Articolo 44 bis della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 44Articolo 45
Versione
10 novembre 1970
Art. 44-bis. ((I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unita' amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verra' corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unita' di cui sopra.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione))
Entrata in vigore il 10 novembre 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente