Articolo 101 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 91Articolo 93
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6 agosto 1890
Art. 101.

I buoni a favore dei danneggiati di cui e' parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853 , saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834 , per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purche' pero' l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890