Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 496
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inapplicabilità disciplina transfer pricing per insussistenza controllo

    La Corte ha ritenuto che, dalla documentazione versata in atti, emerge con chiara evidenza come i ricavi conseguiti dalla ricorrente con soggetti diversi da Società_2 superavano, per l'annualità assoggettata a verifica, il 10% di quelli complessivi, soglia indicativa dell'indipendenza. Inoltre, nel 2018, il Società_2 deteneva indirettamente una partecipazione di circa il 25% in Ric._1, e non del 50%, e non sussisteva alcun vincolo contrattuale tra il Società_2 e Ric._1, essendo la gestione appannaggio dell'altro socio, Società_4 S.p.A.

  • Accolto
    Inattendibilità analisi di comparabilità

    L'Ufficio avrebbe considerato un campione estremamente esiguo (solo tre soggetti) per la ricostruzione del reddito, svolgenti fra l'altro attività diverse dal transhipment. Tale parametro, evidentemente irrilevante numericamente e statisticamente, rappresenta un ulteriore vizio dato dalla insufficiente ampiezza del campione e dalla sua inidoneità a supportare una rettifica attendibile ai sensi del principio di libera concorrenza.

  • Accolto
    Non debenza delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina interna in materia di prezzi di trasferimento infragruppo, con conseguente esclusione della debenza delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 496
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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