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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8730 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6698/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6698/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti
- ATTRICE
E
, c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2
c.f. , , c.f.
[...] C.F._3 Controparte_3
nella qualità di eredi della Sig.ra C.F._4 Per_1
[...]
- CONVENUTI
NONCHE'
C.F. e P.IVA n. , Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia
Vittima della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private
( D.L.T 7.9.2005 n.209 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott.
e Dott. rappresentata e difesa come in Controparte_5 Controparte_6 atti
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la , nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_4 danni di competenza del FGVS in Campania, nonché , e CP_1 CP_2 CP_3
, quali eredi della defunta proprietaria del
[...] Persona_1 motociclo su cui l'attrice viaggiava in qualità di trasportata, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Napoli alla Via Caracciolo il giorno 02.06.2011 alle ore
00.00 circa.
In particolare, assume l'attrice: che in data 02.06.2011, viaggiava in qualità di trasportata a bordo della moto Harley Davidson tg. CK 27971 di proprietà di deceduta in data 02.04.2014, e privo di copertura Persona_1 assicurativa;
che alle ore 00.00 circa del 02.06.2011, la detta moto mentre percorreva Via Caracciolo in Napoli entrava in collisione con la Peugeot tg.
CW093VW di proprietà di ed assicurato per la RCA con la Controparte_7
, che impegnava la corsia di sinistra di Via Caracciolo per immettersi CP_8 in Viale Dohrn;
che la moto Harley su cui era trasportata l'attrice tentava una manovra di sorpasso a sinistra così finendo nello sportello posteriore sinistro dell'auto per poi finire sbalzati per aria;
che sul luogo del sinistro interveniva la
Polizia Municipale di Napoli;
che per le gravi lesioni riportate veniva trasportata
- 2 -
dal 118 al presidio ospedaliero Santa Maria Loreto Nuovo di Napoli ove veniva diagnosticata la “frattura esposta gamba dx al 3° medio con vasta lacerazione delle parti molli e con p.d.s. ossea, muscolare e cutanea + flc sottorotulea a destra”; che la richiesta risarcitoria veniva inoltrata sia alla , compagnia assicurativa del Controparte_9 veicolo Peugeot 307 tg. CW093VW, sia alle nella qualità, Parte_2 essendo la moto Harley Davidson priva di copertura assicurativa;
che la
[...]
liquidava in favore della € 210.000,00 sul presupposto di CP_9 Pt_1 pari concorsualità dei conducenti nella determinazione dell'incidente; che promuoveva procedimento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
(r.g.244/2019) nei confronti di e degli eredi della Controparte_4 Per_1 affinchè fosse accertata l'entità delle lesioni patite;
che con il presente giudizio ha evocato la quale impresa designata per il FGVS per Controparte_10 ottenere il riconoscimento dell'ulteriore 50% del risarcimento danni con condanna in solido delle parti convenute: 1) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella misura di €. 300.000,00 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
2) al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione a procuratore dichiaratosi antistatario 3) al rimborso delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis cpc n.244/2019 r.g., del costo della CTU pari ad €630,00.
Si costituiva la , nella qualità, eccependo in via preliminare l' Controparte_4 improponibilità e/o inammissibilità della domanda, deducendo nel merito che correttamente la domanda risarcitoria veniva gestita sia da che da CP_9
, ma che la valutazione di pari concorsualità dei conducenti dei Controparte_4 veicoli coinvolti nell'incidente nella determinazione dello stesso è stata operata solamente dalla;
che l'azione penale nei confronti dell'automobilista è CP_9 stata dichiarata estinta per mancanza di querela dei danneggiati;
che pertanto non c'era stato un accertamento giudiziale della dinamica e quindi della responsabilità del sinistro;
concludeva per il rigetto della domanda o in subordine perché venga accertato il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli, con conseguente
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condanna della in percentuale alla responsabilità attribuita al CP_4 conducente del veicolo non assicurato.
Veniva espletata la prova testimoniale e acquisita la relazione medica redatta dal
CTU Dott. nel corso del procedimento tecnico preventivo Persona_2 recante n. 244/2019 r.g.
All'esito, la causa veniva ritenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Deve essere dichiarata la contumacia di , e , quali CP_1 CP_2 Controparte_3 eredi di i quali non si sono costituiti in giudizio sebbene Persona_1 regolarmente citati.
Preliminarmente si evidenzia che è stata fornita prova della legittimazione dell'attrice per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva dei convenuti non risulta contestata. E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del 16.05.2014 e del
21.05.2014, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonché
l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 18.03.2021.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'azione proposta, ai sensi dell'art. 283 lett.b) del Dlgs 209/05 (già art.19 comma 1 lett. b legge n. 990 del 1969), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo privo di copertura assicurativa.
Sin d'ora si evidenzia che tale circostanza, peraltro non contestata, è emersa dal verbale del 01.06.2011 redatto dalla Polizia Municipale da cui si desume che alla data del sinistro la moto Harley Davidson tg. CK 27971, di proprietà della
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e all'epoca del sinistro condotta da era sprovvista di Per_1 Persona_3 copertura assicurativa (cfr. doc. prod.attore).
Nel merito, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non puo' ritenersi superata la presunzione di corresponsabilita' di cui all'art 2054 comma 2c.c., atteso che le risultanze istruttorie non hanno reso possibile accertare chiaramente, ed in termini certi ed inequivoci, la dinamica e lo specifico contributo causale dei conducenti dei due mezzi venuti in collisione nel determinismo dell'incidente per cui è causa sicchè non puo' che ricorrersi al criterio sussidiario (cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; n. 26523/'07 ;n.8936/'06;
Cass n.456/'05 )della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art
2054comma 2c.c.
Il teste ha dichiarato: “ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa Testimone_1 in quanto nel giugno di circa 13 anni fa verso la mezzanotte circa era in macchina di un mio amico in qualità di trasportato ed eravamo in via Mergellina, altezza via Dhorn, e all'improvviso vidi una motocicletta che faceva zig zag tra le auto;
c'era traffico e l'auto in cui viaggiavo era ferma;
ero di fianco al guidatore;
la moto si trovava più avanti rispetto a noi;
all'improvviso ho visto che la moto in questione andava a finire contro un'auto grigia che stava camminando sulla destra;
tra me e la moto c'erano, se non sbaglio, due-tre macchine di distanza;
non ricordo i punti di impatto tra la moto e l'auto; non ricordo se la moto si sia schiantata di fianco o di punta;
sulla moto c'erano due persone ed entrambe sono cadute a terra dopo l'impatto con l'auto; dopo l'incidente si sono avvicinate molte persone agli infortunati;
io sono sceso a vedere ed ho visto la ragazza che stava dietro con la gamba “sfracellata” cioè vidi molto sangue a terra, mentre il conducente era rimasto a terra ma non so dire cosa si fosse fatto;
ho atteso l'arrivo del 118; sono arrivate due ambulanze;
una caricò la ragazza ed io andai dietro l'ambulanza con la macchina del mio amico;
…ADR: non ricordo in quale corsia avvenne l'incidente; non mi ricordo se l'auto contro la quale la moto si schiantò era sulla destra
o stava per girare.”
La teste ha dichiarato: “ADR: sono un'amica dell'attrice; ADR;
era nel Testimone_2
2011 del mese di giugno intorno a mezzanotte ed ero con mio marito sullo scooter e ci eravamo
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incontrati con la e l'allora compagno per fare una passeggiata;
eravamo dalle parti di Pt_1 via Caracciolo, c'era abbastanza traffico;
ad un certo punto la moto su cui viaggiava la si è allontanata da noi andando un po' più avanti, hanno accelerato un po' Pt_1 sfrecciando la le macchine;
giunti in prossimità della svolta per andare a via Dhorn ho visto un'auto, di colore grigio station wagon, che stava per svoltare a sinistra ed ho visto la mia amica
a bordo della moto, che andavano a velocità sostenuta, finire nella fiancata dell'auto; io ero distante un paio di macchine dietro da loro;
l'incidente è stato molto veloce;
ADR: preciso che
l'impatto tra la moto e l'auto ha interessato la parte anteriore dx della moto e la fiancata sinistra posteriore dell'auto…;”
E' evidente che la ricostruzione delle modalità del sinistro verificatosi in data
02.06.2011 delineata dai testimoni stante la lacunosità delle scarne emergenze istruttorie (nulla viene riferito dai testi circa la velocità tenuta dall'auto, se avesse attivato gli indicatori di direzione, se la manovra di svolta sia avvenuta in modo repentino, la distanza tra l'auto e la moto) non consente una ricostruzione chiara e tranquillante delle modalità di verificazione del sinistro.
Di conseguenza, nulla rinvenendosi nel RIS sulla dinamica e ricostruzione delle modalità dell'incidente, e non essendo individuabile l'entità percentuale dell'apporto causale colposamente ascrivibile ad ognuno dei conducenti dei due veicoli venuti in urto e non essendo stata, altresì, fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione, non può che ricorrersi al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art
2054comma 2c.c.(cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; 26523/'07 ; 8936/'06;
Cass.456/'05).
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_2 nell'ambito procedimento ex art.696-bic c.p.c. il quale sulla base della
[...] documentazione medica acquisita ha accertato un danno biologico permanente da “gravissima frattura pluri-frammentata scomposta ed esposta della tibia e del perone, gamba destra esistata in pseudo artrosi con sopraggiunta osteomielite e mortificazione tessuti molli con
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conseguente danno vascolare nervoso e trofico – lesione meniscale mediale ginocchio omolaterale” determinato nella misura del 34%; età del danneggiato anni 33; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 180; un' inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 1145 al 75%, di gg. 525 al 50%, di gg. 90 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 34%
(età 33 anni al tempo del sinistro) € 186.525,36; ITT gg. 180 x 115,00 = €
20.700,00; ITP al 75% gg 1145 x 115,00= 98.756,25; ITP al 50% gg 525 x
115,00= € 30.187,50; ITP al 25% gg. 90 x 115,00 = € 2.587,50 per un totale di €
338.756,61. Non risultano documentate spese mediche, quindi è dovuto titolo di danno patrimoniale.
Tuttavia, ritiene questo giudice che ricorrono nel caso di specie giusti elementi di valutazione per personalizzare la liquidazione equitativa determinandola in complessivi € 385.387,95 mediante l'aumento del 25%
(+46.631,34) sul totale del danno biologico sopra liquidato, costituiti dalla giovane età del danneggiato e dalla particolare incidenza in ordine alle relazioni interpersonali nonché sulla capacità stessa di accettazione delle menomazioni subite, in particola modo del danno estetico, nonché l'incidenza, seppur marginale (e dunque non apprezzabile sul piano patrimoniale, come accertato dal ctu), sulla specifica capacità lavorativa.
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In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti dovranno corrispondere, in solido tra loro, a a titolo di risarcimento danni Parte_1 la somma complessiva di €. 192.693,97 già ridotta del 50% e, cioè, in misura pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute nel corso del giudizio ex art. 696bis c.p.c. giova all'uopo richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite 16990/2017, secondo cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere
e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Pertanto, qualificati tali esborsi quali componenti del danno emergente, gli stessi devono essere tempestivamente allegati e provati dalla parte attrice stante la loro natura di danno emergente, assoggettato agli ordinari criteri dell'onere della prova.”
Ebbene, nel caso di specie, mancando in atti qualsiasi elemento idoneo a comprovare gli esborsi relativi alla detta proceduta la domanda non può che essere respinta.
Tanto premesso, l'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle
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spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza delle parti convenute e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1)In parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti CP_1
, , nella qualità di
[...] CP_2 Controparte_3
eredi della Sig.ra e le in Persona_1 Controparte_4
persona dei legali rapp.ti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di della somma di € Parte_1
192.693,97, oltre interessi come in motivazione;
2) ON , CP_1 CP_2 CP_3
, nella qualità di eredi della Sig.ra e le
[...] Persona_1
in solido alla refusione in favore dell'Avv. Controparte_11
AN AG, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.051,50, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. AN
AG per dichiarata anticipazione;
4) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Napoli, 03 ottobre 2025.
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Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
6^ SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6698/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti
- ATTRICE
E
, c.f. , CP_1 C.F._2 CP_2
c.f. , , c.f.
[...] C.F._3 Controparte_3
nella qualità di eredi della Sig.ra C.F._4 Per_1
[...]
- CONVENUTI
NONCHE'
C.F. e P.IVA n. , Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2 quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia
Vittima della Strada ai sensi dell'art. 286 Codice dell'Assicurazioni Private
( D.L.T 7.9.2005 n.209 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott.
e Dott. rappresentata e difesa come in Controparte_5 Controparte_6 atti
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 la , nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_4 danni di competenza del FGVS in Campania, nonché , e CP_1 CP_2 CP_3
, quali eredi della defunta proprietaria del
[...] Persona_1 motociclo su cui l'attrice viaggiava in qualità di trasportata, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Napoli alla Via Caracciolo il giorno 02.06.2011 alle ore
00.00 circa.
In particolare, assume l'attrice: che in data 02.06.2011, viaggiava in qualità di trasportata a bordo della moto Harley Davidson tg. CK 27971 di proprietà di deceduta in data 02.04.2014, e privo di copertura Persona_1 assicurativa;
che alle ore 00.00 circa del 02.06.2011, la detta moto mentre percorreva Via Caracciolo in Napoli entrava in collisione con la Peugeot tg.
CW093VW di proprietà di ed assicurato per la RCA con la Controparte_7
, che impegnava la corsia di sinistra di Via Caracciolo per immettersi CP_8 in Viale Dohrn;
che la moto Harley su cui era trasportata l'attrice tentava una manovra di sorpasso a sinistra così finendo nello sportello posteriore sinistro dell'auto per poi finire sbalzati per aria;
che sul luogo del sinistro interveniva la
Polizia Municipale di Napoli;
che per le gravi lesioni riportate veniva trasportata
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dal 118 al presidio ospedaliero Santa Maria Loreto Nuovo di Napoli ove veniva diagnosticata la “frattura esposta gamba dx al 3° medio con vasta lacerazione delle parti molli e con p.d.s. ossea, muscolare e cutanea + flc sottorotulea a destra”; che la richiesta risarcitoria veniva inoltrata sia alla , compagnia assicurativa del Controparte_9 veicolo Peugeot 307 tg. CW093VW, sia alle nella qualità, Parte_2 essendo la moto Harley Davidson priva di copertura assicurativa;
che la
[...]
liquidava in favore della € 210.000,00 sul presupposto di CP_9 Pt_1 pari concorsualità dei conducenti nella determinazione dell'incidente; che promuoveva procedimento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
(r.g.244/2019) nei confronti di e degli eredi della Controparte_4 Per_1 affinchè fosse accertata l'entità delle lesioni patite;
che con il presente giudizio ha evocato la quale impresa designata per il FGVS per Controparte_10 ottenere il riconoscimento dell'ulteriore 50% del risarcimento danni con condanna in solido delle parti convenute: 1) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti nella misura di €. 300.000,00 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
2) al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione a procuratore dichiaratosi antistatario 3) al rimborso delle spese sostenute per il procedimento ex art. 696 bis cpc n.244/2019 r.g., del costo della CTU pari ad €630,00.
Si costituiva la , nella qualità, eccependo in via preliminare l' Controparte_4 improponibilità e/o inammissibilità della domanda, deducendo nel merito che correttamente la domanda risarcitoria veniva gestita sia da che da CP_9
, ma che la valutazione di pari concorsualità dei conducenti dei Controparte_4 veicoli coinvolti nell'incidente nella determinazione dello stesso è stata operata solamente dalla;
che l'azione penale nei confronti dell'automobilista è CP_9 stata dichiarata estinta per mancanza di querela dei danneggiati;
che pertanto non c'era stato un accertamento giudiziale della dinamica e quindi della responsabilità del sinistro;
concludeva per il rigetto della domanda o in subordine perché venga accertato il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli, con conseguente
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condanna della in percentuale alla responsabilità attribuita al CP_4 conducente del veicolo non assicurato.
Veniva espletata la prova testimoniale e acquisita la relazione medica redatta dal
CTU Dott. nel corso del procedimento tecnico preventivo Persona_2 recante n. 244/2019 r.g.
All'esito, la causa veniva ritenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Deve essere dichiarata la contumacia di , e , quali CP_1 CP_2 Controparte_3 eredi di i quali non si sono costituiti in giudizio sebbene Persona_1 regolarmente citati.
Preliminarmente si evidenzia che è stata fornita prova della legittimazione dell'attrice per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti;
la legittimazione passiva dei convenuti non risulta contestata. E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del 16.05.2014 e del
21.05.2014, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonché
l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 18.03.2021.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'azione proposta, ai sensi dell'art. 283 lett.b) del Dlgs 209/05 (già art.19 comma 1 lett. b legge n. 990 del 1969), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo privo di copertura assicurativa.
Sin d'ora si evidenzia che tale circostanza, peraltro non contestata, è emersa dal verbale del 01.06.2011 redatto dalla Polizia Municipale da cui si desume che alla data del sinistro la moto Harley Davidson tg. CK 27971, di proprietà della
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e all'epoca del sinistro condotta da era sprovvista di Per_1 Persona_3 copertura assicurativa (cfr. doc. prod.attore).
Nel merito, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non puo' ritenersi superata la presunzione di corresponsabilita' di cui all'art 2054 comma 2c.c., atteso che le risultanze istruttorie non hanno reso possibile accertare chiaramente, ed in termini certi ed inequivoci, la dinamica e lo specifico contributo causale dei conducenti dei due mezzi venuti in collisione nel determinismo dell'incidente per cui è causa sicchè non puo' che ricorrersi al criterio sussidiario (cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; n. 26523/'07 ;n.8936/'06;
Cass n.456/'05 )della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art
2054comma 2c.c.
Il teste ha dichiarato: “ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa Testimone_1 in quanto nel giugno di circa 13 anni fa verso la mezzanotte circa era in macchina di un mio amico in qualità di trasportato ed eravamo in via Mergellina, altezza via Dhorn, e all'improvviso vidi una motocicletta che faceva zig zag tra le auto;
c'era traffico e l'auto in cui viaggiavo era ferma;
ero di fianco al guidatore;
la moto si trovava più avanti rispetto a noi;
all'improvviso ho visto che la moto in questione andava a finire contro un'auto grigia che stava camminando sulla destra;
tra me e la moto c'erano, se non sbaglio, due-tre macchine di distanza;
non ricordo i punti di impatto tra la moto e l'auto; non ricordo se la moto si sia schiantata di fianco o di punta;
sulla moto c'erano due persone ed entrambe sono cadute a terra dopo l'impatto con l'auto; dopo l'incidente si sono avvicinate molte persone agli infortunati;
io sono sceso a vedere ed ho visto la ragazza che stava dietro con la gamba “sfracellata” cioè vidi molto sangue a terra, mentre il conducente era rimasto a terra ma non so dire cosa si fosse fatto;
ho atteso l'arrivo del 118; sono arrivate due ambulanze;
una caricò la ragazza ed io andai dietro l'ambulanza con la macchina del mio amico;
…ADR: non ricordo in quale corsia avvenne l'incidente; non mi ricordo se l'auto contro la quale la moto si schiantò era sulla destra
o stava per girare.”
La teste ha dichiarato: “ADR: sono un'amica dell'attrice; ADR;
era nel Testimone_2
2011 del mese di giugno intorno a mezzanotte ed ero con mio marito sullo scooter e ci eravamo
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incontrati con la e l'allora compagno per fare una passeggiata;
eravamo dalle parti di Pt_1 via Caracciolo, c'era abbastanza traffico;
ad un certo punto la moto su cui viaggiava la si è allontanata da noi andando un po' più avanti, hanno accelerato un po' Pt_1 sfrecciando la le macchine;
giunti in prossimità della svolta per andare a via Dhorn ho visto un'auto, di colore grigio station wagon, che stava per svoltare a sinistra ed ho visto la mia amica
a bordo della moto, che andavano a velocità sostenuta, finire nella fiancata dell'auto; io ero distante un paio di macchine dietro da loro;
l'incidente è stato molto veloce;
ADR: preciso che
l'impatto tra la moto e l'auto ha interessato la parte anteriore dx della moto e la fiancata sinistra posteriore dell'auto…;”
E' evidente che la ricostruzione delle modalità del sinistro verificatosi in data
02.06.2011 delineata dai testimoni stante la lacunosità delle scarne emergenze istruttorie (nulla viene riferito dai testi circa la velocità tenuta dall'auto, se avesse attivato gli indicatori di direzione, se la manovra di svolta sia avvenuta in modo repentino, la distanza tra l'auto e la moto) non consente una ricostruzione chiara e tranquillante delle modalità di verificazione del sinistro.
Di conseguenza, nulla rinvenendosi nel RIS sulla dinamica e ricostruzione delle modalità dell'incidente, e non essendo individuabile l'entità percentuale dell'apporto causale colposamente ascrivibile ad ognuno dei conducenti dei due veicoli venuti in urto e non essendo stata, altresì, fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione, non può che ricorrersi al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art
2054comma 2c.c.(cfr.al riguardo, Cass 29883/'08; 26523/'07 ; 8936/'06;
Cass.456/'05).
In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_2 nell'ambito procedimento ex art.696-bic c.p.c. il quale sulla base della
[...] documentazione medica acquisita ha accertato un danno biologico permanente da “gravissima frattura pluri-frammentata scomposta ed esposta della tibia e del perone, gamba destra esistata in pseudo artrosi con sopraggiunta osteomielite e mortificazione tessuti molli con
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conseguente danno vascolare nervoso e trofico – lesione meniscale mediale ginocchio omolaterale” determinato nella misura del 34%; età del danneggiato anni 33; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 180; un' inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 1145 al 75%, di gg. 525 al 50%, di gg. 90 al 25%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 34%
(età 33 anni al tempo del sinistro) € 186.525,36; ITT gg. 180 x 115,00 = €
20.700,00; ITP al 75% gg 1145 x 115,00= 98.756,25; ITP al 50% gg 525 x
115,00= € 30.187,50; ITP al 25% gg. 90 x 115,00 = € 2.587,50 per un totale di €
338.756,61. Non risultano documentate spese mediche, quindi è dovuto titolo di danno patrimoniale.
Tuttavia, ritiene questo giudice che ricorrono nel caso di specie giusti elementi di valutazione per personalizzare la liquidazione equitativa determinandola in complessivi € 385.387,95 mediante l'aumento del 25%
(+46.631,34) sul totale del danno biologico sopra liquidato, costituiti dalla giovane età del danneggiato e dalla particolare incidenza in ordine alle relazioni interpersonali nonché sulla capacità stessa di accettazione delle menomazioni subite, in particola modo del danno estetico, nonché l'incidenza, seppur marginale (e dunque non apprezzabile sul piano patrimoniale, come accertato dal ctu), sulla specifica capacità lavorativa.
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In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti dovranno corrispondere, in solido tra loro, a a titolo di risarcimento danni Parte_1 la somma complessiva di €. 192.693,97 già ridotta del 50% e, cioè, in misura pari alla percentuale di concorso di colpa riconosciuta a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, morale e di danno patrimoniale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Per quanto riguarda, infine, la domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute nel corso del giudizio ex art. 696bis c.p.c. giova all'uopo richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite 16990/2017, secondo cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere
e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Pertanto, qualificati tali esborsi quali componenti del danno emergente, gli stessi devono essere tempestivamente allegati e provati dalla parte attrice stante la loro natura di danno emergente, assoggettato agli ordinari criteri dell'onere della prova.”
Ebbene, nel caso di specie, mancando in atti qualsiasi elemento idoneo a comprovare gli esborsi relativi alla detta proceduta la domanda non può che essere respinta.
Tanto premesso, l'esito della lite (con l'avvenuto riconoscimento di un concorso rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.) giustifica la compensazione al 50% delle
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spese di lite;
il restante 50% segue la soccombenza delle parti convenute e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1)In parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti CP_1
, , nella qualità di
[...] CP_2 Controparte_3
eredi della Sig.ra e le in Persona_1 Controparte_4
persona dei legali rapp.ti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di della somma di € Parte_1
192.693,97, oltre interessi come in motivazione;
2) ON , CP_1 CP_2 CP_3
, nella qualità di eredi della Sig.ra e le
[...] Persona_1
in solido alla refusione in favore dell'Avv. Controparte_11
AN AG, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 7.051,50, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. AN
AG per dichiarata anticipazione;
4) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Napoli, 03 ottobre 2025.
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Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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