Articolo 5 della Legge 1 ottobre 1969, n. 739
Articolo 4
Versione
20 novembre 1969
Art. 5.

Le delegazioni della provincia e del comune di Padova in seno all'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova, sono costituite da cinque membri eletti rispettivamente dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, con voto limitato a tre. In ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.

Entrata in vigore il 20 novembre 1969