Articolo 55 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 54Articolo 56
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20 febbraio 1963
Art. 55. Radiazione

La radiazione puo' essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignita' professionale fino a rendere incompatibile con la dignita' stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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