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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
9339 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9339 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIVALDI ERIKA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Riconoscimento dello stato di apolidia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato il 23.07.2025 il ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio il affinché venga riconosciuto il
[...] Controparte_1
suo status di apolide.
Il ricorrente ha dichiarato di essere nato ad [...] il [...], da
(nato a [...] il [...]) e da Persona_1 [...]
[..
[...] (nata a [...] il [...]), come risulta dal registro Parte_2
degli atti di nascita;
che è sempre stato ed è tuttora privo di un qualsiasi documento;
di aver vissuto in Italia e di risiedere attualmente a Roma. Ha affermato di non aver conseguito la cittadinanza del suo paese di nascita (Italia), di non aver acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca e dal padre la cittadinanza del EN.
Per quanto attiene al padre, nato a [...], da genitori nati in EN, quest'ultimo non risulta iscritto nel registro dei cittadini del EN, pertanto il
[...] non ha potuto neppure acquisire la cittadinanza montenegrina. Parte_1
Il ha chiarito di aver fatto richiesta al EN e alla SN Parte_1
ZE di informazioni sull'iscrizione all'anagrafe sua e della madre, senza ottenere alcuna risposta.
Dichiara inoltre di aver fatto richiesta di iscrizione anagrafica e di cittadinanza italiana, che gli è stata rigettata in quanto non ha dato prova della sua permanenza in Italia per tutti i diciotto anni.
Come emerge dal Rapporto del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) “Ricerca sul fenomeno dell'apolidia tra le comunità rom in Italia”: “il fenomeno dell'apolidia risulta maggiormente significativo in caso di successione o dissoluzione degli Stati. Queste circostanze sono alla base dei rom provenienti dalla Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia. Ciò è dovuto al fatto che i cambiamenti in ambito geopolitico di uno Stato possono rendere le popolazioni sostanzialmente apolidi”.
Il Rapporto sopra citato indica come le motivazioni per cui molti rom presenti tuttora sul territorio italiano si trovino in una situazione di apolidia, siano da ricondurre alle circostanze della loro uscita o fuga dal paese: “Molti giunsero in Italia negli anni 60-'70 dall'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia di cui possedevano i documenti.
Successivamente, con lo smembramento e l'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia i cittadini di questo Stato perdevano in modo automatico la propria cittadinanza jugoslava. Ciò avveniva in base alla regola di diritto internazionale in materia di trattati, la quale prevede che “lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dai predecessori”. Ne consegue che, nel momento della nascita delle
Repubbliche balcaniche le persone che si trovavano fuori dal loro paese di origine non hanno
2 ottenuto automaticamente la “nuova” cittadinanza. Per questi soggetti, l'acquisizione della cittadinanza delle nuove repubbliche balcaniche è stata resa ardua tanto da alcune leggi sulla cittadinanza dei rispettivi Stati quanto da altre condizioni.
Occorre dunque analizzare la posizione di in relazione alle Parte_1 legislazione di tre paesi: SN ZE (paese da cui la madre avrebbe dovuto acquisire la cittadinanza a seguito dello scioglimento della Jugoslavia); EN (paese di origine dei genitori del padre); Italia (paese di nascita del ricorrente, in cui afferma di aver risieduto fino ad oggi e di esservi residente tuttora).
Alla luce anche di quanto stabilito dalle linee Guida No.1 sull'Apolidia pubblicate dall' l' chiarisce che, al fine di stabilire se uno Stato non considera un CP_2 CP_2
individuo come cittadino, è necessario analizzare la modalità con cui tale Stato applica la legislazione sulla cittadinanza nei confronti dell'individuo.
Verificando la legge sulla cittadinanza della SN ZE, questa prevede che possono prendere la cittadinanza tutte le persone che erano cittadini della precedente
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge (1 gennaio 1998) presero la residenza permanente nel territorio di un'Entità e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge. Viene anche prevista l'acquisizione della cittadinanza per quei cittadini della precedente Repubblica
Socialista Federale di Juogslavia che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1998 hanno ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni.
La madre del ricorrente nei periodi indicati non si trovava nel territorio della SN
ZE e non vi è stata residente nel periodo richiesto dalla legge in questione.
L'art.6 della legge bosniaca relativa alla cittadinanza “per origine”, la riconosce unicamente a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco dopo l'entrata in vigore della Costituzione del nuovo Stato (1995). Le altre ipotesi previste dalla legislazione per acquisire la cittadinanza (per nascita, per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali) sono inapplicabili al ricorrente che da quanto afferma ha sempre risieduto in
Italia.
3 Il sig. non ha acquisito dalla madre, la Parte_1 Parte_2
cittadinanza bosniaca, in quanto al momento dello scioglimento della Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia e della conseguente nascita delle Repubbliche balcaniche, quest'ultima si trovava al di fuori del suo paese di origine, in particolare in Italia, e non ha provveduto a scegliere se acquisire la cittadinanza del nuovo Stato indipendente SN ZE.
Il sig. ha richiesto alla SN ZE se lui e la madre risultassero Parte_1 iscritti all'anagrafe, senza ricevere alcuna risposta. Si deduce dunque che il richiedente non abbia la possibilità di ottenere la cittadinanza della SN ZE “per origine” in quanto la madre non risulta possedere la cittadinanza bosniaca.
Per quanto attiene al EN, l'art.41 della legge sulla cittadinanza prevede che un cittadino della ex Repubblica Federale Socialista di Juogslavia con una residenza registrata in EN, prima del 3 giugno 2006, può acquisire la cittadinanza montenegrina per naturalizzazione se non possiede altra cittadinanza o gli è stata revocata la cittadinanza di un altro Stato. Può inoltre acquisire la cittadinanza montenegrina se soddisfa le condizioni indicate nell'art.8 c.1 lett.4, 5, 7 e 8 (esempio una residenza certificata, fonti di reddito, non aver avuto condanne penali né in EN, né in Stato estero…). Tale richiesta deve essere fatta entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge. Dopo tale periodo, la persona può essere naturalizzata ovvero la cittadinanza potrà essere accordata solo nel caso in cui la persona diventi apolide e comunque presenti una richiesta entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge.
Inoltre all'art.5 della legge sulla cittadinanza, è disciplinato che la cittadinanza montenegrina possa essere acquisita da un bambino per discendenza, nato nel territorio di un altro Stato, il cui genitore al momento della nascita del figlio aveva la cittadinanza del
EN e in presenza di alcuni condizioni: l'altro genitore sia ignoto o non si conosca la sua cittadinanza, o sia apolide;
il bambino rimarrebbe diversamente senza cittadinanza alcuna.
Il ricorrente non ha acquisito dal padre la cittadinanza del EN. Il sig. Per_1
è nato in [...], più specificatamente a Torre del Greco (NA), da genitori
[...] montenegrini. Non risulta agli atti che il sig. sia iscritto al registro dei Persona_1 cittadini del EN. Ciò ha impedito al sig. di acquisire anche la Parte_1
cittadinanza montenegrina.
4 Il padre del sig. avendo lasciato il suo paese di origine quando ancora Parte_1
faceva parte della Repubblica Socialista Federale di Juogslavia, non ha acquisito automaticamente la nuova cittadinanza, e non ha fatto in tempo o non ha potuto sanare la situazione di apolide, egli dunque non ha trasmesso la cittadinanza al figlio.
Il ricorrente ha ottenuto dal Ministero dell'Interno del EN un certificato dal quale risulta unicamente che suo padre è il sig. Persona_1
Nell'ordinamento italiano è in vigore la legge n.306/1992, esecutiva della
Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi. Ai sensi dell'art.1 della presente
Convenzione “il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione”.
La legge n.91 del 1992 dispone all'art.1 che è cittadino per nascita: “il figlio di padre
o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Il sig. non ha potuto acquisire la cittadinanza italiana per nascita in Parte_1 quanto non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art.1 L.91/1992: i genitori dello stesso non sono cittadini italiani;
il ricorrente non rientra nell'ipotesi di cui alla lett.b): “È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi”, in quanto per genitori apolidi si deve intendere che gli stessi abbiano ottenuto un riconoscimento formale di tale status e che successivamente a tale riconoscimento sia nato nel territorio italiano un proprio figlio. In questi casi, l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio è automatico. Neppure potrebbe essere applicata la lett.b) nella parte in cui afferma: “È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale appartengono”, visto che i genitori del sig. non possiedono alcuna cittadinanza, dunque anche Parte_1
quest'ultima ipotesi è inapplicabile.
Dai fatti evidenziati risulta dimostrato che nessuno degli Stati con i quali esiste un criterio di collegamento con il ricorrente lo riconosca, secondo il proprio ordinamento, come suo cittadino.
5 Quanto riportato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi confermare che il ricorrente non sia cittadino del paese di origine della madre, del padre, né tantomeno cittadino italiano.
Per il riconoscimento dello status di apolide, secondo una giurisprudenza e una dottrina consolidate, si ritiene sufficiente che sussista una prova indiziaria, in particolare provare la mancanza di un rapporto di cittadinanza riguardo agli Stati con i quali il richiedente intrattenga o abbia intrattenuto relazioni che abbiano dato vita ad un collegamento effettivo
e significativo.
Il sig. ha ampiamente dimostrato che non possiede alcun legame con Parte_1 gli Stati citati, SN ZE e EN, a cui ha espressamente chiesto di fornire una documentazione che potesse manifestare la sua appartenenza agli stessi, senza ottenere risultato.
Il legame con l'Italia è invece sicuramente più significativo, in quanto il ricorrente è nato in [...], come dimostratoci dal certificato di nascita, e vi ha sempre risieduto e vi risiede tuttora.
Inoltre la mancanza da parte dei genitori del ricorrente di documenti che attestino la loro cittadinanza o un qualsiasi loro status, ci permette di comprendere maggiormente lo stato di fatto in cui si trova il sig. confermando che sia completamente privo di un Parte_1 legame con gli Stati di provenienza dei genitori, considerando che anche essi lo sono.
In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento al ricorrente dello status di apolide, per il suo mancato riconoscimento, da parte degli Stati con cui intrattiene o avrebbe dovuto intrattenere un legame, come cittadino in virtù della loro legislazione.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data novità della questione trattata.
P.Q.M.
6 1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto dichiara che riconoscendogli il Controparte_3
relativo status
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
Firenze 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9339 del Registro Generale Contenzioso 2025 ;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIVALDI ERIKA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Riconoscimento dello stato di apolidia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato il 23.07.2025 il ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio il affinché venga riconosciuto il
[...] Controparte_1
suo status di apolide.
Il ricorrente ha dichiarato di essere nato ad [...] il [...], da
(nato a [...] il [...]) e da Persona_1 [...]
[..
[...] (nata a [...] il [...]), come risulta dal registro Parte_2
degli atti di nascita;
che è sempre stato ed è tuttora privo di un qualsiasi documento;
di aver vissuto in Italia e di risiedere attualmente a Roma. Ha affermato di non aver conseguito la cittadinanza del suo paese di nascita (Italia), di non aver acquisito dalla madre la cittadinanza bosniaca e dal padre la cittadinanza del EN.
Per quanto attiene al padre, nato a [...], da genitori nati in EN, quest'ultimo non risulta iscritto nel registro dei cittadini del EN, pertanto il
[...] non ha potuto neppure acquisire la cittadinanza montenegrina. Parte_1
Il ha chiarito di aver fatto richiesta al EN e alla SN Parte_1
ZE di informazioni sull'iscrizione all'anagrafe sua e della madre, senza ottenere alcuna risposta.
Dichiara inoltre di aver fatto richiesta di iscrizione anagrafica e di cittadinanza italiana, che gli è stata rigettata in quanto non ha dato prova della sua permanenza in Italia per tutti i diciotto anni.
Come emerge dal Rapporto del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) “Ricerca sul fenomeno dell'apolidia tra le comunità rom in Italia”: “il fenomeno dell'apolidia risulta maggiormente significativo in caso di successione o dissoluzione degli Stati. Queste circostanze sono alla base dei rom provenienti dalla Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia. Ciò è dovuto al fatto che i cambiamenti in ambito geopolitico di uno Stato possono rendere le popolazioni sostanzialmente apolidi”.
Il Rapporto sopra citato indica come le motivazioni per cui molti rom presenti tuttora sul territorio italiano si trovino in una situazione di apolidia, siano da ricondurre alle circostanze della loro uscita o fuga dal paese: “Molti giunsero in Italia negli anni 60-'70 dall'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia di cui possedevano i documenti.
Successivamente, con lo smembramento e l'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia i cittadini di questo Stato perdevano in modo automatico la propria cittadinanza jugoslava. Ciò avveniva in base alla regola di diritto internazionale in materia di trattati, la quale prevede che “lo Stato che subentra nel governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dai predecessori”. Ne consegue che, nel momento della nascita delle
Repubbliche balcaniche le persone che si trovavano fuori dal loro paese di origine non hanno
2 ottenuto automaticamente la “nuova” cittadinanza. Per questi soggetti, l'acquisizione della cittadinanza delle nuove repubbliche balcaniche è stata resa ardua tanto da alcune leggi sulla cittadinanza dei rispettivi Stati quanto da altre condizioni.
Occorre dunque analizzare la posizione di in relazione alle Parte_1 legislazione di tre paesi: SN ZE (paese da cui la madre avrebbe dovuto acquisire la cittadinanza a seguito dello scioglimento della Jugoslavia); EN (paese di origine dei genitori del padre); Italia (paese di nascita del ricorrente, in cui afferma di aver risieduto fino ad oggi e di esservi residente tuttora).
Alla luce anche di quanto stabilito dalle linee Guida No.1 sull'Apolidia pubblicate dall' l' chiarisce che, al fine di stabilire se uno Stato non considera un CP_2 CP_2
individuo come cittadino, è necessario analizzare la modalità con cui tale Stato applica la legislazione sulla cittadinanza nei confronti dell'individuo.
Verificando la legge sulla cittadinanza della SN ZE, questa prevede che possono prendere la cittadinanza tutte le persone che erano cittadini della precedente
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e che fra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della legge (1 gennaio 1998) presero la residenza permanente nel territorio di un'Entità e che l'hanno mantenuta per due anni dopo l'entrata in vigore di questa legge. Viene anche prevista l'acquisizione della cittadinanza per quei cittadini della precedente Repubblica
Socialista Federale di Juogslavia che fra l'entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1998 hanno ottenuto la residenza permanente nel territorio di una Entità e l'hanno mantenuta per un periodo continuativo di tre anni.
La madre del ricorrente nei periodi indicati non si trovava nel territorio della SN
ZE e non vi è stata residente nel periodo richiesto dalla legge in questione.
L'art.6 della legge bosniaca relativa alla cittadinanza “per origine”, la riconosce unicamente a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco dopo l'entrata in vigore della Costituzione del nuovo Stato (1995). Le altre ipotesi previste dalla legislazione per acquisire la cittadinanza (per nascita, per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali) sono inapplicabili al ricorrente che da quanto afferma ha sempre risieduto in
Italia.
3 Il sig. non ha acquisito dalla madre, la Parte_1 Parte_2
cittadinanza bosniaca, in quanto al momento dello scioglimento della Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia e della conseguente nascita delle Repubbliche balcaniche, quest'ultima si trovava al di fuori del suo paese di origine, in particolare in Italia, e non ha provveduto a scegliere se acquisire la cittadinanza del nuovo Stato indipendente SN ZE.
Il sig. ha richiesto alla SN ZE se lui e la madre risultassero Parte_1 iscritti all'anagrafe, senza ricevere alcuna risposta. Si deduce dunque che il richiedente non abbia la possibilità di ottenere la cittadinanza della SN ZE “per origine” in quanto la madre non risulta possedere la cittadinanza bosniaca.
Per quanto attiene al EN, l'art.41 della legge sulla cittadinanza prevede che un cittadino della ex Repubblica Federale Socialista di Juogslavia con una residenza registrata in EN, prima del 3 giugno 2006, può acquisire la cittadinanza montenegrina per naturalizzazione se non possiede altra cittadinanza o gli è stata revocata la cittadinanza di un altro Stato. Può inoltre acquisire la cittadinanza montenegrina se soddisfa le condizioni indicate nell'art.8 c.1 lett.4, 5, 7 e 8 (esempio una residenza certificata, fonti di reddito, non aver avuto condanne penali né in EN, né in Stato estero…). Tale richiesta deve essere fatta entro 1 anno dall'entrata in vigore della legge. Dopo tale periodo, la persona può essere naturalizzata ovvero la cittadinanza potrà essere accordata solo nel caso in cui la persona diventi apolide e comunque presenti una richiesta entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge.
Inoltre all'art.5 della legge sulla cittadinanza, è disciplinato che la cittadinanza montenegrina possa essere acquisita da un bambino per discendenza, nato nel territorio di un altro Stato, il cui genitore al momento della nascita del figlio aveva la cittadinanza del
EN e in presenza di alcuni condizioni: l'altro genitore sia ignoto o non si conosca la sua cittadinanza, o sia apolide;
il bambino rimarrebbe diversamente senza cittadinanza alcuna.
Il ricorrente non ha acquisito dal padre la cittadinanza del EN. Il sig. Per_1
è nato in [...], più specificatamente a Torre del Greco (NA), da genitori
[...] montenegrini. Non risulta agli atti che il sig. sia iscritto al registro dei Persona_1 cittadini del EN. Ciò ha impedito al sig. di acquisire anche la Parte_1
cittadinanza montenegrina.
4 Il padre del sig. avendo lasciato il suo paese di origine quando ancora Parte_1
faceva parte della Repubblica Socialista Federale di Juogslavia, non ha acquisito automaticamente la nuova cittadinanza, e non ha fatto in tempo o non ha potuto sanare la situazione di apolide, egli dunque non ha trasmesso la cittadinanza al figlio.
Il ricorrente ha ottenuto dal Ministero dell'Interno del EN un certificato dal quale risulta unicamente che suo padre è il sig. Persona_1
Nell'ordinamento italiano è in vigore la legge n.306/1992, esecutiva della
Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi. Ai sensi dell'art.1 della presente
Convenzione “il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione”.
La legge n.91 del 1992 dispone all'art.1 che è cittadino per nascita: “il figlio di padre
o di madre cittadini;
chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Il sig. non ha potuto acquisire la cittadinanza italiana per nascita in Parte_1 quanto non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art.1 L.91/1992: i genitori dello stesso non sono cittadini italiani;
il ricorrente non rientra nell'ipotesi di cui alla lett.b): “È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi”, in quanto per genitori apolidi si deve intendere che gli stessi abbiano ottenuto un riconoscimento formale di tale status e che successivamente a tale riconoscimento sia nato nel territorio italiano un proprio figlio. In questi casi, l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio è automatico. Neppure potrebbe essere applicata la lett.b) nella parte in cui afferma: “È cittadino per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale appartengono”, visto che i genitori del sig. non possiedono alcuna cittadinanza, dunque anche Parte_1
quest'ultima ipotesi è inapplicabile.
Dai fatti evidenziati risulta dimostrato che nessuno degli Stati con i quali esiste un criterio di collegamento con il ricorrente lo riconosca, secondo il proprio ordinamento, come suo cittadino.
5 Quanto riportato deve ritenersi sufficiente per il riconoscimento dello status di apolide, dovendosi confermare che il ricorrente non sia cittadino del paese di origine della madre, del padre, né tantomeno cittadino italiano.
Per il riconoscimento dello status di apolide, secondo una giurisprudenza e una dottrina consolidate, si ritiene sufficiente che sussista una prova indiziaria, in particolare provare la mancanza di un rapporto di cittadinanza riguardo agli Stati con i quali il richiedente intrattenga o abbia intrattenuto relazioni che abbiano dato vita ad un collegamento effettivo
e significativo.
Il sig. ha ampiamente dimostrato che non possiede alcun legame con Parte_1 gli Stati citati, SN ZE e EN, a cui ha espressamente chiesto di fornire una documentazione che potesse manifestare la sua appartenenza agli stessi, senza ottenere risultato.
Il legame con l'Italia è invece sicuramente più significativo, in quanto il ricorrente è nato in [...], come dimostratoci dal certificato di nascita, e vi ha sempre risieduto e vi risiede tuttora.
Inoltre la mancanza da parte dei genitori del ricorrente di documenti che attestino la loro cittadinanza o un qualsiasi loro status, ci permette di comprendere maggiormente lo stato di fatto in cui si trova il sig. confermando che sia completamente privo di un Parte_1 legame con gli Stati di provenienza dei genitori, considerando che anche essi lo sono.
In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento al ricorrente dello status di apolide, per il suo mancato riconoscimento, da parte degli Stati con cui intrattiene o avrebbe dovuto intrattenere un legame, come cittadino in virtù della loro legislazione.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data novità della questione trattata.
P.Q.M.
6 1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto dichiara che riconoscendogli il Controparte_3
relativo status
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
Firenze 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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