Art. 2.
Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 750 milioni che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 125.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 225.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 200.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1958-1959.
Per fronteggiare la quota degli enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui, l'ammortamento per capitale e interessi e' a carico degli enti medesimi.
Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.
Per la corresponsione della quota a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 750 milioni che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 125.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 225.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 200.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1958-1959.
Per fronteggiare la quota degli enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui, l'ammortamento per capitale e interessi e' a carico degli enti medesimi.
Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.