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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 298/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ), tutti elettiv.te domiciliati in Via Parte_4 CodiceFiscale_4
Maddalena 128, Messina, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Nesci che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Risorgimento 165,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Veronica Saitta che la rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), n.q. di erede di Controparte_2 CodiceFiscale_5 Per_1
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Vittorio
[...] CodiceFiscale_6
Veneto 89, Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Massimo
Nicola Marchese che la rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), (c.f. CP_3 CodiceFiscale_7 Controparte_4 [...]
, (c.f. C.F._8 Controparte_5 C.F._9
), n.q. di eredi di (c.f. ),
[...] Persona_1 CodiceFiscale_6
1 elettiv.te domiciliati in Via L. da Vinci 5, Brolo (ME), presso lo studio dell'Avv.
Francesco Pizzuto che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: responsabilità professionale (appello avverso la sentenza n.
201/24 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 22 marzo 2024 , Parte_1
e hanno proposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 201/24 R.S. con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità professionale formulata dagli odierni appellanti nei confronti dell'Avv. , assicurato dalla Persona_1
Controparte_1
Gli odierni appellanti avevano agito innanzi al Tribunale di Patti esponendo che in data 8 settembre 1990 si era verificato un sinistro stradale nel quale Per_2
aveva perso la vita e era rimasto ferito e che, per
[...] Parte_3 ottenere il risarcimento dei danni subiti, e in Parte_1 Parte_2 proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli all'epoca minorenni, avevano conferito mandato professionale all'Avv. . Persona_1
Il conducente del mezzo che aveva investito i fratelli aveva patteggiato nel Pt_1
1991 la pena per i reati commessi;
l'Avv. non aveva però agito in sede Per_1 civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli sicché la loro Pt_1 pretesa si era prescritta. Ciò posto, chiedevano la condanna del professionista al risarcimento dei danni da loro subiti pari alle somme che avrebbero potuto percepire a titolo risarcitorio dal danneggiante e dall'assicurazione del veicolo di quest'ultimo se l'Avv. avesse tempestivamente adito l'autorità Per_1 giudiziaria competente.
Il Tribunale di Patti aveva rigettato la loro domanda ritenendo che non vi fosse prova del conferimento di un mandato professionale a favore dell'Avv. Per_1 da parte degli attori per agire in sede civile e che, in ogni caso, la pretesa da loro vantata nei confronti del professionista si fosse comunque prescritta.
2 Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva ritenuto provato il conferimento del mandato professionale da parte degli all'Avv. , Pt_1 Per_1 omettendo di considerare la circostanza che e Parte_1 Parte_2 in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e Pt_3 all'epoca minorenni, si erano costituiti parte civile nel procedimento Pt_4 penale a carico di , il conducente del mezzo che aveva investito Controparte_6
i fratelli e , con il patrocinio dell'Avv. il quale, Per_2 Parte_3 Per_1 pur non avendo instaurato il giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti, aveva negli anni rassicurato questi ultimi sul regolare svolgimento della pratica.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno, inoltre, lamentato la mancata ammissione, da parte del Tribunale di Patti, dei mezzi istruttori da loro articolati proprio al fine di provare l'esistenza di tale mandato professionale.
Con il terzo motivo, infine, hanno dedotto l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 2935 c.c., avendo gli appellanti avuto contezza del danno effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'Avv. solo Per_1 nel 2010, allorché, affidatisi ad altro legale, avevano appreso dell'inerzia dell'Avv. protrattasi per anni. Hanno chiesto quindi, in riforma della Per_1 sentenza impugnata, la condanna degli appellati, n.q. di eredi di , Persona_1 al risarcimento del danno subito dagli appellanti a causa della perdita del loro congiunto e delle lesioni subite da nel sinistro Persona_2 Parte_3 stradale dell'8 settembre 1990, previa ammissione delle prove orali articolate.
costituendosi, ha contestato la fondatezza dei Controparte_1 motivi di appello e ha chiesto il rigetto del gravame, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; ha chiesto comunque, in caso di accoglimento dell'appello, di tener conto delle condizioni e dei limiti previsti dalla polizza stipulata dall'Avv. con la Per_1 CP_1
Si è costituita , n.q. di erede di , Controparte_2 Persona_1 eccependo in via preliminare l'infondatezza del terzo motivo di gravame, essendosi il credito asseritamente vantato ormai prescritto;
nel merito ha
3 contestato la fondatezza delle altre doglianze svolte dagli appellanti e ha chiesto il rigetto del gravame.
Analoghe difese sono state svolte dagli altri eredi dell'Avv. , Persona_1
ed , che hanno chiesto CP_3 Controparte_4 Controparte_5 il rigetto dell'appello.
Ragioni di economia processuale impongono di esaminare il terzo motivo di gravame atteso che l'eventuale infondatezza di tale censura renderebbe superfluo l'esame delle altre doglianze.
Il terzo motivo di appello, inerente alla declaratoria di prescrizione del credito asseritamente vantato dagli appellanti nei confronti degli eredi dell'Avv.
, è infondato. Per_1
In data 8 settembre 1990 si verificava il sinistro stradale nel quale Per_2
perdeva la vita e riportava lesioni personali;
il
[...] Parte_3 conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro, , veniva Controparte_6 sottoposto a procedimento penale nell'ambito del quale e Parte_1
in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale sui figli Parte_2 minori e , si costituivano parti civili con il ministero dell'Avv. Pt_3 Pt_4
chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni Persona_1 da loro subiti. In data 9 dicembre 1991 veniva pronunciata dal Pretore di Mistretta sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile in data 2 gennaio 1992 (come da attestazione della cancelleria apposta sulla sentenza allegata in atti).
Da tale data è decorso il termine biennale ex art. 2947, 2° e 3° comma, c.c. per proporre domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Cavallino.
La S.C. ha, infatti, precisato che la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e
445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953
c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge;
essa, peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale (Cass. Civ. Sez. 3, 8 novembre 2023 n. 31157).
Non v'è dubbio, pertanto, che alla data del 2 gennaio 1994, non essendo stata né instaurata un'azione risarcitoria né inviata anche una semplice messa in mora idonea a spiegare effetti interruttivi della prescrizione, il credito risarcitorio che
4 gli appellanti avrebbero potuto far valere nei confronti di , Controparte_6 conducente del mezzo coinvolto nel sinistro nel quale era Persona_2 deceduto e aveva riportato lesioni, si era ormai prescritto. Parte_3
Il venir meno della possibilità degli odierni appellanti di ottenere una tutela risarcitoria nei confronti del costituisce il danno a loro derivante CP_6 dall'asserito inadempimento dell'Avv. , per non avere lo stesso agito Per_1 tempestivamente a tutela degli interessi dei suoi assistiti.
Ciò comporta che la data del 2 gennaio 1994 debba considerarsi il termine iniziale di decorrenza del termine decennale entro il quale gli appellanti avrebbero dovuto far valere le loro ragioni nei confronti dell'Avv. ; come risulta Per_1 dalla documentazione in atti, invece, gli stessi inviarono una nota al professionista per chiedere aggiornamenti sulla pratica in questione nel 2009.
Gli appellanti hanno evidenziato che soltanto nel 2010, allorché si erano rivolti ad altro legale, avevano avuto contezza del danno subito a causa dell'inerzia e dell'inadempimento dell'Avv. , consistente nella impossibilità di ottenere Per_1 alcun risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale del settembre
1990.
Tale tesi non può condividersi.
La S.C., con orientamento assolutamente costante, ha chiarito che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. Civ. Sez. lav., 11 settembre 2018 n. 22072; Cass. Civ. Sez. 3, 19 luglio 2018 n. 19193;
Cass. Civ. Sez. lav., 29 giugno 2025 n. 17451; Cass. Civ. Sez. 3, 22 giugno 2007
n. 14576).
Nel caso di specie, dopo il conferimento dell'incarico all'Avv. per la Per_1 costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Controparte_6
5 avvenuto nel 1991, gli appellanti hanno inoltrato per la prima volta una richiesta scritta di informazioni nel 2009 e solo nel 2010 hanno contestato all'Avv.
l'inerzia nella gestione della loro pratica. Come chiarito dalla S.C. la Per_1 semplice ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto non è idonea a sospendere la decorrenza dei termini di prescrizione del diritto sicché il fatto che, dopo la pronuncia della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di , siano trascorsi quasi diciotto anni prima che gli appellanti Controparte_6 inviassero all'Avv. una raccomandata con la richiesta di informazioni in Per_1 ordine allo stato della loro pratica comporta irrimediabilmente la prescrizione dei loro diritti.
Si rileva, incidentalmente, che la circostanza -dedotta dagli appellanti- che l'Avv. non avesse dato notizia agli stessi circa lo stato della pratica, non Per_1 comunicando loro la necessità di agire in sede civile ovvero di interrompere la prescrizione dei diritti risarcitori che gli intendevano far valere, non Pt_1 costituisce causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.p.c.; tale eccezione, ancorché non sollevata dagli appellanti, è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. Civ. Sez. 2, 30 settembre 2016 n. 19567).
Gli appellanti non hanno mai dedotto una condotta dolosa dell'Avv. Per_1 intenzionalmente volta a nascondere loro gli adempimenti che gli stessi avrebbero dovuto compiere al fine di ottenere il risarcimento dei danni da loro vantati, deducendo soltanto in modo generico che lo stesso li aveva “rassicurati” sullo stato della pratica. Anche la prova orale articolata agli , la cui non Pt_1 ammissione da parte del giudice di prime cure è stata censurata dagli appellanti con il secondo motivo di gravame, non può ritenersi rilevante a tale fine.
Il Tribunale non ha ammesso la prova orale avente ad oggetto la seguente circostanza: “vero o no che gli attori si recavano periodicamente presso lo studio dell'avv. per avere delucidazioni sullo stato della pratica e venivano Per_1 rassicurati dal professionista?”, evidenziando che non risultava specificato quando gli attori (odierni appellanti) si fossero recati presso lo studio dell'Avv.
e con quale frequenza, sì da non poter in alcun modo comprendere se gli Per_1 stessi avessero conferito un mandato anche per agire in sede civile o meno.
6 La genericità di tale circostanza rileva anche sotto il profilo della eventuale prova della sospensione della prescrizione, atteso che sarebbe stato necessario che gli appellanti provassero che prima del 2 dicembre 2004 (data in cui il loro diritto si è prescritto) si erano recati presso lo studio del professionista e che quest'ultimo aveva posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (così Cass. n. 5413/20).
La S.C. ha affermato che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione
(Cass. Civ. Sez. lav., 27 febbraio 2020 n. 5413). Detta prova si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore
(Cass. Civ. Sez. 3, 17 luglio 2002 n. 10383).
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli appellanti.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni da lite temeraria, non essendo ravvisabile nella condotta processuale degli appellanti l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c. né può ritenersi che gli appellanti abbiano esercitato le loro prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, non potendo peraltro il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2021 n. 26545).
La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalla deve, Controparte_1 quindi, essere rigettata.
7 Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, con importi inferiori ai medi tenuto conto della natura delle questioni trattate.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 201/24 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4 rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata da
Controparte_1 condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a favore di in € 6.300,00 per compensi (€ 1.400,00 Controparte_1 fase studio, € 1.000,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 2.300,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, a favore di , in € 6.300,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_2 generali, CPA e IVA come per legge e a favore di CP_3 [...]
ed in € 6.300,00 per compensi, oltre CP_4 Controparte_5 rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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