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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 91/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 15.1.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHECCHETTO ALBERTO e SCOPINICH MARIO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in via cappuccina 40,
Mestre (VE)
con tro
[...]
Controparte_1
in persona dei rispettivi legali
[...]
rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, , e , con
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in Via Forte Marghera, n. 191 - CP_1
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
1 CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1) Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare, previa sospensione e/o disapplicazione del decreto di decadenza dal servizio per incompatibilità n. 3041 del 27.09.2024, a firma del Dirigente Scolastico prof.ssa , del , Persona_1 Controparte_1
ed ogni provvedimento allegato, l'illegittimità della decadenza della ricorrente dal contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 01.09.2024 e sino al 31.08.2025 presso il
[...]
e, conseguentemente, il diritto della prof.ssa a vedersi ripristinato il rapporto CP_1 Pt_1
di lavoro in questione dalle dipendenze del , a far data dal 02.09.2024 con Controparte_1
attribuzione del relativo punteggio di servizio;
2) Sempre nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione dell'aspettativa per motivi di ricerca (A18) dal 02 settembre 2024 al 31 agosto
2025;
Con vittoria di spese e di compenso professionale.
Per parte resistente:
In via preliminare di rito:
disporre l'integrazione contraddittorio per le ragioni e con le modalità sopra indicate;
Nel merito:
rigettare le domande cautelari tutte della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agiva in giudizio contestando la legittimità del provvedimento assunto in data 27.9.2024 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto “Ugo Morini” di Venezia-
Mestre di decadenza dall'impiego della vincitrice del concorso straordinario Pt_1
indetto con DDG 2575 del 2023 e destinataria di proposta di lavoro presso l'istituto medesimo, per non aver fatto fronte alla situazione di incompatibilità tra il rapporto di pubblico impiego e il rapporto in forza del quale era titolare di assegno di ricerca.
2 Sosteneva in ricorso che l'attribuzione dell'assegno di ricerca ai sensi della L. 240/10 art. 22 non costituiva rapporto di lavoro da cui l'insistenza dell'incompatibilità e comunque che la normativa specifica prevedeva la fruibilità dell'assegno di ricerca anche per i dipendenti pubblici, stabilendo il collocamento in aspettativa senza assegni. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio le amministrazioni interessate chiedevano preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, e negavano nel merito la fondatezza delle pretese sostenendo che la titolarità in capo alla ricorrente dell'assegno di ricerca le precludeva l'assunzione come docente, in forza del principio di esclusività di cui agli artt. 65 DPR 3/7 e 53, co. 1, D.Lgs. 165/01, mentre la previsione del collocamento in aspettativa di cui all'art. 22, co. 3, L. 240/10 era prevista solo in relazione al personale già in servizio presso la pubblica Amministrazione. Da ciò la piena legittimità del provvedimento di decadenza, assunto a fronte del mancato adempimento da parte della ricorrente di opzione a favore del rapporto di docenza. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. Non accolta l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa dell'Amministrazione resistente, la causa veniva discussa all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorso é fondato.
5. Non si ravvisano valide motivazioni per disattendere quanto argomentato dal presente giudicante nel provvedimento reso ex art. 700 c.p.c. sulla domanda cautelare presentata dalla ricorrente sui medesimi presupposti, rigettato per carenza di fumus.
6. Ivi si rilevava, anche se solo ai fini della decisione sulle spese, che “la norma – art. 22 L.
240/10 ante modifiche introdotte dal dl 36/22, poiché la forma contrattuale “assegno di ricerca” è stata mantenuta fino al dicembre 2024 – prevede esplicitamente la compatibilità
tra assegno di ricerca e lavoro dipendente presso amministrazioni pubbliche non
3 imponendo una scelta tra i due contratti ma attribuendo all'assegnista il diritto all'aspettativa, sicché sarebbe incoerente ravvisare una incompatibilità laddove la titolarità dell'assegno sia antecedente al contratto di assunzione (cfr. sul punto, con riferimento al dottorato di ricerca per il quale vale una disciplina analoga, circolare n. 376
del 4.12.1984 e circolare n. 120 del 4.11.2002, le quali stabiliscono che “il vincitore di concorso che non può assumere servizio perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca deve essere collocato in congedo straordinario”).”
7. Si ribadisce infatti che è la stessa norma sulla cui base è stato conferito alla ricorrente l'assegno di ricerca, ovvero l'art. 22 L. 240/10, a stabilire il diritto del dipendente pubblico al collocamento in aspettativa per la durata dell'assegno. Il che evidentemente significa che non vi è incompatibilità tra i due rapporti, che vengono entrambi mantenuti sia pure con quiescenza temporanea del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA.
8. E' anche da escludere che la norma intenda limitare la compatibilità tra i due rapporti alla sola ipotesi che sia stato stipulato prima il rapporto di lavoro alle dipendenze della PA e poi ottenuto l'assegno di ricerca, perché l'art. 22 L. 240/10 nel prevedere, al terzo comma,
che “La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea,
laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per
il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche” intende evidentemente disciplinare in via generale i rapporti tra assegno di ricerca e altri impegni di studio o lavorativi.
9. Ne consegue che il diritto al collocamento in aspettativa sussista sia in capo a chi, essendo già titolare di rapporto di pubblico impiego, ottenga assegno di ricerca, sia a chi come la ricorrente sia titolare di assegno di ricerca ed acceda a rapporto pubblico.
10. Si veda, in senso analogo, anche il decreto 226 del 16.8.2022 (doc. 13 ric.), che prevede in relazione all'anno di prova come docenti che “Il percorso di formazione e periodo
annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di
4 frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine
dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”,
disposizione che per un verso conferma la non incompatibilità tra assegno di ricerca ed assunzione e dall'altra l'ottenibilità dell'aspettativa anche per chi non fosse già titolare di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione. Analogamente la circolare n. 120 del 4.11.2002 (doc. 19 ric.) stabilisce, con riferimento ai dottorandi, che
“il vincitore di concorso che non può assumere servizio perché impegnato in attività
proprie del dottorato di ricerca deve essere collocato in congedo straordinario”.
11. In conclusione, accertata l'illegittimità del provvedimento con il quale si dichiarava la decadenza della dal contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal Pt_1
01.09.2024 e sino al 31.08.2025 presso il , ed il diritto della ricorrente a Controparte_1
vedersi ripristinato il rapporto di lavoro in questione dalle dipendenze del CP_1
, a far data dal 02.09.2024 con attribuzione del relativo punteggio di servizio, va
[...]
accertato altresì il diritto della stessa a fruire dell'aspettativa per motivi di ricerca (A18)
dal 02 settembre 2024 al 31 agosto 2025.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta:
a) l'illegittimità del provvedimento con il quale si dichiarava la decadenza della ricorrente dal contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 01.09.2024 e sino al
31.08.2025 presso il;
Controparte_1
b) il diritto della ricorrente a vedersi ripristinato il rapporto di lavoro in questione dalle dipendenze del , a far data dal 02.09.2024 con attribuzione del relativo CP_1 CP_1
punteggio di servizio;
c) il diritto della stessa a fruire dell'aspettativa per motivi di ricerca (A18) dal 02 settembre
5 Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 2.500,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 25/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 al 31 agosto 2025.