TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 645/2023
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 645/2023 promossa da:
P.IV , con l' avv. Massimo Maria Vergari, Pt_1 P.VA_1
ATTRICE
e
, C.F. , con l'avv. Chiara Fucilli, Parte_2 P.VA_2
, C.F. , con l'avv. Federica Pianosi, CP_1 C.F._1
, C.F. , con l'avv. Catia Letizi, CP_2 C.F._2
, C.F. , con l'avv. Catia Letizi, Controparte_3 C.F._3
, P.VA , con gli avv.ti Gianluca Montanari e Valeria CP_4 P.VA_3
Cazzola,
, P.IV , con l'avv. Giovanni Solazzi. CP_5 P.VA_4
CONVENUTI
nonché
, C.F. con l'avv. Cristiana Benelli. Controparte_6 P.VA_5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni.
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice, conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata
27.12.2023, in particolare:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, accertato che le infiltrazione nei locali di proprietà dell'attore si sono verificate a causa di una fuori uscita di liquami dalle condotte di scarico del condominio di Corso Matteotti n° 88/90 di Fano, nel tratto in cui si congiunge ed allaccia alla condotta della rete fognaria pubblica, ritenere i proprietari dello stabile , Parte_2 CP_1
, e e l gestore della
[...] CP_2 Controparte_7 CP_4 CP_8 rete fognaria pubblica , responsabili dei danni patiti dalla nel CP_5 Parte_3 proprio locale di Corso Matteotti n° 88/90, condannando i medesimi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della attrice di tutti i danni subiti che si quantificano in complessivi 26.956,54, od in quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa..”.
Per l , conclusioni come da comparsa di Parte_2 costituzione datata 05.06.2023:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro:
- in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e conseguentemente disporre la sua estromissione dal giudizio;
Parte_2
- nel merito, rigettare la domanda di per il giudicato sostanziale del ricorso Parte_1 per accertamento tecnico preventivo e perché infondata in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dei convenuti, diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto, ex art 1227 c.c., in proporzione al concorso di colpa dell'attrice Parte_1
- nel merito, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertare e statuire che la stessa sia tenuta a farsi carico, Parte_1 pro quota, in qualità di condomina, dei danni eventualmente accertati;
- condannare al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Parte_1 difensore antistatario”.
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, CP_1 datata 22.12.2023:
2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra
e conseguentemente disporre la estromissione della concludente CP_1 dal giudizio con ogni statuizione e quindi rigettare tutte le domande anche risarcitorie ed eccezioni attoree sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata nel merito qualora non dovesse essere accolta la superiore eccezione assorbente, accertare la decadenza dalla garanzia per i vizi siccome tardivamente denunciati e conseguentemente rigettare tutte le domande anche risarcitorie ed eccezioni attoree sia sull' an che sul quantum con qualsiasi statuizione anche perché intempestive ed inammissibili;
in via di denegato subordine , nel merito , rigettare comunque le domande anche risarcitorie ed eccezioni attoree siccome infondate , inammissibili ed indimostrate;
solo in via di estremo denegato subordine nella non creduta ipotesi di accertamento di una seppur parziale responsabilità in capo alla scrivente, agli altri condomini comproprietari, a e /o in capo ad statuire il concorso causale CP_4 CP_5 prevalente della società attrice nella produzione dell'evento e per l' effetto diminuire.
Spese vinte”.
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata CP_2
04.01.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa:
In diritto: In via preliminare
1) Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del presente convenuto
e per l'effetto ordinare l'esclusione/estromissione del dal procedimento CP_2 de quo
In subordine in diritto
2)Per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia per i vizi nei confronti del sig. e per l'effetto rigettare tutte le domande anche CP_2 risarcitorie con ogni conseguente statuizione
Nel merito
3) Rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del in quanto CP_2 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa
3 In estremo subordine nel merito
4) Nella denegata ipotesi che venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo al dichiararlo tenuto al risarcimento pro quota della somma CP_2 accertata o che si accerterà in corso di causa, tenendo in debito conto del comportamento colposo della stessa parte attrice e/o delle altre parti in causa
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite per ogni statuizione “;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, n. 1, Controparte_3
c.p.c., datata 04.01.2024:
1) Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del presente convenuto
e per l'effetto ordinare l'esclusione/estromissione del dal Controparte_3 procedimento de quo
In subordine
2)Per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia per i vizi nei confronti del sig. e per l'effetto rigettare tutte le Controparte_3 domande anche risarcitorie con ogni conseguente statuizione
Nel merito
3) Rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del in Controparte_3 quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa
In estremo subordine
4) Nella denegata ipotesi che venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo al dichiararlo tenuto al risarcimento pro quota della Controparte_3 somma accertata o che sarà accertata in corso di causa, tenendo in debito conto del comportamento colposo della stessa parte attrice e/o delle altre parti in causa”;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata CP_4
04.01.2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro:
- rigettare la domanda di per mancanza di legittimazione passiva di Parte_1
o comunque per decadenza o per prescrizione o per infondatezza, CP_4 condannandola alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4 - in subordine ridurre l'importo richiesto per le motivazioni dedotte, sempre con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario”;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata CP_5
05.01.2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più ampia declaratoria del caso, contrariis reiectis,
NEL MERITO
a) in via principale,
- rigettare la domanda attrice spiegata nei confronti dell'odierna convenuta società
perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per le CP_5 motivazioni esposte in narrativa,
b) nel merito, sempre in via subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell'odierna scrivente nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa, dichiarare il concorso causale prevalente o, in subordine, paritario della società attrice nella produzione degli eventi de quo e per l'effetto diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a favore della medesima ex art. 1227, comma 1, in proporzione al concorso colposo della stessa;
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell'odierna scrivente nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa, dichiarare il concorso causale prevalente o, in subordine, paritario dei comproprietari condomini nella produzione degli eventi de quo e per l'effetto diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a favore della medesima ex art.
1227, comma 1, in proporzione al concorso colposo degli stessi;
c) nel merito, in via ulteriormente subordinata,
- nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell'odierna scrivente nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa, dichiarare la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore tenuta a garantire, manlevare e tendere indenne la propria assicurata società da ogni somma che dovesse essere tenuta a CP_5 versare alla parte attrice per le ragioni di cui al presente giudizio
5 In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche con riferimento alla necessitata chiamata di terzo”;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. Controparte_6
1, datata 02.01.2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro
-In via preliminare, accertata e dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere da nei confronti di per le ragioni esposte in narrativa (pag. 10 CP_5 CP_6 atto costituzione), respingere la domanda di manleva e garanzia da costei svolta nei confronti della qui comparente, poiché infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorario.
-Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di isponendone la estromissione dal processo, per la totale inoperatività CP_6 della polizza assicurativa intercorrente con per le ragioni esposte in CP_5 narrativa (pag. 10 atto costituzione), e, conseguentemente, respingendo anche in questo caso la domanda di manleva da costei avanzata nei confronti della qui comparente, poiché infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorario.
-Ancora in via preliminare, accertata e dichiarata la totale estraneità ai fatti lamentati dall'attrice, di per tutte le ragioni esposte in narrativa (pagg. 5-6-7-8-9 CP_5 comparsa costituzione), dichiararne il difetto di legittimazione passiva e con esso anche quello di disponendone la estromissione dal processo, e, CP_6 conseguentemente, respingendo ogni domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, priva di supporto probatorio. Con vittoria di spese ed onorario
Nel merito, in ipotesi di reiezione delle suesposte eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, respingere la domanda principale e con essa quella di manleva avanzata da nei confronti di perché totalmente CP_5 Controparte_6 infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, comunque, prive di supporto probatorio.
Con vittoria di spese ed onorario.
In via di mero subordine, qualora ritenuta la legittimazione passiva di e di CP_5
l processo ed altresì la compartecipazione colposa di ella CP_6 CP_5 verificazione dei lamentati danni unitamente a quella dell'attrice e degli altri
6 comproprietari, accertata e dichiarata la inoperatività garanziale per tutti i motivi esposti in narrativa, procedere alla liquidazione degli stessi previo accertamento della loro esistenza, e, in caso positivo, della loro effettiva entità, con ridimensionamento della pretesa attrice, dichiarando tenuta al loro ristoro ed in proporzione del grado di colpa accertata, solo e direttamente in CP_5 persona del l.r. pro tempore, tenendo indenne da qualsivoglia esborso CP_6 diretto e/o indiretto. Con vittoria di spese ed onorario.
- In via di definitivo subordine, qualora ritenuta la legittimazione passiva di e CP_5 di al processo ed altresì la compartecipazione colposa di CP_6 CP_5 nella verificazione dei lamentati danni unitamente a quella dell'attrice e degli altri comproprietari, nonché ritenuta la operatività garanziale, procedere alla liquidazione degli stessi previo accertamento della loro esistenza, e, in caso positivo, della loro effettiva entità, con ridimensionamento della pretesa attrice, dichiarando tenuta al loro ristoro ed in proporzione del grado di colpa accertata e/o nei CP_5 CP_6 limiti tutti della garanzia prestata (franchigie, esclusioni etc. etc.), reietta ogni altra domanda da chiunque avanzata nei riguardi di Con vittoria Controparte_6
o compensazione di spese nei confronti di tutte le parti del giudizio “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'atto di citazione notificato il 22 febbraio
2023 dalla società nei confronti dell' , Parte_1 Parte_2 CP_1
, , e con cui
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 la società attrice ha esposto di essere proprietaria di un immobile adibito a negozio, composto da piano terra e piano interrato, sito nello stabile di Corso Matteotti n.
88/90 di Fano.
Secondo la ricostruzione attorea, a partire dall'anno 2021 e in particolare dal mese di marzo, quando i proprietari dei quattro appartamenti sovrastanti il locale avevano iniziato ad abitarli, si erano verificate consistenti infiltrazioni nel piano interrato del negozio.
Tali infiltrazioni erano causate, secondo l'attrice, da un difetto di collegamento ed allaccio del pozzetto di raccolta degli scarichi condominiali al tubo che fa defluire i liquami all'esterno del palazzo sino alla condotta comunale. La società attrice sosteneva che le infiltrazioni erano da addebitare ad una realizzazione non a regola d'arte della sigillatura del tubo di cacciata, eseguita nei tratti privati ad opera del
7 condominio e nel tratto del suolo pubblico dalla come Controparte_10 risultante dalla perizia del Geometra atata 5 agosto 2021. I danni Persona_1 conseguenti erano quantificati in complessivi Euro 26.956,54, comprensivi di pavimentazione scollata, pareti con macchie di umidità e muffe, forte odore di acqua putrida, infiltrazioni con stillicidio, incrostazioni saline e decadimento della zoccolatura perimetrale.
La società attrice dava atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e di aver inviato diffide ai convenuti con raccomandata del 25 ottobre
2021, senza ottenere alcun riscontro.
Pare opportuno precisare che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la stessa aveva promosso un procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (proc.to n. 48/2022 r.g.) nei confronti dei soli proprietari degli immobili dello stabile, e che si è definito con ordinanza dell'8 marzo
2022, con cui il Giudice Dr. aveva rigettato il ricorso senza neppure entrare Tes_1 nel merito, statuendo testualmente che "dalla stessa consulenza prodotta dalla ricorrente emerge che le infiltrazioni sono da imputare alla cattiva esecuzione delle tubazioni che collegano il pozzetto alla fognatura pubblica, generalmente - come espressamente affermato dal consulente della ricorrente - di competenza dell'ente gestore della fognatura", ritenendo pertanto che "la stessa consulenza esclude responsabilità a carico dei condomini".
Tale provvedimento, non impugnato, ha costituito elemento centrale nelle difese dei convenuti.
Si è costituita in giudizio la convenuta articolando la propria CP_1 difesa su più livelli: in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, richiamando proprio l'ordinanza dell'8 marzo 2022 e la stessa perizia di parte attrice, secondo cui le tubazioni all'interno delle proprietà risultavano integre e in buono stato fino al pozzetto terminale, mentre il difetto riguardava l'allaccio alla fogna comunale, generalmente di competenza dell'ente gestore;
la convenuta ha inoltre evidenziato di non risultare neppure residente nell'immobile di sua proprietà, avendo sempre vissuto altrove e recandosi in loco solo occasionalmente, sicché non risultavano mai utilizzati gli scarichi condominiali;
in via subordinata, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi tardivamente denunciati ai sensi dell'art. 1495
c.c., considerato che la prima contestazione formale risaliva al 25 ottobre 2021, quando erano trascorsi ben 81 giorni dalla redazione della perizia e 150 giorni dalla
8 scoperta dei vizi;
nel merito, ha sostenuto che i vizi erano noti alla sin Parte_1 dall'acquisto dell'immobile avvenuto il 12 novembre 2020, come risultava dall'atto notarile che prevedeva la vendita "nello stato e condizione di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente". Con prima memoria ex art. 183
c.p.c. del 22 dicembre 2023, la convenuta ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo in via di estremo subordine che, nella non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, fosse statuito il concorso causale prevalente della società attrice e che anche la fosse tenuta pro quota a corrispondere la Parte_1 somma eventualmente dovuta.
Si è costituita altresì la società eccependo anch'essa il difetto di CP_5 legittimazione passiva attraverso una dettagliata ricostruzione degli interventi tecnici effettuati. La convenuta ha esposto che, a seguito delle segnalazioni del giugno
2021, aveva inviato tecnici che avevano rilevato come il fenomeno infiltrativo fosse molto datato nel tempo, risalente ad almeno dieci anni, e come la pubblica fognatura di propria competenza fosse alla stessa quota del piano di calpestio del locale interrato, rendendo impossibile che l'acqua risalisse verso l'alto. ha inoltre CP_5 eccepito prescrizione e decadenza, considerato che l'allaccio condominiale alla fogna pubblica era stato realizzato nel 2012, svolgendo altresì domanda di garanzia e manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice
[...]
Con memoria del 5 gennaio 2024, ha precisato Controparte_9 CP_5 ulteriormente che il problema di trafilamento di acque scure condominiali era stato localizzato all'interno della proprietà privata condominiale, nel pozzetto di ispezione dentro l'ingresso privato del fabbricato, e che non aveva nemmeno il CP_5 permesso di entrare nella proprietà privata condominiale per eseguire i lavori, confermando le proprie conclusioni.
L' , nel costituirsi nel presente giudizio, ha Parte_2 eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto proprietaria di un negozio a piano terra e non degli appartamenti sovrastanti cui riconduce le Parte_1 infiltrazioni. Nel merito, ha richiamato l'ordinanza dell'8 marzo 2022, sostenendo che tale provvedimento costituiva giudicato sostanziale sull'inesistenza del diritto vantato dall'attrice, non essendo stato impugnato. Ha inoltre evidenziato come la avesse acquistato l'immobile a prezzo decisamente favorevole e scontato Parte_1
(Euro 140.000 per un negozio di 90 mq in centro città), proprio in considerazione delle condizioni in cui si presentava, con rilevanti tracce di infiltrazioni già esistenti
9 e ben note all'acquirente. In via subordinata, ha eccepito la decadenza dall'azione per vizi e il concorso di colpa della Con memoria del 4 gennaio 2024, Parte_1
l'Associazione ha precisato che la aveva acquistato il negozio nello stato Parte_1 di fatto in cui si trovava, essendo perfettamente a conoscenza delle infiltrazioni esistenti già da molti anni, e aveva omesso qualsiasi iniziativa fino al maggio 2021, confermando le proprie conclusioni.
Si è costituito , eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto CP_2 aveva iniziato ad occupare stabilmente il proprio appartamento solo nell'agosto
2021, quando le infiltrazioni erano già presenti, come dimostrato dal sopralluogo del
28 maggio 2021. Il convenuto ha documentato di aver acquistato l'immobile nel
2012 ma di averlo reso abitabile solo nel 2021, dopo aver completato gli studi universitari a Bologna, producendo gli estratti conto bancari relativi all'acquisto e installazione della cucina nell'aprile-agosto 2021. Ha richiamato la perizia di parte attrice che escludeva responsabilità dei condomini e l'ordinanza dell'8 marzo 2022, eccependo in via subordinata la decadenza dalla garanzia per i vizi tardivamente denunciati. Con prima memoria del 4 gennaio 2024, ha fornito ulteriori CP_2 precisazioni, evidenziando che la era proprietaria dell'appartamento CP_4 occupato dalla sig.ra fino al 22 dicembre 2022, quindi durante Parte_4 il periodo delle presunte infiltrazioni, e che la vendita era avvenuta successivamente all'ATP e alla mediazione ma prima della notifica dell'atto di citazione. Ha contestato l per la richiesta di estromissione, precisando che il Parte_2 pozzetto di raccolta degli scarichi era di competenza anche del locale di proprietà dell' e che tutti i condomini avevano partecipato alla decisione di Parte_2 intervenire sul raccordo del pozzetto. Ha ribadito la decadenza della dalla Parte_1 garanzia per vizi e ha confermato tutte le proprie conclusioni.
Il convenuto si costituiva in giudizio mediante deposito Controparte_3 di comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c. in data 8 giugno 2023, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la decadenza dell'attore dalla garanzia per i vizi tardivamente denunciati, e contestando integralmente nel merito la fondatezza della domanda. Rappresentava, inoltre, di aver acquistato l'immobile dalla nel luglio 2020 ma di averlo CP_4 occupato solo nell'agosto 2021, quando le infiltrazioni erano già state accertate dal tecnico di parte attrice. Con memoria ex art. 183 c.p.c. del 4 gennaio 2024, il reiterava tutte le eccezioni formulate, precisando ulteriormente la CP_3
10 propria estraneità ai fatti contestati. Il convenuto concludeva chiedendo l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine la declaratoria di decadenza dell'attore dalla garanzia per i vizi, nel merito il rigetto delle domande risarcitorie.
Si è costituita eccependo anch'essa il difetto di legittimazione CP_4 passiva e ribadendo di non possedere immobili nel fabbricato in questione. Con memoria del 4 gennaio 2024, ha precisato che la aveva acquistato il Parte_1 negozio nello stato di fatto in cui si trovava ed era perfettamente a conoscenza delle infiltrazioni esistenti già da molti anni, richiamando l'ordinanza dell'8 marzo 2022 come costituente giudicato sostanziale, e ha confermato le proprie conclusioni per rigetto della domanda per mancanza di legittimazione passiva o comunque per decadenza, prescrizione o infondatezza.
Infine, si è costituita chiamata in causa da Controparte_9
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere da CP_5 CP_5
e il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa. La compagnia ha sostenuto che i danni erano preesistenti alla stipula del contratto e derivavano da vetustà e cattiva manutenzione degli impianti, con conseguente esclusione della copertura assicurativa. Ha inoltre evidenziato l'assenza di rottura di tubazioni e l'incertezza sulla cronodatazione dell'origine dei danni, impedendo di fatto l'invocazione della garanzia assicurativa. Con memoria del 2 gennaio 2024, ha ribadito come prive di fondamento le affermazioni secondo cui sarebbe assodata una responsabilità di per via di affermazioni confessorie CP_5
Parte che avrebbe fatto in seno alla procedura di ATP, precisando che l'attribuzione di colpa al gestore della fogna pubblica traeva origine da una opinione tecnica di parte, confermando le proprie conclusioni.
Nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la società ha depositato prima memoria Parte_1 del 27 dicembre 2023, contestando integralmente le difese avversarie e ribadendo che le infiltrazioni erano dipese da una realizzazione non a regola d'arte della sigillatura del tubo di cacciata eseguita nei tratti privati ad opera del e CP_11 nel tratto del suolo pubblico dalla Ha evidenziato come i proprietari dello CP_5 stabile ammettessero l'esistenza del difetto alle condutture di scarico condominiali e delle infiltrazioni, tanto da essere intervenuti tardivamente per eseguire riparazioni. Ha precisato che il locale commerciale, all'epoca del rogito, non presentava le condizioni attuali e che le infiltrazioni erano iniziate nel momento in
11 cui gli appartamenti del condominio, prima disabitati, erano stati utilizzati dai rispettivi proprietari. Ha inoltre chiarito che l'idraulico non era stato Parte_5 incaricato dalla ma da alcuni condomini per verificare le cause delle Parte_1 infiltrazioni. Ha confermato le proprie conclusioni, estendendo la richiesta di condanna anche nei confronti di Controparte_9
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le cause delle infiltrazioni, l'entità dei danni e gli interventi necessari per la loro eliminazione, è stata quindi trattenuta in decisione, e sono stati assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e delle memorie di replica di cui al previgente art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, è utile procedere alla qualificazione del rimedio esperito dalla parte attrice per l'accertamento della responsabilità delle infiltrazioni lamentate.
Nel caso specifico, l'allegazione dell'attore circa la "realizzazione non a regola d'arte della sigillatura del tubo di cacciata" presenta tutti gli elementi fattuali necessari per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.: la giurisprudenza consolidata ha infatti chiarito che tale norma trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi costruttivi o difetti di realizzazione delle opere (ex multis, Tribunale di Paola n. 401/2024).
Per i danni cagionati da cose in custodia, come è noto, la richiamata norma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Il caso fortuito - val bene sin d'ora precisare- attiene non ad un comportamento del custode, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Conseguenza ne è l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale;
incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre incombe sul convenuto la prova del caso fortuito.
La norma citata, configura, dunque, una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva a carico del custode, la quale si fonda, pertanto, non su un comportamento o un'attività di tipo colposo, ma sulla semplice relazione causale tra la cosa e l'evento.
12 È consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui
“la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 18/02/2014, n. 3793; Cass. Civ. 19/05/2011, n. 1106; Cass. Civ. Sez.
III, 05/12/2008, n. 28811; nel medesimo senso si veda anche, Cass. Civ. sez. III,
17/01/2020, n. 858; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2020, n.7580; Cass. Civ. sez. VI,
16/05/2017, n. 12027; Cass. Civ. 11/03/2011, n. 5910; Cass. Civ. n. 25594/2015;
Cass. Civ. n. 23584/2013; Tribunale Lecce, 06/04/2020, n. 934; Tribunale L'Aquila,
09/07/2019, n. 530).
Inoltre, la Corte di Cassazione Sez. U.U., con Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ha riconfermato il carattere oggettivo della responsabilità del custode, affermando che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Nel contesto specifico della responsabilità ex articolo 2051 del codice civile, la giurisprudenza ha inoltre stabilito che per la configurazione della responsabilità è necessaria la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.
1530/2025, la legittimazione passiva del soggetto convenuto costituisce elemento costitutivo della domanda che rientra nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, il
13 quale deve fornire specifica prova del rapporto di custodia tra il convenuto e la res che ha cagionato il danno.
Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, pare opportuno affrontare preliminarmente le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dai convenuti, da qualificarsi più propriamente come eccezioni di difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
In primo luogo, non vi è alcun dubbio circa la sussistenza della titolarità passiva delle costituite e CP_1 CP_2 Controparte_3
e , le quali sono state convenute CP_4 Parte_2 in giudizio in qualità di condomini dello stabile sito al Corso Matteotti n. 88/90 di
Fano, ove insiste un pozzetto di raccordo tra le tubazioni della fognatura privata e la tubazione che scarica nella conduttura pubblica, da cui sono scaturite parte delle infiltrazioni lamentate dall'attrice.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26521 del 2024, ha riconosciuto la possibilità di convenire i singoli condomini quali custodi delle parti comuni, precisando che “la custodia, presupposto della responsabilità ex art. 2051
c.c., deve essere riferita ai singoli condomini, che sono gli unici soggetti investiti del governo della cosa in base alla disponibilità di fatto e al potere di diritto derivante dalla proprietà sui beni comuni ex art. 1117 c.c.” (così anche Cass. 1674/2015).
Tale pronuncia si colloca nell'alveo di una lettura sistematica dell'art. 2051 c.c., che, in ambito condominiale, individua nel potere di fatto e di diritto esercitato sulla res il presupposto qualificante della custodia e, conseguentemente, della responsabilità.
In tale prospettiva, deve ritenersi priva di fondamento la deduzione formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, secondo cui, CP_1 pur essendo proprietaria dell'immobile sito nello stabile in Fano Corso Matteotti n
88/90 < ella ha sempre vissuto ed abitato in Fano Via Respighi n 15, mentre dal
11.01.2022 ella ha trasferito la propria residenza in Fano Via XXV Strada n 6>>.
Deve osservarsi al riguardo che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, << La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del
14 custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo
a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa >> (cfr. Cass. Civ. Sentenza n.
20317 del 20/10/2005, Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023; Cass. Civ., sentenza n. 18518 dell'8 luglio 2024).
Ne discende il logico corollario per cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario sussiste indipendentemente dalla sua residenza o abitazione effettiva nell'immobile: la custodia, infatti, deriva dalla titolarità del diritto di proprietà e dalla conseguente disponibilità giuridica e materiale del bene, non dalla presenza fisica o dall'uso effettivo dello stesso.
Tale forma di responsabilità, infatti, prescinde da qualsivoglia condotta colposa del custode — quale, ad esempio, l'omessa manutenzione delle problematiche strutturali connesse ad un immobile di sua proprietà, ancorché non abitato — e può essere esclusa unicamente in presenza del c.d. caso fortuito, da intendersi quale fattore estraneo alla cosa, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità (Cass. civ.,
Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279).
In altri termini, dunque, se si esclude che la colpa del custode costituisca presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ne consegue che la prova liberatoria, cui egli è tenuto nel caso in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, “non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis
e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso) (così, ancora una volta, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26142/2023).
Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, e ritenuta non controversa la titolarità del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sita in Fano, Corso Matteotti n. 88/90 in capo alla sig.ra deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che la CP_1 medesima non ha offerto alcuna prova idonea a superare la presunzione di responsabilità derivante dalla propria posizione di custodia, dovendosi ritenere – in mancanza di prova contraria - che ne conservasse la disponibilità giuridica e materiale.
15 Le medesime considerazioni giuridiche vanno estese anche alle posizioni degli altri condomini convenuti, le cui eccezioni non appaiono idonee a escludere la titolarità passiva in termini di custodia della res.
Quanto a , in particolare, dal certificato di residenza prodotto dalla CP_2 parte attrice con la memoria istruttoria n. 2 (sub. doc. 9) si evince che la residenza all'interno dell'immobile sito in Corso Matteotti risale al 13.04.2014.
In ogni caso, il padre del convenuto, sig. — escusso quale testimone Tes_2 all'udienza del 22.02.2025 — ha dichiarato: «A primavera l'appartamento era pronto;
lui è andato saltuariamente in primavera ad abitare e in estate 2021 lui è andato ad abitare in via definitiva».
La suddetta testimonianza conferma che, all'epoca dell'insorgenza dell'unico fenomeno infiltrativo causalmente riconducibile alla res condominiale il sig. CP_2
aveva la piena disponibilità e signoria dell'unità abitativa.
[...]
Come si dirà meglio nel prosieguo, infatti, tale momento può essere ragionevolmente collocato temporalmente in data antecedente alla sigillatura della tubazione del pozzetto, avvenuta nell'estate del 2021, così come accertato dal CTU,
e comunque non prima del 15 giugno 2021, data di ispezione da parte dei tecnici cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione di . CP_5 CP_5
Con riferimento a , quest'ultimo ha rappresentato che – Controparte_3 per motivi professionali che lo hanno visto impegnato a Bergamo - soltanto mese di agosto 2021 iniziava ad occupare l'abitazione sita in Fano Corso Matteotti
n. 90 di cui era proprietario >>.
Tuttavia, tale affermazione risulta smentita dal certificato storico di residenza prodotto in atti (sub. doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.), dal quale emerge che la residenza presso l'immobile decorre dal 15.06.2021.
Peraltro, la parte convenuta non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la concreta incidenza degli impegni calcistici svolti a Bergamo, né ha precisato la frequenza settimanale con cui tali attività lo avrebbero effettivamente trattenuto fuori provincia.
Ad ogni modo, anche in relazione alla posizione di , trova Controparte_3 applicazione il principio giuridico sopra richiamato per la convenuta , CP_1 secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario non può avere ad oggetto la sua assenza di colpa: la custodia, infatti, deriva dalla titolarità del diritto
16 di proprietà e dalla conseguente disponibilità giuridica e materiale del bene, non dalla presenza fisica o dall'uso effettivo dello stesso.
Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente che il sig. ha CP_3 acquistato la propria unità abitativa, sita in Fano, Corso Matteotti n. 90, in data
15.07.2020, e dunque circa un anno prima rispetto alla manifestazione dell'unico fenomeno infiltrativo causalmente riconducibile alla res condominiale (collocabile temporalmente in data antecedente alla sigillatura della tubazione del pozzetto, avvenuta nell'estate del 2021, così come accertato dal CTU, e comunque non prima del 15 giugno 2021, data di ispezione da parte dei tecnici (cfr. pag. 6 della CP_5 comparsa di costituzione di . CP_5
Deve parimenti ritenersi priva di fondamento l'eccezione formulata dalla società convenuta secondo cui la stessa non sarebbe proprietaria di alcuna CP_4 unità immobiliare all'interno del fabbricato oggetto di causa.
Invero, dagli atti di causa emerge che, all'epoca dell'insorgenza dell'unico fenomeno infiltrativo causalmente riconducibile alla res condominiale (collocabile temporalmente in data antecedente alla sigillatura della tubazione del pozzetto, avvenuta nell'estate del 2021, così come accertato dal CTU), la società convenuta risultava proprietaria di due unità immobiliari ubicate nel medesimo stabile condominiale, censite al catasto ai nn. 172 sub 13 e 15 (cfr. doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Peraltro, è documentalmente accertato che la abbia proceduto alla CP_4 vendita delle suddette unità soltanto in data 20.12.2022 (cfr. atto di compravendita, sub. doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quanto alla posizione dell' , la sua titolarità Parte_2 passiva nel rapporto giuridico dedotto trova fondamento nel rilievo tecnico del CTU, secondo cui “all'interno del negozio di proprietà dell' , Parte_2 identificato con il sub. 18, è presente un servizio igienico collegato all'impianto fognante condominiale, e non autonomamente alla conduttura stradale” (cfr. perizia, pag. 16).
Infine, va rilevato il difetto di titolarità passiva della convenuta quale CP_5 ente gestore della fogna pubblica, in considerazione del fatto che dall'espletamento della CTU è emerso con chiarezza come “Nel caso in oggetto le infiltrazioni sono
17 state causate da una non corretta sigillatura della tubazione di scarico verso la conduttura sulla via pubblica presente nel pozzetto posizionato nell'ingresso del
. Tale pozzetto è posizionato su una proprietà esclusiva del condominio, CP_11 dove uale gestore delle acque reflue non deve intervenire “ (cfr. pag. 19 della CP_5 ctu).
Nel caso specifico, pertanto, stante l'esclusione di qualsiasi responsabilità di
[...] nella vicenda oggetto di causa, viene automaticamente meno anche il CP_5 presupposto sostanziale che aveva giustificato la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice.
Tanto chiarito, occorre passare alla disamina del merito.
Ebbene, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta solo in parte.
Invero, sulla base del materiale probatorio versato in atti e delle deduzioni rassegnate dalle parti in giudizio può ritenersi raggiunta la prova che, nell'anno 2021
(e precisamente nelle date del 03.06.2025 del 15.06.2025), era in corso un fenomeno infiltrativo all'interno dell'immobile, adibito a negozio, di proprietà di parte attrice, articolato su piano terra e piano interrato, e facente parte dello stabile sito nel Comune di Fano al Corso Matteotti n 88/90.
Tale fenomeno, si precisa, ha interessato esclusivamente la parete dell'immobile rivolta verso Corso Matteotti, collocata in prossimità del pozzetto di raccolta degli scarichi provenienti dalle unità immobiliari dello stabile . CP_12
La circostanza risulta pacifica alla luce sia delle deduzioni rassegnate dalla el CP_5 proprio atto di costituzione sia dell'esame testimoniale del tecnico della suddetta società, sig. il quale ha confermato che il 03.06.2021 Controparte_13 veniva effettuato un prelievo del liquido infiltrato sulla parete in questione, il cui esame ha evidenziato trattarsi di acqua di fogna (cfr. verbale di udienza del
22.06.2025).
Anche all'esito dell'espletata c.t.u., risulta provata sia l'esistenza del danno – anche se in misura ridotta rispetto a quanto domandato - sia il nesso causale con le cose rientranti nell'ambito della custodia dei condomini convenuti in giudizio.
Il consulente d'ufficio, infatti, nella relazione tecnica a sua firma (le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei
18 luoghi di causa oltre che sullo studio degli atti e documenti di causa) ha osservato che, nel caso di specie, tali infiltrazioni << sono state causate da una non corretta sigillatura della tubazione di scarico verso la conduttura sulla via pubblica presente nel pozzetto posizionato nell'ingresso del >> e che << Tale pozzetto è CP_11 posizionato su una proprietà esclusiva del >> (cfr. pag. 20 della ctu). CP_11
Sempre il Ctu, inoltre, ha altresì evidenziato nella sua relazione tecnica che le infiltrazioni in discorso – si ribadisce, quelle che riguardano esclusivamente la parete dell'immobile rivolta verso Corso Matteotti - si sono verificate in data antecedente all'estate del 2021, ovvero prima della sigillatura del pozzetto
(effettuata su incarico dei condomini dall' (cfr. pag. 6 della Controparte_14 comparsa di costituzione di . CP_5
Diversamente, per quanto concerne i danni riscontrati sulle restanti pareti dell'immobile — consistenti nel distacco dell'intera pavimentazione in gres porcellanato, nella scollatura delle zoccolature perimetrali, nel distacco dell'intonaco e nella presenza di umidità e muffe — deve escludersi la riconducibilità causale al fenomeno infiltrativo sopra descritto.
Sul punto, infatti, il medesimo Ctu Ing. ha evidenziato che tali Persona_2 danni sono ascrivibili a fenomeni di umidità di risalita e, dunque, alla non corretta impermeabilizzazione contro terra, non ritenendo << plausibile come causa del sollevamento della pavimentazione l'infiltrazione proveniente dalla mancata sigillatura del pozzetto posizionato nell'ingresso condominiale, come sostenuto da parte attrice, in quanto a distanza di circa tre anni dalla sigillatura del pozzetto in oggetto, il massetto risulta ancora molto umido >> (cfr. pagg. 10-11 della ctu).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità dei condomini convenuti in giudizio, limitatamente ai danni da infiltrazione causalmente riconducibili alla originaria non corretta sigillatura del pozzetto condominiale, con esclusione della responsabilità di CP_5 convenuta quale ente gestore della rete fognaria pubblica, nonché della compagnia terza chiamata in causa dalla predetta società. Controparte_6
Come già evidenziato, nella vicenda in esame si verte in tema di responsabilità da cose in custodia, riferita a beni di proprietà , con conseguente CP_12 applicazione del criterio oggettivo di imputazione.
Le difese delle parti convenute hanno inoltre invocato l'art. 1227 c.c., sostenendo che le unità abitative acquistate dall'attrice versassero già in uno stato di degrado
19 fin dal 2019 e che quest'ultima fosse a conoscenza delle infiltrazioni sin dalla data del rogito (12 novembre 2020).
Secondo quanto sostenuto dai convenuti, dunque, il comportamento colposo dell'attrice avrebbe avuto incidenza causale nella produzione del danno, con conseguente rilevanza ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si rende, pertanto, necessario procedere all'analisi delle deposizioni testimoniali acquisite sul punto,
Il teste (cfr. verbale di udienza del 22.02.2025) ha dichiarato che << Testimone_3 ricordo bene perché sono andato diverse volte e volevo comprare quello e anche due appartamenti sopra.il periodo era quello. Ero anche andato dal notaio
[...]
. il notaio mi aveva mandato una bozza di preliminare nel novembre 2019 Per_3
Contro (tra me e la ditta . Dopo, l'attico aveva dei problemi e quindi non andò a buon fine la cosa perché aveva fatto un abuso edilizio. Sotto poi c'era un grave Pt_6 problema di umidità e infiltrazioni, le mattonelle erano tutte rialzate, nel seminterrato.
Vi sono andato diverse volte nel seminterrato [ …] c'era un cattivo odore di umidità
e muffa;
un affittuario (Matteo Duca di Ancona ) mi ha detto che avevano provato a mettere una vernice antimuffa ma il problema ritornava comunque e tornavano le chiazze.l'affittuario andò proprio via;
gli chiesi se lui voleva acquistare il negozio ma mi disse che non voleva acquistarlo>>.
Il teste (cfr. verbale di udienza del 21.05.2025) ha confermato la Testimone_4 circostanza secondo cui nell'anno 2019 (aprile/maggio) e prima del 15.07.2020 Contro (data del rogito tra ha avuto modo di visionare il negozio di parte CP_3 attrice ed ha precisato: << siamo andati con un dipendente della BCC a visionare tutti gli immobili e io avevo lasciato perdere perché lì vi erano 3 immobili: un attico , uno centrale, un negozio a piano terra nell'attico c'era tutto un abuso (unica cosa a posto era l'appartamento centrale); a piano terra c'era umidità e infiltrazioni e il bene era anche affittato a un negozio di vestiti;
al piano di sotto (nel magazzino, dove lui faceva il cambio stagione) c'erano le mattonelle staccate, vestiti pieni di muffa e infatti il negozio lo ha lasciato il ragazzo dopo pochi mesi. avevo infatti seguito la vicenda, il ragazzo ha abbandonato l'attività; non so se per l'umidità del negozio o altri motivi. In pratica l'umidità e le infiltrazioni c'erano sia a piano terra che al piano seminterrato (qui al seminterrato su tutte le pareti, ove c'era anche la “brina” bianca sui vestiti). […] C'erano anche gli scoli di liquame (di fogna o acqua non so dire); era molto messo male >>.
20 Infine, il teste Geom. (cfr. verbale di udienza del 22.02.2025) ha Tes_5 dichiarato quanto segue: <<c'erano nel giugno 2019 delle trattative nelle quali < i>
l'attuale società attrice richiese un preventivo per eliminare le infiltrazioni di tutto il locale >>.
Di segno opposto, invece, è la deposizione resa dalla teste indicata da parte attrice,
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2025), la quale ha Testimone_6 affermato che, al momento dell'acquisto delle unità immobiliari (dicembre 2020), non si riscontravano infiltrazioni né sulle pareti né sui pavimenti.
Tale dichiarazione, tuttavia, non appare dotata dei requisiti di attendibilità, atteso Parte che la teste ha rivestito la carica di legale rappresentante della società sino al mese di aprile 2021.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, questo Tribunale non ravvisa elementi probatori sufficienti a fondare un concorso colposo del danneggiato nella verificazione dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Giova, invero, ribadire che il thema decidendum del presente giudizio deve essere circoscritto ai soli danni riconducibili alle infiltrazioni di acqua fognaria che hanno interessato la parete prospiciente Corso Matteotti;
infiltrazioni che, secondo quanto accertato in sede tecnica, trovano causa nella difettosa sigillatura del pozzetto condominiale e che – come già chiarito – sono collocabili temporalmente in data antecedente all'estate del 2021, ovvero prima della sigillatura del pozzetto
(effettuata su incarico dei condomini dall' . Controparte_14
Pertanto, ai fini della decisione, non rileva che le unità immobiliari acquistate dalla parte attrice si trovassero (in generale) in stato di degrado già prima del rogito, stipulato il 12 novembre 2020.
Ciò in ragione di quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emerge che — fatta eccezione per la parete prospiciente Corso Matteotti — tutti gli ulteriori fenomeni infiltrativi rilevati all'interno dell'immobile sono ascrivibili a umidità di risalita, e non alla difettosa sigillatura del pozzetto condominiale, manifestatasi nel corso degli anni successivi al completamento dei lavori relativi al negozio oggetto di causa, avvenuto in data 28 novembre 2012.
Chiarito quanto sopra, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità colposa in capo all'attrice, dall'esame delle risultanze istruttorie non emerge la prova che, all'atto del rogito relativo alle unità immobiliari oggetto di causa, la medesima
21 fosse a conoscenza dello specifico fenomeno infiltrativo in esame, e in particolare della risalita di acqua fognaria dalla parete prospiciente Corso Matteotti.
Al riguardo, l'unico riferimento, in sede testimoniale, a infiltrazioni di acqua fognaria proviene dal sig. il quale ha dichiarato: « C'erano anche gli scoli di CP_15 liquame (di fogna o acqua non so dire); era molto messo male;
>>.
Tale dichiarazione, tuttavia, si colloca in un periodo antecedente alla stipula del rogito da parte dell'attrice; inoltre, la stessa attendibilità della testimonianza in discorso risulta compromessa dalla circostanza che il teste non ha saputo distinguere la natura dell'acqua infiltrata, non potendo precisare se si trattasse di liquami fognari o di semplice acqua bianca.
Infine, neppure il richiamo, da parte dei convenuti, all'art. 2 del contratto di compravendita stipulato dalla parte attrice – ove si afferma che l'immobile è stato accettato “nello stato e condizione di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente” – è idoneo a dimostrare una consapevolezza effettiva del fenomeno infiltrativo in esame.
La clausola in questione, infatti, si limita a una generica presa d'atto dello stato dell'immobile, senza alcun riferimento al vizio strutturale specifico costituito dall'omessa originaria sigillatura del pozzetto condominiale, da cui sono derivati i danni da infiltrazione riscontrati nel 2021.
Passando all'esame delle eccezioni di decadenza dalla garanzia per vizi sollevate dalle parti convenute, le stesse non possono trovare accoglimento.
Va, infatti, evidenziato che la presente controversia è incardinata sulla responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che parte attrice abbia dedotto alcuna responsabilità contrattuale.
Del resto, tale profilo non risulta configurabile nel caso di specie, considerato che i convenuti sono stati chiamati in giudizio come condomini dell'edificio interessato.
Venendo al quantum debeatur, i danni vanno quantificati nella misura che il CTU ha accertato nel suo elaborato peritale , limitatamente però a quanto necessario per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni limitati alla parete al piano interrato sul lato strada e riconducibili alla mancata sigillatura della tubazione presente nel pozzetto posizionato nell'ingresso sono necessarie delle CP_12
22 lavorazioni che hanno un costo complessivo pari a 1.578,48 €, oltre VA, come da computo metrico allegato sub. doc. 8 alla perizia.
Pertanto i convenuti , , Parte_2 CP_1
, e , dovranno essere CP_2 Controparte_3 CP_4 condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da infiltrazione nella misura appena indicata.
Al riguardo, non può essere accolta la richiesta, proveniente dalle predette parti convenute, di condanna al risarcimento pro quota.
La Suprema Corte, infatti, con riferimento all'azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, cod. civ., individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili (Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio
2015, n. 1674, Rv. 634159 - 01) e, quindi, titolari dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio dal danneggiato.
Una solidarietà, si badi, che va oltre anche il principio della parziarietà dell'obbligazione (Cass. Sez. Un, sent. 8 aprile 2008, n. 9148, Rv. 602479 - 01) – giacché, se per un verso, è vero che “…in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ…”, in concreto, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, tale espressa previsione normativa si identifica per l'appunto nell'art. 2055 cod. civ., sussistendo tre elementi
(che la Corte individua in “premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia”) idonei a confortare “la tesi dell'applicabilità" del principio di solidarietà "anche in ambito condominiale” (Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit. nonché Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n. 26521).
Per contro, invece, l'ulteriore voce di danno individuata dal Ctu a titolo di minor valore dell'immobile, pari ad una percentuale del 2% rispetto al valore dell'immobile, ovvero pari a € 2.800,00, non può essere riconosciuta a parte attrice in quanto non
è stata fatta oggetto di specifica domanda da parte dell'attrice.
23 Si respinge l'eccezione di parte Cagnoli per cui dovrebbe partecipare anche parte attrice alla ripartizione della spesa in quanto la parte attrice è danneggiata e quindi ha diritto al ristoro integrale.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve disporsi la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da e dalla CP_5 compagnia terza chiamata in causa, attesa la totale soccombenza Controparte_6 nei confronti delle medesime e alla luce del principio di causalità ex art. 91 cpc.Lo scaglione di riferimento è quello indeterminato basso.
Con riferimento ai convenuti condomini, il parziale accoglimento della domanda risarcitoria, unitamente alla rilevante differenza tra quantum richiesto e quantum riconosciuto giustifica la compensazione delle spese nella misura di 4/5, con conseguente obbligo, in capo agli stessi, di rifusione del residuo quinto delle spese legali sostenute da parte attrice. Si riconosce l'aumento del compenso in ragione del fatto che il difensore assisteva una parte contro più soggetti.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico dei convenuti condomini nella misura di 2/3, in quanto soccombenti rispetto al profilo tecnico oggetto di accertamento e di
1/3 a carico di parte attrice, per le medesime ragioni appena illustrate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti , , Parte_2 CP_1 CP_2
, e ,, in solido tra loro, al
[...] Controparte_3 CP_4 risarcimento dei danni da infiltrazione nella misura di euro 1.578,48 €, oltre VA, per il ripristino dello status quo ante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
Rigetta la domanda attorea nei confronti di e nei confronti della CP_5 compagnia terza chiamata in causa;
Controparte_6
Condanna parte attrice alla rifusione integrale delle spese di lite Pt_1 sostenute da e da che si liquidano CP_5 Controparte_6 complessivamente e rispettivamente in euro 6200,00 di cui euro 1600,00 per la
24 fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione e euro 1800,00 per la fase decisoria oltre iva, cap e rimb. sp.gen. e in euro 5400,00 di cui euro 1600,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase di trattazione e euro 1800,00 per la fase decisoria oltre iva, cap e rimb. sp.gen.
Condanna i convenuti , Parte_2 CP_1
, , e , in solido
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice di 1/5 delle spese processuali, compensando il restante quinto, e liquidando complessivamente per l'intero le spese in € 4974,00 di cui euro 828,00 per la fase di studio, euro 828 per la fase introduttiva, euro 1659,00 per la fase di trattazione, euro 1659,00 per la fase decisoria, oltre spese generali , VA e contributo previdenziale come per legge;
Pone a carico dei convenuti , Parte_2 CP_1
, , e , in solido
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 tra loro, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, limitatamente a 2/3, onerando per il restante 1/3 parte attrice.
Pesaro, li 2.10.25
Il Giudice
Sabrina Carbini
25
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 645/2023 promossa da:
P.IV , con l' avv. Massimo Maria Vergari, Pt_1 P.VA_1
ATTRICE
e
, C.F. , con l'avv. Chiara Fucilli, Parte_2 P.VA_2
, C.F. , con l'avv. Federica Pianosi, CP_1 C.F._1
, C.F. , con l'avv. Catia Letizi, CP_2 C.F._2
, C.F. , con l'avv. Catia Letizi, Controparte_3 C.F._3
, P.VA , con gli avv.ti Gianluca Montanari e Valeria CP_4 P.VA_3
Cazzola,
, P.IV , con l'avv. Giovanni Solazzi. CP_5 P.VA_4
CONVENUTI
nonché
, C.F. con l'avv. Cristiana Benelli. Controparte_6 P.VA_5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni.
CONCLUSIONI
1 Per parte attrice, conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata
27.12.2023, in particolare:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, accertato che le infiltrazione nei locali di proprietà dell'attore si sono verificate a causa di una fuori uscita di liquami dalle condotte di scarico del condominio di Corso Matteotti n° 88/90 di Fano, nel tratto in cui si congiunge ed allaccia alla condotta della rete fognaria pubblica, ritenere i proprietari dello stabile , Parte_2 CP_1
, e e l gestore della
[...] CP_2 Controparte_7 CP_4 CP_8 rete fognaria pubblica , responsabili dei danni patiti dalla nel CP_5 Parte_3 proprio locale di Corso Matteotti n° 88/90, condannando i medesimi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della attrice di tutti i danni subiti che si quantificano in complessivi 26.956,54, od in quella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa..”.
Per l , conclusioni come da comparsa di Parte_2 costituzione datata 05.06.2023:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro:
- in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e conseguentemente disporre la sua estromissione dal giudizio;
Parte_2
- nel merito, rigettare la domanda di per il giudicato sostanziale del ricorso Parte_1 per accertamento tecnico preventivo e perché infondata in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità dei convenuti, diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto, ex art 1227 c.c., in proporzione al concorso di colpa dell'attrice Parte_1
- nel merito, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertare e statuire che la stessa sia tenuta a farsi carico, Parte_1 pro quota, in qualità di condomina, dei danni eventualmente accertati;
- condannare al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del Parte_1 difensore antistatario”.
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, CP_1 datata 22.12.2023:
2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare accertare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra
e conseguentemente disporre la estromissione della concludente CP_1 dal giudizio con ogni statuizione e quindi rigettare tutte le domande anche risarcitorie ed eccezioni attoree sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata nel merito qualora non dovesse essere accolta la superiore eccezione assorbente, accertare la decadenza dalla garanzia per i vizi siccome tardivamente denunciati e conseguentemente rigettare tutte le domande anche risarcitorie ed eccezioni attoree sia sull' an che sul quantum con qualsiasi statuizione anche perché intempestive ed inammissibili;
in via di denegato subordine , nel merito , rigettare comunque le domande anche risarcitorie ed eccezioni attoree siccome infondate , inammissibili ed indimostrate;
solo in via di estremo denegato subordine nella non creduta ipotesi di accertamento di una seppur parziale responsabilità in capo alla scrivente, agli altri condomini comproprietari, a e /o in capo ad statuire il concorso causale CP_4 CP_5 prevalente della società attrice nella produzione dell'evento e per l' effetto diminuire.
Spese vinte”.
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata CP_2
04.01.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa:
In diritto: In via preliminare
1) Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del presente convenuto
e per l'effetto ordinare l'esclusione/estromissione del dal procedimento CP_2 de quo
In subordine in diritto
2)Per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia per i vizi nei confronti del sig. e per l'effetto rigettare tutte le domande anche CP_2 risarcitorie con ogni conseguente statuizione
Nel merito
3) Rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del in quanto CP_2 infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa
3 In estremo subordine nel merito
4) Nella denegata ipotesi che venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo al dichiararlo tenuto al risarcimento pro quota della somma CP_2 accertata o che si accerterà in corso di causa, tenendo in debito conto del comportamento colposo della stessa parte attrice e/o delle altre parti in causa
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite per ogni statuizione “;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, n. 1, Controparte_3
c.p.c., datata 04.01.2024:
1) Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del presente convenuto
e per l'effetto ordinare l'esclusione/estromissione del dal Controparte_3 procedimento de quo
In subordine
2)Per i motivi dedotti in narrativa, dichiarare l'attore decaduto dalla garanzia per i vizi nei confronti del sig. e per l'effetto rigettare tutte le Controparte_3 domande anche risarcitorie con ogni conseguente statuizione
Nel merito
3) Rigettare la domanda risarcitoria nei confronti del in Controparte_3 quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa
In estremo subordine
4) Nella denegata ipotesi che venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo al dichiararlo tenuto al risarcimento pro quota della Controparte_3 somma accertata o che sarà accertata in corso di causa, tenendo in debito conto del comportamento colposo della stessa parte attrice e/o delle altre parti in causa”;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata CP_4
04.01.2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro:
- rigettare la domanda di per mancanza di legittimazione passiva di Parte_1
o comunque per decadenza o per prescrizione o per infondatezza, CP_4 condannandola alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4 - in subordine ridurre l'importo richiesto per le motivazioni dedotte, sempre con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario”;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. 1, datata CP_5
05.01.2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più ampia declaratoria del caso, contrariis reiectis,
NEL MERITO
a) in via principale,
- rigettare la domanda attrice spiegata nei confronti dell'odierna convenuta società
perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per le CP_5 motivazioni esposte in narrativa,
b) nel merito, sempre in via subordinata,
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell'odierna scrivente nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa, dichiarare il concorso causale prevalente o, in subordine, paritario della società attrice nella produzione degli eventi de quo e per l'effetto diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a favore della medesima ex art. 1227, comma 1, in proporzione al concorso colposo della stessa;
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell'odierna scrivente nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa, dichiarare il concorso causale prevalente o, in subordine, paritario dei comproprietari condomini nella produzione degli eventi de quo e per l'effetto diminuire il risarcimento del danno eventualmente riconosciuto a favore della medesima ex art.
1227, comma 1, in proporzione al concorso colposo degli stessi;
c) nel merito, in via ulteriormente subordinata,
- nella ulteriore denegata ipotesi in cui venisse accertata un qualche responsabilità dell'odierna scrivente nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa, dichiarare la compagnia di assicurazioni in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore tenuta a garantire, manlevare e tendere indenne la propria assicurata società da ogni somma che dovesse essere tenuta a CP_5 versare alla parte attrice per le ragioni di cui al presente giudizio
5 In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche con riferimento alla necessitata chiamata di terzo”;
Per , conclusioni come da memoria ex art. 183, c.p.c. n. Controparte_6
1, datata 02.01.2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro
-In via preliminare, accertata e dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere da nei confronti di per le ragioni esposte in narrativa (pag. 10 CP_5 CP_6 atto costituzione), respingere la domanda di manleva e garanzia da costei svolta nei confronti della qui comparente, poiché infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorario.
-Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di isponendone la estromissione dal processo, per la totale inoperatività CP_6 della polizza assicurativa intercorrente con per le ragioni esposte in CP_5 narrativa (pag. 10 atto costituzione), e, conseguentemente, respingendo anche in questo caso la domanda di manleva da costei avanzata nei confronti della qui comparente, poiché infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata. Con vittoria di spese ed onorario.
-Ancora in via preliminare, accertata e dichiarata la totale estraneità ai fatti lamentati dall'attrice, di per tutte le ragioni esposte in narrativa (pagg. 5-6-7-8-9 CP_5 comparsa costituzione), dichiararne il difetto di legittimazione passiva e con esso anche quello di disponendone la estromissione dal processo, e, CP_6 conseguentemente, respingendo ogni domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, priva di supporto probatorio. Con vittoria di spese ed onorario
Nel merito, in ipotesi di reiezione delle suesposte eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva, respingere la domanda principale e con essa quella di manleva avanzata da nei confronti di perché totalmente CP_5 Controparte_6 infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, comunque, prive di supporto probatorio.
Con vittoria di spese ed onorario.
In via di mero subordine, qualora ritenuta la legittimazione passiva di e di CP_5
l processo ed altresì la compartecipazione colposa di ella CP_6 CP_5 verificazione dei lamentati danni unitamente a quella dell'attrice e degli altri
6 comproprietari, accertata e dichiarata la inoperatività garanziale per tutti i motivi esposti in narrativa, procedere alla liquidazione degli stessi previo accertamento della loro esistenza, e, in caso positivo, della loro effettiva entità, con ridimensionamento della pretesa attrice, dichiarando tenuta al loro ristoro ed in proporzione del grado di colpa accertata, solo e direttamente in CP_5 persona del l.r. pro tempore, tenendo indenne da qualsivoglia esborso CP_6 diretto e/o indiretto. Con vittoria di spese ed onorario.
- In via di definitivo subordine, qualora ritenuta la legittimazione passiva di e CP_5 di al processo ed altresì la compartecipazione colposa di CP_6 CP_5 nella verificazione dei lamentati danni unitamente a quella dell'attrice e degli altri comproprietari, nonché ritenuta la operatività garanziale, procedere alla liquidazione degli stessi previo accertamento della loro esistenza, e, in caso positivo, della loro effettiva entità, con ridimensionamento della pretesa attrice, dichiarando tenuta al loro ristoro ed in proporzione del grado di colpa accertata e/o nei CP_5 CP_6 limiti tutti della garanzia prestata (franchigie, esclusioni etc. etc.), reietta ogni altra domanda da chiunque avanzata nei riguardi di Con vittoria Controparte_6
o compensazione di spese nei confronti di tutte le parti del giudizio “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'atto di citazione notificato il 22 febbraio
2023 dalla società nei confronti dell' , Parte_1 Parte_2 CP_1
, , e con cui
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 la società attrice ha esposto di essere proprietaria di un immobile adibito a negozio, composto da piano terra e piano interrato, sito nello stabile di Corso Matteotti n.
88/90 di Fano.
Secondo la ricostruzione attorea, a partire dall'anno 2021 e in particolare dal mese di marzo, quando i proprietari dei quattro appartamenti sovrastanti il locale avevano iniziato ad abitarli, si erano verificate consistenti infiltrazioni nel piano interrato del negozio.
Tali infiltrazioni erano causate, secondo l'attrice, da un difetto di collegamento ed allaccio del pozzetto di raccolta degli scarichi condominiali al tubo che fa defluire i liquami all'esterno del palazzo sino alla condotta comunale. La società attrice sosteneva che le infiltrazioni erano da addebitare ad una realizzazione non a regola d'arte della sigillatura del tubo di cacciata, eseguita nei tratti privati ad opera del
7 condominio e nel tratto del suolo pubblico dalla come Controparte_10 risultante dalla perizia del Geometra atata 5 agosto 2021. I danni Persona_1 conseguenti erano quantificati in complessivi Euro 26.956,54, comprensivi di pavimentazione scollata, pareti con macchie di umidità e muffe, forte odore di acqua putrida, infiltrazioni con stillicidio, incrostazioni saline e decadimento della zoccolatura perimetrale.
La società attrice dava atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e di aver inviato diffide ai convenuti con raccomandata del 25 ottobre
2021, senza ottenere alcun riscontro.
Pare opportuno precisare che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, la stessa aveva promosso un procedimento di accertamento tecnico Parte_1 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (proc.to n. 48/2022 r.g.) nei confronti dei soli proprietari degli immobili dello stabile, e che si è definito con ordinanza dell'8 marzo
2022, con cui il Giudice Dr. aveva rigettato il ricorso senza neppure entrare Tes_1 nel merito, statuendo testualmente che "dalla stessa consulenza prodotta dalla ricorrente emerge che le infiltrazioni sono da imputare alla cattiva esecuzione delle tubazioni che collegano il pozzetto alla fognatura pubblica, generalmente - come espressamente affermato dal consulente della ricorrente - di competenza dell'ente gestore della fognatura", ritenendo pertanto che "la stessa consulenza esclude responsabilità a carico dei condomini".
Tale provvedimento, non impugnato, ha costituito elemento centrale nelle difese dei convenuti.
Si è costituita in giudizio la convenuta articolando la propria CP_1 difesa su più livelli: in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, richiamando proprio l'ordinanza dell'8 marzo 2022 e la stessa perizia di parte attrice, secondo cui le tubazioni all'interno delle proprietà risultavano integre e in buono stato fino al pozzetto terminale, mentre il difetto riguardava l'allaccio alla fogna comunale, generalmente di competenza dell'ente gestore;
la convenuta ha inoltre evidenziato di non risultare neppure residente nell'immobile di sua proprietà, avendo sempre vissuto altrove e recandosi in loco solo occasionalmente, sicché non risultavano mai utilizzati gli scarichi condominiali;
in via subordinata, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per i vizi tardivamente denunciati ai sensi dell'art. 1495
c.c., considerato che la prima contestazione formale risaliva al 25 ottobre 2021, quando erano trascorsi ben 81 giorni dalla redazione della perizia e 150 giorni dalla
8 scoperta dei vizi;
nel merito, ha sostenuto che i vizi erano noti alla sin Parte_1 dall'acquisto dell'immobile avvenuto il 12 novembre 2020, come risultava dall'atto notarile che prevedeva la vendita "nello stato e condizione di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente". Con prima memoria ex art. 183
c.p.c. del 22 dicembre 2023, la convenuta ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo in via di estremo subordine che, nella non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, fosse statuito il concorso causale prevalente della società attrice e che anche la fosse tenuta pro quota a corrispondere la Parte_1 somma eventualmente dovuta.
Si è costituita altresì la società eccependo anch'essa il difetto di CP_5 legittimazione passiva attraverso una dettagliata ricostruzione degli interventi tecnici effettuati. La convenuta ha esposto che, a seguito delle segnalazioni del giugno
2021, aveva inviato tecnici che avevano rilevato come il fenomeno infiltrativo fosse molto datato nel tempo, risalente ad almeno dieci anni, e come la pubblica fognatura di propria competenza fosse alla stessa quota del piano di calpestio del locale interrato, rendendo impossibile che l'acqua risalisse verso l'alto. ha inoltre CP_5 eccepito prescrizione e decadenza, considerato che l'allaccio condominiale alla fogna pubblica era stato realizzato nel 2012, svolgendo altresì domanda di garanzia e manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice
[...]
Con memoria del 5 gennaio 2024, ha precisato Controparte_9 CP_5 ulteriormente che il problema di trafilamento di acque scure condominiali era stato localizzato all'interno della proprietà privata condominiale, nel pozzetto di ispezione dentro l'ingresso privato del fabbricato, e che non aveva nemmeno il CP_5 permesso di entrare nella proprietà privata condominiale per eseguire i lavori, confermando le proprie conclusioni.
L' , nel costituirsi nel presente giudizio, ha Parte_2 eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto proprietaria di un negozio a piano terra e non degli appartamenti sovrastanti cui riconduce le Parte_1 infiltrazioni. Nel merito, ha richiamato l'ordinanza dell'8 marzo 2022, sostenendo che tale provvedimento costituiva giudicato sostanziale sull'inesistenza del diritto vantato dall'attrice, non essendo stato impugnato. Ha inoltre evidenziato come la avesse acquistato l'immobile a prezzo decisamente favorevole e scontato Parte_1
(Euro 140.000 per un negozio di 90 mq in centro città), proprio in considerazione delle condizioni in cui si presentava, con rilevanti tracce di infiltrazioni già esistenti
9 e ben note all'acquirente. In via subordinata, ha eccepito la decadenza dall'azione per vizi e il concorso di colpa della Con memoria del 4 gennaio 2024, Parte_1
l'Associazione ha precisato che la aveva acquistato il negozio nello stato Parte_1 di fatto in cui si trovava, essendo perfettamente a conoscenza delle infiltrazioni esistenti già da molti anni, e aveva omesso qualsiasi iniziativa fino al maggio 2021, confermando le proprie conclusioni.
Si è costituito , eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto CP_2 aveva iniziato ad occupare stabilmente il proprio appartamento solo nell'agosto
2021, quando le infiltrazioni erano già presenti, come dimostrato dal sopralluogo del
28 maggio 2021. Il convenuto ha documentato di aver acquistato l'immobile nel
2012 ma di averlo reso abitabile solo nel 2021, dopo aver completato gli studi universitari a Bologna, producendo gli estratti conto bancari relativi all'acquisto e installazione della cucina nell'aprile-agosto 2021. Ha richiamato la perizia di parte attrice che escludeva responsabilità dei condomini e l'ordinanza dell'8 marzo 2022, eccependo in via subordinata la decadenza dalla garanzia per i vizi tardivamente denunciati. Con prima memoria del 4 gennaio 2024, ha fornito ulteriori CP_2 precisazioni, evidenziando che la era proprietaria dell'appartamento CP_4 occupato dalla sig.ra fino al 22 dicembre 2022, quindi durante Parte_4 il periodo delle presunte infiltrazioni, e che la vendita era avvenuta successivamente all'ATP e alla mediazione ma prima della notifica dell'atto di citazione. Ha contestato l per la richiesta di estromissione, precisando che il Parte_2 pozzetto di raccolta degli scarichi era di competenza anche del locale di proprietà dell' e che tutti i condomini avevano partecipato alla decisione di Parte_2 intervenire sul raccordo del pozzetto. Ha ribadito la decadenza della dalla Parte_1 garanzia per vizi e ha confermato tutte le proprie conclusioni.
Il convenuto si costituiva in giudizio mediante deposito Controparte_3 di comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c. in data 8 giugno 2023, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e la decadenza dell'attore dalla garanzia per i vizi tardivamente denunciati, e contestando integralmente nel merito la fondatezza della domanda. Rappresentava, inoltre, di aver acquistato l'immobile dalla nel luglio 2020 ma di averlo CP_4 occupato solo nell'agosto 2021, quando le infiltrazioni erano già state accertate dal tecnico di parte attrice. Con memoria ex art. 183 c.p.c. del 4 gennaio 2024, il reiterava tutte le eccezioni formulate, precisando ulteriormente la CP_3
10 propria estraneità ai fatti contestati. Il convenuto concludeva chiedendo l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine la declaratoria di decadenza dell'attore dalla garanzia per i vizi, nel merito il rigetto delle domande risarcitorie.
Si è costituita eccependo anch'essa il difetto di legittimazione CP_4 passiva e ribadendo di non possedere immobili nel fabbricato in questione. Con memoria del 4 gennaio 2024, ha precisato che la aveva acquistato il Parte_1 negozio nello stato di fatto in cui si trovava ed era perfettamente a conoscenza delle infiltrazioni esistenti già da molti anni, richiamando l'ordinanza dell'8 marzo 2022 come costituente giudicato sostanziale, e ha confermato le proprie conclusioni per rigetto della domanda per mancanza di legittimazione passiva o comunque per decadenza, prescrizione o infondatezza.
Infine, si è costituita chiamata in causa da Controparte_9
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere da CP_5 CP_5
e il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza assicurativa. La compagnia ha sostenuto che i danni erano preesistenti alla stipula del contratto e derivavano da vetustà e cattiva manutenzione degli impianti, con conseguente esclusione della copertura assicurativa. Ha inoltre evidenziato l'assenza di rottura di tubazioni e l'incertezza sulla cronodatazione dell'origine dei danni, impedendo di fatto l'invocazione della garanzia assicurativa. Con memoria del 2 gennaio 2024, ha ribadito come prive di fondamento le affermazioni secondo cui sarebbe assodata una responsabilità di per via di affermazioni confessorie CP_5
Parte che avrebbe fatto in seno alla procedura di ATP, precisando che l'attribuzione di colpa al gestore della fogna pubblica traeva origine da una opinione tecnica di parte, confermando le proprie conclusioni.
Nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la società ha depositato prima memoria Parte_1 del 27 dicembre 2023, contestando integralmente le difese avversarie e ribadendo che le infiltrazioni erano dipese da una realizzazione non a regola d'arte della sigillatura del tubo di cacciata eseguita nei tratti privati ad opera del e CP_11 nel tratto del suolo pubblico dalla Ha evidenziato come i proprietari dello CP_5 stabile ammettessero l'esistenza del difetto alle condutture di scarico condominiali e delle infiltrazioni, tanto da essere intervenuti tardivamente per eseguire riparazioni. Ha precisato che il locale commerciale, all'epoca del rogito, non presentava le condizioni attuali e che le infiltrazioni erano iniziate nel momento in
11 cui gli appartamenti del condominio, prima disabitati, erano stati utilizzati dai rispettivi proprietari. Ha inoltre chiarito che l'idraulico non era stato Parte_5 incaricato dalla ma da alcuni condomini per verificare le cause delle Parte_1 infiltrazioni. Ha confermato le proprie conclusioni, estendendo la richiesta di condanna anche nei confronti di Controparte_9
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le cause delle infiltrazioni, l'entità dei danni e gli interventi necessari per la loro eliminazione, è stata quindi trattenuta in decisione, e sono stati assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e delle memorie di replica di cui al previgente art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, è utile procedere alla qualificazione del rimedio esperito dalla parte attrice per l'accertamento della responsabilità delle infiltrazioni lamentate.
Nel caso specifico, l'allegazione dell'attore circa la "realizzazione non a regola d'arte della sigillatura del tubo di cacciata" presenta tutti gli elementi fattuali necessari per l'applicazione dell'art. 2051 c.c.: la giurisprudenza consolidata ha infatti chiarito che tale norma trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi costruttivi o difetti di realizzazione delle opere (ex multis, Tribunale di Paola n. 401/2024).
Per i danni cagionati da cose in custodia, come è noto, la richiamata norma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Il caso fortuito - val bene sin d'ora precisare- attiene non ad un comportamento del custode, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Conseguenza ne è l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale;
incombe sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre incombe sul convenuto la prova del caso fortuito.
La norma citata, configura, dunque, una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva a carico del custode, la quale si fonda, pertanto, non su un comportamento o un'attività di tipo colposo, ma sulla semplice relazione causale tra la cosa e l'evento.
12 È consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui
“la responsabilità di danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha carattere oggettivo, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno” (cfr. Cass. Civ. sez. III, 18/02/2014, n. 3793; Cass. Civ. 19/05/2011, n. 1106; Cass. Civ. Sez.
III, 05/12/2008, n. 28811; nel medesimo senso si veda anche, Cass. Civ. sez. III,
17/01/2020, n. 858; Cass. Civ. sez. III, 27/03/2020, n.7580; Cass. Civ. sez. VI,
16/05/2017, n. 12027; Cass. Civ. 11/03/2011, n. 5910; Cass. Civ. n. 25594/2015;
Cass. Civ. n. 23584/2013; Tribunale Lecce, 06/04/2020, n. 934; Tribunale L'Aquila,
09/07/2019, n. 530).
Inoltre, la Corte di Cassazione Sez. U.U., con Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ha riconfermato il carattere oggettivo della responsabilità del custode, affermando che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Nel contesto specifico della responsabilità ex articolo 2051 del codice civile, la giurisprudenza ha inoltre stabilito che per la configurazione della responsabilità è necessaria la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.
1530/2025, la legittimazione passiva del soggetto convenuto costituisce elemento costitutivo della domanda che rientra nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, il
13 quale deve fornire specifica prova del rapporto di custodia tra il convenuto e la res che ha cagionato il danno.
Partendo proprio da quest'ultimo aspetto, pare opportuno affrontare preliminarmente le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dai convenuti, da qualificarsi più propriamente come eccezioni di difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
In primo luogo, non vi è alcun dubbio circa la sussistenza della titolarità passiva delle costituite e CP_1 CP_2 Controparte_3
e , le quali sono state convenute CP_4 Parte_2 in giudizio in qualità di condomini dello stabile sito al Corso Matteotti n. 88/90 di
Fano, ove insiste un pozzetto di raccordo tra le tubazioni della fognatura privata e la tubazione che scarica nella conduttura pubblica, da cui sono scaturite parte delle infiltrazioni lamentate dall'attrice.
Sul punto, appare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26521 del 2024, ha riconosciuto la possibilità di convenire i singoli condomini quali custodi delle parti comuni, precisando che “la custodia, presupposto della responsabilità ex art. 2051
c.c., deve essere riferita ai singoli condomini, che sono gli unici soggetti investiti del governo della cosa in base alla disponibilità di fatto e al potere di diritto derivante dalla proprietà sui beni comuni ex art. 1117 c.c.” (così anche Cass. 1674/2015).
Tale pronuncia si colloca nell'alveo di una lettura sistematica dell'art. 2051 c.c., che, in ambito condominiale, individua nel potere di fatto e di diritto esercitato sulla res il presupposto qualificante della custodia e, conseguentemente, della responsabilità.
In tale prospettiva, deve ritenersi priva di fondamento la deduzione formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione, secondo cui, CP_1 pur essendo proprietaria dell'immobile sito nello stabile in Fano Corso Matteotti n
88/90 < ella ha sempre vissuto ed abitato in Fano Via Respighi n 15, mentre dal
11.01.2022 ella ha trasferito la propria residenza in Fano Via XXV Strada n 6>>.
Deve osservarsi al riguardo che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, << La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del
14 custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo
a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa >> (cfr. Cass. Civ. Sentenza n.
20317 del 20/10/2005, Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023; Cass. Civ., sentenza n. 18518 dell'8 luglio 2024).
Ne discende il logico corollario per cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario sussiste indipendentemente dalla sua residenza o abitazione effettiva nell'immobile: la custodia, infatti, deriva dalla titolarità del diritto di proprietà e dalla conseguente disponibilità giuridica e materiale del bene, non dalla presenza fisica o dall'uso effettivo dello stesso.
Tale forma di responsabilità, infatti, prescinde da qualsivoglia condotta colposa del custode — quale, ad esempio, l'omessa manutenzione delle problematiche strutturali connesse ad un immobile di sua proprietà, ancorché non abitato — e può essere esclusa unicamente in presenza del c.d. caso fortuito, da intendersi quale fattore estraneo alla cosa, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità (Cass. civ.,
Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279).
In altri termini, dunque, se si esclude che la colpa del custode costituisca presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., ne consegue che la prova liberatoria, cui egli è tenuto nel caso in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, “non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis
e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso) (così, ancora una volta, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26142/2023).
Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, e ritenuta non controversa la titolarità del diritto di proprietà dell'unità immobiliare sita in Fano, Corso Matteotti n. 88/90 in capo alla sig.ra deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che la CP_1 medesima non ha offerto alcuna prova idonea a superare la presunzione di responsabilità derivante dalla propria posizione di custodia, dovendosi ritenere – in mancanza di prova contraria - che ne conservasse la disponibilità giuridica e materiale.
15 Le medesime considerazioni giuridiche vanno estese anche alle posizioni degli altri condomini convenuti, le cui eccezioni non appaiono idonee a escludere la titolarità passiva in termini di custodia della res.
Quanto a , in particolare, dal certificato di residenza prodotto dalla CP_2 parte attrice con la memoria istruttoria n. 2 (sub. doc. 9) si evince che la residenza all'interno dell'immobile sito in Corso Matteotti risale al 13.04.2014.
In ogni caso, il padre del convenuto, sig. — escusso quale testimone Tes_2 all'udienza del 22.02.2025 — ha dichiarato: «A primavera l'appartamento era pronto;
lui è andato saltuariamente in primavera ad abitare e in estate 2021 lui è andato ad abitare in via definitiva».
La suddetta testimonianza conferma che, all'epoca dell'insorgenza dell'unico fenomeno infiltrativo causalmente riconducibile alla res condominiale il sig. CP_2
aveva la piena disponibilità e signoria dell'unità abitativa.
[...]
Come si dirà meglio nel prosieguo, infatti, tale momento può essere ragionevolmente collocato temporalmente in data antecedente alla sigillatura della tubazione del pozzetto, avvenuta nell'estate del 2021, così come accertato dal CTU,
e comunque non prima del 15 giugno 2021, data di ispezione da parte dei tecnici cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione di . CP_5 CP_5
Con riferimento a , quest'ultimo ha rappresentato che – Controparte_3 per motivi professionali che lo hanno visto impegnato a Bergamo - soltanto mese di agosto 2021 iniziava ad occupare l'abitazione sita in Fano Corso Matteotti
n. 90 di cui era proprietario >>.
Tuttavia, tale affermazione risulta smentita dal certificato storico di residenza prodotto in atti (sub. doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.), dal quale emerge che la residenza presso l'immobile decorre dal 15.06.2021.
Peraltro, la parte convenuta non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la concreta incidenza degli impegni calcistici svolti a Bergamo, né ha precisato la frequenza settimanale con cui tali attività lo avrebbero effettivamente trattenuto fuori provincia.
Ad ogni modo, anche in relazione alla posizione di , trova Controparte_3 applicazione il principio giuridico sopra richiamato per la convenuta , CP_1 secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario non può avere ad oggetto la sua assenza di colpa: la custodia, infatti, deriva dalla titolarità del diritto
16 di proprietà e dalla conseguente disponibilità giuridica e materiale del bene, non dalla presenza fisica o dall'uso effettivo dello stesso.
Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente che il sig. ha CP_3 acquistato la propria unità abitativa, sita in Fano, Corso Matteotti n. 90, in data
15.07.2020, e dunque circa un anno prima rispetto alla manifestazione dell'unico fenomeno infiltrativo causalmente riconducibile alla res condominiale (collocabile temporalmente in data antecedente alla sigillatura della tubazione del pozzetto, avvenuta nell'estate del 2021, così come accertato dal CTU, e comunque non prima del 15 giugno 2021, data di ispezione da parte dei tecnici (cfr. pag. 6 della CP_5 comparsa di costituzione di . CP_5
Deve parimenti ritenersi priva di fondamento l'eccezione formulata dalla società convenuta secondo cui la stessa non sarebbe proprietaria di alcuna CP_4 unità immobiliare all'interno del fabbricato oggetto di causa.
Invero, dagli atti di causa emerge che, all'epoca dell'insorgenza dell'unico fenomeno infiltrativo causalmente riconducibile alla res condominiale (collocabile temporalmente in data antecedente alla sigillatura della tubazione del pozzetto, avvenuta nell'estate del 2021, così come accertato dal CTU), la società convenuta risultava proprietaria di due unità immobiliari ubicate nel medesimo stabile condominiale, censite al catasto ai nn. 172 sub 13 e 15 (cfr. doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Peraltro, è documentalmente accertato che la abbia proceduto alla CP_4 vendita delle suddette unità soltanto in data 20.12.2022 (cfr. atto di compravendita, sub. doc. 9, allegato alla memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quanto alla posizione dell' , la sua titolarità Parte_2 passiva nel rapporto giuridico dedotto trova fondamento nel rilievo tecnico del CTU, secondo cui “all'interno del negozio di proprietà dell' , Parte_2 identificato con il sub. 18, è presente un servizio igienico collegato all'impianto fognante condominiale, e non autonomamente alla conduttura stradale” (cfr. perizia, pag. 16).
Infine, va rilevato il difetto di titolarità passiva della convenuta quale CP_5 ente gestore della fogna pubblica, in considerazione del fatto che dall'espletamento della CTU è emerso con chiarezza come “Nel caso in oggetto le infiltrazioni sono
17 state causate da una non corretta sigillatura della tubazione di scarico verso la conduttura sulla via pubblica presente nel pozzetto posizionato nell'ingresso del
. Tale pozzetto è posizionato su una proprietà esclusiva del condominio, CP_11 dove uale gestore delle acque reflue non deve intervenire “ (cfr. pag. 19 della CP_5 ctu).
Nel caso specifico, pertanto, stante l'esclusione di qualsiasi responsabilità di
[...] nella vicenda oggetto di causa, viene automaticamente meno anche il CP_5 presupposto sostanziale che aveva giustificato la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice.
Tanto chiarito, occorre passare alla disamina del merito.
Ebbene, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta solo in parte.
Invero, sulla base del materiale probatorio versato in atti e delle deduzioni rassegnate dalle parti in giudizio può ritenersi raggiunta la prova che, nell'anno 2021
(e precisamente nelle date del 03.06.2025 del 15.06.2025), era in corso un fenomeno infiltrativo all'interno dell'immobile, adibito a negozio, di proprietà di parte attrice, articolato su piano terra e piano interrato, e facente parte dello stabile sito nel Comune di Fano al Corso Matteotti n 88/90.
Tale fenomeno, si precisa, ha interessato esclusivamente la parete dell'immobile rivolta verso Corso Matteotti, collocata in prossimità del pozzetto di raccolta degli scarichi provenienti dalle unità immobiliari dello stabile . CP_12
La circostanza risulta pacifica alla luce sia delle deduzioni rassegnate dalla el CP_5 proprio atto di costituzione sia dell'esame testimoniale del tecnico della suddetta società, sig. il quale ha confermato che il 03.06.2021 Controparte_13 veniva effettuato un prelievo del liquido infiltrato sulla parete in questione, il cui esame ha evidenziato trattarsi di acqua di fogna (cfr. verbale di udienza del
22.06.2025).
Anche all'esito dell'espletata c.t.u., risulta provata sia l'esistenza del danno – anche se in misura ridotta rispetto a quanto domandato - sia il nesso causale con le cose rientranti nell'ambito della custodia dei condomini convenuti in giudizio.
Il consulente d'ufficio, infatti, nella relazione tecnica a sua firma (le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei
18 luoghi di causa oltre che sullo studio degli atti e documenti di causa) ha osservato che, nel caso di specie, tali infiltrazioni << sono state causate da una non corretta sigillatura della tubazione di scarico verso la conduttura sulla via pubblica presente nel pozzetto posizionato nell'ingresso del >> e che << Tale pozzetto è CP_11 posizionato su una proprietà esclusiva del >> (cfr. pag. 20 della ctu). CP_11
Sempre il Ctu, inoltre, ha altresì evidenziato nella sua relazione tecnica che le infiltrazioni in discorso – si ribadisce, quelle che riguardano esclusivamente la parete dell'immobile rivolta verso Corso Matteotti - si sono verificate in data antecedente all'estate del 2021, ovvero prima della sigillatura del pozzetto
(effettuata su incarico dei condomini dall' (cfr. pag. 6 della Controparte_14 comparsa di costituzione di . CP_5
Diversamente, per quanto concerne i danni riscontrati sulle restanti pareti dell'immobile — consistenti nel distacco dell'intera pavimentazione in gres porcellanato, nella scollatura delle zoccolature perimetrali, nel distacco dell'intonaco e nella presenza di umidità e muffe — deve escludersi la riconducibilità causale al fenomeno infiltrativo sopra descritto.
Sul punto, infatti, il medesimo Ctu Ing. ha evidenziato che tali Persona_2 danni sono ascrivibili a fenomeni di umidità di risalita e, dunque, alla non corretta impermeabilizzazione contro terra, non ritenendo << plausibile come causa del sollevamento della pavimentazione l'infiltrazione proveniente dalla mancata sigillatura del pozzetto posizionato nell'ingresso condominiale, come sostenuto da parte attrice, in quanto a distanza di circa tre anni dalla sigillatura del pozzetto in oggetto, il massetto risulta ancora molto umido >> (cfr. pagg. 10-11 della ctu).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità dei condomini convenuti in giudizio, limitatamente ai danni da infiltrazione causalmente riconducibili alla originaria non corretta sigillatura del pozzetto condominiale, con esclusione della responsabilità di CP_5 convenuta quale ente gestore della rete fognaria pubblica, nonché della compagnia terza chiamata in causa dalla predetta società. Controparte_6
Come già evidenziato, nella vicenda in esame si verte in tema di responsabilità da cose in custodia, riferita a beni di proprietà , con conseguente CP_12 applicazione del criterio oggettivo di imputazione.
Le difese delle parti convenute hanno inoltre invocato l'art. 1227 c.c., sostenendo che le unità abitative acquistate dall'attrice versassero già in uno stato di degrado
19 fin dal 2019 e che quest'ultima fosse a conoscenza delle infiltrazioni sin dalla data del rogito (12 novembre 2020).
Secondo quanto sostenuto dai convenuti, dunque, il comportamento colposo dell'attrice avrebbe avuto incidenza causale nella produzione del danno, con conseguente rilevanza ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si rende, pertanto, necessario procedere all'analisi delle deposizioni testimoniali acquisite sul punto,
Il teste (cfr. verbale di udienza del 22.02.2025) ha dichiarato che << Testimone_3 ricordo bene perché sono andato diverse volte e volevo comprare quello e anche due appartamenti sopra.il periodo era quello. Ero anche andato dal notaio
[...]
. il notaio mi aveva mandato una bozza di preliminare nel novembre 2019 Per_3
Contro (tra me e la ditta . Dopo, l'attico aveva dei problemi e quindi non andò a buon fine la cosa perché aveva fatto un abuso edilizio. Sotto poi c'era un grave Pt_6 problema di umidità e infiltrazioni, le mattonelle erano tutte rialzate, nel seminterrato.
Vi sono andato diverse volte nel seminterrato [ …] c'era un cattivo odore di umidità
e muffa;
un affittuario (Matteo Duca di Ancona ) mi ha detto che avevano provato a mettere una vernice antimuffa ma il problema ritornava comunque e tornavano le chiazze.l'affittuario andò proprio via;
gli chiesi se lui voleva acquistare il negozio ma mi disse che non voleva acquistarlo>>.
Il teste (cfr. verbale di udienza del 21.05.2025) ha confermato la Testimone_4 circostanza secondo cui nell'anno 2019 (aprile/maggio) e prima del 15.07.2020 Contro (data del rogito tra ha avuto modo di visionare il negozio di parte CP_3 attrice ed ha precisato: << siamo andati con un dipendente della BCC a visionare tutti gli immobili e io avevo lasciato perdere perché lì vi erano 3 immobili: un attico , uno centrale, un negozio a piano terra nell'attico c'era tutto un abuso (unica cosa a posto era l'appartamento centrale); a piano terra c'era umidità e infiltrazioni e il bene era anche affittato a un negozio di vestiti;
al piano di sotto (nel magazzino, dove lui faceva il cambio stagione) c'erano le mattonelle staccate, vestiti pieni di muffa e infatti il negozio lo ha lasciato il ragazzo dopo pochi mesi. avevo infatti seguito la vicenda, il ragazzo ha abbandonato l'attività; non so se per l'umidità del negozio o altri motivi. In pratica l'umidità e le infiltrazioni c'erano sia a piano terra che al piano seminterrato (qui al seminterrato su tutte le pareti, ove c'era anche la “brina” bianca sui vestiti). […] C'erano anche gli scoli di liquame (di fogna o acqua non so dire); era molto messo male >>.
20 Infine, il teste Geom. (cfr. verbale di udienza del 22.02.2025) ha Tes_5 dichiarato quanto segue: <<c'erano nel giugno 2019 delle trattative nelle quali < i>
l'attuale società attrice richiese un preventivo per eliminare le infiltrazioni di tutto il locale >>.
Di segno opposto, invece, è la deposizione resa dalla teste indicata da parte attrice,
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2025), la quale ha Testimone_6 affermato che, al momento dell'acquisto delle unità immobiliari (dicembre 2020), non si riscontravano infiltrazioni né sulle pareti né sui pavimenti.
Tale dichiarazione, tuttavia, non appare dotata dei requisiti di attendibilità, atteso Parte che la teste ha rivestito la carica di legale rappresentante della società sino al mese di aprile 2021.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, questo Tribunale non ravvisa elementi probatori sufficienti a fondare un concorso colposo del danneggiato nella verificazione dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Giova, invero, ribadire che il thema decidendum del presente giudizio deve essere circoscritto ai soli danni riconducibili alle infiltrazioni di acqua fognaria che hanno interessato la parete prospiciente Corso Matteotti;
infiltrazioni che, secondo quanto accertato in sede tecnica, trovano causa nella difettosa sigillatura del pozzetto condominiale e che – come già chiarito – sono collocabili temporalmente in data antecedente all'estate del 2021, ovvero prima della sigillatura del pozzetto
(effettuata su incarico dei condomini dall' . Controparte_14
Pertanto, ai fini della decisione, non rileva che le unità immobiliari acquistate dalla parte attrice si trovassero (in generale) in stato di degrado già prima del rogito, stipulato il 12 novembre 2020.
Ciò in ragione di quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emerge che — fatta eccezione per la parete prospiciente Corso Matteotti — tutti gli ulteriori fenomeni infiltrativi rilevati all'interno dell'immobile sono ascrivibili a umidità di risalita, e non alla difettosa sigillatura del pozzetto condominiale, manifestatasi nel corso degli anni successivi al completamento dei lavori relativi al negozio oggetto di causa, avvenuto in data 28 novembre 2012.
Chiarito quanto sopra, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità colposa in capo all'attrice, dall'esame delle risultanze istruttorie non emerge la prova che, all'atto del rogito relativo alle unità immobiliari oggetto di causa, la medesima
21 fosse a conoscenza dello specifico fenomeno infiltrativo in esame, e in particolare della risalita di acqua fognaria dalla parete prospiciente Corso Matteotti.
Al riguardo, l'unico riferimento, in sede testimoniale, a infiltrazioni di acqua fognaria proviene dal sig. il quale ha dichiarato: « C'erano anche gli scoli di CP_15 liquame (di fogna o acqua non so dire); era molto messo male;
>>.
Tale dichiarazione, tuttavia, si colloca in un periodo antecedente alla stipula del rogito da parte dell'attrice; inoltre, la stessa attendibilità della testimonianza in discorso risulta compromessa dalla circostanza che il teste non ha saputo distinguere la natura dell'acqua infiltrata, non potendo precisare se si trattasse di liquami fognari o di semplice acqua bianca.
Infine, neppure il richiamo, da parte dei convenuti, all'art. 2 del contratto di compravendita stipulato dalla parte attrice – ove si afferma che l'immobile è stato accettato “nello stato e condizione di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente” – è idoneo a dimostrare una consapevolezza effettiva del fenomeno infiltrativo in esame.
La clausola in questione, infatti, si limita a una generica presa d'atto dello stato dell'immobile, senza alcun riferimento al vizio strutturale specifico costituito dall'omessa originaria sigillatura del pozzetto condominiale, da cui sono derivati i danni da infiltrazione riscontrati nel 2021.
Passando all'esame delle eccezioni di decadenza dalla garanzia per vizi sollevate dalle parti convenute, le stesse non possono trovare accoglimento.
Va, infatti, evidenziato che la presente controversia è incardinata sulla responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che parte attrice abbia dedotto alcuna responsabilità contrattuale.
Del resto, tale profilo non risulta configurabile nel caso di specie, considerato che i convenuti sono stati chiamati in giudizio come condomini dell'edificio interessato.
Venendo al quantum debeatur, i danni vanno quantificati nella misura che il CTU ha accertato nel suo elaborato peritale , limitatamente però a quanto necessario per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni limitati alla parete al piano interrato sul lato strada e riconducibili alla mancata sigillatura della tubazione presente nel pozzetto posizionato nell'ingresso sono necessarie delle CP_12
22 lavorazioni che hanno un costo complessivo pari a 1.578,48 €, oltre VA, come da computo metrico allegato sub. doc. 8 alla perizia.
Pertanto i convenuti , , Parte_2 CP_1
, e , dovranno essere CP_2 Controparte_3 CP_4 condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da infiltrazione nella misura appena indicata.
Al riguardo, non può essere accolta la richiesta, proveniente dalle predette parti convenute, di condanna al risarcimento pro quota.
La Suprema Corte, infatti, con riferimento all'azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, cod. civ., individuando nei singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili (Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio
2015, n. 1674, Rv. 634159 - 01) e, quindi, titolari dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio dal danneggiato.
Una solidarietà, si badi, che va oltre anche il principio della parziarietà dell'obbligazione (Cass. Sez. Un, sent. 8 aprile 2008, n. 9148, Rv. 602479 - 01) – giacché, se per un verso, è vero che “…in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ…”, in concreto, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, tale espressa previsione normativa si identifica per l'appunto nell'art. 2055 cod. civ., sussistendo tre elementi
(che la Corte individua in “premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia”) idonei a confortare “la tesi dell'applicabilità" del principio di solidarietà "anche in ambito condominiale” (Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit. nonché Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n. 26521).
Per contro, invece, l'ulteriore voce di danno individuata dal Ctu a titolo di minor valore dell'immobile, pari ad una percentuale del 2% rispetto al valore dell'immobile, ovvero pari a € 2.800,00, non può essere riconosciuta a parte attrice in quanto non
è stata fatta oggetto di specifica domanda da parte dell'attrice.
23 Si respinge l'eccezione di parte Cagnoli per cui dovrebbe partecipare anche parte attrice alla ripartizione della spesa in quanto la parte attrice è danneggiata e quindi ha diritto al ristoro integrale.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve disporsi la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da e dalla CP_5 compagnia terza chiamata in causa, attesa la totale soccombenza Controparte_6 nei confronti delle medesime e alla luce del principio di causalità ex art. 91 cpc.Lo scaglione di riferimento è quello indeterminato basso.
Con riferimento ai convenuti condomini, il parziale accoglimento della domanda risarcitoria, unitamente alla rilevante differenza tra quantum richiesto e quantum riconosciuto giustifica la compensazione delle spese nella misura di 4/5, con conseguente obbligo, in capo agli stessi, di rifusione del residuo quinto delle spese legali sostenute da parte attrice. Si riconosce l'aumento del compenso in ragione del fatto che il difensore assisteva una parte contro più soggetti.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento, devono essere poste a carico dei convenuti condomini nella misura di 2/3, in quanto soccombenti rispetto al profilo tecnico oggetto di accertamento e di
1/3 a carico di parte attrice, per le medesime ragioni appena illustrate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti , , Parte_2 CP_1 CP_2
, e ,, in solido tra loro, al
[...] Controparte_3 CP_4 risarcimento dei danni da infiltrazione nella misura di euro 1.578,48 €, oltre VA, per il ripristino dello status quo ante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
Rigetta la domanda attorea nei confronti di e nei confronti della CP_5 compagnia terza chiamata in causa;
Controparte_6
Condanna parte attrice alla rifusione integrale delle spese di lite Pt_1 sostenute da e da che si liquidano CP_5 Controparte_6 complessivamente e rispettivamente in euro 6200,00 di cui euro 1600,00 per la
24 fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione e euro 1800,00 per la fase decisoria oltre iva, cap e rimb. sp.gen. e in euro 5400,00 di cui euro 1600,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase di trattazione e euro 1800,00 per la fase decisoria oltre iva, cap e rimb. sp.gen.
Condanna i convenuti , Parte_2 CP_1
, , e , in solido
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice di 1/5 delle spese processuali, compensando il restante quinto, e liquidando complessivamente per l'intero le spese in € 4974,00 di cui euro 828,00 per la fase di studio, euro 828 per la fase introduttiva, euro 1659,00 per la fase di trattazione, euro 1659,00 per la fase decisoria, oltre spese generali , VA e contributo previdenziale come per legge;
Pone a carico dei convenuti , Parte_2 CP_1
, , e , in solido
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 tra loro, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, limitatamente a 2/3, onerando per il restante 1/3 parte attrice.
Pesaro, li 2.10.25
Il Giudice
Sabrina Carbini
25