Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 500 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Schimmenti e C.F._1
Luciana Dimaggio presso il cui studio a Palermo, corso Calatafimi n. 589, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Anselmo e Maria Teresa D'Asaro presso il cui studio a Termini Imerese (PA), corso Umberto e Margherita n. 61, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 31/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a FA (PA) il 24/06/2010 alle condizioni concordate.
Con ricorso e con note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 32/2024, emesso da questo Tribunale il 28/12/2023 – 03/01/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 31/01/2025, le cui condizioni si riportano integralmente:
“l) il figlio minore della coppia, , nato a [...] il [...], Persona_1
resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
2) lo stesso vivrà con la madre ove avrà il domicilio prevalente con facoltà del padre di averlo e tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il seguente regime di visita:
- per quattro giorni (in assenza di accordo, lunedì, martedì, giovedì e venerdì) o, a settimane alterne - quando il figlio trascorrerà con il padre anche il fine settimana - per due giorni alla settimana (in assenza di accordo, il lunedì e il martedì), per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dalla scuola o dal domicilio domestico e di recarlo con sé; a settimane alterne, nel fine settimana, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e dì fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta
2 un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compaiìbilmente con gli impegni scolastici della prole minore;
- resta inteso tra le parti che qualora il minore esprima il desiderio di trascorrere qualche ora in più rispetto a quanto convenuto con l'uno o con l'altro genitore entrambi i coniugi non si opporranno.
3) la casa coniugale resta assegnata a;
Parte_1
4) Dal punto di vista economico i coniugi godono di proprio reddito e pertanto dichiarano di essere economicamente indipendenti
5) il Sig. si obbliga a versare a entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni
Istat intervenute;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
FA (PA) il 24/06/2010 da , nata a [...]
Milano il 28/10/1978 ) e , nato C.F._1 Controparte_1
a Palermo il 18/08/1973 ( , alle condizioni di cui al ricorso C.F._3
congiunto depositato il 31/01/2025, riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di FA al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2010).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 14/03/2025.
3 Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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