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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 7849/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_1 elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_2 elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, e manterrà la residenza Persona_1 anagrafica presso il padre al quale, pertanto, verrà assegnata la casa familiare già di sua proprietà, così come arredata e corredata, sita in Noceto, via Gatti, n. 2.
C. La signora trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica presso altra Pt_1
1 abitazione di sua proprietà non appena quest'ultima verrà liberata. D. La frequentazione della figlia con i genitori verrà scandita secondo un calendario paritario.
Essendo entrambi i genitori lavoratori turnisti hanno organizzato i loro turni lavorativi, già dalla nascita della figlia, in modo da essere presenti alternativamente con la figlia, pertanto l'attuale assetto verrà mantenuto anche a seguito della separazione. ertanto starà con la madre e con il padre nei rispettivi giorni di riposo dal lavoro. Per_1 Nei giorni di rispettiva pertinenza i genitori si occuperanno di tutti gli spostamenti della figlia e di tutte le incombenze conseguenti (impegni sportivi, feste di compleanno, ecc). Eventuali variazioni preventivabili con anticipo dovranno essere concordate almeno con 15 (quindici) giorni di preavviso. L'accordo potrà essere raggiunto anche tramite whatsapp o email ed il mancato riscontro alla comunicazione inviata al fine di accordarsi, sarà da intendersi come accettazione.
Durante le vacanze estive a minore potrà trascorrere con i genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le date scelte dai genitori coincidano, il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari. Le vacanze scolastiche coincidenti con il periodo natalizio verranno trascorse in parte con la madre ed in parte con il padre, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni della Vigilia, Natale, S. Stefano, 31
Dicembre, Capodanno ed Epifania.
Lo stesso dicasi per le vacanze coincidenti con il periodo pasquale: la minore trascorrerà con entrambi i genitori almeno due giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello della Pasquetta.
E. Considerato il regime paritario di collocazione dei minori, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia occupandosi, durante i giorni di rispettiva spettanza, di tutti i suoi bisogni e necessità. Le spese per il vestiario verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
F. Parimenti le spese straordinarie sostenute per i figli verranno suddivise tra le parti nella misura del
50% secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal CNF e di seguito riportate:
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri e materiale scolastico obbligatorio, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistica (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto ecc); conseguimento della patente di guida presso autoscuole private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
2 - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio. Tutte le spese straordinarie, ai fini della deducibilità fiscale e che avverrà nella misura del 50% cadauno, dovranno essere intestate ai figli e nel rispetto della differenziazione ut supra, dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa, che potrà avvenire anche tramite whatsapp ed ove l'ammontare unitario di dette spese superi l'importo di € 150,00 potrà esserne chiesta l'anticipazione della quota di spettanza, nella percentuale sopra indicata, con obbligo di fornire la documentazione fiscale o amministrativa entro il mese di riferimento. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia. In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e verranno portati in detrazione da ciascun genitore nella misura del 50% cadauno, pertanto, periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati, in copia, al genitore che non ha sostenuto direttamente la spesa, ma che dovrà provvedere al rimborso e ciò ai fini della deducibilità fiscale dal reddito.
G. Entrambi i genitori prenderanno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse della figlia relative alla crescita, all'educazione ed all'equilibrio psico-fisico della stessa, continuando ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed impegnandosi a limitare il più possibile le occasioni di scontro, nell'ottica della buona resa dell'affido condiviso. Le parti, inoltre, si impegnano a collaborare fattivamente, quanto più possibile, affinché vengano coltivati nei figli il rispetto e la tutela dell'immagine e del ruolo di ciascun genitore. Essi si impegnano, altresì, a non far frequentare alla figlia eventuali nuovi compagni onde evitare che venga compromessa la sua corretta percezione dei ruoli familiari e genitoriali, e ciò finché la figlia non avrà compiuto i quattordici anni o tali eventuali nuove relazioni non saranno connotate da una conclamata stabilità. H. L'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla signor e le parti Pt_1 si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria per l'erogazione dello stesso. I. Le parti si autorizzano fin d'ora al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore, con l'obbligo comunicare di volta in volta l'un l'altro l'intenzione di trascorrere periodi all'estero con gli stessi;
J. Fatto salvo quanto esplicitato ai punti precedenti, i ricorrenti dichiarano di aver già definitivamente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale intercorrente fra di essi e di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
K. Le suestese condizioni di separazione avranno validità ed efficacia dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
J. Spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parma (PR) in [...] Parte_1 04.01.1979, e , nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noceto (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
4
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 7849/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_1 elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_2 elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, e manterrà la residenza Persona_1 anagrafica presso il padre al quale, pertanto, verrà assegnata la casa familiare già di sua proprietà, così come arredata e corredata, sita in Noceto, via Gatti, n. 2.
C. La signora trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica presso altra Pt_1
1 abitazione di sua proprietà non appena quest'ultima verrà liberata. D. La frequentazione della figlia con i genitori verrà scandita secondo un calendario paritario.
Essendo entrambi i genitori lavoratori turnisti hanno organizzato i loro turni lavorativi, già dalla nascita della figlia, in modo da essere presenti alternativamente con la figlia, pertanto l'attuale assetto verrà mantenuto anche a seguito della separazione. ertanto starà con la madre e con il padre nei rispettivi giorni di riposo dal lavoro. Per_1 Nei giorni di rispettiva pertinenza i genitori si occuperanno di tutti gli spostamenti della figlia e di tutte le incombenze conseguenti (impegni sportivi, feste di compleanno, ecc). Eventuali variazioni preventivabili con anticipo dovranno essere concordate almeno con 15 (quindici) giorni di preavviso. L'accordo potrà essere raggiunto anche tramite whatsapp o email ed il mancato riscontro alla comunicazione inviata al fine di accordarsi, sarà da intendersi come accettazione.
Durante le vacanze estive a minore potrà trascorrere con i genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le date scelte dai genitori coincidano, il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari. Le vacanze scolastiche coincidenti con il periodo natalizio verranno trascorse in parte con la madre ed in parte con il padre, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni della Vigilia, Natale, S. Stefano, 31
Dicembre, Capodanno ed Epifania.
Lo stesso dicasi per le vacanze coincidenti con il periodo pasquale: la minore trascorrerà con entrambi i genitori almeno due giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello della Pasquetta.
E. Considerato il regime paritario di collocazione dei minori, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia occupandosi, durante i giorni di rispettiva spettanza, di tutti i suoi bisogni e necessità. Le spese per il vestiario verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
F. Parimenti le spese straordinarie sostenute per i figli verranno suddivise tra le parti nella misura del
50% secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal CNF e di seguito riportate:
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri e materiale scolastico obbligatorio, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistica (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto ecc); conseguimento della patente di guida presso autoscuole private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
2 - organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio. Tutte le spese straordinarie, ai fini della deducibilità fiscale e che avverrà nella misura del 50% cadauno, dovranno essere intestate ai figli e nel rispetto della differenziazione ut supra, dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il mese successivo dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa, che potrà avvenire anche tramite whatsapp ed ove l'ammontare unitario di dette spese superi l'importo di € 150,00 potrà esserne chiesta l'anticipazione della quota di spettanza, nella percentuale sopra indicata, con obbligo di fornire la documentazione fiscale o amministrativa entro il mese di riferimento. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia. In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e verranno portati in detrazione da ciascun genitore nella misura del 50% cadauno, pertanto, periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) dovranno essere consegnati, in copia, al genitore che non ha sostenuto direttamente la spesa, ma che dovrà provvedere al rimborso e ciò ai fini della deducibilità fiscale dal reddito.
G. Entrambi i genitori prenderanno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse della figlia relative alla crescita, all'educazione ed all'equilibrio psico-fisico della stessa, continuando ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed impegnandosi a limitare il più possibile le occasioni di scontro, nell'ottica della buona resa dell'affido condiviso. Le parti, inoltre, si impegnano a collaborare fattivamente, quanto più possibile, affinché vengano coltivati nei figli il rispetto e la tutela dell'immagine e del ruolo di ciascun genitore. Essi si impegnano, altresì, a non far frequentare alla figlia eventuali nuovi compagni onde evitare che venga compromessa la sua corretta percezione dei ruoli familiari e genitoriali, e ciò finché la figlia non avrà compiuto i quattordici anni o tali eventuali nuove relazioni non saranno connotate da una conclamata stabilità. H. L'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla signor e le parti Pt_1 si impegnano a fornire tutta la documentazione necessaria per l'erogazione dello stesso. I. Le parti si autorizzano fin d'ora al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio della figlia minore, con l'obbligo comunicare di volta in volta l'un l'altro l'intenzione di trascorrere periodi all'estero con gli stessi;
J. Fatto salvo quanto esplicitato ai punti precedenti, i ricorrenti dichiarano di aver già definitivamente regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale intercorrente fra di essi e di non aver nulla a pretendere, reciprocamente, l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
K. Le suestese condizioni di separazione avranno validità ed efficacia dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
J. Spese e competenze di causa compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parma (PR) in [...] Parte_1 04.01.1979, e , nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noceto (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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