CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 8788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8788 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29455/2020 R.G. proposto da: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ANCONA 2, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato DA TI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliato per legge;
-ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA CAMARZANO DI DU PATRIZIA, in persona della titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA LUMACHINI, già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 8788 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 08/04/2026 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020 depositata il 11/02/2020; udita la relazione svolta all’udienza pubblica del dì 1/04/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, Dott. ALBERTO MICHELE CISTERNA che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati DA TI e FRANCESCA LUMACHINI, che hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste. FATTI DI CAUSA 1. Come analiticamente riportato nell’ordinanza interlocutoria 19/09/2024, n. 25223, di questa Corte - che sul punto qui si abbia per integralmente richiamata - per i danni patiti alla propria azienda agricola e ascritti alla fauna selvatica, TR BA agì in giudizio in via monitoria contro l’Ambito di caccia territorialmente competente e, proposta opposizione, fu chiamata in causa la Regione Marche. Respinta l’opposizione e rigettato pure l’appello, a seguito del ricorso per cassazione dell’Ambito di Caccia, questa Corte, con ordinanza n. 25223 del 19 settembre 2024, disponeva la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiedendo di voler interpretare la normativa di cui al Regolamento Ue n. 1408/2013 alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15 mila;
b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti;
c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle Banche Dati. In particolare, veniva chiesto alla corte europea di precisare se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi 3 ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all’agricoltura, nel primo triennio successivo all’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento. In altri termini veniva chiesto di precisare se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto della presentazione della domanda di indennizzo ovvero possa intervenire in fase di controllo. In data 15 gennaio 2026 veniva depositata la sentenza interpretativa, resa dalla Corte di giustizia nel procedimento C-615/24, istruito per il caso in esame, mediante la quale la corte europea dava risposta ad entrambi i quesiti formulati da questa Corte. 2. Ad esito della sentenza di cui sopra è stata fissata l’odierna udienza pubblica. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ed i Difensori delle parti hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che il giudice di primo grado, rigettando l’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la legittimazione passiva dell’ATC, in quanto l’art. 14 legge 157/1992 stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia provvedono all’erogazione di contributi per il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, anche con risorse 4 proprie, come previsto dall’art. 19, comma 7 legge regionale 7/1995 e dall’art. 2 del Regolamento Regione Marche n. 1 del 13.03.2013, secondo cui gli ATC devono risarcire tali danni e che, in caso di esaurimento dei fondi, concorrono con risorse proprie Nella qui impugnata sentenza, il Tribunale di Ancona - dopo aver dato atto (p. 12) che l’ATC aveva sostanzialmente riconosciuto la propria legittimazione passiva, in quanto il capo della sentenza di primo grado relativo all’eccezione di difetto di detta legittimazione non era stato oggetto di motivo di appello e lo stesso appellante aveva espressamente dato atto di essere il soggetto tenuto a corrispondere gli importi - ha rilevato (p. 13) che lo stesso ATC non aveva formulato alcuna richiesta di condanna nei confronti delle Regioni Marche e che non era ravvisabile da parte dell’ente regionale quell’inadempimento tale da giustificare l’estensione dell’appello anche nei suoi confronti, “non vertendosi chiaramente in una ipotesi di cause tra loro inscindibili”. Tale statuizione non ha formato oggetto di ricorso, con la conseguenza che sulla stessa si è formato giudicato interno e, venuta pertanto meno l’originaria inscindibilità quanto meno processuale, da un lato la relativa questione non è più revocabile in dubbio (e si lascia pertanto impregiudicata, anche sotto il profilo della sua conformità agli approdi ermeneutici di questa Corte di legittimità) e, dall’altro, risulta irrilevante che il ricorso introduttivo non sia stato notificato alla Regione Marche. 2. Tanto premesso, si rileva che l’Ambito di Caccia articola in ricorso due motivi. 2.1. Precisamente: con il primo motivo l’Ambito di Caccia censura la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per <<violazione degli artt. 3 e 6, paragrafi 1 2, del reg. ue 1408 2013, in combinato disposto con decreto mise 117 2017 direttoriale 28 07 2020 - inosservanza diritto comunitario 5 tema di aiuti stato alle imprese per danni cagionati all’agricoltura dalla fauna selvatica (violazione primato comunitario)>>, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che: <<occorre mettere in evidenza, con riferimento al caso di specie, che quando l’azienda ha presentato la domanda indennizzo nel 2014 era già entrato vigore il regolamento europeo, ma allo stesso tempo perfettamente valido ed efficace regionale approvato delibera giunta n. 316 13, peraltro soli pochi mesi antecedente all’approvazione della norma comunitaria e che, come sopra chiarito, prevedeva una precisa modalità presentazione domanda. ... non v’è dubbio, allora, divergenza tra quanto previsto europeo le norme regionali abbia originato situazione oggettiva evidente incertezza, imputabile alle aziende danneggiate, sulle quali può certamente ricadere responsabilità tale confusione>>. Si duole che la sentenza impugnata <<manifesta un rilevante difetto di coordinamento tra le gerarchie delle fonti, laddove appare evidente che i principi affermati da una normazione comunitaria immediata applicabilità, quale è quella scaturente regolamento dell’unione europea, debbano per forza cosa prevalere su qualsivoglia disposizione interna in contrasto, anche solo parziale>>. In particolare, si duole che il giudice di seconde cure ha implicitamente affermato l’astratta applicabilità del sistema di indennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circa la cooperazione dell’Impresa richiedente all’attività di verifica ed il triennio di adeguamento delle Banche Dati SIAN, <<corollari che invece costituiscono un unicum con il sistema indennitario di base e non possono da questo essere scorporati a piacimento>>. Si duole altresì che il giudice di appello abbia, in tesi difensiva, erroneamente valutato la sfera applicativa e la portata delle normative in tema di autocertificazione dell’Impresa richiedente, qualificando la 6 stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico dei procedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce un fondamentale e imprescindibile strumento per la verifica, da parte dell’Associazione ATC erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa al percepimento degli Aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale e organico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare denegate ipotesi di “danno erariale” conseguente ad indebiti soggettivi/ oggettivi e derivante dall’imprudente utilizzo del Fondo di cui all’art. 41 L.R. 7/1995. In definitiva, secondo l’Ambito ricorrente, il giudice di appello avrebbe disapplicato i corollari del regime de minimis in favore dell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presupposti rinvenibili dalla normativa regionale, cui, di fatto, sarebbe stata attribuita una illegittima preminenza sulle sovraordinate normative dell’Unione Europea. 2.2. Con il secondo motivo l’Ambito di Caccia ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per <<falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale marche 1 2013, in relazione alla d.g.r. 103 2016, quanto contrastanti con il diritto comunitario. omessa disapplicazione delle norme di interno contrasto la normativa sovra-nazionale selfexecuting>> nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: <<... la disciplina regionale vigente nel momento in cui l’Azienda IC CA ha richiesto l’indennizzo non conteneva alcun richiamo alla normativa comunitaria ed imponeva alle aziende di presentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’ATC, nella quale non era prevista la necessità di allegare una relazione relativa ad eventuali aiuti “de minimis” ricevuti, ma vi era soltanto una voce relativa ad eventuali benefici ricevuti a titolo di risarcimento del danno>>, per poi giungere alla seguente conclusione: 7 <<l’azienda agricola camarzano ha quindi agito nel rispetto delle formalità imposte dalla disciplina regionale, presentando la domanda attraverso modulistica messa a disposizione dall’atc ed allegando documentazione richiesta da tale (attraverso un pedissequo richiamo all’art. 7, comma 4 del regolamento regionale)>>. Sostiene parte ricorrente che l’Azienda agricola ha illegittimamente agito nel rispetto delle norme regionali, in quanto queste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrasto con la normativa comunitaria;
e che in senso contrario non vale invocare il principio del legittimo affidamento, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non addebitabile all’azienda danneggiata la mancata produzione della dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso. In definitiva, secondo l’Ambito di Caccia ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale in quanto contrastante con la normativa comunitaria. 3. Il ricorso, esaminati congiuntamente per l’evidente loro intima connessione i due motivi in cui si articola, è fondato. 4. Occorre preliminarmente ricostruire, sia pure per sintesi, il quadro normativo esistente in materia di aiuti di Stato in caso di danni cagionati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica ad imprese marchigiane prima della istituzione del Sistema informatico nazionale. 4.1. La normativa comunitaria A) Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede: a) all’articolo 107 comma primo, che: <<salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino minaccino di falsare la 8 concorrenza>>; b) all’art. 108 comma terzo, che: <<alla commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno norma dell’articolo 107, la inizia senza indugio procedura prevista dal paragrafo precedente. lo stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate prima tale abbia condotto una decisione finale>>; c) all’art. 108 comma quarto, che: << La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo>>. B) In relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo), il Regolamento Ue n. 1408/2013 - dopo aver premesso: a) al considerando n. 20, che: << (…) Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile>>; b) al considerando n. 21, che: <<prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni stato membro verifichi il nuovo aiuto non comporti superamento del massimale minimis» o limite nazionale nello in questione e siano soddisfatte le altre condizioni presente regolamento>>; 9 - all’articolo 3 (intitolato <>): al comma 2, che <<l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno stato membro ad una impresa unica non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari>>; al comma 3, che: <<l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno stato membro ad una impresa unica non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari>>; al comma 4, che <>; -all’art. 6 (intitolato <>): al comma 1, che: << (…) Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso>>; al comma 2, che: <<se uno stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli concessi da tutte le autorità dello membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui copre periodo tre esercizi finanziari>>; al comma 3, che <<uno stato membro concede un nuovo aiuto de minimis conformemente a detto regolamento solo dopo aver verificato che esso non porterà l’importo totale degli aiuti concessi all’impresa interessata oltre il limite massimo fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del citato e nazionale di cui medesimo tutte le condizioni enunciate in quest’ultimo sono rispettate>>. 10 C) Interpellata su detto regolamento la Corte di giustizia dell’Unione europea, già con sentenza del 28 ottobre 2020 (INAIL, C- 608/19, EU:C:2020:865) aveva dichiarato che: <<1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale. 2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell’aiuto «de minimis»>>. In estrema sintesi, in quella occasione, la Corte di giustizia aveva stabilito che: a) le imprese hanno la possibilità di optare, fino alla data di concessione dell’aiuto, per la riduzione dell’importo o la rinuncia ad aiuti precedenti, al fine di non superare il massimale de minimis;
b) il rispetto dei massimali va verificato al momento in cui viene conferito il diritto a ricevere l’aiuto; c) la dichiarazione relativa agli aiuti ricevuti 11 nel triennio non è una condizione di ammissibilità della domanda, ma una condizione per la concessione dell’aiuto stesso, che deve essere verificata dallo Stato membro prima della concessione. In particolare, per quanto qui rileva, in motivazione, era stato rilevato (punto 27) che: <<…tanto l’articolo 3 di tale regolamento - che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato - quanto l’articolo 6 di detto regolamento - che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto - devono essere interpretati restrittivamente>>. D) Interpellata da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19 settembre 2024, la Corte europea ha altresì dichiarato che: <<1) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Stato de minimis all’agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti. 2) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che: la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione 12 dell’aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto>>. In motivazione la corte europea ha chiarito: a) al punto 25, che, <<finché il registro centrale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1408 2013 non divenga operativo nello stato membro interessato per un periodo tre esercizi fiscali, l’acquisizione della dichiarazione 1, tale costituisce, nell’ambito detto regolamento, una condizione necessaria la concessione nuovo aiuto de minimis”>>; b) al punto 27, che: <<l’acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, tale regolamento si inserisce nell’ambito dell’obbligo controllo da adempiere prima concessione dell’aiuto trattasi>>; c) al punto 30, che l’art. 3 e l’art. 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che <<essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis all’agricoltura prima della creazione completa integrale un registro centrale degli livello nazionale, senza esigere dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo alla natura altri stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso i due esercizi fiscali precedenti>>; d) al punto 34, che la dichiarazione <<può essere prodotta in una fase successiva del procedimento amministrativo relativo alla domanda di aiuto, purché tale dichiarazione, su dello stato membro interessato, sia stata ottenuta prima della concessione dell’aiuto>>; (enfasi aggiunta) e) al punto 35, che <<la presentazione della dichiarazione non è una condizione di ammissibilità domanda aiuto>>, ma <<una condizione per la concessione e, pertanto, il versamento di un 13 aiuto, che implica una siffatta dichiarazione sia necessaria prima della dell’aiuto e non dopo>>; f) al punto 36, che, <<qualora l’aiuto non sia stato concesso, in particolare a causa dell’assenza di domanda una siffatta dichiarazione, l’autorità competente può chiedere retroattivamente detta dichiarazione al fine valutare se possa ancora essere concesso>>. In estrema sintesi, per quanto qui rileva, la corte europea ha collocato l’onere di attivare il controllo e di ottenere la dichiarazione sull’autorità concedente, quale segmento necessario dell’obbligo di verifica “prima di concedere l’aiuto”. 4.2. La normativa nazionale A) Sul piano nazionale, la normativa europea è stata recepita, con Legge 115/2015, che ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti ed ha previsto l’istituzione delle Banche Dati SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); e con Decreto 31 maggio 2017, n. 115, che ha regolamentato il funzionamento del Registro. B) Occorre aggiungere che, nonostante già dal 2015 sia stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, l’istituzione di un registro centrale degli Aiuti di Stato a livello nazionale non risulta ancora completa ed integrata quanto meno con riferimento alle somme che le imprese percepiscono (come nel caso di specie) in virtù di sentenze o decreti ingiuntivi che riconoscono la debenza di Aiuti di Stato. Ne consegue la rilevanza della questione in esame nel perdurare di un regime incompleto delle Banche dati nazionali, vale a dire di un sistema informativo centralizzato nazionale. 4.3. La normativa regionale, in particolare, della Regione Marche. A) In epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 115/2015 (come qui rileva, trattandosi di indennizzo richiesto per l’annualità 2014), per quanto riguardava le aziende che operavano nel territorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle imprese 14 danneggiate dalla fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato con delega alle Regioni) era regolata, in attuazione dell’art. 4 della legge nazionale n. 157/1992, dall’art. 34 della legge regionale Marche n. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013. B) Precisamente: la legge regionale Marche n. 7/1995 (recante <<norme per la protezione della fauna selvatica e tutela dell’equilibrio ambientale disciplina dell’attività venatoria), all’art. 34 (in tema di << danni prodotti dalla nell’esercizio venatoria>>), prevedeva che: <<
1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. <<
2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. <<
3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia o al concessionario. <<3 bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi). 15 <<3 ter. Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali). <<3 quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni. <<3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa. <<3 sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016>>. C) In attuazione del suddetto articolo è stato emanato il regolamento regionale 13 marzo 2013, n. 1 (abrogato dall’art. 13, regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, ma vigente all’epoca dei fatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di <>), prevedeva: <<
1. I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’ATC. <<
2.Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedente di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto a integrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria. 16 <<
3.Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo aziendale: (…) <<
4. Il titolare dell’azienda o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti: (…) <<
5. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un’integrazione. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta. <<
6. Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7. <<
7. Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni. 5. Le risultanze del giudizio di merito e la decisione del ricorso Dal giudizio di merito è risultato che: a) la fattispecie in esame risale all’annualità 2014, primo triennio di applicazione del regime de minimis, quando ancora a livello nazionale non esisteva alcun tipo di banca dati (in quanto detti Registri sono stati istituti solo a decorrere dal 2017); b) la dichiarazione in autocertificazione non è stata richiesta nel 2014, ma è stata sollecitata durante il giudizio di primo grado (instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo); c) l’impresa, pur potendo produrre agevolmente detta dichiarazione, sottraendosi al generale obbligo di collaborazione, ha ritenuto di non doverla rilasciare ed ha coltivato l’azione in via esecutiva. Dal giudizio di merito è altresì emerso che: a) il giudice di appello non ha ravvisato alcuna allegazione, da parte dell’ATC, circa l’avvenuto superamento delle soglie de minimis in capo all’azienda; b) non era 17 emersa, all’esito dell’istruttoria, alcuna violazione sostanziale dei massimali. Orbene, alla luce del quadro normativo che precede - fermo restando che i danni cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole sono (non risarcibili, ma) indennizzabili secondo un tetto massimo di euro 15.000,00 computato su base triennale - va qui precisato che la dichiarazione dell’impresa richiedente (relativa agli aiuti percepiti nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità della domanda, integra pur sempre un adempimento che, quale strumento di controllo dell’ente e forma di collaborazione dell’impresa, deve risultare acquisito dall’autorità concedente prima della concessione dell’aiuto di Stato (detto aiuto di Stato, a norma del richiamato art. 3 co. 4 del Regolamento, si definisce “concesso” nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di riceverlo, indipendentemente dalla data della sua erogazione all’impresa stessa), con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, fino alla completa istituzione del Sistema Informativo Nazionale, non sorge in capo all’impresa il diritto all’indennizzo, che non può essere “accordato”, vale a dire riconosciuto (e men che meno, quindi, versato), senza violare la normativa eurounitaria in materia di divieto di aiuti di Stato. In altri termini, è illegittimo, per violazione della normativa eurounitaria, un aiuto de minimis concesso - e a maggior ragione corrisposto o in qualunque altro modo conseguito - senza la previa indefettibile autodichiarazione (finché non è divenuto operativo il sistema informativo centralizzato nazionale). È appena il caso di rilevare che un accertamento nel corso del giudizio non può sopperire, finché il procedimento sulla domanda di concessione dell’aiuto non si è concluso, alla carenza di autocertificazione, altrimenti eludendosi il principio eurounitario della 18 necessaria anteriorità dell’autocertificazione rispetto alla concessione dell’aiuto: mentre la produzione dell’autocertificazione in parola è certamente onere - di ben agevole adempimento, oltretutto - del richiedente, a prescindere dal fatto che gli sia stata chiesta da chi ne aveva l’obbligo e doveva erogare l’aiuto (e naturalmente restando irrilevante sia una normativa regionale che pretendesse di derogare alla normativa eurounitaria, sia qualsiasi sorta di affidamento del richiedente sulla prevalenza della prima o sulla non necessità di adempimenti invece indefettibili, impregiudicata eventualmente una responsabilità dell’erogante nei suoi diretti confronti). In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<in tema di aiuti stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del reg. (ue) n. 1408 2013, caso in cui non operi il sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione forma autocertificazione sul percepimento importi eccedenti tetto massimo triennale previsto deve sempre e comunque intervenire un momento antecedente concessione dell’aiuto (ossia riconoscimento medesimo), quanto essa essere recepita anteriormente alla (cioè al deliberativo che è sempre, ontologicamente, anteriore preordinata all’erogazione dell’aiuto. ne consegue che, fin tanto tale adempimento sia effettuato, sussiste capo all’impresa diritto delle somme richieste, potendosi procedere a difetto presupposto risultando indebito illegittimo, per violazione eurounitario, pagamento quelle>>. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato, dovrà valutare se nella fattispecie in esame sia intervenuto l’atto di controllo in tempo anteriore al conseguimento dell’aiuto. 19 Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie il ricorso e, per l’effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato. Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere estensore PA NN Il Presidente NC De ST
-ricorrente- contro AZIENDA AGRICOLA CAMARZANO DI DU PATRIZIA, in persona della titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA LUMACHINI, già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 8788 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 08/04/2026 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 249/2020 depositata il 11/02/2020; udita la relazione svolta all’udienza pubblica del dì 1/04/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, Dott. ALBERTO MICHELE CISTERNA che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati DA TI e FRANCESCA LUMACHINI, che hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste. FATTI DI CAUSA 1. Come analiticamente riportato nell’ordinanza interlocutoria 19/09/2024, n. 25223, di questa Corte - che sul punto qui si abbia per integralmente richiamata - per i danni patiti alla propria azienda agricola e ascritti alla fauna selvatica, TR BA agì in giudizio in via monitoria contro l’Ambito di caccia territorialmente competente e, proposta opposizione, fu chiamata in causa la Regione Marche. Respinta l’opposizione e rigettato pure l’appello, a seguito del ricorso per cassazione dell’Ambito di Caccia, questa Corte, con ordinanza n. 25223 del 19 settembre 2024, disponeva la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiedendo di voler interpretare la normativa di cui al Regolamento Ue n. 1408/2013 alla luce della correlazione esistente tra: a) l’art. 3, che istituisce il sistema degli Aiuti de minimis all’agricoltura con tetto triennale massimo di euro 15 mila;
b) l’art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all’erogazione degli Aiuti;
c) l’art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all’istituzione in ambito nazionale delle Banche Dati. In particolare, veniva chiesto alla corte europea di precisare se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi 3 ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all’agricoltura, nel primo triennio successivo all’istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell’Impresa richiedente circa l’entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento. In altri termini veniva chiesto di precisare se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto della presentazione della domanda di indennizzo ovvero possa intervenire in fase di controllo. In data 15 gennaio 2026 veniva depositata la sentenza interpretativa, resa dalla Corte di giustizia nel procedimento C-615/24, istruito per il caso in esame, mediante la quale la corte europea dava risposta ad entrambi i quesiti formulati da questa Corte. 2. Ad esito della sentenza di cui sopra è stata fissata l’odierna udienza pubblica. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ed i Difensori delle parti hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che il giudice di primo grado, rigettando l’opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la legittimazione passiva dell’ATC, in quanto l’art. 14 legge 157/1992 stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia provvedono all’erogazione di contributi per il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, anche con risorse 4 proprie, come previsto dall’art. 19, comma 7 legge regionale 7/1995 e dall’art. 2 del Regolamento Regione Marche n. 1 del 13.03.2013, secondo cui gli ATC devono risarcire tali danni e che, in caso di esaurimento dei fondi, concorrono con risorse proprie Nella qui impugnata sentenza, il Tribunale di Ancona - dopo aver dato atto (p. 12) che l’ATC aveva sostanzialmente riconosciuto la propria legittimazione passiva, in quanto il capo della sentenza di primo grado relativo all’eccezione di difetto di detta legittimazione non era stato oggetto di motivo di appello e lo stesso appellante aveva espressamente dato atto di essere il soggetto tenuto a corrispondere gli importi - ha rilevato (p. 13) che lo stesso ATC non aveva formulato alcuna richiesta di condanna nei confronti delle Regioni Marche e che non era ravvisabile da parte dell’ente regionale quell’inadempimento tale da giustificare l’estensione dell’appello anche nei suoi confronti, “non vertendosi chiaramente in una ipotesi di cause tra loro inscindibili”. Tale statuizione non ha formato oggetto di ricorso, con la conseguenza che sulla stessa si è formato giudicato interno e, venuta pertanto meno l’originaria inscindibilità quanto meno processuale, da un lato la relativa questione non è più revocabile in dubbio (e si lascia pertanto impregiudicata, anche sotto il profilo della sua conformità agli approdi ermeneutici di questa Corte di legittimità) e, dall’altro, risulta irrilevante che il ricorso introduttivo non sia stato notificato alla Regione Marche. 2. Tanto premesso, si rileva che l’Ambito di Caccia articola in ricorso due motivi. 2.1. Precisamente: con il primo motivo l’Ambito di Caccia censura la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per <<violazione degli artt. 3 e 6, paragrafi 1 2, del reg. ue 1408 2013, in combinato disposto con decreto mise 117 2017 direttoriale 28 07 2020 - inosservanza diritto comunitario 5 tema di aiuti stato alle imprese per danni cagionati all’agricoltura dalla fauna selvatica (violazione primato comunitario)>>, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato che: <<occorre mettere in evidenza, con riferimento al caso di specie, che quando l’azienda ha presentato la domanda indennizzo nel 2014 era già entrato vigore il regolamento europeo, ma allo stesso tempo perfettamente valido ed efficace regionale approvato delibera giunta n. 316 13, peraltro soli pochi mesi antecedente all’approvazione della norma comunitaria e che, come sopra chiarito, prevedeva una precisa modalità presentazione domanda. ... non v’è dubbio, allora, divergenza tra quanto previsto europeo le norme regionali abbia originato situazione oggettiva evidente incertezza, imputabile alle aziende danneggiate, sulle quali può certamente ricadere responsabilità tale confusione>>. Si duole che la sentenza impugnata <<manifesta un rilevante difetto di coordinamento tra le gerarchie delle fonti, laddove appare evidente che i principi affermati da una normazione comunitaria immediata applicabilità, quale è quella scaturente regolamento dell’unione europea, debbano per forza cosa prevalere su qualsivoglia disposizione interna in contrasto, anche solo parziale>>. In particolare, si duole che il giudice di seconde cure ha implicitamente affermato l’astratta applicabilità del sistema di indennizzo e del tetto triennale, ma non anche dei relativi corollari circa la cooperazione dell’Impresa richiedente all’attività di verifica ed il triennio di adeguamento delle Banche Dati SIAN, <<corollari che invece costituiscono un unicum con il sistema indennitario di base e non possono da questo essere scorporati a piacimento>>. Si duole altresì che il giudice di appello abbia, in tesi difensiva, erroneamente valutato la sfera applicativa e la portata delle normative in tema di autocertificazione dell’Impresa richiedente, qualificando la 6 stessa, di fatto, alla stregua di mero formalismo ostruzionistico dei procedimenti di pagamento, mentre in realtà la stessa costituisce un fondamentale e imprescindibile strumento per la verifica, da parte dell’Associazione ATC erogatore, dell’effettivo diritto dell’Impresa al percepimento degli Aiuti di Stato e, dunque, presupposto sostanziale e organico del pagamento stesso, anche al fine di scongiurare denegate ipotesi di “danno erariale” conseguente ad indebiti soggettivi/ oggettivi e derivante dall’imprudente utilizzo del Fondo di cui all’art. 41 L.R. 7/1995. In definitiva, secondo l’Ambito ricorrente, il giudice di appello avrebbe disapplicato i corollari del regime de minimis in favore dell’applicazione, nel caso concreto, dei differenti presupposti rinvenibili dalla normativa regionale, cui, di fatto, sarebbe stata attribuita una illegittima preminenza sulle sovraordinate normative dell’Unione Europea. 2.2. Con il secondo motivo l’Ambito di Caccia ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per <<falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale marche 1 2013, in relazione alla d.g.r. 103 2016, quanto contrastanti con il diritto comunitario. omessa disapplicazione delle norme di interno contrasto la normativa sovra-nazionale selfexecuting>> nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: <<... la disciplina regionale vigente nel momento in cui l’Azienda IC CA ha richiesto l’indennizzo non conteneva alcun richiamo alla normativa comunitaria ed imponeva alle aziende di presentare la domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’ATC, nella quale non era prevista la necessità di allegare una relazione relativa ad eventuali aiuti “de minimis” ricevuti, ma vi era soltanto una voce relativa ad eventuali benefici ricevuti a titolo di risarcimento del danno>>, per poi giungere alla seguente conclusione: 7 <<l’azienda agricola camarzano ha quindi agito nel rispetto delle formalità imposte dalla disciplina regionale, presentando la domanda attraverso modulistica messa a disposizione dall’atc ed allegando documentazione richiesta da tale (attraverso un pedissequo richiamo all’art. 7, comma 4 del regolamento regionale)>>. Sostiene parte ricorrente che l’Azienda agricola ha illegittimamente agito nel rispetto delle norme regionali, in quanto queste ultime si ponevano e si pongono in aperto e palese contrasto con la normativa comunitaria;
e che in senso contrario non vale invocare il principio del legittimo affidamento, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto non addebitabile all’azienda danneggiata la mancata produzione della dichiarazione in ordine all’eventuale ricezione di un aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e in quello ancora in corso. In definitiva, secondo l’Ambito di Caccia ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale in quanto contrastante con la normativa comunitaria. 3. Il ricorso, esaminati congiuntamente per l’evidente loro intima connessione i due motivi in cui si articola, è fondato. 4. Occorre preliminarmente ricostruire, sia pure per sintesi, il quadro normativo esistente in materia di aiuti di Stato in caso di danni cagionati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica ad imprese marchigiane prima della istituzione del Sistema informatico nazionale. 4.1. La normativa comunitaria A) Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede: a) all’articolo 107 comma primo, che: <<salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino minaccino di falsare la 8 concorrenza>>; b) all’art. 108 comma terzo, che: <<alla commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno norma dell’articolo 107, la inizia senza indugio procedura prevista dal paragrafo precedente. lo stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate prima tale abbia condotto una decisione finale>>; c) all’art. 108 comma quarto, che: << La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo>>. B) In relazione all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo), il Regolamento Ue n. 1408/2013 - dopo aver premesso: a) al considerando n. 20, che: << (…) Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile>>; b) al considerando n. 21, che: <<prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni stato membro verifichi il nuovo aiuto non comporti superamento del massimale minimis» o limite nazionale nello in questione e siano soddisfatte le altre condizioni presente regolamento>>; 9 - all’articolo 3 (intitolato <
b) il rispetto dei massimali va verificato al momento in cui viene conferito il diritto a ricevere l’aiuto; c) la dichiarazione relativa agli aiuti ricevuti 11 nel triennio non è una condizione di ammissibilità della domanda, ma una condizione per la concessione dell’aiuto stesso, che deve essere verificata dallo Stato membro prima della concessione. In particolare, per quanto qui rileva, in motivazione, era stato rilevato (punto 27) che: <<…tanto l’articolo 3 di tale regolamento - che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato - quanto l’articolo 6 di detto regolamento - che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto - devono essere interpretati restrittivamente>>. D) Interpellata da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19 settembre 2024, la Corte europea ha altresì dichiarato che: <<1) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Stato de minimis all’agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti. 2) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che: la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione 12 dell’aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto>>. In motivazione la corte europea ha chiarito: a) al punto 25, che, <<finché il registro centrale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1408 2013 non divenga operativo nello stato membro interessato per un periodo tre esercizi fiscali, l’acquisizione della dichiarazione 1, tale costituisce, nell’ambito detto regolamento, una condizione necessaria la concessione nuovo aiuto de minimis”>>; b) al punto 27, che: <<l’acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, tale regolamento si inserisce nell’ambito dell’obbligo controllo da adempiere prima concessione dell’aiuto trattasi>>; c) al punto 30, che l’art. 3 e l’art. 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che <<essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis all’agricoltura prima della creazione completa integrale un registro centrale degli livello nazionale, senza esigere dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo alla natura altri stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso i due esercizi fiscali precedenti>>; d) al punto 34, che la dichiarazione <<può essere prodotta in una fase successiva del procedimento amministrativo relativo alla domanda di aiuto, purché tale dichiarazione, su dello stato membro interessato, sia stata ottenuta prima della concessione dell’aiuto>>; (enfasi aggiunta) e) al punto 35, che <<la presentazione della dichiarazione non è una condizione di ammissibilità domanda aiuto>>, ma <<una condizione per la concessione e, pertanto, il versamento di un 13 aiuto, che implica una siffatta dichiarazione sia necessaria prima della dell’aiuto e non dopo>>; f) al punto 36, che, <<qualora l’aiuto non sia stato concesso, in particolare a causa dell’assenza di domanda una siffatta dichiarazione, l’autorità competente può chiedere retroattivamente detta dichiarazione al fine valutare se possa ancora essere concesso>>. In estrema sintesi, per quanto qui rileva, la corte europea ha collocato l’onere di attivare il controllo e di ottenere la dichiarazione sull’autorità concedente, quale segmento necessario dell’obbligo di verifica “prima di concedere l’aiuto”. 4.2. La normativa nazionale A) Sul piano nazionale, la normativa europea è stata recepita, con Legge 115/2015, che ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti ed ha previsto l’istituzione delle Banche Dati SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); e con Decreto 31 maggio 2017, n. 115, che ha regolamentato il funzionamento del Registro. B) Occorre aggiungere che, nonostante già dal 2015 sia stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, l’istituzione di un registro centrale degli Aiuti di Stato a livello nazionale non risulta ancora completa ed integrata quanto meno con riferimento alle somme che le imprese percepiscono (come nel caso di specie) in virtù di sentenze o decreti ingiuntivi che riconoscono la debenza di Aiuti di Stato. Ne consegue la rilevanza della questione in esame nel perdurare di un regime incompleto delle Banche dati nazionali, vale a dire di un sistema informativo centralizzato nazionale. 4.3. La normativa regionale, in particolare, della Regione Marche. A) In epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 115/2015 (come qui rileva, trattandosi di indennizzo richiesto per l’annualità 2014), per quanto riguardava le aziende che operavano nel territorio della Regione Marche, la materia degli indennizzi alle imprese 14 danneggiate dalla fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato con delega alle Regioni) era regolata, in attuazione dell’art. 4 della legge nazionale n. 157/1992, dall’art. 34 della legge regionale Marche n. 7/1995 e dal regolamento Regione Marche n. 1/2013. B) Precisamente: la legge regionale Marche n. 7/1995 (recante <<norme per la protezione della fauna selvatica e tutela dell’equilibrio ambientale disciplina dell’attività venatoria), all’art. 34 (in tema di << danni prodotti dalla nell’esercizio venatoria>>), prevedeva che: <<
1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. <<
2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone per l’addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. <<
3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia o al concessionario. <<3 bis. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Fondo regionale per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nel quale sono iscritte le somme che la Regione provvede a corrispondere ai soggetti coinvolti in incidenti stradali con esemplari di fauna selvatica diversi da quelli di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n.17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi). 15 <<3 ter. Sono esclusi dall’indennizzo di cui al comma 3 bis gli incidenti avvenuti nelle aree affidate a soggetti diversi, quali le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali). <<3 quater. La Giunta regionale determina le condizioni, i criteri e le modalità per accedere all’indennizzo di cui al comma 3 bis. Resta ferma la necessità del rilascio da parte dell’interessato di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi altra pretesa, precedente o successiva, ovvero a eventuale citazione in giudizio per il risarcimento dei medesimi danni. <<3 quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli, valutati in euro 800.000,00 per l’anno 2018, si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione della spesa. <<3 sexies. Le disposizioni introdotte dai commi da 3 bis a 3 quater si applicano agli incidenti avvenuti a far data dal 1° gennaio 2016>>. C) In attuazione del suddetto articolo è stato emanato il regolamento regionale 13 marzo 2013, n. 1 (abrogato dall’art. 13, regolamento regionale 10 giugno 2019, n. 3, ma vigente all’epoca dei fatti di causa), che, all’art. 7 (in tema di <
1. I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’ATC. <<
2.Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedente di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto a integrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria. 16 <<
3.Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo aziendale: (…) <<
4. Il titolare dell’azienda o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti: (…) <<
5. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un’integrazione. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta. <<
6. Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7. <<
7. Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni. 5. Le risultanze del giudizio di merito e la decisione del ricorso Dal giudizio di merito è risultato che: a) la fattispecie in esame risale all’annualità 2014, primo triennio di applicazione del regime de minimis, quando ancora a livello nazionale non esisteva alcun tipo di banca dati (in quanto detti Registri sono stati istituti solo a decorrere dal 2017); b) la dichiarazione in autocertificazione non è stata richiesta nel 2014, ma è stata sollecitata durante il giudizio di primo grado (instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo); c) l’impresa, pur potendo produrre agevolmente detta dichiarazione, sottraendosi al generale obbligo di collaborazione, ha ritenuto di non doverla rilasciare ed ha coltivato l’azione in via esecutiva. Dal giudizio di merito è altresì emerso che: a) il giudice di appello non ha ravvisato alcuna allegazione, da parte dell’ATC, circa l’avvenuto superamento delle soglie de minimis in capo all’azienda; b) non era 17 emersa, all’esito dell’istruttoria, alcuna violazione sostanziale dei massimali. Orbene, alla luce del quadro normativo che precede - fermo restando che i danni cagionati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole sono (non risarcibili, ma) indennizzabili secondo un tetto massimo di euro 15.000,00 computato su base triennale - va qui precisato che la dichiarazione dell’impresa richiedente (relativa agli aiuti percepiti nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità della domanda, integra pur sempre un adempimento che, quale strumento di controllo dell’ente e forma di collaborazione dell’impresa, deve risultare acquisito dall’autorità concedente prima della concessione dell’aiuto di Stato (detto aiuto di Stato, a norma del richiamato art. 3 co. 4 del Regolamento, si definisce “concesso” nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di riceverlo, indipendentemente dalla data della sua erogazione all’impresa stessa), con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, fino alla completa istituzione del Sistema Informativo Nazionale, non sorge in capo all’impresa il diritto all’indennizzo, che non può essere “accordato”, vale a dire riconosciuto (e men che meno, quindi, versato), senza violare la normativa eurounitaria in materia di divieto di aiuti di Stato. In altri termini, è illegittimo, per violazione della normativa eurounitaria, un aiuto de minimis concesso - e a maggior ragione corrisposto o in qualunque altro modo conseguito - senza la previa indefettibile autodichiarazione (finché non è divenuto operativo il sistema informativo centralizzato nazionale). È appena il caso di rilevare che un accertamento nel corso del giudizio non può sopperire, finché il procedimento sulla domanda di concessione dell’aiuto non si è concluso, alla carenza di autocertificazione, altrimenti eludendosi il principio eurounitario della 18 necessaria anteriorità dell’autocertificazione rispetto alla concessione dell’aiuto: mentre la produzione dell’autocertificazione in parola è certamente onere - di ben agevole adempimento, oltretutto - del richiedente, a prescindere dal fatto che gli sia stata chiesta da chi ne aveva l’obbligo e doveva erogare l’aiuto (e naturalmente restando irrilevante sia una normativa regionale che pretendesse di derogare alla normativa eurounitaria, sia qualsiasi sorta di affidamento del richiedente sulla prevalenza della prima o sulla non necessità di adempimenti invece indefettibili, impregiudicata eventualmente una responsabilità dell’erogante nei suoi diretti confronti). In definitiva, il ricorso viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<in tema di aiuti stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del reg. (ue) n. 1408 2013, caso in cui non operi il sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione forma autocertificazione sul percepimento importi eccedenti tetto massimo triennale previsto deve sempre e comunque intervenire un momento antecedente concessione dell’aiuto (ossia riconoscimento medesimo), quanto essa essere recepita anteriormente alla (cioè al deliberativo che è sempre, ontologicamente, anteriore preordinata all’erogazione dell’aiuto. ne consegue che, fin tanto tale adempimento sia effettuato, sussiste capo all’impresa diritto delle somme richieste, potendosi procedere a difetto presupposto risultando indebito illegittimo, per violazione eurounitario, pagamento quelle>>. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato, dovrà valutare se nella fattispecie in esame sia intervenuto l’atto di controllo in tempo anteriore al conseguimento dell’aiuto. 19 Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie il ricorso e, per l’effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, nella persona di diverso Magistrato. Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere estensore PA NN Il Presidente NC De ST