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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2939/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
ZZ CC, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9756/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Società_1 S.p.a. (gia' Ricorrente_1 S.p.a.) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20203T0035570000012021001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7993/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, la società Società_1 S.P.A., già Ricorrente_1 Spa, con sede in Indirizzo_1 , in persona del legale rappresentante Dott. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dal Dott. Difensore_2, dottore commercialista e dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2020/3T/003557/000/001/2021/001 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro di Euro 11.000,00 oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica per complessivi € 14.960,00, per il rinnovo dell'annualità 1.2.2021 relativa al contratto di locazione registrato presso l'Ufficio di Roma 1 al n. 3557 Serie 3T ritenuto omesso, chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
Con memoria depositata in data 11 dicembre 2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma chiedendo di dichiarare cessata la materia del giudizio in quanto in data 11 dicembre
2024 aveva annullato l'atto avendo verificata l'applicabilità al contratto in parola dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi della legge n. 946 del 1966.
All'udienza del 10 settembre 2025, le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'atto impugnato era stato annullato. La ricorrente chiedeva, però, che l'Amministrazione fosse condannata al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto perché è cessata la materia del contendere.
L'Amministrazione, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato e documentato che in data 11/12/2024, in autotutela, aveva appurata l'applicabilità al contratto in parola dell'esenzione dell'imposta di registro ex
L. 946/66 e, conseguentemente, aveva annullato l'annullamento qui impugnato.
Tale nuova determinazione fa venir meno la materia del contendere.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Il provvedimento di annullamento, infatti, sebbene intervenuto dopo l'instaurazione del contenzioso (22 maggio 2024), è conseguito a un'istanza in autotutela della ricorrente datata 11 dicembre 2024. Inoltre, non risulta provata la sussistenza del diritto all'esenzione al momento della registrazione del contratto, non essendo stata fornita idonea documentazione dalle parti in tale sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, 10 settembre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Riccardo Rizzi
ES TE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
ZZ CC, Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9756/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Società_1 S.p.a. (gia' Ricorrente_1 S.p.a.) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20203T0035570000012021001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7993/2025 depositato il
15/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, la società Società_1 S.P.A., già Ricorrente_1 Spa, con sede in Indirizzo_1 , in persona del legale rappresentante Dott. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dal Dott. Difensore_2, dottore commercialista e dall'Avv. Difensore_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2020/3T/003557/000/001/2021/001 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'imposta di registro di Euro 11.000,00 oltre sanzioni ed interessi e spese di notifica per complessivi € 14.960,00, per il rinnovo dell'annualità 1.2.2021 relativa al contratto di locazione registrato presso l'Ufficio di Roma 1 al n. 3557 Serie 3T ritenuto omesso, chiedendone l'annullamento perché illegittimo.
Con memoria depositata in data 11 dicembre 2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale I di Roma chiedendo di dichiarare cessata la materia del giudizio in quanto in data 11 dicembre
2024 aveva annullato l'atto avendo verificata l'applicabilità al contratto in parola dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi della legge n. 946 del 1966.
All'udienza del 10 settembre 2025, le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere in quanto l'atto impugnato era stato annullato. La ricorrente chiedeva, però, che l'Amministrazione fosse condannata al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto dalle parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto perché è cessata la materia del contendere.
L'Amministrazione, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato e documentato che in data 11/12/2024, in autotutela, aveva appurata l'applicabilità al contratto in parola dell'esenzione dell'imposta di registro ex
L. 946/66 e, conseguentemente, aveva annullato l'annullamento qui impugnato.
Tale nuova determinazione fa venir meno la materia del contendere.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Il provvedimento di annullamento, infatti, sebbene intervenuto dopo l'instaurazione del contenzioso (22 maggio 2024), è conseguito a un'istanza in autotutela della ricorrente datata 11 dicembre 2024. Inoltre, non risulta provata la sussistenza del diritto all'esenzione al momento della registrazione del contratto, non essendo stata fornita idonea documentazione dalle parti in tale sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, 10 settembre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Riccardo Rizzi
ES TE