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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2022
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento fornitura merce”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1347 dell'anno 2022
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Mennuni, in virtù di procura allegata all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER (Via
Basilicata n. 4)
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, con sede legale in TT (BT) alla Via Foggia n.197, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Dileo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TT (Via Indipendenza n. 19)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 17.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.05.2018 la Parte_2
esponeva:
- che esercitava attività di profilatura e piegatura a freddo di pali zincati per vigneti;
- che aveva fornito, a più riprese, merce a , come provato dai documenti di trasporto Parte_1
allegati e sottoscritti dal committente del 21.11.2012 di € 1.238,00, del 26.02.2013 di € 1.548,00, del
28.02.2013 di € 699,30, del 5.03.2013 di € 180.00, del 19.03.2013 di € 3503,75, del 19.06.2013 di €
3.480,00, del 25.06.2013 di € 1235,05, del 28.06.2013 di € 1464,55 e del-l'11.07.2013 di € 637,45, per un importo complessivo di € 19.798,30;
- che su detto importo complessivo il aveva corrisposto solo tre acconti, per complessivi € Pt_1
4.500,00;
- che, trattandosi di transazione commerciale, erano dovuti gli interessi moratori cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, maturati sulla sorte capitale a decorrere dal mese successivo alla consegna di ogni tranche di merce fino al dì della domanda (24.05.2018), pari ad € 6.092,11.
Tanto premesso, la citava in giudizio innanzi al Tribunale di Trani per CP_1 Parte_1
sentirlo condannare al pagamento in suo favore di complessivi € 25.746,03 (comprensive di capitale, iva ed interessi moratori maturati fino al 24.05.2018, con detrazione dell'acconto già corrisposto), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della presentazione della domanda al soddisfo.
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva: Parte_1
- in via preliminare la prescrizione del credito ex art. 2955 n. 5 c.c., non essendo intervenuta richiesta di pagamento del prezzo da oltre un anno;
- il mancato esperimento della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda;
-
l'infondatezza della pretesa creditoria, per avere esso convenuto sempre effettuato il pagamento delle forniture in contanti;
- l'inesatta indicazione del credito richiesto, in quanto alcuni documenti di trasporto (segnatamente i numeri 3, 4 e 11) non erano stati supportati da firma di ricezione della merce.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, per infondatezza nel merito (essendo stato il relativo credito interamente soddisfatto), con vittoria di spese processuali.
Alla prima udienza, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda, il Giudice disponeva che la parte interessata vi provvedesse nel termine di quindici giorni, fissando il proseguo della causa. Veniva esperito il tentativo di mediazione da parte del pagina 2 di 8 difensore di parte attrice, che falliva per mancata comparizione del convenuto (come documentato attraverso il deposito in atti del relativo verbale negativo).
Il difensore di parte convenuta eccepiva a verbale l'improcedibilità della domanda, avendo parte attrice attivato un procedimento di mediazione in luogo della negoziazione assistita disposta dal
Giudice, contestando anche la documentazione prodotta dalla ditta attrice.
All'esito delle fasi di trattazione e istruzione (con produzione documentale di parte attrice), l'adito
Tribunale di Trani, Area 3 Cont/Contrattuale - Civile, in composizione monocratica, con sentenza n.
1218/22 emessa in data 3.08.2022, così decideva:
“- accerta che è tenuto a pagare alla la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 25.746,03, oltre interessi successivi al 24.5.2018 fino al soddisfo e IVA sul maggior importo dovuto, come da domanda, nei limiti della somma di euro 26.000,00;
- condanna a pagare alla tutte le somme Parte_1 Controparte_1
dovute, come innanzi determinate;
- condanna inoltre a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 274,55 per esborsi ed euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che vada disattesa l'eccezione preliminare di mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda in relazione all'esperimento da parte dell'attore di una procedura conciliativa diversa di quella della negoziazione assistita, atteso che le due procedure di risoluzione alternativa possono ritenersi equivalenti dal punto di vista della finalità deflattiva del contenzioso;
- che sia infondata pure l'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955, comma 5, c.c. tenuto conto che - contestando il merito dell'ammontare del debito principale e del debito di interessi - il ha implicitamente ammesso di non aver estinto l'obbligazione debitoria Pt_1
nella sua interezza nei confronti della Parte_2
- che, nel merito della pretesa creditoria, il debitore non ha dimostrato, come suo onere, l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in contanti, essendosi solo limitato ad affermarlo nelle proprie difese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, per i motivi di seguito indicati,
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto sussi- stenti sia il fumus che il periculum,
e per tutti i motivi dedotti,
pagina 3 di 8 - accogliere l'eccezione di nullità della sentenza per mancato assolvimento della condizione di proce- dibilità del giudizio di primo grado;
- rigettare la domanda proposta per intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2955, comma
5, c.c., essendo l'obbligazione estinta per intervenuto pagamento di ciascuna delle forniture;
- rigettare la domanda di pagamento con riferimento alle forniture di cui ai documenti di trasporto numeri
3, 4 e 11 del fascicolo di parte attrice di primo grado, perché sprovviste di prova;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
Con comparsa di risposta del 12.02.2023 si costituiva in appello la chiedendo il rigetto CP_1
del gravame e la condanna dell'appellato per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. alla luce della palese infondatezza delle deduzioni avverse.
Con il primo e secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio di omessa pronuncia con riferimento all'avveramento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, sostenendo che il Giudice avrebbe provveduto a scrutinare unicamente l'eccezione relativa all'instaurazione della procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita, omettendo invece del tutto la decisione sull'eccepita nullità della procedura di mediazione per mancanza, in punto di prova, del regolare e rituale svolgimento della stessa e per la mancata attestazione di conformità.
In particolare l'appellante afferma che tutta la documentazione depositata era sprovvista di atte- stazione di conformità ed in ogni caso affetta da nullità, atteso che la produzione aveva ad oggetto le stampe pdf dei messaggi PEC ed il loro contenuto, in luogo della produzione dei nativi digitali;
inoltre rileva che la data dell'incontro nella prima pagina risultava interlineata e modificata e che, a fronte del rituale disconoscimento, il Giudicante avrebbe omesso la pronuncia sul punto.
I motivi sono entrambi destituiti di fondamento.
In primis, sotto un profilo più strettamente processuale la Corte osserva che da un attento esame degli atti di primo grado emerge che la contestazione de qua risulta proposta solo con le deduzioni articolate a verbale di udienza del 31.10.2019 dalla difesa del convenuto, ma non più reiterata nel corso del giudizio né nei successivi atti difensivi di parte o in sede di precisazione di conclusioni.
La difesa del ha, infatti, espressamente rinunciato al deposito delle memorie difensive Pt_1
autorizzate ex art. 183, comma 6, c.p.c. e delle memorie conclusionali (atti cronologicamente successivi rispetto all'udienza del 31.10.2019), limitandosi esclusivamente a replicare alle memorie conclusionali di parte avversa, ma senza peraltro eccepire nulla sul punto.
La precisazione delle conclusioni è il momento processuale in cui le parti devono richiamare e puntualizzare le proprie conclusioni, tenendo conto dell'intero svolgimento del giudizio, richiamando espressamente istanze ed eccezioni di cui intendono avvalersi o su cui richiedono specifica pronuncia.
pagina 4 di 8 Invero, già con riguardo alle istanze istruttorie, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istrutto-rie ha
l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. civ., 4 aprile 2022, n. 10767;
Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ., sez. II, ord. 31 maggio 2019, n. 15029).
Pertanto, la parte che intende far valere deduzioni, eccezioni o richieste istruttorie formulate in corso di causa, tanto più se non riproposte nel corso del giudizio, ha l'onere di richiamarle espressa- mente nella formulazione delle proprie conclusioni;
conseguendone, di converso, che il mancato richiamato possa determinare un'implicita rinuncia per sopravvenuta perdita di interesse.
Quanto al merito delle sollevate censure, questo Collegio ne rileva la pretestuosità oltre che l'infon- datezza: l'odierno appellante lamenta l'irregolarità della mediazione, asserendo che tutta la documen- tazione prodotta da controparte, ed afferente il procedimento di mediazione, risulti sprovvista di qualsivoglia attestazione di conformità, disconoscendone l'autenticità e facendo rilevare che il verbale redatto a chiusura del procedimento di mediazione risulterebbe sottoscritto in data 11.12.2018, nono- stante la convocazione dell'incontro fosse per il giorno successivo.
Il verbale in questione contiene in effetti la data dell'incontro nella prima pagina, erroneamente indicata come 11.12, interlineata ma poi correttamente modificata dal mediatore con “dico bene 12/12/2018” e la sigla del quest'ultimo. Non è chiaro pertanto, perché l'appellante non lo dimostra, quale sia la violazio- ne del diritto di difesa che assume leso.
Il non promuove accertamenti volti a far rilevare la falsità del verbale di mediazione Pt_1
prodotto in atti, ma si limita alla mera insinuazione di profili di irregolarità della procedura esperita, non esplicando tuttavia in maniera chiara e precisa in cosa consista l'asserita irregolarità né fornendo la prova di essersi presentato in data 12 dicembre presso l'organismo di mediazione e di aver appreso in tale circostanza che la mediazione si fosse svolta il giorno precedente, così come ha sostenuto: al riguardo, non può non evidenziarsi che laddove la mediazione, come assume l'appellante, si fosse svolta “irregolarmente” (ossia il giorno antecedente), la parte, in quanto regolarmente convocata, avrebbe potuto comparire innanzi all'organismo di mediazione il giorno della convocazione
( 12.12.2018) e pretenderne la verbalizzazione. E' chiaro, pertanto, che il secondo incontro di media- zione si sia svolto regolarmente il 12.12.2018, giorno indicato nella convocazione, e che sia stato poi rettificato dal mediatore nella parte iniziale del verbale con il 12.12.2018”, e CP_2
appositamente siglato.
pagina 5 di 8 Pertanto sotto entrambi i profili, i primi due motivi di gravame formulati dall'appellante sono infondati e vanno disattesi.
Con il terzo motivo d'appello il impugna il capo della sentenza che rigetta l'eccezione Pt_1
pregiudiziale di prescrizione presuntiva (avendo il Giudice di prime cure ritenuto che, contestando l'ammontare del debito principale, il convenuto abbia implicitamente ammesso di non avere estinto l'obbligazione) perché, a suo dire, tale rigettto sarebbe frutto di una errata applicazione dei principi giurisprudenziali e dei fatti di causa.
In particolare, l'appellante sostiene che tale principio non debba trovare applicazione trattandosi non di un'unica fornitura, come sostenuto da parte attrice, bensì di forniture diverse e prestazioni autonome, per ciascuna delle quali sarebbe sorto un autonomo obbligo di pagamento.
Ad avviso della Corte anche questo terzo motivo d'appello è infondato e va disatteso, perché
l'appellante non riesce a superare il funzionamento proprio della prescrizione presuntiva, fondato appunto sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Correttamente l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e contrastante con i presup- posti della relativa presunzione, “la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbli- gazione” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 14 dicembre 2017, n. 30058).
Con il quarto motivo di gravame il censura il mancato assolvimento dell'onere probatorio Pt_1
relativo all'avvenuto pagamento, con riferimento alla parte di sentenza in cui il Giudice afferma non provata da parte del debitore “come suo onere, l'estinzione dell'obbligazione mediante l'avvenuto pagamento per contanti”, ritenendo che invece su di esso convenuto non gravasse alcun onere probatorio di avvenuto pagamento.
Il motivo è infondato, in quanto il non prova in alcun modo l'avvenuto pagamento delle Pt_1
forniture, limitandosi a contestare solo in comparsa di costituzione e risposta l'obbligazione di pagamento, senza tuttavia dimostrare di aver effettivamente eseguito il pagamento in contanti, non assolvendo pertanto al proprio onere probatorio, come affermato dal Giudice in prime cure.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata prova del titolo della pretesa creditoria per l'ammontare di € 1.500,00, relativamente a tre documenti di trasporto, che non risultano sottoscritti o risultano consegnati nelle mani di soggetti diversi da esso . Parte_1
pagina 6 di 8 In particolare viene impugnato il capo della sentenza ove si legge “vi è un documento di consegna non sottoscritto ma allegato con il relativo buono di consegna, debitamente sottoscritto;
un docu- mento di trasporto che non reca alcuna firma di ricevuta per consegna ma nel corpo dello stesso risulta che la merce è stata consegnata nelle mani di tale : e la circostanza non è in Persona_1
alcun modo contestata e un altro documento di trasporto allegato alla pagina successiva insieme con il buono di consegna sottoscritto da : ed anche tale circostanza non è in alcun modo Parte_3 contestata”; si censura il punto della sentenza dove il Giudice afferma che non c'è stata contesta- zione sulla ricezione della merce, in quanto viceversa la contestazione sarebbe avvenuta sin dall'atto di costituzione.
Il motivo di gravame è destituito di fondamento.
E' corretto l'argomentare del Giudice di prime cure che, dopo aver scrutinato i singoli docu- menti di trasporto, ha evidenziato che per ciascuno di essi il debitore si sia limitato ad una contestazione generica riguardante la mancata consegna della merce, senza fornire alcuna prova idonea a dimostrare il mancato recapito della fornitura e, soprattutto, senza mai disconoscere i documenti di trasporto contestati.
Ad una più attenta analisi emerge, infatti, che tutti i documenti di trasporto esibiti recano nell'intestazione la dicitura in epigrafe “a ” e la sede dell'impresa indicata Parte_1
come luogo di consegna della fornitura, lasciando chiaramente presumere, in mancanza di espresso disconoscimento di ciascun documento, che la consegna sia avvenuta regolarmente e nel luogo indicato in epigrafe e che i soggetti, indicati nel documento come consegnatari della merce, siano stati incaricati del medesimo. Pt_1
L'appellante su tale circostanza, infatti, non mai preso posizione, né ha mai negato di aver avuto qualsiasi rapporto con tali soggetti né ha mai sconfessato che la merce possa essere arrivata a destinazione e che costoro abbiano potuto prendersi il carico non consegnandolo al destina- tario: le sue contestazioni sono, infatti, del tutto generiche.
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per l'accoglimento della domanda proposta dalla parte appellata di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per “lite temeraria”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 30.09.2022, da avverso la sentenza n. Parte_1
pagina 7 di 8 1218/2022 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra la ditta
[...]
e l'appellante, così provvede: Controparte_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata , liquidate in € 5.800,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3°) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante , Parte_1 in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così deciso il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Pagamento fornitura merce”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1347 dell'anno 2022
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Mennuni, in virtù di procura allegata all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER (Via
Basilicata n. 4)
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, con sede legale in TT (BT) alla Via Foggia n.197, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Dileo, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in TT (Via Indipendenza n. 19)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 17.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.05.2018 la Parte_2
esponeva:
- che esercitava attività di profilatura e piegatura a freddo di pali zincati per vigneti;
- che aveva fornito, a più riprese, merce a , come provato dai documenti di trasporto Parte_1
allegati e sottoscritti dal committente del 21.11.2012 di € 1.238,00, del 26.02.2013 di € 1.548,00, del
28.02.2013 di € 699,30, del 5.03.2013 di € 180.00, del 19.03.2013 di € 3503,75, del 19.06.2013 di €
3.480,00, del 25.06.2013 di € 1235,05, del 28.06.2013 di € 1464,55 e del-l'11.07.2013 di € 637,45, per un importo complessivo di € 19.798,30;
- che su detto importo complessivo il aveva corrisposto solo tre acconti, per complessivi € Pt_1
4.500,00;
- che, trattandosi di transazione commerciale, erano dovuti gli interessi moratori cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, maturati sulla sorte capitale a decorrere dal mese successivo alla consegna di ogni tranche di merce fino al dì della domanda (24.05.2018), pari ad € 6.092,11.
Tanto premesso, la citava in giudizio innanzi al Tribunale di Trani per CP_1 Parte_1
sentirlo condannare al pagamento in suo favore di complessivi € 25.746,03 (comprensive di capitale, iva ed interessi moratori maturati fino al 24.05.2018, con detrazione dell'acconto già corrisposto), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della presentazione della domanda al soddisfo.
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva: Parte_1
- in via preliminare la prescrizione del credito ex art. 2955 n. 5 c.c., non essendo intervenuta richiesta di pagamento del prezzo da oltre un anno;
- il mancato esperimento della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda;
-
l'infondatezza della pretesa creditoria, per avere esso convenuto sempre effettuato il pagamento delle forniture in contanti;
- l'inesatta indicazione del credito richiesto, in quanto alcuni documenti di trasporto (segnatamente i numeri 3, 4 e 11) non erano stati supportati da firma di ricezione della merce.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, per infondatezza nel merito (essendo stato il relativo credito interamente soddisfatto), con vittoria di spese processuali.
Alla prima udienza, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda, il Giudice disponeva che la parte interessata vi provvedesse nel termine di quindici giorni, fissando il proseguo della causa. Veniva esperito il tentativo di mediazione da parte del pagina 2 di 8 difensore di parte attrice, che falliva per mancata comparizione del convenuto (come documentato attraverso il deposito in atti del relativo verbale negativo).
Il difensore di parte convenuta eccepiva a verbale l'improcedibilità della domanda, avendo parte attrice attivato un procedimento di mediazione in luogo della negoziazione assistita disposta dal
Giudice, contestando anche la documentazione prodotta dalla ditta attrice.
All'esito delle fasi di trattazione e istruzione (con produzione documentale di parte attrice), l'adito
Tribunale di Trani, Area 3 Cont/Contrattuale - Civile, in composizione monocratica, con sentenza n.
1218/22 emessa in data 3.08.2022, così decideva:
“- accerta che è tenuto a pagare alla la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 25.746,03, oltre interessi successivi al 24.5.2018 fino al soddisfo e IVA sul maggior importo dovuto, come da domanda, nei limiti della somma di euro 26.000,00;
- condanna a pagare alla tutte le somme Parte_1 Controparte_1
dovute, come innanzi determinate;
- condanna inoltre a rifondere alla le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in euro 274,55 per esborsi ed euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che vada disattesa l'eccezione preliminare di mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda in relazione all'esperimento da parte dell'attore di una procedura conciliativa diversa di quella della negoziazione assistita, atteso che le due procedure di risoluzione alternativa possono ritenersi equivalenti dal punto di vista della finalità deflattiva del contenzioso;
- che sia infondata pure l'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955, comma 5, c.c. tenuto conto che - contestando il merito dell'ammontare del debito principale e del debito di interessi - il ha implicitamente ammesso di non aver estinto l'obbligazione debitoria Pt_1
nella sua interezza nei confronti della Parte_2
- che, nel merito della pretesa creditoria, il debitore non ha dimostrato, come suo onere, l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in contanti, essendosi solo limitato ad affermarlo nelle proprie difese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, per i motivi di seguito indicati,
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto sussi- stenti sia il fumus che il periculum,
e per tutti i motivi dedotti,
pagina 3 di 8 - accogliere l'eccezione di nullità della sentenza per mancato assolvimento della condizione di proce- dibilità del giudizio di primo grado;
- rigettare la domanda proposta per intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2955, comma
5, c.c., essendo l'obbligazione estinta per intervenuto pagamento di ciascuna delle forniture;
- rigettare la domanda di pagamento con riferimento alle forniture di cui ai documenti di trasporto numeri
3, 4 e 11 del fascicolo di parte attrice di primo grado, perché sprovviste di prova;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
Con comparsa di risposta del 12.02.2023 si costituiva in appello la chiedendo il rigetto CP_1
del gravame e la condanna dell'appellato per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. alla luce della palese infondatezza delle deduzioni avverse.
Con il primo e secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il vizio di omessa pronuncia con riferimento all'avveramento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, sostenendo che il Giudice avrebbe provveduto a scrutinare unicamente l'eccezione relativa all'instaurazione della procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita, omettendo invece del tutto la decisione sull'eccepita nullità della procedura di mediazione per mancanza, in punto di prova, del regolare e rituale svolgimento della stessa e per la mancata attestazione di conformità.
In particolare l'appellante afferma che tutta la documentazione depositata era sprovvista di atte- stazione di conformità ed in ogni caso affetta da nullità, atteso che la produzione aveva ad oggetto le stampe pdf dei messaggi PEC ed il loro contenuto, in luogo della produzione dei nativi digitali;
inoltre rileva che la data dell'incontro nella prima pagina risultava interlineata e modificata e che, a fronte del rituale disconoscimento, il Giudicante avrebbe omesso la pronuncia sul punto.
I motivi sono entrambi destituiti di fondamento.
In primis, sotto un profilo più strettamente processuale la Corte osserva che da un attento esame degli atti di primo grado emerge che la contestazione de qua risulta proposta solo con le deduzioni articolate a verbale di udienza del 31.10.2019 dalla difesa del convenuto, ma non più reiterata nel corso del giudizio né nei successivi atti difensivi di parte o in sede di precisazione di conclusioni.
La difesa del ha, infatti, espressamente rinunciato al deposito delle memorie difensive Pt_1
autorizzate ex art. 183, comma 6, c.p.c. e delle memorie conclusionali (atti cronologicamente successivi rispetto all'udienza del 31.10.2019), limitandosi esclusivamente a replicare alle memorie conclusionali di parte avversa, ma senza peraltro eccepire nulla sul punto.
La precisazione delle conclusioni è il momento processuale in cui le parti devono richiamare e puntualizzare le proprie conclusioni, tenendo conto dell'intero svolgimento del giudizio, richiamando espressamente istanze ed eccezioni di cui intendono avvalersi o su cui richiedono specifica pronuncia.
pagina 4 di 8 Invero, già con riguardo alle istanze istruttorie, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istrutto-rie ha
l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. civ., 4 aprile 2022, n. 10767;
Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ., sez. II, ord. 31 maggio 2019, n. 15029).
Pertanto, la parte che intende far valere deduzioni, eccezioni o richieste istruttorie formulate in corso di causa, tanto più se non riproposte nel corso del giudizio, ha l'onere di richiamarle espressa- mente nella formulazione delle proprie conclusioni;
conseguendone, di converso, che il mancato richiamato possa determinare un'implicita rinuncia per sopravvenuta perdita di interesse.
Quanto al merito delle sollevate censure, questo Collegio ne rileva la pretestuosità oltre che l'infon- datezza: l'odierno appellante lamenta l'irregolarità della mediazione, asserendo che tutta la documen- tazione prodotta da controparte, ed afferente il procedimento di mediazione, risulti sprovvista di qualsivoglia attestazione di conformità, disconoscendone l'autenticità e facendo rilevare che il verbale redatto a chiusura del procedimento di mediazione risulterebbe sottoscritto in data 11.12.2018, nono- stante la convocazione dell'incontro fosse per il giorno successivo.
Il verbale in questione contiene in effetti la data dell'incontro nella prima pagina, erroneamente indicata come 11.12, interlineata ma poi correttamente modificata dal mediatore con “dico bene 12/12/2018” e la sigla del quest'ultimo. Non è chiaro pertanto, perché l'appellante non lo dimostra, quale sia la violazio- ne del diritto di difesa che assume leso.
Il non promuove accertamenti volti a far rilevare la falsità del verbale di mediazione Pt_1
prodotto in atti, ma si limita alla mera insinuazione di profili di irregolarità della procedura esperita, non esplicando tuttavia in maniera chiara e precisa in cosa consista l'asserita irregolarità né fornendo la prova di essersi presentato in data 12 dicembre presso l'organismo di mediazione e di aver appreso in tale circostanza che la mediazione si fosse svolta il giorno precedente, così come ha sostenuto: al riguardo, non può non evidenziarsi che laddove la mediazione, come assume l'appellante, si fosse svolta “irregolarmente” (ossia il giorno antecedente), la parte, in quanto regolarmente convocata, avrebbe potuto comparire innanzi all'organismo di mediazione il giorno della convocazione
( 12.12.2018) e pretenderne la verbalizzazione. E' chiaro, pertanto, che il secondo incontro di media- zione si sia svolto regolarmente il 12.12.2018, giorno indicato nella convocazione, e che sia stato poi rettificato dal mediatore nella parte iniziale del verbale con il 12.12.2018”, e CP_2
appositamente siglato.
pagina 5 di 8 Pertanto sotto entrambi i profili, i primi due motivi di gravame formulati dall'appellante sono infondati e vanno disattesi.
Con il terzo motivo d'appello il impugna il capo della sentenza che rigetta l'eccezione Pt_1
pregiudiziale di prescrizione presuntiva (avendo il Giudice di prime cure ritenuto che, contestando l'ammontare del debito principale, il convenuto abbia implicitamente ammesso di non avere estinto l'obbligazione) perché, a suo dire, tale rigettto sarebbe frutto di una errata applicazione dei principi giurisprudenziali e dei fatti di causa.
In particolare, l'appellante sostiene che tale principio non debba trovare applicazione trattandosi non di un'unica fornitura, come sostenuto da parte attrice, bensì di forniture diverse e prestazioni autonome, per ciascuna delle quali sarebbe sorto un autonomo obbligo di pagamento.
Ad avviso della Corte anche questo terzo motivo d'appello è infondato e va disatteso, perché
l'appellante non riesce a superare il funzionamento proprio della prescrizione presuntiva, fondato appunto sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Correttamente l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e contrastante con i presup- posti della relativa presunzione, “la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbli- gazione” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 14 dicembre 2017, n. 30058).
Con il quarto motivo di gravame il censura il mancato assolvimento dell'onere probatorio Pt_1
relativo all'avvenuto pagamento, con riferimento alla parte di sentenza in cui il Giudice afferma non provata da parte del debitore “come suo onere, l'estinzione dell'obbligazione mediante l'avvenuto pagamento per contanti”, ritenendo che invece su di esso convenuto non gravasse alcun onere probatorio di avvenuto pagamento.
Il motivo è infondato, in quanto il non prova in alcun modo l'avvenuto pagamento delle Pt_1
forniture, limitandosi a contestare solo in comparsa di costituzione e risposta l'obbligazione di pagamento, senza tuttavia dimostrare di aver effettivamente eseguito il pagamento in contanti, non assolvendo pertanto al proprio onere probatorio, come affermato dal Giudice in prime cure.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata prova del titolo della pretesa creditoria per l'ammontare di € 1.500,00, relativamente a tre documenti di trasporto, che non risultano sottoscritti o risultano consegnati nelle mani di soggetti diversi da esso . Parte_1
pagina 6 di 8 In particolare viene impugnato il capo della sentenza ove si legge “vi è un documento di consegna non sottoscritto ma allegato con il relativo buono di consegna, debitamente sottoscritto;
un docu- mento di trasporto che non reca alcuna firma di ricevuta per consegna ma nel corpo dello stesso risulta che la merce è stata consegnata nelle mani di tale : e la circostanza non è in Persona_1
alcun modo contestata e un altro documento di trasporto allegato alla pagina successiva insieme con il buono di consegna sottoscritto da : ed anche tale circostanza non è in alcun modo Parte_3 contestata”; si censura il punto della sentenza dove il Giudice afferma che non c'è stata contesta- zione sulla ricezione della merce, in quanto viceversa la contestazione sarebbe avvenuta sin dall'atto di costituzione.
Il motivo di gravame è destituito di fondamento.
E' corretto l'argomentare del Giudice di prime cure che, dopo aver scrutinato i singoli docu- menti di trasporto, ha evidenziato che per ciascuno di essi il debitore si sia limitato ad una contestazione generica riguardante la mancata consegna della merce, senza fornire alcuna prova idonea a dimostrare il mancato recapito della fornitura e, soprattutto, senza mai disconoscere i documenti di trasporto contestati.
Ad una più attenta analisi emerge, infatti, che tutti i documenti di trasporto esibiti recano nell'intestazione la dicitura in epigrafe “a ” e la sede dell'impresa indicata Parte_1
come luogo di consegna della fornitura, lasciando chiaramente presumere, in mancanza di espresso disconoscimento di ciascun documento, che la consegna sia avvenuta regolarmente e nel luogo indicato in epigrafe e che i soggetti, indicati nel documento come consegnatari della merce, siano stati incaricati del medesimo. Pt_1
L'appellante su tale circostanza, infatti, non mai preso posizione, né ha mai negato di aver avuto qualsiasi rapporto con tali soggetti né ha mai sconfessato che la merce possa essere arrivata a destinazione e che costoro abbiano potuto prendersi il carico non consegnandolo al destina- tario: le sue contestazioni sono, infatti, del tutto generiche.
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per l'accoglimento della domanda proposta dalla parte appellata di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per “lite temeraria”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 30.09.2022, da avverso la sentenza n. Parte_1
pagina 7 di 8 1218/2022 emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra la ditta
[...]
e l'appellante, così provvede: Controparte_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in Parte_1
favore dell'appellata , liquidate in € 5.800,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3°) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante , Parte_1 in osservanza dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così deciso il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
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