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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8222 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Pilia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre in Cagliari, Via della Pineta n. 7, dove continuerà a risiedere anche la figlia maggiorenne Francesca, ancora non economicamente autosufficiente.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà in base agli accordi che vorranno di volta in volta adottare.
3) Dichiarare che il Sig. dovrà versare alla Sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese € 400,00 complessivi (€ 200,00 a figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie - escludendo concordemente le parti l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento delle figlie - oltre il pagamento del 30% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 che si richiamano integralmente e che le parti dichiarano di ben conoscere;
alle suddette linee guida si deroga concordemente fra le parti, intendendo come spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione fra i genitori: le spese scolastiche e universitarie in genere compresi i testi di studio, le spese mediche specialistiche, gli apparecchi ortodontici e gli occhiali, le gite scolastiche e i viaggi di studio in genere ed infine le spese sportive di entrambe le ragazze.
I relativi importi verranno anticipati da entrambi i genitori i quali semestralmente, a seguito di presentazione reciproca della documentazione delle spese da ciascuno sostenute, potranno ottenere il rimborso, previo conguaglio.
4) Disporre l'attribuzione alla madre in via esclusiva ed al 100% dell'assegno unico corrisposto dall' INPS.
Pag. 2 di 3 5) Dichiarare che è parte integrante delle condizioni della separazione consensuale la pattuizione che la Sig.ra promette di acquistare il 50% Parte_1 della quota di proprietà dell'immobile sito in Cagliari Via della Pineta n. 7 del Sig. che a sua volta promette di vendere. alle condizioni di cui al CP_1 punto 7 del ricorso.
A tal fine le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento con successivo atto notarile da stipularsi entro 4 mesi successivi alla sentenza di separazione, che si intende parte integrante della presente regolamentazione patrimoniale conseguente alla separazione.
Il prezzo pattuito per la compravendita del 50% della quota di proprietà del Sig. è pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) ed il vincolo per le parti CP_1 al trasferimento del 50% dell'immobile dal Sig. alla Sig.ra è parte CP_1 Pt_1 integrante ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e dell'accordo di separazione consensuale.
Si precisa anche che detto acquisto la Sig.ra lo dovrà finalizzare Pt_1 accedendo ad un mutuo e che la sua erogazione è condizione imprescindibile per l'acquisto da parte della Sig.ra Pt_1
Il prezzo verrà corrisposto quanto ad € 120.000,00 al momento del rogito notarile di compravendita, mentre i restanti € 30.000,00 verranno corrisposti in 10 anni versando ogni anno la Sig.ra al Sig. € 3.000,00. Pt_1 CP_1
Si precisa infine che tutti gli arredi dell'immobile che verrà compravenduto fra i coniugi rimarranno di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
I coniugi chiedono fin d'ora l'applicazione dell'esenzione di imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8222 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Pilia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carla Cabras, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre in Cagliari, Via della Pineta n. 7, dove continuerà a risiedere anche la figlia maggiorenne Francesca, ancora non economicamente autosufficiente.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà in base agli accordi che vorranno di volta in volta adottare.
3) Dichiarare che il Sig. dovrà versare alla Sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese € 400,00 complessivi (€ 200,00 a figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie - escludendo concordemente le parti l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento delle figlie - oltre il pagamento del 30% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 che si richiamano integralmente e che le parti dichiarano di ben conoscere;
alle suddette linee guida si deroga concordemente fra le parti, intendendo come spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione fra i genitori: le spese scolastiche e universitarie in genere compresi i testi di studio, le spese mediche specialistiche, gli apparecchi ortodontici e gli occhiali, le gite scolastiche e i viaggi di studio in genere ed infine le spese sportive di entrambe le ragazze.
I relativi importi verranno anticipati da entrambi i genitori i quali semestralmente, a seguito di presentazione reciproca della documentazione delle spese da ciascuno sostenute, potranno ottenere il rimborso, previo conguaglio.
4) Disporre l'attribuzione alla madre in via esclusiva ed al 100% dell'assegno unico corrisposto dall' INPS.
Pag. 2 di 3 5) Dichiarare che è parte integrante delle condizioni della separazione consensuale la pattuizione che la Sig.ra promette di acquistare il 50% Parte_1 della quota di proprietà dell'immobile sito in Cagliari Via della Pineta n. 7 del Sig. che a sua volta promette di vendere. alle condizioni di cui al CP_1 punto 7 del ricorso.
A tal fine le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento con successivo atto notarile da stipularsi entro 4 mesi successivi alla sentenza di separazione, che si intende parte integrante della presente regolamentazione patrimoniale conseguente alla separazione.
Il prezzo pattuito per la compravendita del 50% della quota di proprietà del Sig. è pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) ed il vincolo per le parti CP_1 al trasferimento del 50% dell'immobile dal Sig. alla Sig.ra è parte CP_1 Pt_1 integrante ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e dell'accordo di separazione consensuale.
Si precisa anche che detto acquisto la Sig.ra lo dovrà finalizzare Pt_1 accedendo ad un mutuo e che la sua erogazione è condizione imprescindibile per l'acquisto da parte della Sig.ra Pt_1
Il prezzo verrà corrisposto quanto ad € 120.000,00 al momento del rogito notarile di compravendita, mentre i restanti € 30.000,00 verranno corrisposti in 10 anni versando ogni anno la Sig.ra al Sig. € 3.000,00. Pt_1 CP_1
Si precisa infine che tutti gli arredi dell'immobile che verrà compravenduto fra i coniugi rimarranno di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
I coniugi chiedono fin d'ora l'applicazione dell'esenzione di imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3