Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 212/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nata a [...] la LA (Bn) il 26.09.1960 ed ivi residente Parte_1
alla Via Largo Cimitero n. 4 (c.f: ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Telese (BN) alla Via Frosinone n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Simone ( ) che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2
unitamente e disgiuntamente all' Avv. Giovanni Girolamo
(c.f.. – pec , giusta C.F._3 Email_1
procura in calce al ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e
[...] P.IVA_1 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliato presso l' , Controparte_2
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 05/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10
1
FATTO E DIRITTO
1. Cont Con ricorso depositato il 20.1.25 parte ricorrente, dipendente del assunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, profilo professionale
“collaboratore scolastico”, con decorrenza giuridica dal 01/09/2007, prima di essere assunta a tempo indeterminato, aveva svolto, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come collaboratore scolastico presso varie scuole statali.
A seguito dell'immissione in ruolo, si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs.
n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.
In particolare, la ricostruzione della carriera è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente
(sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo, la parte ricorrente ha chiesto al giudice di condannare il CP_5
alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive, come dettagliatamente indicate negli allegati conteggi.
Inoltre, successivamente all'immissione in ruolo, la parte ricorrente ha potuto verificare l'attribuzione della fascia stipendiale 15-20 al 10/11/2017 anziché al
2 14/12/2015 e ciò anche in ragione del mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai fini della progressione del passaggio alla fascia stipendiale superiore.
Ha adito il Tribunale al fine di “
1.Accertare e dichiarare - fermo ed impregiudicato l'integrale riconoscimento dell'anzianità economico giuridica maturata per il servizio di ruolo prestato nell'anno scolastico di prova e previa disapplicazione, per il resto, del decreto di ricostruzione di carriera per cui è causa, nonché previa disapplicazione del combinato disposto degli art. artt. 569
e 570 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto, nel testo ratione temporis vigente - il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio pre - ruolo per cui è causa prestato con contratti di lavoro a tempo determinato;
2. sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere riconoscimento a soli fini giuridici dell'anno di servizio
2013 nei ruoli del personale ATA, come in atti descritto;
3. in ragione del predetto integrale riconoscimento di tutto il predetto servizio pre - ruolo e dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'adeguamento del trattamento giuridico-economico alla stessa spettante a decorrere dalla data di conferma in ruolo (01/09/2007);
4. condannare l'amministrazione resistente ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto nei precedenti punti e ad adeguare il trattamento giuridico-economico a lei spettante in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e dell'anno 2013, con collocazione nella corretta posizione lavorativa maturata o ritenuta di giustizia;
5. condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 6.518,73, comprensiva della 13^mensilità, a titolo di differenze retributive tra quanto da quest'ultima percepito e quanto alla stessa dovuto in virtù del predetto adeguamento retributivo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi legali e la rivalutazione
3 monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo, il tutto come dettagliatamente indicate negli allegati conteggi;
6. condannare l'amministrazione resistente a regolarizzare la relativa posizione contributiva ed assicurativa;
7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Cont Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
2.
Ciò posto, il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (come quello non di ruolo prestato dalla parte ricorrente) può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria.
E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che:
4 la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05,
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
5 Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass.
8.2.2016, n. 2468).
Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, sia perché in nessun modo evidenziate dal sia perché comunque la natura non di ruolo del rapporto di CP_5
lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Va inoltre aggiunto che anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati
Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
6 previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass.
23.11.2016, n. 23868 e Cass. 6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del CP_5
stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del non di ruolo CP_5
spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni non sono suscettibili di modifiche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia 20 settembre 2018 , secondo la quale "la Per_2
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
Ciò perché siamo in presenza, nel caso di specie, non di un docente, ma di un collaboratore scolastico che, durante i plurimi rapporti a termine come precario e fino all'immissione in ruolo, non ha svolto sostituzioni temporanee ma ha lavorato con continuità, provvedendo a svolgere sempre la medesima attività di collaboratore scolastico e non ha insegnato "svariate materie".
7 Peraltro, il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale ata, anche dopo la citata Corte di giustizia 20 settembre 2018, è stato effettuato dalla recente Cass. 28.11.2019, n. 31150, proprio nei termini di cui sopra.
La Suprema Corte infatti ha chiarito che “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". ……l personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".”
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente durante l'intero servizio di pre-ruolo effettuato (v. certificato di servizio) alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato. Cont Dette progressioni stipendiali sono quelle previste per i dipendenti del a tempo indeterminato ed in vigore al momento del primo anno di servizio pre- ruolo.
In particolare, nel settore scolastico le progressioni stipendiali avvengono per anzianità di anni raggruppate in determinate fasce o scaglioni. Fino al 2011, gli
8 scaglioni stipendiali erano sette :
0-2 anni, 3-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e da 35 anni in avanti.
Con riguardo alla posizione della parte ricorrente, sono questi gli scaglioni da applicare, e non quelli rimodulati a partire dal 2011 (con l'accorpamento della prima fascia, portata a 0-8 anni), poiché occorre fare riferimento al sistema in vigore alla data in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa, e non a quello in cui opera la ricostruzione della carriera.
Pertanto, il va pertanto condannato al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente delle differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
La conseguenza di quanto detto è che al momento della ricostruzione della carriera (dopo il primo anno successivo all'immissione in ruolo) la parte ricorrente aveva diritto di vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale.
Da tutto ciò consegue il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio pre ruolo effettivamente prestato in virtù di contratti a tempo determinato e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento con condanna il convenuto ad CP_1
operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al capo che precede , a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e a corrisponderle le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale dall'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
3.
9 Con riferimento al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e quindi del computo dello stesso per il passaggio di fascia stipendiale si osserva quanto segue.
L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.
Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
10 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 ha previsto che “per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….” e l'art. 64 del d.l. n.
112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere Controparte_6
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_6
11 ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”.
L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità del 2013
Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
È poi intervenuto il DL n. 3/2014 che, all'art. 1 co. 4 ha disposto: “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo
9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità si era inizialmente pronunciata sulla questione, ritenendo che le disposizioni del DL 78/2010, inerenti al “blocco”, erano riferite esclusivamente agli incrementi stipendiali e non anche al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non
è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto
12 per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. Civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, con la pronuncia n. 13618/2025, la Suprema Corte ha parzialmente superato il predetto principio, ritenendo che ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
La Corte, infatti, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 9 c. 23- nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici-, non ha limitato temporalmente la
“sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012 e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
310/2013, i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità di cui al DL
78/2010 era quella di garantire un risparmio di spesa e “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità
13 (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale ed in applicazione dei principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini della progressione di fascia stipendiale.
Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
14 4.
Le spese di lite vanno compensate della metà tenuto conto dell'accoglimento parziale e liquidate in dispositivo al minimo stante la serialità della controversia, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
5.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio pre ruolo effettivamente prestato in virtù di contratti a tempo determinato e alla collocazione nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e, per l'effetto, condanna il convenuto ad operare la ricostruzione della carriera CP_1
della parte ricorrente secondo quanto previsto al capo che precede, a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e a corrisponderle le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale dall'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1751,75 oltre rimborso cu pari a 118,50, oltre rimb. Fof. Iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 06/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
15 16