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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 658 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza del 19.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonella Di Paolo e Massimo Di Muzio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, appellante;
e
(P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare dott. ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Di Matteo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
appellata;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 165/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 09.07.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 688/2022, emesso dal Giudice di Pace di Chieti in data 8 novembre 2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale Controparte_1
dell'importo di € 1.446,11, oltre spese e competenze, chiedendo: in via pregiudiziale
[...]
e preliminare l'accertamento della carenza di titolarità e/o legittimazione attiva in capo alla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_1 in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di prescrizione del credito vantato dalla controparte, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione del 20 maggio 2023, la Controparte_1 contestava la domanda, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale il rigetto
[...] dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 688/2022; in via principale l'accertamento dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito e di qualsiasi altra eccezione processuale e di merito, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 65/2024, emessa il 24 aprile 2024, il Giudice di Pace di Chieti rigettava l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
688/2022 e condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in € 1.265,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario.
Avverso la decisione del Giudice di Pace il sig. proponeva appello Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata: in via pregiudiziale, per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse ad agire in capo all'appellata; in via principale, per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'appellata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 688/2022, emesso dal Giudice di
Pace di Chieti. Con vittoria di spese e compensi relativi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 domandava il rigetto dell'avversa impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi professionali.
2 La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 09.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione.
L'appello proposto dal sig. va rigettato, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Risulta priva di fondamento la questione sollevata in via pregiudiziale relativa alla carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo all'appellata.
Ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c., applicabile alle società in nome collettivo per effetto del rinvio operato dall'art. 2308 c.c., la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.
Dalla formulazione letterale della norma emerge con chiarezza che la perdita della pluralità soggettiva non determina di per sé lo scioglimento automatico della società, ma costituisce un'ipotesi di scioglimento differito, subordinata alla mancata ricostituzione della pluralità entro il termine perentorio di sei mesi.
La causa di scioglimento in questione si perfeziona solo con il decorso infruttuoso del termine semestrale, dovendosi pertanto escludere che il venir meno della pluralità dei soci produca effetti immediati sul piano estintivo dell'ente societario. La società continua, infatti,
a sussistere durante tale periodo, essendo conferita ai soci, ovvero all'unico socio rimasto, la possibilità di ricostituire la compagine sociale entro il termine di legge.
Laddove il socio superstite intenda proseguire l'attività sociale in forma individuale, rimuovendo contestualmente la causa di scioglimento, egli potrà procedere mediante cancellazione della società e assegnazione a sé medesimo dell'azienda, proseguendo così
l'attività in forma di impresa individuale. In siffatta ipotesi la liquidazione dei beni può realizzarsi attraverso l'assegnazione in blocco dell'azienda al socio superstite, che così acquisisce i beni, i crediti e le passività connessi all'attività, assicurando la continuità dell'impresa senza soluzione di continuità formale.
In tal senso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi
“non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto” (Cass. Sez. III, 5 marzo 2003,
3 n.3269). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina
l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione” (Cass., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 27189).
Nel caso di specie, l'appellata ha fornito idonea prova documentale degli avvenuti mutamenti straordinari. Dalla produzione del verbale di assemblea straordinaria del
16.12.2009, repertorio n. 409.694, raccolta n. 38.737, redatto dal Notaio Dott. , Persona_1 risulta la trasformazione della in Controparte_2 Controparte_3
, con conseguente attribuzione alla nuova società di tutti i beni, diritti e
[...] rapporti della compagine trasformata, in conformità all'art. 2498 c.c.
Successivamente, con scrittura privata registrata il 30.12.2009, lo stesso CP_1
unico socio della predetta dichiarava lo scioglimento della società per
[...] CP_3 mancata ricostituzione della pluralità dei soci e la prosecuzione dell'attività, a far data dal
01.01.2010, sotto forma di ditta individuale “ ”, Controparte_1 subentrando espressamente “al complesso patrimoniale della società, in tutte le passività e attività sociali ed in ogni rapporto giuridico già facente capo alla stessa, ivi compresi i rapporti contrattuali con i clienti nonché quelli processuali pendenti”.
Ne consegue che l'attività imprenditoriale già facente capo alla Controparte_3 non si è interrotta né estinta, ma è stata proseguita, senza soluzione di continuità, dal
[...] socio superstite sotto forma di ditta individuale. Quest'ultima risulta quindi pienamente legittimata ad avanzare la pretesa azionata in questa sede in relazione al canone non versato per l'abbonamento concluso con la precedente società, considerato, da un lato, che a seguito dello scioglimento e della successiva estinzione della S.n.c. i crediti si sono trasferiti in capo all'unico socio, e, dall'altro, che quest'ultimo è titolare della ditta individuale poi costituita, il cui patrimonio coincide e si identifica con quello del suo titolare.
Nel merito, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In particolare, sull'elemento discretivo fra lo schema negoziale della somministrazione e la figura affine della vendita a consegne ripartite, si osserva che “il contratto di
4 somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sì che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto” ( Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 33559/2021).
In tal senso, con l'ordinanza n. 31319 del 6 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra "vendita a consegne ripartite" e "somministrazione di beni e servizi".
La vendita a consegne ripartite si caratterizza per l'unitarietà della prestazione: la quantità di beni è predeterminata, ma la consegna avviene in più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento. Al contrario, nella somministrazione, la fornitura è frazionata nel tempo per soddisfare un fabbisogno periodico del somministrato, e la misura complessiva della prestazione può essere solo stimata (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31319/2024).
Orbene, dall'analisi delle clausole contrattuali emerge che il rapporto in esame non può essere qualificato come vendita a consegne ripartite, bensì come contratto di somministrazione di servizi.
Invero, la vendita a consegne ripartite presuppone un'obbligazione unitaria, consistente nella cessione di un quantitativo predeterminato di beni, la cui esecuzione avvenga mediante consegne frazionate nel tempo e con corrispettivo unitario, eventualmente dilazionato. In tali ipotesi, la prestazione è predeterminata e definita sin dall'origine, mentre la frammentazione delle consegne rappresenta soltanto una modalità esecutiva.
Diversamente, nel caso di specie, l'oggetto del contratto non è la consegna di beni determinati, ma l'erogazione continuativa e quotidiana di un servizio immateriale - la fruizione dei programmi televisivi criptati - correlato ad un fabbisogno che si rinnova costantemente nel tempo. La pattuizione prevede la corresponsione di un canone periodico (annuale o semestrale), strettamente connesso alla fruizione del servizio e non alla liquidazione frazionata di una prestazione unitaria.
La natura della prestazione, la sua costante ripetitività, la finalizzazione alla soddisfazione di un bisogno duraturo dell'abbonato e la presenza di clausole di tacito rinnovo
5 con facoltà di disdetta sono elementi tipici ed essenziali dello schema della somministrazione di cui all'art. 1559 c.c., e non della vendita a consegne ripartite.
Quanto al profilo della prescrizione, occorre rilevare che i crediti azionati, relativi alle annualità dal 2001 al 2009, soggiacciono al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4
c.c., applicabile ai corrispettivi periodici derivanti da contratti di somministrazione di servizi.
Non trova applicazione ratione temporis, la disciplina sopravvenuta di cui alla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto la prescrizione biennale per i diritti di credito derivanti da contratti di telefonia, internet e pay TV. Trattasi, infatti, di norma sopravvenuta e priva di efficacia retroattiva, non applicabile a rapporti esauritisi nel periodo 2001-2009.
Ciò premesso, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre considerare che le raccomandate allegate in atti (2002, 2005, 2009, 2012 e ss) hanno avuto effetto interruttivo.
Invero, è principio consolidato che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di non averne potuto avere notizia senza sua colpa. La nozione di “indirizzo” non si esaurisce nel domicilio eletto contrattualmente, ma comprende ogni recapito che, secondo la normale diligenza, consenta l'ordinaria ricezione della corrispondenza.
In particolare, con ordinanza n. 27412 dell'8 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha precisato che l'atto di costituzione in mora - quale atto unilaterale recettizio idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c. - si presume conosciuto dal destinatario quando giunga in un luogo rientrante nella sua sfera di dominio o controllo, intesa come dimora, domicilio, sede di lavoro o altro recapito idoneo, e non esclusivamente presso la residenza anagrafica o l'indirizzo contrattualmente indicato.
Alla luce di tale principio, l'elezione di domicilio contenuta nel contratto del 19 settembre 2000 non può essere interpretata in senso esclusivo, tale da rendere automaticamente inefficaci le comunicazioni inviate ad altri recapiti idonei. Essa, infatti, assolve la funzione di facilitare la certezza del recapito, ma non esclude la validità di missive pervenute presso luoghi riconducibili al destinatario e idonei, secondo la normale diligenza, a garantirne la ricezione.
Nel caso di specie, risulta che le comunicazioni interruttive siano state inoltrate, oltre che all'indirizzo contrattuale, anche alle residenze anagrafiche del destinatario, entrambe
6 riferibili allo stesso e presso le quali egli disponeva del diritto di abitazione. Le missive risultano ricevute, in taluni casi per compiuta giacenza, in altri mediante consegna a familiari o al difensore, e comunque non è stata fornita prova che l'eventuale mancata conoscenza sia dipesa da fatti non imputabili al destinatario.
Deve quindi affermarsi che le missive interruttive hanno validamente prodotto gli effetti previsti dall'art. 2943 comma 4 c.c., non potendosi ritenere inefficaci per il solo fatto di non essere state inviate all'indirizzo contrattualmente eletto, in quanto comunque pervenute presso recapiti idonei e riferibili al destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate, deve ritenersi che il contratto in esame vada qualificato come contratto di somministrazione e non come vendita a consegne ripartite, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace di
Chieti. Tale diversa qualificazione non incide tuttavia sull'esito della controversia, poiché i crediti azionati non risultano prescritti, in quanto le interruzioni effettuate con le raccomandate prodotte in atti hanno validamente impedito il compimento del termine quinquennale di prescrizione, mantenendo la pretesa creditoria azionabile nei confronti dell'opponente.
Ne consegue che la sentenza appellata, seppur con ragioni di diritto differenti, va comunque confermata quanto al suo esito, ovvero al rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che la diversa qualificazione del contratto non incide sulla sostanza della controversia, che rimane integralmente a favore dell'appellato.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 165/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Chieti;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore della
[...]
, che si quantificano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, IVA, CPA come per legge.
7
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 658 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza del 19.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonella Di Paolo e Massimo Di Muzio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, appellante;
e
(P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 titolare dott. ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Michele Di Matteo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
appellata;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 165/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 09.07.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 688/2022, emesso dal Giudice di Pace di Chieti in data 8 novembre 2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale Controparte_1
dell'importo di € 1.446,11, oltre spese e competenze, chiedendo: in via pregiudiziale
[...]
e preliminare l'accertamento della carenza di titolarità e/o legittimazione attiva in capo alla con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_1 in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di prescrizione del credito vantato dalla controparte, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione del 20 maggio 2023, la Controparte_1 contestava la domanda, chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale il rigetto
[...] dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 688/2022; in via principale l'accertamento dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito e di qualsiasi altra eccezione processuale e di merito, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 65/2024, emessa il 24 aprile 2024, il Giudice di Pace di Chieti rigettava l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
688/2022 e condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in € 1.265,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario.
Avverso la decisione del Giudice di Pace il sig. proponeva appello Parte_1 innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata: in via pregiudiziale, per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse ad agire in capo all'appellata; in via principale, per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'appellata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 688/2022, emesso dal Giudice di
Pace di Chieti. Con vittoria di spese e compensi relativi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 domandava il rigetto dell'avversa impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi professionali.
2 La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 09.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione.
L'appello proposto dal sig. va rigettato, per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Risulta priva di fondamento la questione sollevata in via pregiudiziale relativa alla carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo all'appellata.
Ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c., applicabile alle società in nome collettivo per effetto del rinvio operato dall'art. 2308 c.c., la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.
Dalla formulazione letterale della norma emerge con chiarezza che la perdita della pluralità soggettiva non determina di per sé lo scioglimento automatico della società, ma costituisce un'ipotesi di scioglimento differito, subordinata alla mancata ricostituzione della pluralità entro il termine perentorio di sei mesi.
La causa di scioglimento in questione si perfeziona solo con il decorso infruttuoso del termine semestrale, dovendosi pertanto escludere che il venir meno della pluralità dei soci produca effetti immediati sul piano estintivo dell'ente societario. La società continua, infatti,
a sussistere durante tale periodo, essendo conferita ai soci, ovvero all'unico socio rimasto, la possibilità di ricostituire la compagine sociale entro il termine di legge.
Laddove il socio superstite intenda proseguire l'attività sociale in forma individuale, rimuovendo contestualmente la causa di scioglimento, egli potrà procedere mediante cancellazione della società e assegnazione a sé medesimo dell'azienda, proseguendo così
l'attività in forma di impresa individuale. In siffatta ipotesi la liquidazione dei beni può realizzarsi attraverso l'assegnazione in blocco dell'azienda al socio superstite, che così acquisisce i beni, i crediti e le passività connessi all'attività, assicurando la continuità dell'impresa senza soluzione di continuità formale.
In tal senso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, lo scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi
“non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo alla società, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto” (Cass. Sez. III, 5 marzo 2003,
3 n.3269). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di società di persone la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina
l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione” (Cass., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 27189).
Nel caso di specie, l'appellata ha fornito idonea prova documentale degli avvenuti mutamenti straordinari. Dalla produzione del verbale di assemblea straordinaria del
16.12.2009, repertorio n. 409.694, raccolta n. 38.737, redatto dal Notaio Dott. , Persona_1 risulta la trasformazione della in Controparte_2 Controparte_3
, con conseguente attribuzione alla nuova società di tutti i beni, diritti e
[...] rapporti della compagine trasformata, in conformità all'art. 2498 c.c.
Successivamente, con scrittura privata registrata il 30.12.2009, lo stesso CP_1
unico socio della predetta dichiarava lo scioglimento della società per
[...] CP_3 mancata ricostituzione della pluralità dei soci e la prosecuzione dell'attività, a far data dal
01.01.2010, sotto forma di ditta individuale “ ”, Controparte_1 subentrando espressamente “al complesso patrimoniale della società, in tutte le passività e attività sociali ed in ogni rapporto giuridico già facente capo alla stessa, ivi compresi i rapporti contrattuali con i clienti nonché quelli processuali pendenti”.
Ne consegue che l'attività imprenditoriale già facente capo alla Controparte_3 non si è interrotta né estinta, ma è stata proseguita, senza soluzione di continuità, dal
[...] socio superstite sotto forma di ditta individuale. Quest'ultima risulta quindi pienamente legittimata ad avanzare la pretesa azionata in questa sede in relazione al canone non versato per l'abbonamento concluso con la precedente società, considerato, da un lato, che a seguito dello scioglimento e della successiva estinzione della S.n.c. i crediti si sono trasferiti in capo all'unico socio, e, dall'altro, che quest'ultimo è titolare della ditta individuale poi costituita, il cui patrimonio coincide e si identifica con quello del suo titolare.
Nel merito, occorre procedere all'esatta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In particolare, sull'elemento discretivo fra lo schema negoziale della somministrazione e la figura affine della vendita a consegne ripartite, si osserva che “il contratto di
4 somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sì che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto” ( Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 33559/2021).
In tal senso, con l'ordinanza n. 31319 del 6 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra "vendita a consegne ripartite" e "somministrazione di beni e servizi".
La vendita a consegne ripartite si caratterizza per l'unitarietà della prestazione: la quantità di beni è predeterminata, ma la consegna avviene in più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento. Al contrario, nella somministrazione, la fornitura è frazionata nel tempo per soddisfare un fabbisogno periodico del somministrato, e la misura complessiva della prestazione può essere solo stimata (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31319/2024).
Orbene, dall'analisi delle clausole contrattuali emerge che il rapporto in esame non può essere qualificato come vendita a consegne ripartite, bensì come contratto di somministrazione di servizi.
Invero, la vendita a consegne ripartite presuppone un'obbligazione unitaria, consistente nella cessione di un quantitativo predeterminato di beni, la cui esecuzione avvenga mediante consegne frazionate nel tempo e con corrispettivo unitario, eventualmente dilazionato. In tali ipotesi, la prestazione è predeterminata e definita sin dall'origine, mentre la frammentazione delle consegne rappresenta soltanto una modalità esecutiva.
Diversamente, nel caso di specie, l'oggetto del contratto non è la consegna di beni determinati, ma l'erogazione continuativa e quotidiana di un servizio immateriale - la fruizione dei programmi televisivi criptati - correlato ad un fabbisogno che si rinnova costantemente nel tempo. La pattuizione prevede la corresponsione di un canone periodico (annuale o semestrale), strettamente connesso alla fruizione del servizio e non alla liquidazione frazionata di una prestazione unitaria.
La natura della prestazione, la sua costante ripetitività, la finalizzazione alla soddisfazione di un bisogno duraturo dell'abbonato e la presenza di clausole di tacito rinnovo
5 con facoltà di disdetta sono elementi tipici ed essenziali dello schema della somministrazione di cui all'art. 1559 c.c., e non della vendita a consegne ripartite.
Quanto al profilo della prescrizione, occorre rilevare che i crediti azionati, relativi alle annualità dal 2001 al 2009, soggiacciono al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4
c.c., applicabile ai corrispettivi periodici derivanti da contratti di somministrazione di servizi.
Non trova applicazione ratione temporis, la disciplina sopravvenuta di cui alla Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto la prescrizione biennale per i diritti di credito derivanti da contratti di telefonia, internet e pay TV. Trattasi, infatti, di norma sopravvenuta e priva di efficacia retroattiva, non applicabile a rapporti esauritisi nel periodo 2001-2009.
Ciò premesso, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre considerare che le raccomandate allegate in atti (2002, 2005, 2009, 2012 e ss) hanno avuto effetto interruttivo.
Invero, è principio consolidato che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di non averne potuto avere notizia senza sua colpa. La nozione di “indirizzo” non si esaurisce nel domicilio eletto contrattualmente, ma comprende ogni recapito che, secondo la normale diligenza, consenta l'ordinaria ricezione della corrispondenza.
In particolare, con ordinanza n. 27412 dell'8 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha precisato che l'atto di costituzione in mora - quale atto unilaterale recettizio idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c. - si presume conosciuto dal destinatario quando giunga in un luogo rientrante nella sua sfera di dominio o controllo, intesa come dimora, domicilio, sede di lavoro o altro recapito idoneo, e non esclusivamente presso la residenza anagrafica o l'indirizzo contrattualmente indicato.
Alla luce di tale principio, l'elezione di domicilio contenuta nel contratto del 19 settembre 2000 non può essere interpretata in senso esclusivo, tale da rendere automaticamente inefficaci le comunicazioni inviate ad altri recapiti idonei. Essa, infatti, assolve la funzione di facilitare la certezza del recapito, ma non esclude la validità di missive pervenute presso luoghi riconducibili al destinatario e idonei, secondo la normale diligenza, a garantirne la ricezione.
Nel caso di specie, risulta che le comunicazioni interruttive siano state inoltrate, oltre che all'indirizzo contrattuale, anche alle residenze anagrafiche del destinatario, entrambe
6 riferibili allo stesso e presso le quali egli disponeva del diritto di abitazione. Le missive risultano ricevute, in taluni casi per compiuta giacenza, in altri mediante consegna a familiari o al difensore, e comunque non è stata fornita prova che l'eventuale mancata conoscenza sia dipesa da fatti non imputabili al destinatario.
Deve quindi affermarsi che le missive interruttive hanno validamente prodotto gli effetti previsti dall'art. 2943 comma 4 c.c., non potendosi ritenere inefficaci per il solo fatto di non essere state inviate all'indirizzo contrattualmente eletto, in quanto comunque pervenute presso recapiti idonei e riferibili al destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate, deve ritenersi che il contratto in esame vada qualificato come contratto di somministrazione e non come vendita a consegne ripartite, come erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace di
Chieti. Tale diversa qualificazione non incide tuttavia sull'esito della controversia, poiché i crediti azionati non risultano prescritti, in quanto le interruzioni effettuate con le raccomandate prodotte in atti hanno validamente impedito il compimento del termine quinquennale di prescrizione, mantenendo la pretesa creditoria azionabile nei confronti dell'opponente.
Ne consegue che la sentenza appellata, seppur con ragioni di diritto differenti, va comunque confermata quanto al suo esito, ovvero al rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che la diversa qualificazione del contratto non incide sulla sostanza della controversia, che rimane integralmente a favore dell'appellato.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 165/2024 del Parte_1
Giudice di Pace di Chieti;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, in favore della
[...]
, che si quantificano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, IVA, CPA come per legge.
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Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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