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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 176/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ed Parte_1
elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
1 , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Rinaldi, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Brunella De Maio, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento –
prescrizione contributi.
Appello avverso la sentenza n. 371/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare nulla la sentenza impugnata per errata valutazione ad opera del Tribunale, con vittoria di spese.
Per l'Agenzia: rigettare l'appello; vinte le spese.
2 Per la Cassa Forense: rigettare l'appello; vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2023 , premesso che Parte_1
in data 19/09/2023 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
100 2023 9010290184000, relativa a contributi dovuti alla CP_2
riportati in una pregressa cartella di pagamento (n. 1001 2013
0003352778000); che la cartella presupposta non era stata notificata;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio l e la Controparte_1 [...]
confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 19/03/2024 il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/04/2024.
L'appellante eccepiva che il Tribunale aveva erroneamente valutato la domanda, e ribadiva le deduzioni già sollevate in prime cure.
3 Chiedeva pertanto di dichiarare nulla la pronunzia di primo grado, con vittoria di spese.
L'Agenzia appellata si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/09/2025, e confutava le avverse argomentazioni;
invocava altresì la sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale emessa durante la pandemia COVID.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
La si costituiva con memoria difensiva depositata in data CP_2
30/09/2025, in cui ribadiva che la prescrizione era decennale e che erano intervenuti anche idonei atti interruttivi. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 100 2023 9010290184000 notificata in data 19/09/2023.
L'atto richiama la pregressa cartella n. 1001 2013 0003352778000,
notificata al debitore in data 24/10/2013, relativa a contributi dovuti alla
4 per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (complessivi € CP_2
3.640,78).
Il Tribunale ha ritenuto non estinto il credito vantato dall'ente previdenziale, applicando il termine decennale di prescrizione.
Nel proporre l'appello il debitore ha ribadito l'eccezione di prescrizione,
deducendo l'applicabilità del termine quinquennale.
Ora, con riferimento ai contributi dovuti dagli avvocati iscritti alla cassa forense, l'art. 66 legge n. 247/2012 (in vigore dal 02/02/2013) ha stabilito che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
”.
[...]
E' così rientrato in vigore l'art. 19, co. 1, legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine di prescrizione per i contributi e i relativi accessori dovuti dagli iscritti alla CP_2
Per i contributi dovuti a tale ente previdenziale, pertanto, il termine di prescrizione è quinquennale fino al 02/02/2013 e da tale data è decennale.
5 Come statuito dalla S.C., La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del
2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla
cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni
non ancora maturate secondo il regime precedente. L'art. 66 l. n. 247 del
2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei
contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si
applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
” non opera una interpretazione autentica della norma
[...]
richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore
dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione
autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va
applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora
maturate secondo il regime precedente” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo
2013, n. 6729).
Il termine di prescrizione decennale si applica a tutte le fattispecie non esaurite al momento della entrata in vigore della legge n. 247/2012, cioè a tutti i casi in cui non si sia già compiuta la prescrizione quinquennale dei contributi al 02/02/2013.
6 La novella non può infatti incidere su prescrizioni già perfezionatesi nel regime precedente (Cass. n. 18953/2014).
Ciò posto, nel caso che ci occupa la cartella n. 100 2013 0003352778000,
notificata al in data 24/10/2013, riguarda i contributi dovuti alla Pt_1
per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. CP_2
Come documentato in fascicolo, la ha inviato al debitore la racc.ta CP_2
del 10/02/2012, ricevuta dal in data 01/03/2012: tale missiva Pt_1
riporta chiaramente gli anni di riferimento (2006, 2007, 2008 e 2009) e gli importi risultanti a debito del con le relative voci (contributo Pt_1
integrativo, somme aggiuntive) e i dati reddituali (IRPEF, IVA).
Alla data del 02/02/2013, quindi, risultavano estinti per prescrizione quinquennale i contributi dovuti per l'annualità 2006.
Non erano invece ancora estinti i contributi degli anni 2007, 2008 e 2009,
per i quali va dunque applicato il termine decennale.
L ha inviato a sua volta una precedente intimazione Controparte_1
di pagamento (n. 100 2017 9000111751000 del 13/01/2017, in cui è
richiamata la medesima cartella n. 100 2013 0003352778000), che il ha ricevuto tramite pec in data 23/01/2017. Pt_1
7 Tale atto interruttivo è efficace per i contributi che non risultavano ancora prescritti, cioè per le annualità 2007, 2008 e 2009, considerato il termine decennale e la missiva interruttiva della del 10/02/2012. CP_2
Successivamente il debitore ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata n. 100 2023 9010290184000, pacificamente notificata in data 19/09/2023, cioè entro il decennio dall'atto interruttivo del 23/01/2017.
Non costituisce invece idoneo atto interruttivo la missiva della
[...]
del 26/11/2018, in quanto: CP_2
-la predetta comunicazione -pur menzionando la cartella n. 100 2013
0003352778000 - fa genericamente riferimento alle “somme iscritte a ruolo” nell'anno “2012”, senza ulteriori indicazioni;
-tale missiva risulta recapitata con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, ma l'avviso di ricevimento cartaceo (scansionato e depositato nel fascicolo telematico) non reca né la firma del ricevente né la firma dell'incaricato della consegna, e non riporta neppure il timbro dell'ufficio postale;
-la busta cartacea della raccomandata (busta scansionata e depositata nel fascicolo telematico) reca in alto una data scritta a penna “12/12/18” o
8 “02/12/18” sotto una dicitura non decifrabile, e riporta in basso una stampigliatura ricostruibile come “al mittente per compiuta giacenza”,
priva di timbro dell'ufficio postale e di ulteriori indicazioni o sigle.
In conclusione, devono ritenersi estinti per prescrizione solo i crediti contributivi vantati dalla per l'anno 2006. CP_2
La sentenza di primo grado va dunque parzialmente riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , con compensazione per 1/4 in ragione della parziale Pt_1
prescrizione sopra rilevata.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 176/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_2
371/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1)accoglie per quanto di ragione l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto per prescrizione il credito previdenziale vantato dalla per l'anno 2006, restando invece CP_2
dovuti dal i contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009; Pt_1
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1
e di di ¾ delle spese del doppio grado,
[...] CP_2
liquidate in favore di ciascuna parte per intero in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, compensando il residuo 1/4.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 13/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 176/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo ed Parte_1
elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
1 , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele
Rinaldi, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Brunella De Maio, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: impugnativa avverso intimazione di pagamento –
prescrizione contributi.
Appello avverso la sentenza n. 371/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare nulla la sentenza impugnata per errata valutazione ad opera del Tribunale, con vittoria di spese.
Per l'Agenzia: rigettare l'appello; vinte le spese.
2 Per la Cassa Forense: rigettare l'appello; vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/2023 , premesso che Parte_1
in data 19/09/2023 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n.
100 2023 9010290184000, relativa a contributi dovuti alla CP_2
riportati in una pregressa cartella di pagamento (n. 1001 2013
0003352778000); che la cartella presupposta non era stata notificata;
che era maturata la prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare estinti per prescrizione i crediti vantati dall'ente previdenziale.
Nel costituirsi in giudizio l e la Controparte_1 [...]
confutavano l'opposizione e ne eccepivano l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza.
Con sentenza depositata in data 19/03/2024 il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 15/04/2024.
L'appellante eccepiva che il Tribunale aveva erroneamente valutato la domanda, e ribadiva le deduzioni già sollevate in prime cure.
3 Chiedeva pertanto di dichiarare nulla la pronunzia di primo grado, con vittoria di spese.
L'Agenzia appellata si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/09/2025, e confutava le avverse argomentazioni;
invocava altresì la sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale emessa durante la pandemia COVID.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
La si costituiva con memoria difensiva depositata in data CP_2
30/09/2025, in cui ribadiva che la prescrizione era decennale e che erano intervenuti anche idonei atti interruttivi. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 100 2023 9010290184000 notificata in data 19/09/2023.
L'atto richiama la pregressa cartella n. 1001 2013 0003352778000,
notificata al debitore in data 24/10/2013, relativa a contributi dovuti alla
4 per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (complessivi € CP_2
3.640,78).
Il Tribunale ha ritenuto non estinto il credito vantato dall'ente previdenziale, applicando il termine decennale di prescrizione.
Nel proporre l'appello il debitore ha ribadito l'eccezione di prescrizione,
deducendo l'applicabilità del termine quinquennale.
Ora, con riferimento ai contributi dovuti dagli avvocati iscritti alla cassa forense, l'art. 66 legge n. 247/2012 (in vigore dal 02/02/2013) ha stabilito che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
”.
[...]
E' così rientrato in vigore l'art. 19, co. 1, legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine di prescrizione per i contributi e i relativi accessori dovuti dagli iscritti alla CP_2
Per i contributi dovuti a tale ente previdenziale, pertanto, il termine di prescrizione è quinquennale fino al 02/02/2013 e da tale data è decennale.
5 Come statuito dalla S.C., La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del
2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla
cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni
non ancora maturate secondo il regime precedente. L'art. 66 l. n. 247 del
2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei
contributi previdenziali di cui all'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335 non si
applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_2
” non opera una interpretazione autentica della norma
[...]
richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore
dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione
autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va
applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora
maturate secondo il regime precedente” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo
2013, n. 6729).
Il termine di prescrizione decennale si applica a tutte le fattispecie non esaurite al momento della entrata in vigore della legge n. 247/2012, cioè a tutti i casi in cui non si sia già compiuta la prescrizione quinquennale dei contributi al 02/02/2013.
6 La novella non può infatti incidere su prescrizioni già perfezionatesi nel regime precedente (Cass. n. 18953/2014).
Ciò posto, nel caso che ci occupa la cartella n. 100 2013 0003352778000,
notificata al in data 24/10/2013, riguarda i contributi dovuti alla Pt_1
per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. CP_2
Come documentato in fascicolo, la ha inviato al debitore la racc.ta CP_2
del 10/02/2012, ricevuta dal in data 01/03/2012: tale missiva Pt_1
riporta chiaramente gli anni di riferimento (2006, 2007, 2008 e 2009) e gli importi risultanti a debito del con le relative voci (contributo Pt_1
integrativo, somme aggiuntive) e i dati reddituali (IRPEF, IVA).
Alla data del 02/02/2013, quindi, risultavano estinti per prescrizione quinquennale i contributi dovuti per l'annualità 2006.
Non erano invece ancora estinti i contributi degli anni 2007, 2008 e 2009,
per i quali va dunque applicato il termine decennale.
L ha inviato a sua volta una precedente intimazione Controparte_1
di pagamento (n. 100 2017 9000111751000 del 13/01/2017, in cui è
richiamata la medesima cartella n. 100 2013 0003352778000), che il ha ricevuto tramite pec in data 23/01/2017. Pt_1
7 Tale atto interruttivo è efficace per i contributi che non risultavano ancora prescritti, cioè per le annualità 2007, 2008 e 2009, considerato il termine decennale e la missiva interruttiva della del 10/02/2012. CP_2
Successivamente il debitore ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata n. 100 2023 9010290184000, pacificamente notificata in data 19/09/2023, cioè entro il decennio dall'atto interruttivo del 23/01/2017.
Non costituisce invece idoneo atto interruttivo la missiva della
[...]
del 26/11/2018, in quanto: CP_2
-la predetta comunicazione -pur menzionando la cartella n. 100 2013
0003352778000 - fa genericamente riferimento alle “somme iscritte a ruolo” nell'anno “2012”, senza ulteriori indicazioni;
-tale missiva risulta recapitata con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, ma l'avviso di ricevimento cartaceo (scansionato e depositato nel fascicolo telematico) non reca né la firma del ricevente né la firma dell'incaricato della consegna, e non riporta neppure il timbro dell'ufficio postale;
-la busta cartacea della raccomandata (busta scansionata e depositata nel fascicolo telematico) reca in alto una data scritta a penna “12/12/18” o
8 “02/12/18” sotto una dicitura non decifrabile, e riporta in basso una stampigliatura ricostruibile come “al mittente per compiuta giacenza”,
priva di timbro dell'ufficio postale e di ulteriori indicazioni o sigle.
In conclusione, devono ritenersi estinti per prescrizione solo i crediti contributivi vantati dalla per l'anno 2006. CP_2
La sentenza di primo grado va dunque parzialmente riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico del , con compensazione per 1/4 in ragione della parziale Pt_1
prescrizione sopra rilevata.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 176/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_2
371/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1)accoglie per quanto di ragione l'appello, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto per prescrizione il credito previdenziale vantato dalla per l'anno 2006, restando invece CP_2
dovuti dal i contributi per gli anni 2007, 2008 e 2009; Pt_1
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1
e di di ¾ delle spese del doppio grado,
[...] CP_2
liquidate in favore di ciascuna parte per intero in € 1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, compensando il residuo 1/4.
Salerno, 13/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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