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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
25.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 886/2023
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Totaro e Vincenzo Parte_1
Maria Adinolfi, come in atti
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Stefano Azzano, in virtù di procura generale alle liti come in atti.
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui innanzi, la nullità e\o la inefficacia o comunque l'annullabilità, o in ogni caso l'illegittimità del provvedimento CP_1
7021.07/01/2022.0003804 trasmesso in data 19.1.22, a mezzo del quale l'Istituto di
Previdenza comunica l'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e l'azienda Beauty School srl per il periodo da dicembre 2019 a settembre 2020 nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con ogni consequenziale pronuncia;
2) vittoria di onorari e spese di giudizio.” La ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere in possesso della laurea in Economia e
Commercio e di aver prestato, in condizione di subordinazione, attività di insegnamento presso la Beauty School srl, in Angri via Cupa Mastrogenaro 13,
Istituto Paritario “La EN” da dicembre 2019 a settembre 2020; in data 19.1.22 perveniva alla ricorrente “Provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato”, con cui le era comunicato che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n° 2018001677/DDL del 10/08/2021 era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato da lei instaurato con l'azienda BEAUTY SCHOOL - societa' a responsabilita' limitata - Matr. 7213550939, per i periodi da Dicembre 2019 a
Settembre 2020, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.; di avere proposto, in seguito all'accesso agli atti, in data 4.4.2022, ricorso ex art. 42 l. n. 88/89, rimasto senza esito;
di aver prestato attività di insegnamento, in condizione di subordinazione, con continuità e pieno inserimento nella struttura aziendale, presso l'Istituto Paritario La EN;
in particolare, era stata assunta dalla Beauty School srl con contratto di lavoro subordinato del 9.12.2019, con mansione di professore di economia e matematica;
con atto del 10.12.2019 le era stata conferita la nomina annuale di insegnante di Matematica (6 ore, classe Va e Vb)
e di Economia Aziendale (6 ore, classe IIIa); il rapporto era stato tempestivamente comunicato agli enti di competenza;
conformemente le venivano rilasciati gli statini retributivi e veniva retribuita;
altrettanto conformemente erano stati adempiuti gli oneri contributivi, come attestavano gli Uni Emens e gli attestati di versamento;
in virtù di tale rapporto era ovviamente tenuta all'osservanza di un preciso orario di lavoro di complessive 12 ore settimanali: orientativamente dalle ore 9.00 alle ore
13.00, per sei giorni a settimana e comunque al rispetto del calendario stabilito dal
Collegio Docenti e dalla Dirigenza dell'Istituto; la prestazione era stata sempre resa presso l'Istituto professionale “La EN” sito in Angri, Cupa Mastrogenaro 13, pienamente inserita nell'organizzazione dello stesso, alle complete dipendenze del
Dirigente ( e sottoposta alle sue direttive;
aveva sempre svolto le Testimone_1 mansioni di docente di matematica (classi classe Va e Vb) ed economia (classe IIIa) come da documentazione agli atti, gestendo i relativi corsi e tutte le attività ad essi connesse (ricevimento professori, scrutini, collegi docenti, esami di stato etc....), nel rispetto delle direttive del Dirigente scolastico ed utilizzando a tal fine il substrato dell'Istituto; era tenuta a giustificare le proprie assenze ed era sottoposta al potere disciplinare del Dirigente, anche se di esso non vi era mai stata necessità di esercizio;
nello svolgimento di dette funzioni, la ricorrente riceveva direttive dal Dirigente, sotto la cui direzione ella costantemente svolgeva la sua prestazione lavorativa;
il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità per l'intero anno scolastico 2019/2020, come attestato, anche, dal Dirigente dell'Istituto (doc. 8), presenziando anche agli esami di stato;
la ricorrente aveva percepito regolare retribuzione mensile come da statini paga in atti;
la piena corrispondenza tra le risultanze documentali e la realtà fattuale era dimostrata dalla copia dei giornali di classe che La EN aveva depositato, come prescritto, presso il Liceo Statale Mons. B. e che in Per_1 seguito ad istanza di accesso agli atti che Beauty School erano stati consegnati alla ricorrente;
era dimostrata altresì dalla corrispondenza e-mail che la ricorrente aveva intrattenuto, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, con i suoi studenti, nel corso della didattica a distanza (doc. 13, 14); dai time sheet della formazione a distanza (doc. 18,
19 20); dalla partecipazione, quale membro della commissione per gli esami di stato, confermata dalla nomina del 24.8.2020 (doc. 21), dal portale SIDI del (doc. CP_2
21), dall'atto di configurazione ufficiale della commissione di esami (doc. 21), dal materiale fotografico (doc. 21), e dalla documentazione tutta versata in atti.
Ha quindi eccepito la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 7
L. n. 241/90 e per omessa motivazione;
nel merito, l'infondatezza dello stesso in quanto il rapporto si era effettivamente svolto conformemente alle risultanze di cui alla documentazione agli atti in ineludibile condizione di subordinazione.
L' si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza ella domanda alla luce CP_1 dell'allegato accertamento ispettivo ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni dirimenti di seguito esposte.
E' opportuno, ai fini di una migliore comprensione della vicenda in questione, riepilogare l'indagine amministrativa da cui è scaturito il provvedimento oggetto di impugnazione.
Invero, gli accertamenti ispettivi relativi al periodo dal 07.07.2017 al 30.11.2020 nei confronti della scuola paritaria denominata "BEAUTY SCHOOL SRL", matricola
7213550939, definiti con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2018001677/DDL del 10.08.2021, determinavano il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente per il periodo 09.12.2019-15.09.2020.
Come emerge dal citato verbale ispettivo, l'accertamento era stato finalizzato, in particolare, a verificare l'autenticità dei numerosi rapporti di lavoro formalmente instaurati dalla “Beauty School s.r.l.” nel periodo intercorso tra luglio 2017 e novembre 2020.
In via preliminare, come evidenziato dall'Istituto, veniva verificato dagli ispettori l'effettivo fabbisogno di lavoratori necessari per lo svolgimento delle attività esercitate dalla società, tenuto conto della dimensione aziendale, dell'offerta scolastica e formativa e del numero degli alunni iscritti;
da ciò emergeva una consistenza anomala e crescente della forza lavoro dichiarata occupata. Nel corso degli accertamenti, era, inoltre, acquisita presso gli Controparte_3 la documentazione presentata dalla scuola in oggetto, così
[...] come previsto dalle norme di riferimento vigenti. Detta documentazione, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), consentiva di rilevare significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituzione scolastica, mediante le previste comunicazioni UniLav e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all'Ufficio provinciale M.I.U.R. e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, risultando irragionevole e spropositato il numero di rapporti di lavoro denunciati, soprattutto per il personale non docente. Il confronto delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo e le verifiche della documentazione acquisita nel corso del procedimento conducevano gli accertatori a ritenere insussistenti i rapporti di lavoro denunciati dalla Società ispezionata nei confronti delle persone elencate e per i periodi di lavoro indicati nel verbale di accertamento. Le verifiche effettuate dagli Ispettori verbalizzanti, pertanto, conducevano all'annullamento/disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della Scuola per il periodo indicato, ritenuto non connotato da quegli elementi cd. sintomatici caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Ha quindi evidenziato la difesa dell'Istituto che dall'esame delle dichiarazioni rese e dal raffronto delle stesse con i flussi Unilav (comunicazione obbligatorie di assunzione/cessazione), i flussi Uniemens e i contratti di lavoro stipulati, acquisiti nel corso dell'accertamento, era apparsa evidente ai verbalizzanti la creazione surrettizia di documentazione (contratti di lavoro, unilav, libro unico, buste paga etc.) finalizzata esclusivamente alla costituzione di fittizi rapporti di lavoro diretti, nella fattispecie, a consentire ai beneficiari di acquisire un valido titolo (punteggio) per l'inserimento nelle graduatorie dei personale della Scuola.
Il verbale ispettivo è stato confermato dalla teste , la quale ha Testimone_2 testualmente dichiarato: “Sono l'ispettrice verbalizzante e ho seguito personalmente la vicenda che traeva origine da un'indagine penale della procura di Nocera Inferiore, attivata dalla sede di Nocera. L'indagine ha riguardato 12 scuole in CP_1 quanto risultavano esistenti dei rapporti di lavoro fittizi. Infatti, 1500 rapporti di lavoro sono stati annullati. Nel caso della Beauty School s.r.l., l'indagine ha interessato 231 posizioni e abbiamo sentito 50 lavoratori circa;
per quanto riguarda la ricorrente non abbiamo trovato il suo nominativo nelle schede di funzionamento e successive variazioni che la scuola è tenuta ad inviare all'ufficio scolastico provinciale, ed inoltre, nessun lavoratore ha citato il nominativo della ricorrente. Le schede di funzionamento d inviate per obbligo entro il 30 settembre di ogni anno, ma devono essere inviate anche le variazioni successive;
per il resto mi riporto al verbale ispettivo che confermo”.
Ciò posto, avuto riguardo allo specifico caso della docente , va ritenuta Pt_1
l'infondatezza dei rilievi dell'Istituto. Difatti, lo svolgimento effettivo di attività lavorativa di insegnamento nell'anno scolastico 2019/2020 è stato provato a mezzo della copiosissima documentazione versata agli atti del giudizio che evidenzia l'attività svolta dalla ricorrente nel corso dell'intero anno scolastico, nelle classi assegnatele, sino all'atto conclusivo dell'esame di stato, della cui commissione la ricorrente ha fatto parte. In particolare, la realtà fattuale è dimostrata dalla copia dei giornali di classe che La EN ha depositato, come prescritto, presso il Liceo Statale Mons. e che (in Tes_3 seguito ad istanza di accesso agli atti) sono stati consegnati alla ricorrente, nonché dalla corrispondenza e-mail che la ricorrente ha intrattenuto, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, con i suoi studenti, nel corso della didattica a distanza (docc.
13, 14); dai time sheet della formazione a distanza (doc.c 18, 19 20); dalla partecipazione, quale membro della commissione per gli esami di stato, confermata dalla nomina del 24.8.2020 (doc. 21), dal portale SIDI del (doc. 21), dall'atto CP_2 di configurazione ufficiale della commissione di esami (doc. 21), dai modelli
Uniemens con le pedisseque ricevute di versamento e l'attestazione di presentazione. Inoltre, l'istruttoria orale ha ulteriormente confermato l'effettività del rapporto di lavoro in oggetto;
la teste ha dichiarato: “Sono stata docente della Tes_4
Beauty School s.r.l. dal 20 febbraio al 31 agosto 2020. Ho insegnato scienze motorie.
Ho conosciuto la ricorrente che è entrata a scuola prima di me come insegnante di
Matematica per le classi 5° e di Economia per le classi 3°. Non ricordo con precisione il periodo in cui ha iniziato ma sicuramente prima di me, in quanto quando ho iniziato io già lavorava;
ha lavorato sino al 31 agosto, in quanto i contratti erano per tutti con scadenza il 31 agosto 2020. A causa dell'emergenza sanitaria, l'attività didattica in presenza è stata sospesa. Inizialmente non era stata attivata la DAD e quindi provvedevamo ad inviare il materiale a mezzo e-mail, in seguito, venne attivata la DAD fino al termine delle attività didattiche. Anche nel periodo in cui lavoravamo a mezzo e-mail, c'era un orario in cui dovevamo essere operativi ed in ogni caso, c'era un controllo delle presenze dei ragazzi sul registro.
Abbiamo effettuato sin da subito i collegi dei docenti online ed eravamo presenti tutti, ho visto la ricorrente collegata online, lo ricordo con precisione in quanto ebbe il covid-19 in una forma importante. La scuola controllava la nostra presenza in servizio verificando data e ora dell'e-mail inviate. Abbiamo comunque portato a termine l'attività didattica e sono stati effettuati gli esami di maturità per gli alunni delle classi 5° e quindi anche per gli alunni della professoressa . Nel 2020 Pt_1 furono previsti tutti membri interni, di conseguenza, la ricorrente faceva parte della commissione di esami.”
In punto di diritto, si ricorda che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n.
n. 9251 del 19/04/2010 ).
La Corte di legittimità ha ancora chiarito che “ i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte
l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese
"de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (v. Cass. n.23252 del 28/08/2024).
Orbene, nella specie, le risultanze istruttorie hanno smentito, con riferimento alla docente , l'ipotesi della fittizietà del rapporto disconosciuto dall' , Pt_1 CP_1 sostenuta in base a valutazioni di carattere generale, senza precisi e concreti elementi
“di fatto” nei confronti dell'odierna ricorrente. Di contro, vi è una copiosa documentazione confermativa dell'effettivo svolgimento di attività di insegnamento per l'intero anno scolastico 2019/2020, sino all'esame di stato;
documentazione pienamente coerente con la testimonianza della teste . Tes_4
Occorre chiarire che, non conoscendosi l' esito dell'indagine penale, non vi sono elementi per dubitare della veridicità della suddetta documentazione ed in particolare della copia dei giornali di classe, i quali costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti (Cass. pen. N. 47241/2019).
In definitiva, va dichiarato illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e l'azienda Beauty School srl per il periodo da dicembre 2019 a settembre 2020; per l'effetto l' dovrà CP_1 adottare i provvedimenti consequenziali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e l'azienda Beauty School srl per il periodo da dicembre 2019 a settembre 2020.
Condanna l'Istituto al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1800,00, oltre spese generali , IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 25.03.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè