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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/06/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata LO (MN) il 15.10.1963 Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. a Beccara Gabriele e domiciliata presso il suo studio in Trento via Rosmini n.45, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Bolner Andrea e domiciliato presso il suo studio in Trento corso 3 Novembre n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 03.10.1981 in ¬LO (MN) preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 15.11.2001 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione giudiziale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 04.07.2001 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che la condizione di procedibilità di legge è integrata;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 4 Parte I Serie / del Parte_1 CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO (MN) per l'anno
1981 senza condizioni essendo i coniugi economicamente autosufficienti e hanno da tempo tra loro definito ogni questione di natura patrimoniale;
- spese di lite a carico del signor . CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata LO (MN) il 15.10.1963 Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. a Beccara Gabriele e domiciliata presso il suo studio in Trento via Rosmini n.45, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Bolner Andrea e domiciliato presso il suo studio in Trento corso 3 Novembre n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 03.10.1981 in ¬LO (MN) preso atto che all'udienza del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 15.11.2001 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione giudiziale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 04.07.2001 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che la condizione di procedibilità di legge è integrata;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 4 Parte I Serie / del Parte_1 CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO (MN) per l'anno
1981 senza condizioni essendo i coniugi economicamente autosufficienti e hanno da tempo tra loro definito ogni questione di natura patrimoniale;
- spese di lite a carico del signor . CP_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 2