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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 830 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Corso Roma n. 17, presso lo studio dell'Avv. Daniela Bottini, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Orsogna, Via Collemese n. 31, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Arabella Tenaglia, che lo rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da verbale di udienza del 15.12.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 517/2017 del 3.7.2017, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e e, per quanto d'interesse, ha Parte_1 Controparte_1 disposto l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 750,00 per il mantenimento dei figli Parte_1
e , di cui € 250,00 per ciascuno, oltre alla suddivisione Per_1 Per_2 Per_3 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% per ciascun genitore. Con ricorso depositato in data 11.7.2025, la sig.ra ha Parte_1 chiesto, in parziale modifica della citata sentenza, alla luce del raggiungimento della indipendenza economica dei figli e , disporsi che il Per_1 Per_2 contributo di mantenimento dovuto in favore del solo figlio , Per_3 diversamente abile, venga aumentato ad € 400,00, in considerazione delle di lui esigenze e necessità, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% per ciascun genitore, Per_3 nonché imporsi la contribuzione del resistente nella misura del 50% ai costi dell'esercizio di almeno un'attività extrascolastica, sportiva o disciplina artistica e stabilirsi la percezione integrale in suo favore dell'assegno unico universale. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_2 operata da parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, aumentarsi il di lui contributo per il mantenimento del figlio in misura Per_3 inferiore a quanto richiesto dalla sig.ra Pt_1
All'udienza del 15.12.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla presente controversia, alle condizioni di cui al verbale della predetta udienza e riprodotte nelle conclusioni. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, e pienamente conformi agli interessi del figlio minore . Per_3
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) In parziale modifica della sentenza n. 517/2017 del 3.7.2017 di questo Tribunale, dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri Parte_1
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) siano disciplinate dal verbale di udienza del C.F._2
15.12.2025; 2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 830 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Corso Roma n. 17, presso lo studio dell'Avv. Daniela Bottini, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Orsogna, Via Collemese n. 31, presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Arabella Tenaglia, che lo rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da verbale di udienza del 15.12.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 517/2017 del 3.7.2017, questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e e, per quanto d'interesse, ha Parte_1 Controparte_1 disposto l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 750,00 per il mantenimento dei figli Parte_1
e , di cui € 250,00 per ciascuno, oltre alla suddivisione Per_1 Per_2 Per_3 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 50% per ciascun genitore. Con ricorso depositato in data 11.7.2025, la sig.ra ha Parte_1 chiesto, in parziale modifica della citata sentenza, alla luce del raggiungimento della indipendenza economica dei figli e , disporsi che il Per_1 Per_2 contributo di mantenimento dovuto in favore del solo figlio , Per_3 diversamente abile, venga aumentato ad € 400,00, in considerazione delle di lui esigenze e necessità, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% per ciascun genitore, Per_3 nonché imporsi la contribuzione del resistente nella misura del 50% ai costi dell'esercizio di almeno un'attività extrascolastica, sportiva o disciplina artistica e stabilirsi la percezione integrale in suo favore dell'assegno unico universale. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_2 operata da parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, aumentarsi il di lui contributo per il mantenimento del figlio in misura Per_3 inferiore a quanto richiesto dalla sig.ra Pt_1
All'udienza del 15.12.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alla presente controversia, alle condizioni di cui al verbale della predetta udienza e riprodotte nelle conclusioni. Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta può essere accolta, tale essendo la volontà delle parti e rilevando che le condizioni concordate possono essere integralmente condivise e fatte proprie, in quanto non contrastanti con norme imperative e di ordine pubblico, e pienamente conformi agli interessi del figlio minore . Per_3
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) In parziale modifica della sentenza n. 517/2017 del 3.7.2017 di questo Tribunale, dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri Parte_1
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) siano disciplinate dal verbale di udienza del C.F._2
15.12.2025; 2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI