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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/11/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Paola De Nisco consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO e dall'avv. LUZI MARCO elett. dom.to Pt_1 in Ancona, via San Martino 23
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE già APPELLANTE contro
contumace Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE già APPELLATO
Parte appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., a seguito di Ordinanza n. 23588/2024 del 13 Pt_1 giugno 2024, depositata il 03 settembre 2024, con la quale la Suprema Corte di Cassazione Sez.
Lavoro, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, sez. Lavoro, n. 303/2018, depositata il
31/07/2018.
L' chiede, dunque, che in ossequio al decisum della Corte, venga accertata la CP_2 insussistenza del diritto della Sig.ra a percepire la pensione di vecchiaia ex art. 1, Controparte_1
pagina 1 di 4 comma 8°, D.Lgs n. 503/1992 con decorrenza 01.04.2016, anziché con decorrenza 01.04.2017 e, per l'effetto, respingere la sua domanda giudiziale.
Nessuno si è costituito per la parte resistente, già appellata, pur se regolarmente evocata in giudizio.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
La presente controversia nasce dalla domanda avanzata da che conveniva Controparte_1
l' innanzi al Tribunale di Pesaro sez. Lavoro, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a Pt_1 percepire la pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8°, D.Lgs n. 503/1992 con decorrenza 01.04.2016, anziché con decorrenza 01.04.2017, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei Pt_1 relativi importi di pensione. Deduceva la ricorrente di aver maturato i requisiti contributivi e di età per poter fruire della pensione di vecchiaia con i benefici previsti dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 30.12.1992,
n. 503, in quanto portatrice di invalidità non inferiore all'80% e che le disposizioni di legge relative all'introduzione ed alla disciplina delle cd. “finestre pensionistiche” che posticipano di 12 mesi la data di maturazione del diritto a pensione, non potevano trovare applicazione nel caso di specie.
Il Tribunale di Pesaro emetteva sentenza n. 277/2017 del 12.12.2017, con la quale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8, D.Lgs. n.
503 del 1992 con decorrenza 01.04.2016. Condannava altresì l' a rifondere a Pt_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in €. 842,50 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' chiedendo, in riforma della stessa, il Pt_1 rigetto della domanda.
La Corte di Appello di Ancona sez. Lavoro, con sentenza n. 303/2018 depositata il 31/07/2018, respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata;
condannava altresì l' a rimborsare Pt_1 alla parte appellata le spese del 2° grado in ragione di € 2.500,00 per compensi professionali netti oltre
I.V.A. e rimborso forfetario al 15% e contributo alla CP_3
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, l' proponeva ricorso per cassazione Pt_1 denunciando, con unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n.122/2010.
La Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, emetteva Ordinanza n. 23588/2024 del 13 giugno
2024, depositata il 03 settembre 2024, con la quale cassava la impugnata sentenza della Corte di
Appello di Ancona, sez. Lavoro, n. 303/2018 depositata il 31/07/2018 e rinviava alla stessa Corte di
Appello in diversa composizione per rinnovare l'esame della fattispecie controversa alla stregua dei pagina 2 di 4 principi ribaditi nell'Ordinanza, nonché per le spese del giudizio di legittimità
Orbene, con la suddetta pronuncia la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui “il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (fra le molte,
Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17265). 4.– Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant'anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle disparate norme di riferimento (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17263, punto 1.3. delle Ragioni della decisione). A tale riguardo, rivestono rilievo dirimente la formulazione onnicomprensiva della disciplina vigente e la previsione di deroghe tipizzate (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). 4.1.– Quanto al primo profilo, la norma, nella sua latitudine, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). Il tenore generale della disposizione priva di carattere decisivo l'argomento che non vi sia una specifica previsione indirizzata a tale platea di beneficiari e che il regime delle “finestre” sia, pertanto, inapplicabile”.
Ha affermato, poi, la Corte che “Sul piano sistematico, il carattere generale del differimento è corroborato anche dalle «caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”. La prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n.
503 del 1992, si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento” (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791, punto 4 dei Motivi della decisione). 6.– Né si possono trarre argomenti di segno contrario dalla disciplina successiva (art. 24, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), che, a decorrere dal primo gennaio 2012, ha abrogato il sistema delle
“finestre mobili”. La normativa sopravvenuta riguarda esclusivamente «i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata» (di recente, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22219, e 5 agosto 2024, n. 22063, punto 8 del Rilevato per entrambe le ordinanze). 7.– Anche le finalità della normativa depongono a pagina 3 di 4 favore dell'interpretazione consolidata.
6 - Le previsioni di cui si discorre si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del
2018, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi
(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione). 8.– Né giova obiettare che il legislatore ha apprestato una disciplina di speciale favore per chi presenti minorazioni di particolare gravità (di recente, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17286, punto 1.5. delle Ragioni della decisione). Come rimarca la parte ricorrente (pagina 6 del ricorso), tale disciplina non è in discussione e permane immutato il diritto delle persone invalide in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. Al regime protettivo così delineato, nondimeno, fa riscontro la generale operatività del meccanismo di
“slittamento” congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e attinente a un distinto profilo della disciplina applicabile (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l'adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue, nell'accordare alle persone invalide in misura non inferiore all'80 per cento l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia (ordinanza n. 30791 del
2022, cit., e, di recente, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22223 e n. 22220). 9.– Da tale orientamento, ribadito anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22221, e 14 agosto 2023, n.
24612), che ha offerto esaustiva risposta alle obiezioni mosse nella decisione d'appello e nel controricorso, non vi sono ragioni di discostarsi”.
Alla luce di tali chiari principi alla cui applicazione questa Corte non si può sottrarre, in ragione del noto meccanismo che regola il giudizio rescissorio, l'originaria domanda della ricorrente non può che essere respinta. CP_1
Alla luce della natura meramente interpretativa della questione per la quale, fino alle ultime decisioni della Corte risalenti al 2023-2024, non si rinvenivano precedenti di legittimità, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti del giudizio le spese del primo grado, del grado di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di;
2) compensa tra le parti le spese di lite per tutti i gradi del giudizio. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Paola De Nisco consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 391/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO e dall'avv. LUZI MARCO elett. dom.to Pt_1 in Ancona, via San Martino 23
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE già APPELLANTE contro
contumace Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE già APPELLATO
Parte appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., a seguito di Ordinanza n. 23588/2024 del 13 Pt_1 giugno 2024, depositata il 03 settembre 2024, con la quale la Suprema Corte di Cassazione Sez.
Lavoro, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, sez. Lavoro, n. 303/2018, depositata il
31/07/2018.
L' chiede, dunque, che in ossequio al decisum della Corte, venga accertata la CP_2 insussistenza del diritto della Sig.ra a percepire la pensione di vecchiaia ex art. 1, Controparte_1
pagina 1 di 4 comma 8°, D.Lgs n. 503/1992 con decorrenza 01.04.2016, anziché con decorrenza 01.04.2017 e, per l'effetto, respingere la sua domanda giudiziale.
Nessuno si è costituito per la parte resistente, già appellata, pur se regolarmente evocata in giudizio.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
La presente controversia nasce dalla domanda avanzata da che conveniva Controparte_1
l' innanzi al Tribunale di Pesaro sez. Lavoro, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a Pt_1 percepire la pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8°, D.Lgs n. 503/1992 con decorrenza 01.04.2016, anziché con decorrenza 01.04.2017, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei Pt_1 relativi importi di pensione. Deduceva la ricorrente di aver maturato i requisiti contributivi e di età per poter fruire della pensione di vecchiaia con i benefici previsti dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 30.12.1992,
n. 503, in quanto portatrice di invalidità non inferiore all'80% e che le disposizioni di legge relative all'introduzione ed alla disciplina delle cd. “finestre pensionistiche” che posticipano di 12 mesi la data di maturazione del diritto a pensione, non potevano trovare applicazione nel caso di specie.
Il Tribunale di Pesaro emetteva sentenza n. 277/2017 del 12.12.2017, con la quale accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia ex art. 1 comma 8, D.Lgs. n.
503 del 1992 con decorrenza 01.04.2016. Condannava altresì l' a rifondere a Pt_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in €. 842,50 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' chiedendo, in riforma della stessa, il Pt_1 rigetto della domanda.
La Corte di Appello di Ancona sez. Lavoro, con sentenza n. 303/2018 depositata il 31/07/2018, respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata;
condannava altresì l' a rimborsare Pt_1 alla parte appellata le spese del 2° grado in ragione di € 2.500,00 per compensi professionali netti oltre
I.V.A. e rimborso forfetario al 15% e contributo alla CP_3
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, l' proponeva ricorso per cassazione Pt_1 denunciando, con unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n.122/2010.
La Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, emetteva Ordinanza n. 23588/2024 del 13 giugno
2024, depositata il 03 settembre 2024, con la quale cassava la impugnata sentenza della Corte di
Appello di Ancona, sez. Lavoro, n. 303/2018 depositata il 31/07/2018 e rinviava alla stessa Corte di
Appello in diversa composizione per rinnovare l'esame della fattispecie controversa alla stregua dei pagina 2 di 4 principi ribaditi nell'Ordinanza, nonché per le spese del giudizio di legittimità
Orbene, con la suddetta pronuncia la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui “il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (fra le molte,
Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17265). 4.– Dal punto di vista testuale, lo “slittamento” di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessantacinque anni (uomini) e a sessant'anni (donne), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle disparate norme di riferimento (Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17263, punto 1.3. delle Ragioni della decisione). A tale riguardo, rivestono rilievo dirimente la formulazione onnicomprensiva della disciplina vigente e la previsione di deroghe tipizzate (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). 4.1.– Quanto al primo profilo, la norma, nella sua latitudine, non contempla alcuna esclusione a favore dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). Il tenore generale della disposizione priva di carattere decisivo l'argomento che non vi sia una specifica previsione indirizzata a tale platea di beneficiari e che il regime delle “finestre” sia, pertanto, inapplicabile”.
Ha affermato, poi, la Corte che “Sul piano sistematico, il carattere generale del differimento è corroborato anche dalle «caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come “una pensione diretta di invalidità”, ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle “finestre”. La prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n.
503 del 1992, si atteggia come “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento” (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791, punto 4 dei Motivi della decisione). 6.– Né si possono trarre argomenti di segno contrario dalla disciplina successiva (art. 24, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), che, a decorrere dal primo gennaio 2012, ha abrogato il sistema delle
“finestre mobili”. La normativa sopravvenuta riguarda esclusivamente «i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata» (di recente, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22219, e 5 agosto 2024, n. 22063, punto 8 del Rilevato per entrambe le ordinanze). 7.– Anche le finalità della normativa depongono a pagina 3 di 4 favore dell'interpretazione consolidata.
6 - Le previsioni di cui si discorre si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del
2018, cit., punto 9 delle Ragioni della decisione), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi
(ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione). 8.– Né giova obiettare che il legislatore ha apprestato una disciplina di speciale favore per chi presenti minorazioni di particolare gravità (di recente, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17286, punto 1.5. delle Ragioni della decisione). Come rimarca la parte ricorrente (pagina 6 del ricorso), tale disciplina non è in discussione e permane immutato il diritto delle persone invalide in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. Al regime protettivo così delineato, nondimeno, fa riscontro la generale operatività del meccanismo di
“slittamento” congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e attinente a un distinto profilo della disciplina applicabile (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931). Si attua così un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, che non lede né l'adeguatezza della tutela previdenziale né le esigenze di speciale protezione che la legge persegue, nell'accordare alle persone invalide in misura non inferiore all'80 per cento l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia (ordinanza n. 30791 del
2022, cit., e, di recente, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22223 e n. 22220). 9.– Da tale orientamento, ribadito anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 6 agosto 2024, n. 22221, e 14 agosto 2023, n.
24612), che ha offerto esaustiva risposta alle obiezioni mosse nella decisione d'appello e nel controricorso, non vi sono ragioni di discostarsi”.
Alla luce di tali chiari principi alla cui applicazione questa Corte non si può sottrarre, in ragione del noto meccanismo che regola il giudizio rescissorio, l'originaria domanda della ricorrente non può che essere respinta. CP_1
Alla luce della natura meramente interpretativa della questione per la quale, fino alle ultime decisioni della Corte risalenti al 2023-2024, non si rinvenivano precedenti di legittimità, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti del giudizio le spese del primo grado, del grado di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di;
2) compensa tra le parti le spese di lite per tutti i gradi del giudizio. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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