Articolo 7 della Legge 3 marzo 1951, n. 178
Articolo 6Articolo 8
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14 aprile 1951
Art. 7.
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
Nulla e' parimente innovato alle norme in vigore per uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Entrata in vigore il 14 aprile 1951
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