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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2481/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Carlo Cavalletti;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Federica Tempori;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dic o d contratto in Cecina (LI) il 15.06.2013, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione non sono nati figli e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. cronol. 6666/2017 del 05.06.2017.
Con decreto del 05.08.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 17.07.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cecina (LI) il 15.06.2013 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Cecina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 20.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I ricorrenti danno atto di essere in grado, ciascuno di provvedere per sé al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2) Il sig. verserà, a titolo di una tantum, la somma di €. 2.000,00 in favore della Pt_1 sig.ra seguente IBAN: IT61 H050 3413 9060 0000 0220 884, ciò a titolo di CP_1 mera liberalità e senza ragione assistenziale e/o di mantenimento.
3) I coniugi rimarranno proprietari esclusivi dei veicoli agli stessi attualmente intestati;
4) I coniugi dichiarano, per il resto, di aver provveduto, già in sede di separazione, a regolare i propri rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2481/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Carlo Cavalletti;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , con l'Avv. Federica Tempori;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dic o d contratto in Cecina (LI) il 15.06.2013, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione non sono nati figli e che esse si sono separate consensualmente con decreto di omologa n. cronol. 6666/2017 del 05.06.2017.
Con decreto del 05.08.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 17.07.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cecina (LI) il 15.06.2013 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Cecina (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 1 n. 20.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I ricorrenti danno atto di essere in grado, ciascuno di provvedere per sé al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
2) Il sig. verserà, a titolo di una tantum, la somma di €. 2.000,00 in favore della Pt_1 sig.ra seguente IBAN: IT61 H050 3413 9060 0000 0220 884, ciò a titolo di CP_1 mera liberalità e senza ragione assistenziale e/o di mantenimento.
3) I coniugi rimarranno proprietari esclusivi dei veicoli agli stessi attualmente intestati;
4) I coniugi dichiarano, per il resto, di aver provveduto, già in sede di separazione, a regolare i propri rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi titolo o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra