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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2709/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gerardo Bellettieri che la rappresenta e difende per mandato del 29.07.2024.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Raffaele De Pierro che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento della figlia minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 17.07.2024, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (27.02.2017), nata Persona_1 dalla relazione sentimentale intercorsa tra essa ricorrente e con
. Controparte_1
Ha allegato di aver conseguito diploma e di essere attualmente disoccupata;
che il resistente è titolare di una ditta individuale
(officina meccanica) a Pignola;
che nel maggio 2024 il resistente ha abbandonato la casa familiare, disinteressandosi della figlia minore e contribuendo al suo mantenimento con il solo versamento di 300 euro nel mese di giugno 2024.
Ha chiesto l'affidamento condiviso della minore e la collocazione abitativa prevalente presso la madre;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la regolazione della frequentazione padre-figlie secondo lo schema proposto;
l'imposizione a carico del padre del contributo ordinario di mantenimento di 500,00 euro mensili, oltre al
60% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore dell'intera assegno unico universale per la minore;
la ratifica del proprio impegno alla donazione della casa familiare alla figlia al compimento da parte di quest'ultima del diciottesimo anno di età, con contestuale costituzione in favore di essa ricorrente del diritto di usufrutto sull'immobile; l'ordine al resistente di procedere al cambio della residenza anagrafica e di restituirle i beni personali sottratti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto di avere acquistato, ristrutturato e arredato interamente a sue spese la casa familiare;
che la relazione con la si è Parte_1 conclusa perché la ricorrente ha instaurato una nuova relazione sentimentale con altra persona;
che la ricorrente nel mese di maggio
2024 alla presenza della minore lo ha aggredito verbalmente con
“minacce, insulti e ingiurie”; che la ricorrente lo ha allontanato dalla casa familiare e gli ha impedito la frequentazione con la figlia;
che la ricorrente percepisce assegno di inclusione e svolge attività di insegnante a domicilio e di baby sitter;
che egli è titolare di una officina da cui ricava la sua unica fonte di reddito;
che da maggio
2024 ha versato 150 euro mensili a titolo di contribuzione al mantenimento per la figlia, non potendo contribuire in misura maggiore giacché gravato dal canone di locazione dell'immobile da lui abitato.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di comparizione dell'11.12.2024 il Giudice ha formulato proposta conciliativa e le parti hanno chiesto termine per esaminarla.
All'udienza del 12.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità della suddetta proposta conciliativa e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Come sopra detto, i difensori – ciascuno munito di procura alle liti comprensiva del potere di transigere e conciliare la controversia – hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità della proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza dell'11.12.2024, come di seguito trascritta:
“1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2)collocazione abitativa prevalente presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare in Pignola;
3)allo stato, il padre incontrerà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: a settimane alterne, il sabato dalle 10,00 o dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, dopo cena;
due pomeriggi settimanali che i genitori stabiliranno di comune accordo e che, in caso di disaccordo, si indicano nel martedì'
e giovedì, dalle 19,30 alle 21,00 dopo cena. Nel periodo delle vacanze natalizie 2024-2025, il padre terrà con sé la figlia nei giorni del 24,25
e 26 dicembre, con gli stessi orari sopra indicati, e il pomeriggio del
6 gennaio, dalle 16,00 alle 20,00. A partire dalla Pasqua 2025 la frequentazione sarà così regolata, salvi diversi accordi tra i genitori: due pomeriggi settimanali che i genitori stabiliranno di comune accordo e che, in caso di disaccordo, si indicano nel martedì e giovedì, dalle 19,30 alle 21,00, dopo cena;
a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00, ovvero dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, allorché sarà riaccompagnata a scuola. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, in occasione di ogni incontro la minore si tratterrà con il padre fino alle 22,00; per le vacanze pasquali, ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
per le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi ad agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In occasione di tutti gli incontri il padre preleverà la figlia a scuola o presso la casa materna e la ricondurrà dalla madre al termine del periodo. Ogni giorno il padre si tratterrà con la figlia al telefono o in videochiamata in orario compreso tra le 19,30 e le
20,30, senza interferenze da parte di chicchessia.
4) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia con la somma di 250,00 euro mensili, da versare alla madre entro il giorno
5 del mese e da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi.
5) I genitori si accordano affinché l'assegno unico universale per la bambina sia percepito interamente dalla madre.
6) Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
5) integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.”
L'accordo risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come risultante dalla prodotta documentazione,
l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre appare proporzionato alla rispettiva capacità economica delle parti e al tenore di vita goduto dalla figlia durante la convivenza dei genitori.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
17.07.2024, così provvede:
a) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, come integralmente trascritte in motivazione;
b) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.02.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2709/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Gerardo Bellettieri che la rappresenta e difende per mandato del 29.07.2024.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Raffaele De Pierro che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento della figlia minore.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 17.07.2024, ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (27.02.2017), nata Persona_1 dalla relazione sentimentale intercorsa tra essa ricorrente e con
. Controparte_1
Ha allegato di aver conseguito diploma e di essere attualmente disoccupata;
che il resistente è titolare di una ditta individuale
(officina meccanica) a Pignola;
che nel maggio 2024 il resistente ha abbandonato la casa familiare, disinteressandosi della figlia minore e contribuendo al suo mantenimento con il solo versamento di 300 euro nel mese di giugno 2024.
Ha chiesto l'affidamento condiviso della minore e la collocazione abitativa prevalente presso la madre;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
la regolazione della frequentazione padre-figlie secondo lo schema proposto;
l'imposizione a carico del padre del contributo ordinario di mantenimento di 500,00 euro mensili, oltre al
60% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore dell'intera assegno unico universale per la minore;
la ratifica del proprio impegno alla donazione della casa familiare alla figlia al compimento da parte di quest'ultima del diciottesimo anno di età, con contestuale costituzione in favore di essa ricorrente del diritto di usufrutto sull'immobile; l'ordine al resistente di procedere al cambio della residenza anagrafica e di restituirle i beni personali sottratti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto di avere acquistato, ristrutturato e arredato interamente a sue spese la casa familiare;
che la relazione con la si è Parte_1 conclusa perché la ricorrente ha instaurato una nuova relazione sentimentale con altra persona;
che la ricorrente nel mese di maggio
2024 alla presenza della minore lo ha aggredito verbalmente con
“minacce, insulti e ingiurie”; che la ricorrente lo ha allontanato dalla casa familiare e gli ha impedito la frequentazione con la figlia;
che la ricorrente percepisce assegno di inclusione e svolge attività di insegnante a domicilio e di baby sitter;
che egli è titolare di una officina da cui ricava la sua unica fonte di reddito;
che da maggio
2024 ha versato 150 euro mensili a titolo di contribuzione al mantenimento per la figlia, non potendo contribuire in misura maggiore giacché gravato dal canone di locazione dell'immobile da lui abitato.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di comparizione dell'11.12.2024 il Giudice ha formulato proposta conciliativa e le parti hanno chiesto termine per esaminarla.
All'udienza del 12.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità della suddetta proposta conciliativa e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Come sopra detto, i difensori – ciascuno munito di procura alle liti comprensiva del potere di transigere e conciliare la controversia – hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità della proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza dell'11.12.2024, come di seguito trascritta:
“1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
2)collocazione abitativa prevalente presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare in Pignola;
3)allo stato, il padre incontrerà e terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: a settimane alterne, il sabato dalle 10,00 o dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, dopo cena;
due pomeriggi settimanali che i genitori stabiliranno di comune accordo e che, in caso di disaccordo, si indicano nel martedì'
e giovedì, dalle 19,30 alle 21,00 dopo cena. Nel periodo delle vacanze natalizie 2024-2025, il padre terrà con sé la figlia nei giorni del 24,25
e 26 dicembre, con gli stessi orari sopra indicati, e il pomeriggio del
6 gennaio, dalle 16,00 alle 20,00. A partire dalla Pasqua 2025 la frequentazione sarà così regolata, salvi diversi accordi tra i genitori: due pomeriggi settimanali che i genitori stabiliranno di comune accordo e che, in caso di disaccordo, si indicano nel martedì e giovedì, dalle 19,30 alle 21,00, dopo cena;
a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00, ovvero dall'uscita di scuola, fino al lunedì mattina, allorché sarà riaccompagnata a scuola. Nel periodo delle vacanze scolastiche estive, in occasione di ogni incontro la minore si tratterrà con il padre fino alle 22,00; per le vacanze pasquali, ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis;
per le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi ad agosto, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In occasione di tutti gli incontri il padre preleverà la figlia a scuola o presso la casa materna e la ricondurrà dalla madre al termine del periodo. Ogni giorno il padre si tratterrà con la figlia al telefono o in videochiamata in orario compreso tra le 19,30 e le
20,30, senza interferenze da parte di chicchessia.
4) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia con la somma di 250,00 euro mensili, da versare alla madre entro il giorno
5 del mese e da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi.
5) I genitori si accordano affinché l'assegno unico universale per la bambina sia percepito interamente dalla madre.
6) Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie nell'interesse della prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
5) integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.”
L'accordo risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come risultante dalla prodotta documentazione,
l'importo del contributo di mantenimento a carico del padre appare proporzionato alla rispettiva capacità economica delle parti e al tenore di vita goduto dalla figlia durante la convivenza dei genitori.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
17.07.2024, così provvede:
a) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, come integralmente trascritte in motivazione;
b) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.02.2025
La Presidente est.