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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 3376/2021 R.G., avverso la sentenza n.
5266/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.6.2021;
tra
(C.F. , in persona dei legali rapp.ti Parte_1 P.IVA_1
p.t.,rappresentata e difesa dall' avv. Pasquale Giardino del foro di
Benevento (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
e
, già in virtù di atto di Controparte_1 Controparte_2 fusione del 10.10.2018 a rogito del Notaio , rep. n. Persona_1
7.660 - racc. n. 3.703, registrato a Torino Ufficio n. 3 il 16.10.2018 al n.
19041, con sede legale in Torino alla Piazza S. Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
LI ( ); CodiceFiscale_2
-APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25/06/2018, la Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione.
All'udienza del 16.12.2021, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.10.2023.
Dopo vari rinvii (tutti regolarmente comunicati alle parti costituite), all'udienza del 18.7.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
Neanche alla successiva udienza del 2.10.2025 - svoltasi in presenza e comunicata, mediante posta elettronica certificata (art. 136, comma 2°,
c.p.c.), riferibile ai procuratori delle parti ed estratta dalla cancelleria presso il registro generale indirizzi elettronici, come da ricevuta di avvenuta accettazione e consegna -, le parti comparivano e la causa era riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 19889/2021
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309
c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 3376/2021 R.G., avverso la sentenza n.
5266/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.6.2021;
tra
(C.F. , in persona dei legali rapp.ti Parte_1 P.IVA_1
p.t.,rappresentata e difesa dall' avv. Pasquale Giardino del foro di
Benevento (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
e
, già in virtù di atto di Controparte_1 Controparte_2 fusione del 10.10.2018 a rogito del Notaio , rep. n. Persona_1
7.660 - racc. n. 3.703, registrato a Torino Ufficio n. 3 il 16.10.2018 al n.
19041, con sede legale in Torino alla Piazza S. Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
LI ( ); CodiceFiscale_2
-APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25/06/2018, la Parte_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione.
All'udienza del 16.12.2021, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.10.2023.
Dopo vari rinvii (tutti regolarmente comunicati alle parti costituite), all'udienza del 18.7.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
Neanche alla successiva udienza del 2.10.2025 - svoltasi in presenza e comunicata, mediante posta elettronica certificata (art. 136, comma 2°,
c.p.c.), riferibile ai procuratori delle parti ed estratta dalla cancelleria presso il registro generale indirizzi elettronici, come da ricevuta di avvenuta accettazione e consegna -, le parti comparivano e la causa era riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 19889/2021
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309
c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio