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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1427/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 1427/2019 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela L'Episcopo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Troina, contrada Camatrone s.n.;
ricorrente contro
, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in via Roma CP_1 CP_1
n. 508, presso gli uffici dell' Area 6 Avvocatura Comunale del rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura in calce al ricorso, dall' Avv. Viviana Sebastiana Fonte;
resistente
Avente ad oggetto: risarcimento dei danni da mobbing
All'udienza odierna sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trascritte nei rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2019 il ricorrente di cui in epigrafe premesso di appartenere alla categoria dei cc.dd. “lavoratori” ex reddito minimo di inserimento, avviati ai cantieri di servizio,
utilizzato dal 2008 al 2018 dall'ente resistente nel progetto A, adibito a mansioni di prestigio e responsabilità lamentava che, il proprio utilizzo da parte dell'ente resistente fosse avvenuto in maniera abusiva e sosteneva che fossero state perpetrate ai suoi danni a decorrere dall'anno 2018 una serie di condotte vessatorie e prevaricatorie.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per
“ -accertare e dichiarare la responsabilità del nella persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore o di Chi, comunque, Io rappresenti per il mobbing, ovvero, in subordine,
per lo straining perpetrato dai superiori gerarchici ai danni del ricorrente;
-per l'effetto, condannare l'Ente comunale al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari
ad €10.000,00 a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, da mobbing ovvero straining,
ovvero di quella maggiore o minore che si riterrà opportuna a seguito della disponenda CTU;
-in subordine, condannare il Comune resistente al pagamento di quelle maggiori o minori che
verranno ritenute conformi a Giustizia all'esito dell'istruttoria probatoria;
- in ogni caso, condannare
il al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre oneri accessori, da CP_1
liquidarsi a favore dell'Erario stante che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, giusta delibera che si produce.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' amministrazione convenuta, contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, sulle conclusioni delle parti, trascritte nelle note depositate telematicamente, la causa è stata decisa come da sentenza all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc.
**********
Il ricorso è infondato.
Al fine di dirimere la questione sub iudice, giova accennare alla normativa disciplinante l' istituto in oggetto (il ricorrente proviene dal bacino dei soggetti ammessi al c.d.reddito minimo di inserimento).
La fase sperimentale del RMI fu istituita con il Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998.
Il decreto definisce appunto il RMI " una misura di contrasto della povertà e dell´esclusione sociale
attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al
mantenimento prossimo e dei figli" (art. 1, comma 1).
I soggetti destinatari dovevano essere privi di reddito ovvero titolari di un reddito, fatta eccezione per la proprietà dell´abitazione principale, che non fosse superiore alla soglia di povertà stabilita in €
258,23 (all'epoca lire 500.000) mensili per una persona che vive sola;
era prevista una scala di equivalenza per i nuclei familiari.
La sperimentazione fu affidata interamente all´ente locale compresi gli aspetti di verifica e CP_1
controllo.
Conclusasi la sperimentazione, nell' anno 2003, il legislatore regionale interviene dapprima con la
L.R. n.9/2004, prevedendo il finanziamento dei c.d. cantieri regionali di lavoro destinati ai fruitori del RMI e successivamente con la L.R. n. 5/2005 che istituisce i c.d. cantieri di servizio, finalizzati a consentire l' impiego dei fruitori del R.M.I. in programmi di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in casi di situazioni straordinarie non previste.
Recita, infatti, l' art. 1 della citata legge regionale : L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005,
l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari
della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge
ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
I soggetti destinatari vengono avviati allo svolgimento di attività lavorative definite dagli stessi
Comuni.
Inoltre, con apposito allegato al D.A. N. 49 del 27 giugno 2005, sono state individuate le disposizioni attuative dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5
Segnatamente si è statuito: L'art. 1 della legge regionale n. 5/2005 stabilisce che l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di servizi in
favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento,
ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data
di approvazione della legge stessa, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. Per tale
finalità viene stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione si rende necessario fissare i criteri per accedere
al finanziamento i cui termini e condizioni vengono stabiliti nel presente regolamento.
Oggetto
I comuni destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 237/98, della sperimentazione del reddito
minimo di inserimento, possono ottenere finanziamenti per la istituzione e gestione diretta di cantieri
di servizi a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento.
Ciò premesso, e dunque, individuato per sommi capi il quadro normativo di riferimento, si tratta ora di porre al vaglio la posizione del ricorrente rispetto agli istituti menzionati.
Il ricorrente proviene come detto dal bacino dei soggetti ammessi al R.M.I. Nel corso degli anni lo stesso è stato ammesso ai vari cantieri di servizio, avviati sulla base dei finanziamenti regionali all'uopo concessi. Lo stesso dapprima è stato utilizzato nel “progetto A” presso l'area Servizi Sociali,
dopo nel “progetto B” preso l' Archivio Storico, ed infine nel “ progetto L” presso l' Ufficio Tecnico
– Cimitero Comunale.
Risulta pertanto documentalmente, che tali attività, alle quali nel corso degli anni il ricorrente è stato ammesso, si inscrivono in precisi progetti programmi di lavoro di volta in volta, appositamente autorizzati e finanziati a livello regionale.
Ciò posto si osserva come sia pacificamente consolidata l'impostazione che nega, nel caso di prestazioni rese nell'ambito dei cantieri di servizio, e di lavoratori provenienti dal bacino degli ammessi al RMI l'instaurazione di un rapporto di lavoro stric to sensu inteso, stante la funzione assistenziale da cui sono connotati i cantieri stessi, e costituendo le indennità percepite,
elargizioni che, lungi dal contribuire ad affrontare gli oneri familiari nell'andamento dell'economia familiare, scongiurando o attutendo la situazione di povertà sono funzionalizzate a colmare lo svantaggio sociale determinato dallo stato di minorazione. E' pertanto evidente l'assenza in linea di massima di un rapporto di sinallagmaticità tra le due prestazioni .
Essendo dunque dato pacifico quello per cui, nel caso di soggetti impiegati in cantieri di servizio, non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, stante che l'attività prestata non si qualifica quale lavoro subordinato, in linea di principio non è consentito estendere a coloro che vi vengono impiegati, gli istituti previsti per la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Fatte tali doverose premesse, occorre ora passare al vaglio le singole condotte/episodi asseritamente vassatori e mobbizzanti attuati.
Il ricorrente ritiene di essere stato demansionato e dequalificato;
segnatamente lamenta l'attribuzione di mansioni che non corrispondono alla “posizione” reale che egli rivestiva, in quanto sarebbe passato dall'adibizione a compiti di prestigio e responsabilità (progetto A) a compiti incompatibili con la sua competenza professionale (progetto B e C).
Si osserva come poiché non si è in presenza di un rapporto di impiego pubblico ovvero di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, non esiste un diritto al mantenimento di un dato inquadramento del soggetto utilizzato, che appunto, ben può essere adibito a compiti diversi tra di loro ed anche appartenenti ad ambiti affatto distinti, come appunto avvenuto nel caso di specie e come di norma notoriamente, avviene per i soggetti impiegati nei cc.dd. cantieri di servizio.
Altra condotta presunta come vessatoria, a dire del , è data dall'essere stato “costretto a Pt_1
lavorare 120 ore a settimana, a fronte delle 70 ore previste”, oltre ad essergli stata negata la relativa retribuzione.
Trattasi di affermazione labiale, contestata recisamente dalla controparte e rimasta priva di riscontri
(sul punto il ricorrente non ha articolato nemmeno prova per testi). Tampoco, in assenza delle prescritte autorizzazioni ( di cui non vi è traccia in atti) le eventuali ore sovrabbondanti rispetto a quelle concordate sono qualificabili, diversamente da quanto opinato dal ricorrente ( che parla di lavoro straordinario non retribuito), in termini di prestazioni da lavoro straordinario. Ultroneo, appare poi ogni riferimento a pretesi diritti a spostamenti o trasferimenti presso uffici o sedi diverse da quelle di adibizione, in ragione, ancora una volta, della non assimilabilità dello status di soggetto utilizzato in progetti di pubblica utilità a quello di dipendente pubblico. La richiesta (rectius:
pretesa) appare poi del tutto generica e priva di giustificazioni plausibili specie tenuto conto che in ogni caso, ed in linea generale, gli atti di trasferimento sono collegati precipuamente ad esigenze gestionali ed organizzative dell'ente, e non ad esigenze personali dei lavoratori tanto meno dei soggetti utilizzati nei progetti di pubblica utilità come nel caso del . Pt_1
Peraltro la condizione fisica di supposta incompatibilità con le mansioni di adibizione, non fa sorgere in capo al soggetto un diritto soggettivo all'adibizione a mansioni diverse, giacchè l'impiego dei soggetti ammessi ai cantieri avviene compatibilmente con quelle che sono le esigenze dell' ente utilizzatore.
Da ultimo, il lamenta una decurtazione di parte del sussidio, unica fonte di reddito, con Pt_1
riferimento al mese di marzo 2019, a causa di una (erroneamente supposta dal comune) scopertura di ore. D'altra parte, sempre lo stesso ricorrente ammette di essere stato subito rimborsato, di guisa che se da una parte, non è dato ravvisare nella vicenda alcuna mala fede dell'ente resistente, dall'altra,
non si vede in cosa siano consistiti “i gravissimi danni economici subiti” nell'occasione.
Tutto ciò osservato in punto di fatto, si tratta ora di svolgere alcune brevi considerazioni di ordine generale sulla figura del mobbing.
Il mobbing, come viene comunemente inteso dalle scienze mediche, sociologiche e giuridiche non si esaurisce nella sommatoria di comportamenti già vietati dalle norme, ma postula ed esige un elemento aggiuntivo, è caratterizzato da una connotazione complessiva che rende vietati comportamenti altrimenti leciti, ed aggrava il significato giuridico e sociale di comportamenti già vietati e per i quali l'ordinamento già assicura tutela.
Alla base del mobbing vi è, infatti, un elemento psicologico, una ratio discriminatoria, che costituisce un quid pluris in grado di connotare una tipologia di comportamenti di per se stessi non sempre illeciti,
ma che, in quanto convergenti verso un fine ultimo vessatorio, ed organizzati in sequela (cioè reiterati e continuativi nel tempo), oltre ad arrecare un maggior danno, perseguono un intento di degrado che il singolo atto non sarebbe altrimenti in grado di conseguire.
In tutti i casi spetta al giudice verificare, di volta in volta, in concreto, se il comportamento datoriale risponda a logiche di razionalità e coerenza rispetto ai fini organizzativi perseguiti, ovvero se lo stesso sia espressione di un atteggiamento ostile o penalizzante nei confronti del lavoratore eventualmente pretermesso in modo ingiustificato, ovvero, ancora, se lo stesso comportamento sia inquadrabile nell'ambito della normale conflittualità connaturata ad un luogo ad alta densità emotiva qual è
l'ambiente di lavoro.
Qui c'è da indagare un animus, un aspetto soggettivo che però, in quanto tale, per essere giuridicamente sanzionabile si deve concretare in una voluta afflizione del lavoratore.
In questo contesto sarà il lavoratore a dover offrire la prova anche della volontà persecutoria, oltre che, successivamente, del danno alla salute prospettato e dello stretto nesso di causalità tra questo e la condotta datoriale.
Tanto chiarito, venendo al caso di specie sul piano fattuale si è già fatto cenno all'assenza di condotte oggettivamente vessatorie ai danni del ricorrente per le ragioni esposte.
In sostanza dall'esposizione che precede non emergono atteggiamenti vessatori da parte del CP_1
, idonei ad incidere sull'equilibrio psico fisico del dipendente.
[...]
Mancano cioè gli atteggiamenti tipici del mobbing, individuati dalla psicologia del lavoro come idonei a colpire il lavoratore, menomandone la capacita' lavorativa e la fiducia in se' stesso: gli elementi di umiliazione e vessazione prospettati in ricorso non sono stati provati nella quasi totalita'
e per il resto devono comunque essere rivalutati nell' ottica obiettiva ed imparziale in cui è tenuto a calarsi chi scrive.
In ogni caso dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali deve ritenersi che in alcun modo sia stata offerta la prova di un intento doloso e/o persecutorio dell'amministrazione resistente nei confronti del tanto più considerato che nessuno degli episodi di prevaricazioni sopra Pt_1
descritti, ha trovato riscontro effettivo. Segnatamente, risultano una serie di episodi che sono rimasti come già chiarito, del tutto indimostrati
(vedi preteso lavoro straordinario od in eccedenza). Altri non assumono rilievo nel senso prospettato dal , giacchè non configurano vessazioni o atti molesti, ma costituiscono esplicazione del Pt_1
potere discrezionale facente capo all'amministrazione ( richiesta trasferimento o spostamento di ufficio) o comunque, per usare una terminologia più confacente alla natura privatizzata del rapporto,
non risultano improntati a scorrettezza o a mala fede per le ragioni sopra esposte (il riferimento in quest'ultimo caso è alla decurtazione del sussidio).
Una valutazione complessiva delle emergenze processuali porta dunque ad escludere recisamente che si possa ritenere in presenza di una condotta mobbizzante già sul piano dell' elemento oggettivo del mobbing. Non ricorre invero una sequenza sistematica di atti vessatori, tanto meno perciò può
discutersi dell'esistenza di una vera e propria strategia persecutoria attuata ai danni del ricorrente.
Mancando la prova del mobbing e dunque, nessun risarcimento può essere riconosciuto al ricorrente
(per pretesi danni sofferti); infatti, prima ancora che di nesso causale, si pone un problema di mancanza a monte di uno degli elementi essenziali dell' illecito (l' inadempimento, appunto) in assenza del quale, ogni ulteriore verifica è preclusa e nessun danno è risarcibile, costituendo la prova dell' illegittimo comportamento datoriale l' indispensabile premessa logico-giuridica di ogni più
approfondita analisi in materia.
In definitiva non potendosi pervenire, alla luce della complessiva valutazione del materiale allegatorio e probatorio in atti, alla conclusione che il ricorrente sia stato vessato, né tanto meno mobbizzato,
il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi ragioni, in relazione alla obiettiva delicatezza e alla riscontrata complessità delle questioni trattate per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Enna, 25.03.2025.