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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5624/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201590 IRES-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201590 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. (Ric._1), rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. TD7030201590, notificato in data 7 marzo 2025, con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2018, l'Ufficio ha accertato maggiori imposte a titolo di IRES e IRAP pari rispettivamente a € 2.058.075 e € 371.688, oltre interessi, e irrogato sanzioni per infedele dichiarazione per € 2.186.786,70. In via preliminare giova premettere che le contestazioni formulate si fondano essenzialmente sui seguenti due assunti:
- che nel 2018 il Società_2 avrebbe esercitato un controllo contrattuale di fatto su Ric._1;
- che i servizi di transhipment resi da Ric._1 al Società_2 nel medesimo anno non sarebbero stati remunerati ai prezzi di mercato.
A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la
Società ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per inapplicabilità della disciplina interna in materia di prezzi di trasferimento infragruppo e l'insussistenza di un rapporto di controllo fra il gruppo MSC (Società_3 SA) e Ric._1, nonché l'insussistenza di un vincolo contrattuale tra il Società_2 e Ric._1. Eccepisce, inoltre, l'insussistenza di un vincolo azionario tra il Società_2 e Ric._1 e, per contro, la sussistenza di Patti Parasociali che attribuivano a Società_4
i poteri gestori su Ric._1 In via subordinata, la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per inattendibilità dell'analisi di comparabilità svolta dall'Agenzia e la non debenza delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa e violazione del principio di proporzionalità.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria che fa presente di aver avviato una verifica mirata, ai fini delle II.DD. e dell'IRAP, limitatamente al controllo sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, DPR 917/1986, conclusosi il 29/05/2024 con la formale consegna del PVC nel quale sono trasfuse le risultanze del controllo sui prezzi di trasferimento, eseguito anche per le successive annualità e formalizzate con processo verbale di constatazione notificato in data 20/12/2023, dal quale sono emersi elementi significativi anche per l'anno d'imposta 2018. I verbalizzanti rilevavano, preliminarmente,
l'avvenuta presentazione di due dichiarazioni ai fini IRES, la seconda delle quali integrativa, con indicazione al rigo RF63 di una perdita pari ad € 2.086.405,00; quanto all'IRAP, un valore della produzione netta pari a
€ 0,00. Ai fini IVA, Ric._1 ha dichiarato un volume d'affari pari a € 81.375.788,00. A fronte del controllo eseguito, i verbalizzanti constatavano l'influenza dominante del gruppo estero Soc._2 su Ric._1 sulla base di “vincoli contrattuali in essere tra la Ricorrente_1 e la Società_2 .” ed, in particolare, dall'evidenza della soggezione economica al prevalente cliente Soc._2, controllato dalla medesima holding estera la cui stessa esistenza copre quasi il 90% del fatturato Ric._1. La parte resistente insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La società Ricorrente_1 Spa impugna l'avviso di accertamento n. TD7030201590, con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2018, l'Ufficio ha accertato maggiori imposte a titolo di IRES e IRAP, asserendo l'illegittimità della pretesa per l'assenza dei presupposti impositivi in quanto non vi sarebbe alcuna attività di controllo da parte di Soc._2 rispetto a Ric._1 e, pertanto, difetterebbero i presupposti applicativi per la disciplina del transfer pricing non essendovi alcuna violazione delle regole della libera concorrenza nella determinazione dei prezzi dei servizi elargiti, bensì un contratto di servizi, versato in atti dalla Società ricorrente al n.
9. Prima di entrare nel merito della questione, giova chiarire che la disciplina sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) si applica, com'è noto, agli scambi di beni o prestazioni di servizi tra imprese fiscalmente residenti in Italia e società fiscalmente residenti all'estero, legate da rapporti di controllo diretto o indiretto. Sulla base degli standard generalmente adottati a livello internazionale (art. 9 del Modello di Convenzione OCSE), e ripresi dalla normativa italiana (art. 110, comma
7, del Testo Unico delle Imposte Dirette), il prezzo relativo a tali transazioni (appunto prezzo di trasferimento) deve informarsi al principio di libera concorrenza, ossia alle condizioni che si sarebbero applicate tra soggetti
“indipendenti” operanti in circostante comparabili e in condizioni di libera concorrenza. Il profilo della indipendenza rappresenta, pertanto, uno degli aspetti di rilievo nell'odierna controversia, considerato che il requisito del controllo è richiesto affinchè trovi applicazione la normativa di cui l'art. 110, comma 7, TUIR il quale prevede l'applicazione del transfer pricing alle transazioni con società non residenti che «direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa». Il DM del 14 maggio 2018, e la circolare n. 32 del 22 settembre 1980, pur richiamando i principi internazionali dell'OCSE in materia di controllo, hanno incentivato una interpretazione caso per caso per l'individuazione degli elementi che possano configurare un'influenza dominante con la conseguente applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento. Tuttavia occorre rilevare che, dalla documentazione versata in atti, emerge con chiara evidenza come i ricavi conseguiti dalla ricorrente con soggetti diversi da Soc._2 superavano, per l'annualità assoggettata a verifica, il 10% di quelli complessivi raggiungendo la soglia individuata dall'OCSE e ritenuta indicativa dell'indipendenza. Non appare superfluo richiamare il § 112 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE che individua la percentuale del 10% (delle vendite realizzate verso soggetti terzi rispetto al totale delle vendite realizzate) quale soglia idonea a identificare l'indipendenza. A fronte di questo incontrovertibile dato l'Ufficio non controdeduce e, quindi, rimane indimostrata l'esistenza del presupposto del presunto controllo. Inoltre, va tenuto conto che nel 2018 (annualità oggetto dell'accertamento) il Società_2 deteneva indirettamente una partecipazione di circa il 25% in Ric._1, e non del 50%, sia perché, nel 2018 non sussisteva alcun vincolo contrattuale tra il Società_2 e Ric._1, che in quanto il Società_2 indirizzava la gestione di Ric._1, che era invece appannaggio dell'altro socio, ossia la società di diritto italiano Società_4 S.p.A., come dettagliatamente descritto e dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente. Ulteriore aspetto, sempre di rilevanza sostanziale, è rappresentato dalle modalità di effettuazione dell'analisi di comparabilità, strumentale al fine della determinazione del prezzo di libera concorrenza. A tal fine è necessario identificare sia le operazioni (o le imprese) comparabili con cui confrontare le operazioni (o le imprese) controllate, che il metodo da utilizzare per determinare il prezzo di libera concorrenza e l'indicatore finanziario da prendere a riferimento ai fini del raffronto. Anche tale punto non è scevro da criticità considerato che l'Ufficio avrebbe considerato un campione estremamente esiguo per la ricostruzione del reddito (solo tre soggetti) svolgenti, fra l'altro, attività diverse dal transhipment. Evidente appare, a monte, il vizio metodologico in cui incorre l'Ufficio che, dopo aver rilevato ben 5.089 società potenzialmente comparabili alla ricorrente, ha identificato il campione di riferimento solo con tre società che, come già precisato, non svolgono attività di transhipment puro come Ric._1 Tale parametro, evidentemente irrilevante numericamente e statisticamente, rappresenta un ulteriore vizio dato dalla insufficiente ampiezza del campione e dalla sua inidoneità a supportare una rettifica attendibile ai sensi del principio di libera concorrenza.
In conclusione, l'insussistenza di un rapporto di controllo per l'annualità 2018 tra il gruppo Soc._2 e Ric._1 e l'inattendibilità dell'analisi di comparabilità svolta dall'Ufficio, consentono di ritenere inapplicabile alla fattispecie de qua la disciplina interna in materia di prezzi di trasferimento infragruppo. Alla luce della particolare complessità delle questioni trattate e dei margini di incertezza applicativa emersi dal quadro normativo di riferimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. Reggio Calabria, 13.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5624/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201590 IRES-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201590 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. (Ric._1), rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento n. TD7030201590, notificato in data 7 marzo 2025, con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2018, l'Ufficio ha accertato maggiori imposte a titolo di IRES e IRAP pari rispettivamente a € 2.058.075 e € 371.688, oltre interessi, e irrogato sanzioni per infedele dichiarazione per € 2.186.786,70. In via preliminare giova premettere che le contestazioni formulate si fondano essenzialmente sui seguenti due assunti:
- che nel 2018 il Società_2 avrebbe esercitato un controllo contrattuale di fatto su Ric._1;
- che i servizi di transhipment resi da Ric._1 al Società_2 nel medesimo anno non sarebbero stati remunerati ai prezzi di mercato.
A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la
Società ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per inapplicabilità della disciplina interna in materia di prezzi di trasferimento infragruppo e l'insussistenza di un rapporto di controllo fra il gruppo MSC (Società_3 SA) e Ric._1, nonché l'insussistenza di un vincolo contrattuale tra il Società_2 e Ric._1. Eccepisce, inoltre, l'insussistenza di un vincolo azionario tra il Società_2 e Ric._1 e, per contro, la sussistenza di Patti Parasociali che attribuivano a Società_4
i poteri gestori su Ric._1 In via subordinata, la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per inattendibilità dell'analisi di comparabilità svolta dall'Agenzia e la non debenza delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa e violazione del principio di proporzionalità.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria che fa presente di aver avviato una verifica mirata, ai fini delle II.DD. e dell'IRAP, limitatamente al controllo sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110, comma 7, DPR 917/1986, conclusosi il 29/05/2024 con la formale consegna del PVC nel quale sono trasfuse le risultanze del controllo sui prezzi di trasferimento, eseguito anche per le successive annualità e formalizzate con processo verbale di constatazione notificato in data 20/12/2023, dal quale sono emersi elementi significativi anche per l'anno d'imposta 2018. I verbalizzanti rilevavano, preliminarmente,
l'avvenuta presentazione di due dichiarazioni ai fini IRES, la seconda delle quali integrativa, con indicazione al rigo RF63 di una perdita pari ad € 2.086.405,00; quanto all'IRAP, un valore della produzione netta pari a
€ 0,00. Ai fini IVA, Ric._1 ha dichiarato un volume d'affari pari a € 81.375.788,00. A fronte del controllo eseguito, i verbalizzanti constatavano l'influenza dominante del gruppo estero Soc._2 su Ric._1 sulla base di “vincoli contrattuali in essere tra la Ricorrente_1 e la Società_2 .” ed, in particolare, dall'evidenza della soggezione economica al prevalente cliente Soc._2, controllato dalla medesima holding estera la cui stessa esistenza copre quasi il 90% del fatturato Ric._1. La parte resistente insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La società Ricorrente_1 Spa impugna l'avviso di accertamento n. TD7030201590, con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2018, l'Ufficio ha accertato maggiori imposte a titolo di IRES e IRAP, asserendo l'illegittimità della pretesa per l'assenza dei presupposti impositivi in quanto non vi sarebbe alcuna attività di controllo da parte di Soc._2 rispetto a Ric._1 e, pertanto, difetterebbero i presupposti applicativi per la disciplina del transfer pricing non essendovi alcuna violazione delle regole della libera concorrenza nella determinazione dei prezzi dei servizi elargiti, bensì un contratto di servizi, versato in atti dalla Società ricorrente al n.
9. Prima di entrare nel merito della questione, giova chiarire che la disciplina sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) si applica, com'è noto, agli scambi di beni o prestazioni di servizi tra imprese fiscalmente residenti in Italia e società fiscalmente residenti all'estero, legate da rapporti di controllo diretto o indiretto. Sulla base degli standard generalmente adottati a livello internazionale (art. 9 del Modello di Convenzione OCSE), e ripresi dalla normativa italiana (art. 110, comma
7, del Testo Unico delle Imposte Dirette), il prezzo relativo a tali transazioni (appunto prezzo di trasferimento) deve informarsi al principio di libera concorrenza, ossia alle condizioni che si sarebbero applicate tra soggetti
“indipendenti” operanti in circostante comparabili e in condizioni di libera concorrenza. Il profilo della indipendenza rappresenta, pertanto, uno degli aspetti di rilievo nell'odierna controversia, considerato che il requisito del controllo è richiesto affinchè trovi applicazione la normativa di cui l'art. 110, comma 7, TUIR il quale prevede l'applicazione del transfer pricing alle transazioni con società non residenti che «direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa». Il DM del 14 maggio 2018, e la circolare n. 32 del 22 settembre 1980, pur richiamando i principi internazionali dell'OCSE in materia di controllo, hanno incentivato una interpretazione caso per caso per l'individuazione degli elementi che possano configurare un'influenza dominante con la conseguente applicazione delle regole sui prezzi di trasferimento. Tuttavia occorre rilevare che, dalla documentazione versata in atti, emerge con chiara evidenza come i ricavi conseguiti dalla ricorrente con soggetti diversi da Soc._2 superavano, per l'annualità assoggettata a verifica, il 10% di quelli complessivi raggiungendo la soglia individuata dall'OCSE e ritenuta indicativa dell'indipendenza. Non appare superfluo richiamare il § 112 del Commentario all'articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE che individua la percentuale del 10% (delle vendite realizzate verso soggetti terzi rispetto al totale delle vendite realizzate) quale soglia idonea a identificare l'indipendenza. A fronte di questo incontrovertibile dato l'Ufficio non controdeduce e, quindi, rimane indimostrata l'esistenza del presupposto del presunto controllo. Inoltre, va tenuto conto che nel 2018 (annualità oggetto dell'accertamento) il Società_2 deteneva indirettamente una partecipazione di circa il 25% in Ric._1, e non del 50%, sia perché, nel 2018 non sussisteva alcun vincolo contrattuale tra il Società_2 e Ric._1, che in quanto il Società_2 indirizzava la gestione di Ric._1, che era invece appannaggio dell'altro socio, ossia la società di diritto italiano Società_4 S.p.A., come dettagliatamente descritto e dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente. Ulteriore aspetto, sempre di rilevanza sostanziale, è rappresentato dalle modalità di effettuazione dell'analisi di comparabilità, strumentale al fine della determinazione del prezzo di libera concorrenza. A tal fine è necessario identificare sia le operazioni (o le imprese) comparabili con cui confrontare le operazioni (o le imprese) controllate, che il metodo da utilizzare per determinare il prezzo di libera concorrenza e l'indicatore finanziario da prendere a riferimento ai fini del raffronto. Anche tale punto non è scevro da criticità considerato che l'Ufficio avrebbe considerato un campione estremamente esiguo per la ricostruzione del reddito (solo tre soggetti) svolgenti, fra l'altro, attività diverse dal transhipment. Evidente appare, a monte, il vizio metodologico in cui incorre l'Ufficio che, dopo aver rilevato ben 5.089 società potenzialmente comparabili alla ricorrente, ha identificato il campione di riferimento solo con tre società che, come già precisato, non svolgono attività di transhipment puro come Ric._1 Tale parametro, evidentemente irrilevante numericamente e statisticamente, rappresenta un ulteriore vizio dato dalla insufficiente ampiezza del campione e dalla sua inidoneità a supportare una rettifica attendibile ai sensi del principio di libera concorrenza.
In conclusione, l'insussistenza di un rapporto di controllo per l'annualità 2018 tra il gruppo Soc._2 e Ric._1 e l'inattendibilità dell'analisi di comparabilità svolta dall'Ufficio, consentono di ritenere inapplicabile alla fattispecie de qua la disciplina interna in materia di prezzi di trasferimento infragruppo. Alla luce della particolare complessità delle questioni trattate e dei margini di incertezza applicativa emersi dal quadro normativo di riferimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. Reggio Calabria, 13.1.2026