Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.576/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 28.02.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato il [...] a (C.F. Parte_1 Pt_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Rositano ed elettivamente domiciliato in alla Via Pt_2
Maria Zita n. 35
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo Parte_1 riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile totale al 100%, in subordine l'assegno (in caso di invalidità superiore o pari al 74% di invalidità) nonché il riconoscimento dello stato di handicap.
Che la commissione medica riconosceva il “INVALIDA” con riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73 % art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, nella misura del 67%.
Avverso tale accertamento il sig. , proponeva innanzi al Tribunale di Parte_1
Caltanissetta sezione previdenza lavoro, ricorso ex art. 445 bis (procedimento n. 1345/2022 RG).
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale e, depositata la relazione, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine l'odierno ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso ha ritenuto erronee le conclusioni cui era giunto il Parte_1
CTU.
Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito l' che ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto e, CP_1 all'uopo, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del CTU poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
Ritenuta la superfluità di procedere ad una nuova consulenza tecnica, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato. Il CTU nominato, dott. , nel corso della precedente fase dell'accertamento Persona_1
tecnico preventivo ha accertato che le patologie di cui è affetto il ricorrente determinano una percentuale di invalidità pari al 67% motivando l'utilizzo delle percentuali adoperate.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio ripropone le medesime doglianze, sicchè non appare necessario disporre una nuova consulenza avendo il CTU risposto esaustivamente.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale ha proceduto all'esame clinico e della documentazione sanitaria in atti ed è prevenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Broncopatia cronica in esiti tubercolari con Sindrome delle Apnee Notturne;
Spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con medio impegno funzionale;
Sindrome ansioso depressiva reattiva; Edentulia parziale”.
Il perito medico, ha evidenziato che (si riporta stralcio della relazione peritale): “Patologia tubercolare
La tubercolosi è un'infezione micobatterica cronica, progressiva, spesso con un periodo di latenza che segue l'infezione iniziale. Può interessare tutti gli organi con sede preferenziale e iniziale ai polmoni. I sintomi sono rappresentati da tosse, febbre, calo ponderale e malessere. La diagnosi è il più delle volte ottenuta dall'esame microscopico e dalla coltura dell'espettorato e, in misura crescente, da test di biologia molecolare. Il trattamento si basa sull'utilizzo di più farmaci antimicrobici somministrati per almeno 6 mesi e, comunque, fino a negativizzazione dell'espettorato…
…Al ricorrente è stato prescritto un ventilatore polmonare a pressione continua (cPAP) durante il sonno per evitare le apnee notturne, fonte di possibili conseguenze negative, il cui impiego è stato autorizzato dalla direzione della Casa Circondariale (02.09.2023).
La gravità del quadro respiratorio viene valutata in base ai seguenti elementi:
- deficit funzionale respiratorio;
- assenza/presenza di insufficienza respiratoria;
- assenza di cuore polmonare;
- quantità e qualità dei farmaci assunti.
Orbene, nel caso del ricorrente non si riscontra deficit respiratorio (SpO2 96/97%), vi è assenza di dispnea a riposo, assenza di edemi periferici, esame obiettivo poco significativo, stabilizzazione della patologia tubercolare (con un trascorso di circa venticinque anni), non sussistenza di cuore polmonare.
Per tali motivi si ritiene di poter inquadrare le menomazioni nel codice tabellare 6.014 al 50%.
Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative che inducono espressività essenzialmente al rachide… …All'esame obiettivo è presente un impegno funzionale medio con limitazioni antero-laterali del rachide, della flessione anteriore, ma con possibilità conservata di mantenere la stazione eretta, autonomia nei passaggi posturali e nella deambulazione.
Le manifestazioni artrosiche, già descritte, sono compatibili con l'età e l'esame obiettivo non mostra limitazioni o impegni funzionali di particolare entità tanto che all'età di 64 anni la flessione del rachide è deficitaria per meno di ⅓ con autonoma riassunzione della posizione eretta, non vi sono inarcamenti del rachide, mantiene la posizione assisa e quella eretta, i passaggi posturali avvengono in autonomia.
Viene inquadrata nel codice analogico 7.008.
Patologia depressiva
Qualsiasi patologia psichiatrica deve seguire, nella sua nosografia, i criteri del Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) della American Psychiatric Association…
…Nel caso in esame:
- non si riscontra una “storia naturale”: dal momento che ogni disturbo psichiatrico, anche minore, ha una propria nosodromia, dovrebbe trovare riscontro in una documentazione adeguata alla realtà clinica che non si rinviene;
- il ricorrente non è in carico a una struttura psichiatrica pubblica o privata di salute mentale;
- l'elemento di riferimento, ossia l'evento scatenante potrebbe identificarsi nella condizione di costrittività legata alla detenzione;
- nel libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, non sono stati riscontrati elementi quali la profonda riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima, le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante: in altre parole è moderata l'alterazione dell'area affettivo/emotiva, psicomotoria e somato-vegetativa.
Alla luce delle considerazioni esposte le caratteristiche cliniche riscontrate non orientano per una
“sindrome depressiva endoreattiva lieve con componente ansiosa”, classificata al codice 2207.
Edentulia
Presenta una edentulia parziale che interessa gran parte dell'arcata superiore e parzialmente quella inferiore.
L'infermità è valutabile con il codice 6.704, ricordando che è parziale”.
Va osservato che, in sede di chiarimenti alle note critiche delle parti, il CTU ha puntualmente motivato le osservazioni dedotte ed ha espresso il seguente giudizio conclusivo:
“I.C.: Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 67%
(sessantasette) dal 28.04.2021. L. 222/84: Le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 L.
222/1984) con riferimento all'attività lavorativa dichiarata.
CONCLUSIONE
Non sussistono i requisiti medico-legali per riconoscere l'indennità di accompagnamento,
l'inabilità ed una percentuale di invalidità ≥ 74%, né quelli per la pensione d'inabilità ex L.
222/1984”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicché l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 17 marzo 2025
Il G.O.P
Maria Zammito