contrario), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, valendo per il pregresso quanto disposto in sede presidenziale.
7 Deve invece rigettarsi la domanda della ricorrente volta ad ottenere un mantenimento per sé,
non essendovi prova di una significativa sperequazione economico-reddituale in conseguenza della separazione, e, segnatamente della mancanza di adeguati redditi che le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
ed invero, nessuna allegazione è
stata fornita in ordine al tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza del matrimonio, ma solo una ricostruzione alquanto sommaria delle singole complessive situazioni reddituali delle parti, da cui non si desume, come detto, alcun rilevante squilibrio, tanto più ove si consideri la generica capacità lavorativa della ricorrente (anche solo in ragione della sua età anagrafica) e la disponibilità,
in capo alla stessa, della casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente (che non risulta proprietario di altri beni immobili).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio - contrassegnato dalla sostanziale rinuncia alla domanda di addebito e dalla reciproca parziale soccombenza in ordine alle questioni economiche - per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 18423/2019 R.G.:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
07/04/1978, e , nato a [...] l'08/08/1975, [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a San OV La UN (CT) il 22/07/2006;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
OV La UN (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro
degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di San OV La UN n. 36, parte II,
serie A, anno 2006);
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minorenne , nato a [...] il [...], Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
8 DISPONE la regolamentazione degli incontri padre-figlio come in parte motiva;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1
in favore di la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e del figlio maggiorenne Persona_2
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre 50% delle spese Persona_1
straordinarie, con decorrenza dalla data della presente sentenza e detratti gli importi medio tempore
versati;
RIGETTA la domanda di mantenimento formulata da per sé stessa;
Parte_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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