Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 04/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3911/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmela Parte_1
Aprea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Anastasia, via Giuseppe Verdi n.
114;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare il diritto del sig. alla Parte_1 indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 28/10/2019 e/o da data diversa che sarà ritenuta provata nel corso de presente giudizio, con condanna dell al CP_1 pagamento in suo favore di quanto spettante per la indennità di accompagnamento;
condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché del giudizio per CP_1
ATP in favore del sottoscritto avvocato che sin da ora se ne dichiara antistatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 21.07.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo sottovalutato, l'incidenza funzionale delle infermità obbiettivate sulla propria autonomia nell'espletamento degli atti quotidiani della vita nonché sulla deambulazione.
2.1. In considerazione delle censure mosse da parte ricorrente, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. , Persona_1 all'esito delle quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. di prima fase, negando, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “artrosi polidistrettuale con deficit funzionali ed esiti di pregresso (2014) intervento chirurgico di artroprotesi di anca destra con protrusione della porzione acetabolare della predetta protesi nello scavo pelvico in paziente di anni 73, affetto da cardiopatia ischemico-ipertensiva già trattata
(2018) mediante ptca e posizionamento di stent, in terapia farmacologica, broncopneumopatia cronica di moderata entità, diverticolosi del colon e note di vasculopatia cerebrale cronica con sfumati deficit mnesici e sindrome depressiva endoreattiva”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “… riteniamo che a causa delle suddette patologie diagnosticate, verosimilmente presenti alla data della domanda amministrativa del 28.10.2019 anche se, altrettanto verosimilmente, con una valenza, sia clinica che medico-legale, inferiore all'attuale almeno per alcune di esse, giacché, ad esempio, l'artrosi polidistrettuale con gli esiti dell'intervento di artroprotesi di anca destra è andata sicuramente aggravandosi in epoca successiva alla domanda predetta, il ricorrente, soggetto ultrasessantacinquenne alla data di cui sopra e, di conseguenza, non più valutabile sul piano dell'attività lavorativa, sia da giudicare, a far data dall'epoca della domanda amministrativa del
28.10.2019, quale soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e, in quanto tale, invalido ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n°
509 (art. 2 Legge 118/71).
Accertata, dunque, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la predetta difficoltà, da parte dell'istante, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, passiamo a considerare se a quest'ultimo possa essere concessa l'indennità di accompagnamento1. Nel caso in esame non sussistono dubbi interpretativi per quanto attiene al punto a)
[l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici] che, del resto, risponde ad un mero criterio di motricità, giacché il ricorrente, sulla scorta di quanto chiaramente evidenziato nel corso della visita medico-legale alla quale è stato sottoposto dal sottoscritto, assume e conserva la stazione eretta con appoggio, e la sua deambulazione, ancorché difficoltata e rallentata, risulta, comunque, possibile in forma autonoma mediante utilizzo di appoggio.
Non esiste, poi, alcun dubbio, nella fattispecie, in merito al punto c), poiché l'istante non è individuabile quale soggetto affetto da cecità assoluta. Per quanto riguarda il punto b), vale a dire l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ricorda che questi ultimi, come da precisazione del Ministero della Sanità, sono costituiti da “quelle azioni elementari che esplica quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Il giudizio medico legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda, quindi, sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
Si desume, pertanto, che il presupposto del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento è costituito dalla compromissione, ai più alti livelli, delle funzioni vegetative e delle funzioni di relazione che permettono le azioni elementari che sono proprie di un soggetto normale di corrispondente età.
Perché siano assicurate alcune funzioni vegetative, infatti, è indispensabile una seppur minima vita di relazione: l'assimilazione delle sostanze nutritive, ad esempio, presuppone un complesso di attività relazionali, quali la possibilità di recarsi ad acquistare gli alimenti, la loro preparazione, e così via.
Altre funzioni di relazione, quali, ad esempio, la cura igienica personale e quella dell'ambiente domestico, o gli stessi spostamenti nel proprio ambiente domestico, non sono, invece, direttamente connesse con funzioni vegetative. Alcune funzioni vegetative, infine, come l'espletamento dei bisogni fisiologici, risultano indipendenti dalle funzioni di relazione.
Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono il ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultimo di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che il sig. Parte_1 il quale, come già evidenziato in precedenza, è apparso sufficientemente orientato nel
[...] tempo e nello spazio ed in grado di deambulare autonomamente, ancorché con qualche difficoltà e mediante utilizzo di appoggio, non abbia bisogno di assistenza continua in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Leggi 11.2.1980 n° 18 e 21.11. 1988 n° 508)”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
né la parte ha mosso speficifiche contestazioni alle conclusioni rassegnate dal consulente, limitandosi a rimarcare la gravità del quadro patologico di cui è affettoil ricorrente.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
5. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 04/06/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come noto, l'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n° 18, riconosce l'indennità “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche ... che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. Successivamente, il Ministero della Sanità chiariva il concetto nella nota circolare n° 500.6/AG. 927/58 1449, precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. La Legge 21 novembre 1988, n. 508, relativa alle “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”, estendeva la concessione dell'indennità di accompagnamento anche "ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti”, e sanciva, all'art. 3, che “fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”. L'art. 6 del Decreto Legislativo n° 509 del 23.11.1988 introduceva, poi, in aggiunta al secondo comma dell'art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n° 118, la seguente norma: “Ai soli fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. In definitiva i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, chiariti i presupposti essenziali, sono, dunque: a) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
b) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
c) la cecità assoluta”.