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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/1173
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.g. 1173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA CUCCIA 7 71010 LESINA presso il difensore
[...] avv. Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, elettivamente domiciliato in VIA
MELO N. 97 B A R I presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI BARI
OPPOSTO
Il Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso con cui parte ricorrente ha spiegato opposizione avverso il decreto del 14 febbraio
2023 con cui il Tribunale, in composizione Collegiale, ha respinto l'istanza di liquidazione del
Gratuito patrocinio avanzata dal difensore sulla base della seguente motivazione: “rilevato che la istanza è stata avanzata in data 08.02.2023, ovvero successivamente alla definizione del giudizio;
rilevato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002
(introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015); rilevato che in virtù della norma citata: «il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»; ritenuto che il comma 3 bis, che trova la sua ratio nell'esigenza di controllare e prevedere la spesa pubblica, non ammette dunque più alcuna cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi, con conseguente impossibilità per il difensore della parte beneficiata di avanzare la richiesta di liquidazione a processo già definito;
in virtù di tale previsione, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere;
ritenuto, quindi, in tale contesto normativo, che laddove il difensore non depositi tempestivamente la domanda di liquidazione del compenso, unitamente a tutta la documentazione a tal fine necessaria, venendo in gioco diritti disponibili, tale comportamento debba essere inteso quale implicita rinuncia al compenso;
ritenuto che
, per le ragioni esposte, non siano convincenti - né d'altronde vincolanti - in senso contrario sia il parere
Pagina 1 espresso dal Ministero della Giustizia con nota del 10.1.2018 che la sentenza della Corte di
Cassazione n. 22448/2019, anche in considerazione del fatto che omettono di considerare che il giudice di merito è chiamato, alla conclusione del processo, a regolamentare le spese di lite, assumendo determinazioni che devono tenere conto, sotto vari profili, della sorte definitiva dell'istanza di ammissione al patrocinio;
basti citare l'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, che impone la dimidiazione degli importi spettanti al difensore, al c.t.u. ed al c.t.p. laddove la parte sia ammessa al beneficio, e l'art. 133 del citato D.P.R. che prevede che, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali debba avvenire in favore dello Stato, applicando la dimidiazione di cui al prefato art. 130 (Cass. 18167/2016 e Corte Cost.
270/2012); è evidente, dunque, l'esigenza del giudice di merito di adottare la decisione definitiva in ordine all'ammissione al patrocinio prima o, quantomeno, contestualmente alla definizione del processo, al fine di provvedere ad un corretto e consapevole governo delle spese di lite;
considerato:
* che ai sensi del comma 3 bis dell'art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta;
* che, secondo il dato normativo, che trova la sua ratio nella esigenza da parte dello Stato di controllare la spesa pubblica, il giudice è chiamato a provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio in discussione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, venendo successivamente meno il potere decisionale, conseguendone che grava in capo al difensore l'onere di depositare tempestivamente – essendo la liquidazione del compenso da parte del giudice possibile solo su istanza di parte – la domanda di liquidazione del proprio compenso, unitamente a tutta la documentazione a tal fine necessaria e consistente nella istanza di ammissione presentata al
COA con tutta la documentazione allegata, delibera di ammissione del COA, nota spese;
* che, infatti, il giudice non ha solo il potere di disporre le verifiche di cui all'art. 127 D.P.R. n. 115/2002 a mezzo degli organi competenti per accertare l'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio, ma, ai sensi dell'art. 136 co. 2 del citato D.P.R., anche quello di revocare l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”;
* che perché quanto sopra avvenga è necessario che il procuratore della parte già ammessa al beneficio produca l'istanza di liquidazione del compenso corredata dalla richiesta di ammissione e dalla documentazione relativa prima della chiusura del procedimento cui l'istanza si riferisce, onde consentire al giudice che procede di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, sin dall'inizio, e della loro permanenza al momento della definizione del giudizio nel quale il difensore ha prestato la sua attività;
* che diversamente opinando la liquidazione potrebbe rivelarsi occasione di ingiusto profitto da parte dello Stato o, al contrario, di danno erariale (Cass. n. 18167/2016 e Corte Cost. n. 270/2012);
* che per tutte le ragioni esposte il collegio ritiene di discostarsi dall'orientamento espresso da certa giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n. 22448/2019), secondo cui il DPR n. 115 del 2002, art. 83, co. 3 bis che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere ammesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato l'istanza di
Pagina 2 liquidazione del gratuito patrocinio, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito;
* che a sostegno del proprio orientamento il Tribunale evidenzia le ripercussioni di ordine pratico che una diversa interpretazione determinerebbe;
in particolare, ove sia ritenuta ammissibile la facoltà per il difensore di depositare l'istanza di liquidazione successivamente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, la regolazione delle spese processuali – come effettuata nel provvedimento – dovrebbe prevedere in ogni caso la decurtazione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 e l'ordine di pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R., salvo poi accertare (al momento dell'istanza di liquidazione)che sia da revocare l'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria dal consiglio dell'Ordine ex art. 136 co. 2 del citato D.P.R.; in tal caso, neppure sarebbe possibile procedere alla correzione di errore materiale, ciò non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 287
c.p.c.; analogo problema si porrebbe per la liquidazione dei compensi e delle spese del C.T.U., che sarebbero in ogni caso dimidiate anche qualora successivamente al provvedimento di chiusura del procedimento venga accertato che l'ammissione al beneficio era da revocarsi
* che l'istanza di liquidazione, nel caso di specie, è tardiva in quanto depositata 14 gg dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio nel quale il difensore ha prestato l'attività per cui chiede la liquidazione;
* che tutto quanto esposto impedisce l'accoglimento della domanda, anche in base a quanto deciso nella riunione endosezionale tesa a formare un orientamento uniforme in tema di istanze di liquidazione di gratuito patrocinio tardive (Cfr. verbale riunione endosezionale del Tribunale di
Foggia, 1^ sezione civile, del 29.10.2019), orientamento che ha trovato ripetuta applicazione anche dopo i due isolati precedenti contrari della Cassazione che non hanno mai affrontato i temi sviluppati da questo Tribunale;
PQM
Rigetta l'opposizione;
nulla sulle spese, stante la contumacia del opposto. CP_1
Si comunichi.
FOGGIA, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. R.g. 1173/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA CUCCIA 7 71010 LESINA presso il difensore
[...] avv. Parte_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, elettivamente domiciliato in VIA
MELO N. 97 B A R I presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI BARI
OPPOSTO
Il Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso con cui parte ricorrente ha spiegato opposizione avverso il decreto del 14 febbraio
2023 con cui il Tribunale, in composizione Collegiale, ha respinto l'istanza di liquidazione del
Gratuito patrocinio avanzata dal difensore sulla base della seguente motivazione: “rilevato che la istanza è stata avanzata in data 08.02.2023, ovvero successivamente alla definizione del giudizio;
rilevato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. n. 115 del 2002
(introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015); rilevato che in virtù della norma citata: «il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»; ritenuto che il comma 3 bis, che trova la sua ratio nell'esigenza di controllare e prevedere la spesa pubblica, non ammette dunque più alcuna cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi, con conseguente impossibilità per il difensore della parte beneficiata di avanzare la richiesta di liquidazione a processo già definito;
in virtù di tale previsione, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere;
ritenuto, quindi, in tale contesto normativo, che laddove il difensore non depositi tempestivamente la domanda di liquidazione del compenso, unitamente a tutta la documentazione a tal fine necessaria, venendo in gioco diritti disponibili, tale comportamento debba essere inteso quale implicita rinuncia al compenso;
ritenuto che
, per le ragioni esposte, non siano convincenti - né d'altronde vincolanti - in senso contrario sia il parere
Pagina 1 espresso dal Ministero della Giustizia con nota del 10.1.2018 che la sentenza della Corte di
Cassazione n. 22448/2019, anche in considerazione del fatto che omettono di considerare che il giudice di merito è chiamato, alla conclusione del processo, a regolamentare le spese di lite, assumendo determinazioni che devono tenere conto, sotto vari profili, della sorte definitiva dell'istanza di ammissione al patrocinio;
basti citare l'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, che impone la dimidiazione degli importi spettanti al difensore, al c.t.u. ed al c.t.p. laddove la parte sia ammessa al beneficio, e l'art. 133 del citato D.P.R. che prevede che, in caso di soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali debba avvenire in favore dello Stato, applicando la dimidiazione di cui al prefato art. 130 (Cass. 18167/2016 e Corte Cost.
270/2012); è evidente, dunque, l'esigenza del giudice di merito di adottare la decisione definitiva in ordine all'ammissione al patrocinio prima o, quantomeno, contestualmente alla definizione del processo, al fine di provvedere ad un corretto e consapevole governo delle spese di lite;
considerato:
* che ai sensi del comma 3 bis dell'art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002 “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta;
* che, secondo il dato normativo, che trova la sua ratio nella esigenza da parte dello Stato di controllare la spesa pubblica, il giudice è chiamato a provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio in discussione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, venendo successivamente meno il potere decisionale, conseguendone che grava in capo al difensore l'onere di depositare tempestivamente – essendo la liquidazione del compenso da parte del giudice possibile solo su istanza di parte – la domanda di liquidazione del proprio compenso, unitamente a tutta la documentazione a tal fine necessaria e consistente nella istanza di ammissione presentata al
COA con tutta la documentazione allegata, delibera di ammissione del COA, nota spese;
* che, infatti, il giudice non ha solo il potere di disporre le verifiche di cui all'art. 127 D.P.R. n. 115/2002 a mezzo degli organi competenti per accertare l'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio, ma, ai sensi dell'art. 136 co. 2 del citato D.P.R., anche quello di revocare l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”;
* che perché quanto sopra avvenga è necessario che il procuratore della parte già ammessa al beneficio produca l'istanza di liquidazione del compenso corredata dalla richiesta di ammissione e dalla documentazione relativa prima della chiusura del procedimento cui l'istanza si riferisce, onde consentire al giudice che procede di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, sin dall'inizio, e della loro permanenza al momento della definizione del giudizio nel quale il difensore ha prestato la sua attività;
* che diversamente opinando la liquidazione potrebbe rivelarsi occasione di ingiusto profitto da parte dello Stato o, al contrario, di danno erariale (Cass. n. 18167/2016 e Corte Cost. n. 270/2012);
* che per tutte le ragioni esposte il collegio ritiene di discostarsi dall'orientamento espresso da certa giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. n. 22448/2019), secondo cui il DPR n. 115 del 2002, art. 83, co. 3 bis che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere ammesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato l'istanza di
Pagina 2 liquidazione del gratuito patrocinio, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito;
* che a sostegno del proprio orientamento il Tribunale evidenzia le ripercussioni di ordine pratico che una diversa interpretazione determinerebbe;
in particolare, ove sia ritenuta ammissibile la facoltà per il difensore di depositare l'istanza di liquidazione successivamente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, la regolazione delle spese processuali – come effettuata nel provvedimento – dovrebbe prevedere in ogni caso la decurtazione della metà ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 e l'ordine di pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R., salvo poi accertare (al momento dell'istanza di liquidazione)che sia da revocare l'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria dal consiglio dell'Ordine ex art. 136 co. 2 del citato D.P.R.; in tal caso, neppure sarebbe possibile procedere alla correzione di errore materiale, ciò non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 287
c.p.c.; analogo problema si porrebbe per la liquidazione dei compensi e delle spese del C.T.U., che sarebbero in ogni caso dimidiate anche qualora successivamente al provvedimento di chiusura del procedimento venga accertato che l'ammissione al beneficio era da revocarsi
* che l'istanza di liquidazione, nel caso di specie, è tardiva in quanto depositata 14 gg dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio nel quale il difensore ha prestato l'attività per cui chiede la liquidazione;
* che tutto quanto esposto impedisce l'accoglimento della domanda, anche in base a quanto deciso nella riunione endosezionale tesa a formare un orientamento uniforme in tema di istanze di liquidazione di gratuito patrocinio tardive (Cfr. verbale riunione endosezionale del Tribunale di
Foggia, 1^ sezione civile, del 29.10.2019), orientamento che ha trovato ripetuta applicazione anche dopo i due isolati precedenti contrari della Cassazione che non hanno mai affrontato i temi sviluppati da questo Tribunale;
PQM
Rigetta l'opposizione;
nulla sulle spese, stante la contumacia del opposto. CP_1
Si comunichi.
FOGGIA, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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