Decreto cautelare 21 dicembre 2019
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2020
Sentenza 27 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/09/2023, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 05254/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05083/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5083 del 2019, proposto da SO CI e IO CI, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Rispoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Boscoreale - non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“– dell'ordinanza per la demolizione di opere edilizie abusive, n. 17 del 19/09/2019, emesso dal Comune di Boscoreale in data 19/09/2019, e notificata in data 10/10/2019 per il CI SO e 24/09/2019 per il CI IO;
– dell'accertamento di conformità urbanistica e relativi allegati, prot. 15739 del 04/06/2019;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 23 novembre 2019 e depositato il 20 dicembre 2019, SO CI e IO CI hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 17 del 19 settembre 2019, notificata loro rispettivamente in data 10 ottobre 2019 e 24 settembre 2019, con la quale il Comune di Boscoreale ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle seguenti opere: “ 1) Capannone destinato a deposito commerciale avente una superficie di circo 450 mq con copertura a tetto spiovente con struttura portante, composto da travi reticolari e lamiere coibentate all'estradosso con un'altezza massima ai colmo di circa 7.90, la pavimentazione è di tipo industriale, le pareti laterali sono in muratura e vi si accede mediante un ampio cancello scorrevole largo circa 12.00 mt posizionato sulla parete in lamiere grecate prospiciente l'area lato nord. All'interna del suddetto manufatto è presente un piccolo locale con pareti in muratura e solaio in lamiera coibentata tipo sandwich, la superficie è di circo 3.40 mq ed è destinata a wc, in adiacenza è stato realizzato un piccolo ufficio di superficie di circa 10,00 mq con pareti in vetro e alluminio e solaio in lamiera coibentata tipo sandwich.
2) Tettoia posizionato nell'angolo nord-ovest e posto a circa 300 m. dal suolo di circa.11.00 m x 6.00 m realizzata con lamiera grecata sostenuta da travi e pilastrini in ferro, a copertura di un'area deposito di circa 66.00 mq. ”; hanno chiesto altresì l’annullamento dell’“ Accertamento di Conformità Urbanistica e relativi allegati” , prot. 15739 del 4 giugno 2019, richiamato nella suddetta ordinanza.
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il Comune di Boscoreale, benché ritualmente intimato, non si è costituito a resistere in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2020 con ordinanza n. 99 del 16 gennaio 2020 questa Sezione,
“ Considerato che le censure proposte non si presentano favorevolmente valutabili, in quanto:
- con l’ordinanza di demolizione impugnata, l’amministrazione comunale ha sanzionato la realizzazione di un capannone destinato a deposito commerciale di circa 450 mq nonché di una tettoia, manufatti che hanno comportato un aumento plano-volumetrico in assenza di titolo edilizio e quindi in violazione delle norme urbanistiche comunali, essendo l’area interessata inclusa in zona E7 (area agricola di particolare rilevanza agronomica) del vigente PUC, e del vincolo paesaggistico di cui al d. lgs. 42/2004. ”,
ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente ha prodotto due memorie e ulteriore documentazione per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 20 giugno 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare unitariamente, sono state dedotte le seguenti censure: A) Violazione e falsa applicazione di legge, artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11 della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, artt. 31 - 36 del d.P.R. n. 380/2001, violazione delle norme in tema di giusto procedimento amministrativo e di partecipazione al procedimento amministrativo, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di buon andamento e proporzionalità, violazione principi di economicità e coerenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, violazione tutela del legittimo affidamento, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione, sviamento e malgoverno.
Parte ricorrente rappresenta che anche la P.G. contestò la natura abusiva di diversi manufatti ma, all'esito delle relative difese, gli organi giurisdizionali competenti per l'accertamento dei reati (il Gip di Torre Annunziata ed il Tribunale del Riesame di Napoli) avevano limitato il sequestro provvisorio esclusivamente alla tettoia a copertura di deposito attrezzi (di cui al capo 2 del provvedimento impugnato), e con esclusione espressa di ogni altro manufatto contestato (ivi incluso quello al capo 1 del provvedimento impugnato).
Parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e sostiene che avrebbero potuto chiarire nel merito natura, destinazione ed epoca dei singoli manufatti e magari ottenere, ove possibile, l’accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di buon andamento e proporzionalità, dei principi di economicità e coerenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, violazione tutela del legittimo affidamento, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione, sviamento e malgoverno.
Parte ricorrente, richiamando quanto affermato in sede penale nel verbale di sequestro della Guardia di Finanza, sostiene che i terreni già all’atto di acquisto avrebbero presentato alcune delle accessioni, accessori, dipendenze, pertinenze oggi esistenti, già utilizzate per fini agricoli e non agricoli (rimesse per trattori, camion di trasporto ed attrezzature agricole, depositi per legname, sementi, lavorazione ed inscatolamento prodotti agricoli, vani per cucina e bagno....); tutte opere ritenute, in assoluta buona fede, assentite od assentibili, essendo allegato agli stessi atti di compravendita il certificato di destinazione urbanistica da cui si evincono gli indici di fabbricabilità dell'area. In particolare il capannone di 450 mq sarebbe stato già presente nel 2003, avendo essi ricorrenti realizzato successivamente esclusivamente una tettoia ad esso poggiata di più ridotte dimensioni. In ogni caso detti manufatti potevano essere sanati ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Al riguardo lamentano che la sanatoria non sarebbe stata possibile esclusivamente per la mancata conoscenza dell'avvio del procedimento amministrativo-urbanistico e quindi per l'impossibilità oggettiva e soggettiva di dedurre e presentare memorie. Sostengono l’illegittimità di qualsiasi provvedimento ripristinatorio di quanto realizzato, se prima non sia stata evasa l’istanza diretta ad ottenere la sanatoria. In ogni caso, la tettoia non costituirebbe vano od aumento di volume ai sensi edilizi, essendo utilizzata per il solo deposito di attrezzi e materiale vario necessario all'azienda, tanto è vero che lo stesso verbale di sequestro definisce la tettoia “a copertura di un'area deposito”. Alla luce di tali evidenze ad avviso di parte ricorrente il manufatto in questione potrebbe essere assimilato alla voce “Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” o “Copertura leggera di arredo” od altre similari, di cui al Glossario Edilizia Libera di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 che “individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo” ex d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies). Nella specie, “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.
C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, violazione del principio di buon andamento e proporzionalità, dei principi di economicità e coerenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, violazione tutela del legittimo affidamento, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione, sviamento e malgoverno.
Parte ricorrente, premesso che l’area su cui sono state realizzate le opere oggetto di contestazione venne acquistata a corpo nel 1998, rappresenta che: a) tutti i manufatti di cui non è stata confermato il sequestro provvisorio in sede penale erano già presenti “alla verifica dei luoghi del 23.10.2003” (testuale verbale GdF ed ordinanza allegati); b) lo stesso capannone di 450 mq di cui al punto 1) dell'ordinanza impugnata sarebbe stato inserito nell'ordinanza di abbattimento per mero errore materiale, essendo di epoca coeva con i manufatti di cui sopra, ed essendo quindi stato confuso nella foto aerea con la più ridotta tettoia ad esso poggiato in data successiva.
Lamenta pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato per il notevole lasso di tempo trascorso tra l’accertamento e repressione dell’abuso e la sua realizzazione, circostanza questa che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione idoneo a giustificare il grave sacrificio del contrapposto interesse del privato in buona fede, mentre l’ordinanza gravata si limiterebbe ad un mero richiamo del riscontrato abuso.
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che nel provvedimento impugnato il Comune di Boscoreale dopo aver dato atto che “ …i fondi, su. cui sono state realizzate le opere edilizie innanzi descritte, ricadono in: - ZONA. E7 (Area agricola di particolare rilevanza agronomica), del vigente PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 06/08/2019. - In zona di territorio sottoposta a vicolo di cui alla Legge 42/2004 (ex legge 29 ottobre 1999 n. 490). - In Zona Sismica con indice S=9. ”, ha rappresentato che “ …le suddette opere sono state realizzate in assenza dei seguenti Titoli Abilitativi: - Permesso di Costruire. - Autorizzazione Paesaggistica. - Autorizzazione sismica. ”, ed ha pertanto disposto la demolizione delle opere sopra richiamate ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
Essendo il provvedimento impugnato un atto plurimotivato, in quanto alla luce del suo soprarichiamato contenuto emerge che esso si fonda su tre autonome motivazioni, concernenti la prima il profilo edilizio, la seconda il profilo paesaggistico, e la terza il profilo sismico, deve pertanto ritenersi che sia stato legittimamente adottato già solo alla luce della prima autonoma motivazione concernente il profilo edilizio e cioè l’assenza di preventivo titolo abilitativo ai sensi del d.P.R. n. 380/2001.
Costituisce infatti ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 4004 e 22 ottobre 2015, n. 4972) ed inattaccabile (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 21 luglio 2021, n. 5051, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).
Quanto alla censura con cui parte ricorrente richiama gli esiti del procedimento penale deve rilevarsi che, alla luce della condivisibile giurisprudenza, anche della Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola generale è costituita dall'autonomia e della separazione (Cons. Stato Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7245). In particolare, poi, sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei "fatti materiali" e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile (Cons. Stato Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 145; id. 16 luglio 2015, n. 3556)” - Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 1262, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 27 luglio 2022, n. 5031 e Sez. VIII, 20 agosto 2020, n. 3611.
Anche la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento deve ritenersi infondata in quanto, secondo il condivisibile consolidato orientamento giurisprudenziale, l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474, 29 aprile 2021, n. 2834, 10 dicembre 2020, n. 6025 e 18 maggio 2020, n. 1824).
Al riguardo occorre precisare che, quanto al rapporto tra natura vincolata del provvedimento e garanzie partecipative, la condivisibile giurisprudenza ha precisato che deve ritenersi illegittima la mancata comunicazione di avvio del procedimento che porta all’adozione di un atto di natura vincolata ove la situazione sottesa si dimostri particolarmente complessa (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288), circostanza tuttavia non ravvisabile nel caso di specie.
Inoltre è stato condivisibilmente ritenuto che “È illegittimo il provvedimento vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex art. 7 l. n. 241/1990, ove dal giudizio emerga che l'omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, idonee a determinare l'emanazione di un provvedimento con contenuto diverso” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd., 26 agosto 2020, n. 750, T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 12 gennaio 2023, n. 277 cit. e 3 ottobre 2022, n. 6045), ma neppure tale circostanza è ravvisabile nella fattispecie per cui è causa alla luce di quanto di seguito esposto, per non avere parte ricorrente provato la legittima realizzazione sotto il profilo edilizio delle opere oggetto di contestazione in quanto realizzate in mancanza del necessario permesso di costruire.
Quanto alle censure, di cui al primo e secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta che in ogni caso i manufatti potevano essere sanati ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 deve osservarsi in merito che, secondo la condivisibile giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’accertamento di conformità disciplinato dalla menzionata disposizione va effettuato su iniziativa dell'interessato e non dell'amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2009 n. 8389) e che la normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo al Comune, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 novembre 2021, n. 7667, Sez. VIII, 4 luglio 2013, n. 3472 e Sez. VI, 6 novembre 2008 n. 19290).
Al riguardo è stato condivisibilmente precisato che la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione in presenza di un abuso edilizio, di verificarne prioritariamente la sanabilità, sia pure, ai sensi dell'art. 36, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Tanto si evince: a) dagli art. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001 che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità; b) dallo stesso art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 maggio 2023, n. 3101 e 4 gennaio 2021, n. 12).
Ed invero “Nel sistema, infatti, non è rinvenibile alcuna previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto. La proposizione di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 … non incide sul potere/dovere dell'Amministrazione di sanzionare l'abuso edilizio e sulla validità del provvedimento sanzionatorio, ma semmai unicamente sulla possibilità di portare quest'ultimo ad esecuzione” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 giugno 2022, n. 4379 e 5 marzo 2020, n. 1017).
Nella fattispecie oggetto di gravame, considerato che i ricorrenti non risultano aver presentato istanza di accertamento di conformità dei manufatti di cui all’ordinanza di demolizione, le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso devono ritenersi infondate.
Deve ritenersi altresì infondata la censura con cui i ricorrenti lamentano la loro estraneità agli abusi contestati con il provvedimento oggetto di gravame in quanto già all’atto dell’acquisto erano già esistenti alcune delle accessioni, accessori, dipendenze, pertinenze, già utilizzate per fini agricoli e non agricoli, per la risolutiva circostanza che l’ordinanza di demolizione è stata adottata nei loro confronti in qualità di proprietaria.
Ed invero alla luce della giurisprudenza anche della Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “ Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordinanza di demolizione non occorre stabilire se sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario in quanto titolare del diritto dominicale sul bene. In tal caso presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non è l'accertamento di responsabilità materiali nella commissione dell'illecito, ma l'individuazione del soggetto che abbia la titolarità ad eseguire l'ordine ripristinatorio e, quindi, il proprietario in virtù del suo diritto dominicale ” (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 29 aprile 2021, n. 2835 e 22 marzo 2021 n. 1896).
Occorre altresì rilevare che la condivisibile giurisprudenza ha osservato che, ove il proprietario provi di essere incolpevole può sottrarsi all’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’opera abusiva, ma non alla demolizione, ferma restando in ogni caso la possibilità di rivalersi in regresso nelle sedi competenti, laddove siano accertati i presupposti di responsabilità nei confronti del proprio dante causa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 30 giugno 2020, n. 2721).
Più specificamente questa Sezione, in conformità all’avviso del Consiglio di Stato ha ribadito che “ Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio — ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario — che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi e quindi legittimati attivi all’impugnazione della sanzione. D’altra parte, l’acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso commesso prima del passaggio di proprietà ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983) - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 3433 e 7 settembre 2021, n. 5734.
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza deve ritenersi che il provvedimento sia stato legittimamente adottato nei confronti dei ricorrenti in qualità di attuali proprietari, circostanza questa pacifica in atti.
Quanto alla consistenza delle opere si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, alla luce del quale <<“la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate ... in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni” (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2738 del 2018); e ciò anche quando gli interventi si siano svolti nel corso del tempo, come nel caso in esame.>> (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25 febbraio 2021, n. 1273).
“Ai fini della valutazione di un abuso edilizio è necessaria una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, non essendo possibile scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, ciò in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 25 maggio 2020, n. 1960).
In altri termini, “L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul testo immobiliare unitariamente considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26 aprile 2021, n. 2729 e Sez. VII, 27 aprile 2020, n. 1496).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, alla luce della consistenza delle opere, come sopra richiamate, deve ritenersi che gli interventi abusivamente realizzati si concretino in opere di cui non è possibile una valutazione atomistica, destinate a uno stabile e perdurante insediamento nel territorio, annoverabili dunque tra gli interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29 aprile 2021, n. 2833).
Peraltro già solo per la realizzazione del capannone avente una superficie di circa 450 mq. deve ritenersi che, come correttamente valutato nell’istruttoria esperita dall’amministrazione, si è integrata la realizzazione di nuovi volumi e superfici da ricondurre agli “interventi di nuova costruzione”, ex art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, implicanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, peraltro in zona vincolata, come tale soggetta ai sensi del successivo art. 10 al rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6391, 9 agosto 2021, n. 5474 e 7 maggio 2021, n. 3073), in mancanza del quale va ordinata la demolizione.
Non può pertanto condividersi l’assunto dei ricorrenti che il manufatto in questione potrebbe essere ricompreso tra quelli previsti nel Glossario Edilizia Libera di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 che “individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo” ex d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), non rientrando in nessuna delle opere ivi contemplate né nella categoria di intervento.
Quanto alla tettoia non può condividersi l’assunto dei ricorrenti in forza del quale non costituirebbe vano od aumento di volume ai sensi edilizi, essendo utilizzata per il solo deposito di attrezzi e materiale vario necessario all'azienda.
Al riguardo questa Sezione ha avuto modo di rilevare che: << Anche la realizzazione di una tettoia è soggetta al permesso di costruire, in quanto essa incide sull’assetto edilizio preesistente; incisione particolarmente significativa ove, come nella fattispecie, la tettoia insiste su un territorio vincolato. La realizzazione di una tettoia, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi e impianti, resta subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. c) D.P.R. n. 380/2001 laddove comporti, come nella fattispecie, una modifica della sagoma e del prospetto del fabbricato cui inerisce >> (T.A.R. Napoli, sez. III, 10.1.2014, n. 142; T.A.R Napoli, sez. II, 12.7.2013, n. 3647). Sempre sulla essenzialità della struttura dedicata a tettoia si rileva che: << La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire >> (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2015, n. 319, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 aprile 2021, n. 2395).
Escluso che, allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie siano riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474 cit. e 25 luglio 2011, n. 3947), circostanza che non si rinviene nel caso di specie alla luce delle dimensioni e della descrizione della tettoia che si rinviene nel provvedimento impugnato - “ 2) Tettoia … di circa.11.00 m x 6.00 m realizzata con lamiera grecata sostenuta da travi e pilastrini in ferro, a copertura di un'area deposito di circa 66.00 mq. ”.
Inoltre il Collegio, confermando quanto già statuito con l’ordinanza cautelare di rigetto n. 99 del 16 gennaio 2020, deve rilevare che il capannone oggetto di contestazione, realizzato in assenza del prescritto titolo edilizio, risulta destinato a deposito commerciale e, quindi, essendo stato edificato in zona E7 (area agricola di particolare rilevanza agronomica) del vigente PUC, deve ritenersi in violazione della disciplina urbanistica comunale.
Devono infine ritenersi infondate le censure con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione.
Ed invero, alla luce della condivisibile giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 aprile 2023, n. 2247 e 22 agosto 2016, n. 4088).
In proposito l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4017), esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7 maggio 2021, n. 3073), elementi questi di cui non difetta l’impugnata ordinanza.
Inoltre si evidenzia che ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (TAR Napoli, Sezione III, 12 gennaio 2023, n. 277 e 9 agosto 2021, n. 5474).
Quanto alla ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato perché privo di adeguata motivazione in ragione della risalenza, deve riassuntivamente considerarsi che, per principio consolidato, non è “ configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto ” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “ l'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908) ” - sentenze della Sezione 19 maggio 2022, n. 3431 cit., 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Non essendosi costituito il Comune intimato nulla deve essere statuito in ordine al regolamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO