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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA SO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5280/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. BARONE ANTONIO;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
e
( ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Schilirò Valentina;
-resistenti-
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore
- convenuto contumace -
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/05/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 le amministrazioni in epigrafe indicate deducendo: di avere prestato attività lavorativa per nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili ex L.R. 85/1995; che il rapporto di lavoro si era configurato quale ordinario rapporto subordinato, essendo stata la parte ricorrente chiamata a svolgere mansioni analoghe ai dipendenti di ruolo per far fronte alle ordinarie esigenze degli enti utilizzatori;
di essere stata successivamente assunta con contratto a tempo determinato e inquadramento in categoria inferiore rispetto alla categoria corrispondente alle mansioni svolte quali SU;
di essere stata stabilizzata a tempo indeterminato con mantenimento della medesima categoria inferiore, subendo pertanto un demansionamento e una dequalificazione atteso che
“laddove il lavoratore era stato inquadrato come SU nel livello C, è stato poi contrattualizzato in categoria B, mentre laddove il lavoratore era inquadrato come SU nel livello B, è stato contrattualizzato nella categoria A”.
In punto di diritto, parte ricorrente ha affermato la natura fittizia del rapporto di lavoro socialmente utile e la riconducibilità ai canoni della subordinazione, facendo discendere da tale qualificazione la natura unitaria del rapporto, poi proseguito con l'assunzione a tempo determinato e la stabilizzazione, nonché il diritto a mantenere il livello originario di inquadramento, anche ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. 165/2001. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e
l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali SU o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quali lavoratori socialmente utili, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL (CCRL dipendenti Regione siciliana) applicabili, non discriminatorio rispetto ai dipendenti di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art.
2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori socialmente utili e quella ai medesimi spettante in applicazione del
CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto
2 ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto del ricorrente
a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali
SU e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare il ricorrente nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di SU per come evincibile per ciascun ricorrente dalle integrazioni orarie e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126 c.c. per il periodo di lavoro SU, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di SU e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost. - Condannare
l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al tutte le CP_3 Controparte_4 differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo fittizio di SU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui la ricorrente ha diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l Controparte_1
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di accertamento
[...]
e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
3 1.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza della CP_3 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale delle parti ricorrenti con conseguente condanna, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi dovuti in favore dell'Ente.
1.3. Con memoria del 11.10.2023 si sono costituiti l'
[...]
e l' , Controparte_5 Controparte_6 eccependo il difetto di legittimazione passiva del secondo Assessorato e del CP_4
Sicilia, l'intervenuta prescrizione dei diritti e crediti retributivi, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, escludendo la natura subordinata del lavoro prestato dal ricorrente quale
SU, deducendo l'assenza di allegazione e prova del vincolo di subordinazione e l'infondatezza della domanda relativa al demansionamento, stante l'istaurazione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto della stabilizzazione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito il giudizio il Controparte_4
, del quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
1.4. Senza necessità di istruttoria stante il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova articolati in ricorso, la causa è stata trattata per discussione e decisione all'udienza del
10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il giudizio impone di esaminare per un verso la domanda relativa all'accertamento della effettiva natura subordinata dell'attività svolta da parte ricorrente quale SU, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive spettanti ai sensi del CCRL applicabile ai dipendenti regionali e, per altro verso, la domanda di accertamento del diritto al mantenimento della qualifica pregressa al momento dell'assunzione a tempo determinato. Da tali domande discende l'ulteriore pretesa al pagamento dei contributi omessi e la domanda risarcitoria ex art. 2116 c.p.c.
3. Quanto alla domanda afferente al riconoscimento della effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
3.1. Secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di lavori socialmente utili, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali
4 lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. n. 6155/2018; Cass. n. 27125/2022; Cass. n. 9407/2023).
Tuttavia, è stato chiarito che tale qualificazione formale non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.; a tal fine risulta però necessario che siano provate le modalità di impiego del lavoratore difformi rispetto al progetto, lo svolgimento di attività con modalità e mansioni proprie del personale di ruolo, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. tra le più recenti Cass. n. 11622/2024; Cass. n. 3504/2024; Cass. n. 40806/2021;
Cass. n. 6155/2018).
Dunque, la qualificazione formale di SU non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e possa configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 del codice civile, ma ciò presuppone una adeguata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova, mediante la specifica deduzione delle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto intercorso tra le parti, delle mansioni svolte, delle circostanze per cui esse si possono ritenere difformi rispetto al progetto formativo.
3.2. Nel caso di specie, già sotto il profilo assertivo, le deduzioni di parte ricorrente appaiono generiche e inidonee a definire quali siano state le effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o anche, più semplicemente, quali concrete mansioni siano state nel corso del tempo assegnate e svolte, il che preclude la valutazione della difformità rispetto ai progetti di SU e osta al giudizio in ordine alla sussistenza delle caratteristiche della subordinazione.
In particolare, la ricorrente hanno genericamente allegato che “il rapporto si è configurato, però, quale ordinario rapporto di lavoro subordinato, posto che la ricorrente era tenuta al rispetto dell'orario di lavoro, sottoposta al potere disciplinare, direttivo e gerarchico dei superiori […] doveva giustificare presenze e assenze, svolgeva mansioni analoghe a quelle
5 del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato che svolgeva mansioni analoghe
[…] è stata utilizzata per far fronte a ordinarie esigenze degli enti utilizzatori e per sopperire alla mancanza di risorse occupandosi, infatti, di tutte le mansioni che vengono ordinariamente richiesta ai lavoratori subordinati”. Alcuna di queste mansioni è stata tuttavia nello specifico indicata, non sono stati indicati i tempi, gli orari rispettati, i compiti o le specifiche attività svolte, né è stato specificato come in concreto siano stati nei confronti di parte ricorrente esercitati poteri direttivi e disciplinari, non potendo tale esercizio desumersi da previsioni di carattere generale quali le circolari dell'Assessorato regionale del lavoro richiamate in ricorso
(cfr. pag. 3 del ricorso).
Il difetto di allegazione non consente di accertare in che termini parte ricorrente ricorrente abbia svolto, quale SU, mansioni del tutto analoghe a quelle del personale di ruolo, il che preclude la valutazione di divergenza tra il rapporto come formalizzato e il suo concreto atteggiarsi.
Le evidenziate lacune assertive, d'altra parte, non possono nemmeno essere colmate dall'articolato di prova formulato in ricorso, posto che la prova presuppone la soddisfazione un preventivo onere di allegazione dei fatti e che, in ogni caso, anche l'articolato di prova sconta di genericità.
In conclusione, le carenze in punto di allegazione ostano all'accertamento del carattere subordinato dell'attività di lavoro socialmente utile svolta, dal che discende che le relative domande sono infondate e vanno rigettate.
4. Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore pretesa avanzata in ricorso, relativa all'affermato diritto a conservare il medesimo livello di inquadramento posseduto quale SU.
4.1. All'affermazione del diritto alla conservazione dell'inquadramento osta, in via assorbente, rilevare che non è possibile ravvisare alcuna continuità tra i rapporti di lavoro antecedenti e successivi alla stabilizzazione.
Si richiamano a tal fine le condivisibili motivazioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
“Ai fini dell'analisi della fattispecie in esame occorre far in primo luogo riferimento alla
L.R. siciliana n. 85 del 1995 quale prima fonte normativa regionale che ha disciplinato, tra
l'altro, la realizzazione da parte degli enti locali di progetti di pubblica utilità mediante la stipula di contratti di diritto privato.
6 Gli artt. 11 e 12 di tale legge sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 271 del 1996, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto sussistere la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell'interesse nazionale positivizzato dalla legislazione statale. Ciò in considerazione della circostanza che la regolamentazione dell'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione (finalità alla quale il Giudice delle Leggi riconduce i lavori socialmente utili, i progetti di pubblica utilità e la disciplina regionale in esame), non precludeva autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali (in termini
Cass. n. 25675 del 2017).
Sempre ai fini del corretto inquadramento del caso in esame occorre, inoltre, tener conto dell'orientamento espresso da Cass. n. 17372 del 2017 che, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege n.
85 del 1995, ha ritenuto che l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria non può prescindere dal vaglio analitico del contratto posto a fondamento della domanda, non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto di fatto, non costituente oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che quest'ultima è rientrata nel bacino dei lavoratori a termine ammessi alla stabilizzazione quale lavoratrice AS […], con la quale aveva stipulato un primo contratto a termine in forza dell'art. 25 legge regionale n. 21 del 29.12.2003.
Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha agevolato la "fuoriuscita" dei lavoratori socialmente utili, individuando le tipologie di contratto di lavoro che gli enti potevano scegliere nelle seguenti: contratti quinquennali di diritto privato;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto;
assunzioni ai sensi del D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
7 Il titolo vantato […] per rientrare nel processo di stabilizzazione è, dunque, la titolarità di un contratto a termine […], stipulato ai sensi della L.R. n. 21 del 2003. […]
Le modalità con le quali il legislatore regionale è nuovamente intervenuto a disciplinare il processo di stabilizzazione, cui la ricorrente aveva diritto a partecipare, non prevedono la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in essere, ma
l'inserimento nel processo di stabilizzazione dei dipendenti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, mediante stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato.
Tali modalità di attuazione del processo di stabilizzazione escludono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art.
8 consenta assunzioni nel ruolo regionale e, conseguentemente, che i lavoratori ammessi a tale processo possano vantare diritti, come quello dedotto in giudizio dalla ricorrente, al mantenimento della qualifica conseguita nel corso del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infondate sono, dunque, le doglianze formulate in ricorso, dirette a censurare la sentenza impugnata sulla base della "ratio" della L.R. n. 16 del 2006 (prospettata dalla ricorrente come esposto al punto 3) in quanto il legislatore regionale non ha previsto la successione della
Regione nel contratto stipulato dalla A. con la , ma Controparte_7 la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato tra la Regione e la ricorrente, nel quale è stato, pertanto, legittimamente attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito dalla medesima ricorrente nel corso del precedente rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro ( ). Controparte_7
Ne consegue che deve condividersi la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto dirimente la circostanza della sussistenza di una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro” (cfr. Cass. n. 8134/2018; in conforme, Cass. n. 297/2023; Cass. n. 15664/2024).
Dunque, posto che i processi di stabilizzazione determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro nuovi, che non si pongono in continuità con altri e precedenti rapporti intercorsi tra le parti, non può riconoscersi il diritto alla conservazione del diverso e superiore inquadramento in tesi posseduto quale SU, dovendo considerarsi pienamente legittima la stipula di nuovi contratti con inquadramento in categoria diversa.
4.2. La domanda in esame risulta infondata anche sotto il diverso profilo, peraltro in parte già sopra esaminato, dell'assenza di allegazioni in merito a quali fossero le effettive e concrete mansioni svolte da parte ricorrente quale SU (mai descritte in ricorso) e alla loro riconducibilità al profilo professionale superiore preteso, il che non consente di apprezzare i
8 termini del lamentato inadempimento e della presunta violazione dell'art. 52 del D.lgs.
165/2001 e 2103 c.c.
5. Dalla infondatezza delle superiori domande discende il rigetto delle domande di condanna ex art. 2126 c.c., delle domande avanzate ai fini contributivi e della domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
6. Le spese di lite tra parte ricorrente e le Amministrazioni regionali difese dall'Avvocatura dello Stato seguono la soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e del valore indeterminabile della causa (scaglione fino a €
52.000,00).
Le spese di lite tra il ricorrente e l' possono essere compensate tenuto conto CP_3 dell'estraneità dell'ente alla vicenda sostanziale oggetto di causa.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA SO , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5280 /2023 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
Controparte_4 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica e dell'Assessorato regionale delle attività produttive, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 4.628,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite nei rapporti con;
CP_3 nulla sulle spese di lite nei rapporti con il . Controparte_4
Catania, 05/11/2025
La giudice del lavoro
IA SO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA SO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5280/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. BARONE ANTONIO;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
e
( ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Schilirò Valentina;
-resistenti-
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore
- convenuto contumace -
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/05/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 le amministrazioni in epigrafe indicate deducendo: di avere prestato attività lavorativa per nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili ex L.R. 85/1995; che il rapporto di lavoro si era configurato quale ordinario rapporto subordinato, essendo stata la parte ricorrente chiamata a svolgere mansioni analoghe ai dipendenti di ruolo per far fronte alle ordinarie esigenze degli enti utilizzatori;
di essere stata successivamente assunta con contratto a tempo determinato e inquadramento in categoria inferiore rispetto alla categoria corrispondente alle mansioni svolte quali SU;
di essere stata stabilizzata a tempo indeterminato con mantenimento della medesima categoria inferiore, subendo pertanto un demansionamento e una dequalificazione atteso che
“laddove il lavoratore era stato inquadrato come SU nel livello C, è stato poi contrattualizzato in categoria B, mentre laddove il lavoratore era inquadrato come SU nel livello B, è stato contrattualizzato nella categoria A”.
In punto di diritto, parte ricorrente ha affermato la natura fittizia del rapporto di lavoro socialmente utile e la riconducibilità ai canoni della subordinazione, facendo discendere da tale qualificazione la natura unitaria del rapporto, poi proseguito con l'assunzione a tempo determinato e la stabilizzazione, nonché il diritto a mantenere il livello originario di inquadramento, anche ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 52 del D.lgs. 165/2001. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e
l'Amministrazione resistente sussiste, a far data dalla prima assegnazione quali SU o, comunque dalla diversa data ritenuta di giustizia, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dalla disciplina nazionale ed eurounitaria applicabile esposta in ricorso;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutto il periodo del rapporto di lavoro effettivamente intercorso con l'Amministrazione resistente quali lavoratori socialmente utili, al trattamento economico corrispondente a quello previsto dai CCNL (CCRL dipendenti Regione siciliana) applicabili, non discriminatorio rispetto ai dipendenti di ruolo, anche e comunque in violazione dalla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE e dalla normativa nazionale vigente applicabile e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, anche ai sensi dell'art.
2126 c.c., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive tra la retribuzione percepita quali lavoratori socialmente utili e quella ai medesimi spettante in applicazione del
CCRL, come specificato in ricorso, in relazione al livello di inquadramento loro riconosciuto
2 ed in ragione dell'attività svolta e dei relativi riflessi sul TFR, dalla data di inizio del rapporto di lavoro ovvero da altra data ritenuta di legge e di giustizia, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost.
- Accertare e dichiarare l'avvenuto demansionamento e affermare il diritto del ricorrente
a conservare il superiore livello di inquadramento attribuito in costanza di assegnazione quali
SU e per l'effetto riconoscere il diritto al riconoscimento di tutte le differenze retributive maturate in base al superiore livello di inquadramento dal momento dell'illegittima dequalificazione, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- Condannare l'Amministrazione resistente a reinquadrare il ricorrente nel superiore livello di inquadramento posseduto in costanza di rapporto di SU per come evincibile per ciascun ricorrente dalle integrazioni orarie e condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, anche ex art. 2126 c.c. per il periodo di lavoro SU, in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive determinate dall'illegittimo demansionamento dal momento della cessazione del rapporto di SU e fino all'effettivo reinquadramento, con rivalutazione monetaria o interessi legali su tutte le somme riconosciute, via via maturate e sino al saldo effettivo, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell'art. 36 Cost. - Condannare
l'Amministrazione resistente a corrispondere all' e/o al tutte le CP_3 Controparte_4 differenze contributive maturate tanto con riferimento al periodo fittizio di SU quanto con riguardo alle differenze retributive maturate per l'inquadramento maggiore di cui la ricorrente ha diritto;
- Condannare, in subordine, ex art. 2116 c.c., l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione mediante pronuncia di condanna generica.
- In subordine, ove ritenuto legittimato passivo l Controparte_1
disporre nei confronti di quest'ultimo tutte le attività di accertamento
[...]
e condanna su richieste in via principale nei confronti dell'Assessorato datore di lavoro resistente;
- Con condanna, comunque, della parte resistente, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre cpa, iva e spese generali”.
3 1.2. Si è costituito in giudizio l' chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza della CP_3 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale delle parti ricorrenti con conseguente condanna, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi dovuti in favore dell'Ente.
1.3. Con memoria del 11.10.2023 si sono costituiti l'
[...]
e l' , Controparte_5 Controparte_6 eccependo il difetto di legittimazione passiva del secondo Assessorato e del CP_4
Sicilia, l'intervenuta prescrizione dei diritti e crediti retributivi, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, escludendo la natura subordinata del lavoro prestato dal ricorrente quale
SU, deducendo l'assenza di allegazione e prova del vincolo di subordinazione e l'infondatezza della domanda relativa al demansionamento, stante l'istaurazione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto della stabilizzazione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito il giudizio il Controparte_4
, del quale va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
1.4. Senza necessità di istruttoria stante il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova articolati in ricorso, la causa è stata trattata per discussione e decisione all'udienza del
10.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti;
verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, il procedimento è definito con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il giudizio impone di esaminare per un verso la domanda relativa all'accertamento della effettiva natura subordinata dell'attività svolta da parte ricorrente quale SU, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive spettanti ai sensi del CCRL applicabile ai dipendenti regionali e, per altro verso, la domanda di accertamento del diritto al mantenimento della qualifica pregressa al momento dell'assunzione a tempo determinato. Da tali domande discende l'ulteriore pretesa al pagamento dei contributi omessi e la domanda risarcitoria ex art. 2116 c.p.c.
3. Quanto alla domanda afferente al riconoscimento della effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
3.1. Secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di lavori socialmente utili, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali
4 lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. n. 6155/2018; Cass. n. 27125/2022; Cass. n. 9407/2023).
Tuttavia, è stato chiarito che tale qualificazione formale non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.; a tal fine risulta però necessario che siano provate le modalità di impiego del lavoratore difformi rispetto al progetto, lo svolgimento di attività con modalità e mansioni proprie del personale di ruolo, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (cfr. tra le più recenti Cass. n. 11622/2024; Cass. n. 3504/2024; Cass. n. 40806/2021;
Cass. n. 6155/2018).
Dunque, la qualificazione formale di SU non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e possa configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 del codice civile, ma ciò presuppone una adeguata soddisfazione degli oneri di allegazione e prova, mediante la specifica deduzione delle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto intercorso tra le parti, delle mansioni svolte, delle circostanze per cui esse si possono ritenere difformi rispetto al progetto formativo.
3.2. Nel caso di specie, già sotto il profilo assertivo, le deduzioni di parte ricorrente appaiono generiche e inidonee a definire quali siano state le effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o anche, più semplicemente, quali concrete mansioni siano state nel corso del tempo assegnate e svolte, il che preclude la valutazione della difformità rispetto ai progetti di SU e osta al giudizio in ordine alla sussistenza delle caratteristiche della subordinazione.
In particolare, la ricorrente hanno genericamente allegato che “il rapporto si è configurato, però, quale ordinario rapporto di lavoro subordinato, posto che la ricorrente era tenuta al rispetto dell'orario di lavoro, sottoposta al potere disciplinare, direttivo e gerarchico dei superiori […] doveva giustificare presenze e assenze, svolgeva mansioni analoghe a quelle
5 del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato che svolgeva mansioni analoghe
[…] è stata utilizzata per far fronte a ordinarie esigenze degli enti utilizzatori e per sopperire alla mancanza di risorse occupandosi, infatti, di tutte le mansioni che vengono ordinariamente richiesta ai lavoratori subordinati”. Alcuna di queste mansioni è stata tuttavia nello specifico indicata, non sono stati indicati i tempi, gli orari rispettati, i compiti o le specifiche attività svolte, né è stato specificato come in concreto siano stati nei confronti di parte ricorrente esercitati poteri direttivi e disciplinari, non potendo tale esercizio desumersi da previsioni di carattere generale quali le circolari dell'Assessorato regionale del lavoro richiamate in ricorso
(cfr. pag. 3 del ricorso).
Il difetto di allegazione non consente di accertare in che termini parte ricorrente ricorrente abbia svolto, quale SU, mansioni del tutto analoghe a quelle del personale di ruolo, il che preclude la valutazione di divergenza tra il rapporto come formalizzato e il suo concreto atteggiarsi.
Le evidenziate lacune assertive, d'altra parte, non possono nemmeno essere colmate dall'articolato di prova formulato in ricorso, posto che la prova presuppone la soddisfazione un preventivo onere di allegazione dei fatti e che, in ogni caso, anche l'articolato di prova sconta di genericità.
In conclusione, le carenze in punto di allegazione ostano all'accertamento del carattere subordinato dell'attività di lavoro socialmente utile svolta, dal che discende che le relative domande sono infondate e vanno rigettate.
4. Occorre a questo punto esaminare l'ulteriore pretesa avanzata in ricorso, relativa all'affermato diritto a conservare il medesimo livello di inquadramento posseduto quale SU.
4.1. All'affermazione del diritto alla conservazione dell'inquadramento osta, in via assorbente, rilevare che non è possibile ravvisare alcuna continuità tra i rapporti di lavoro antecedenti e successivi alla stabilizzazione.
Si richiamano a tal fine le condivisibili motivazioni della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame nel presente giudizio.
“Ai fini dell'analisi della fattispecie in esame occorre far in primo luogo riferimento alla
L.R. siciliana n. 85 del 1995 quale prima fonte normativa regionale che ha disciplinato, tra
l'altro, la realizzazione da parte degli enti locali di progetti di pubblica utilità mediante la stipula di contratti di diritto privato.
6 Gli artt. 11 e 12 di tale legge sono stati sottoposti al vaglio della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 271 del 1996, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto sussistere la potestà legislativa regionale concorrente nella materia della legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f dello statuto speciale, nei limiti dei principi ed interessi generali che informano la legislazione dello Stato, come esercitata, anche in ragione dell'interesse nazionale positivizzato dalla legislazione statale. Ciò in considerazione della circostanza che la regolamentazione dell'avviamento dei giovani al lavoro nelle aree ad alta disoccupazione (finalità alla quale il Giudice delle Leggi riconduce i lavori socialmente utili, i progetti di pubblica utilità e la disciplina regionale in esame), non precludeva autonomi interventi delle Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali (in termini
Cass. n. 25675 del 2017).
Sempre ai fini del corretto inquadramento del caso in esame occorre, inoltre, tener conto dell'orientamento espresso da Cass. n. 17372 del 2017 che, sia pure con riguardo alla diversa controversia relativa alla applicazione della progressione economica orizzontale a lavoratori assunti dall'amministrazione comunale con contratti a tempo determinato e parziale ex lege n.
85 del 1995, ha ritenuto che l'esame della fattispecie in ragione della disciplina legale, statale, regionale, ed eurounitaria non può prescindere dal vaglio analitico del contratto posto a fondamento della domanda, non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale.
Nel caso in esame, la motivazione della sentenza della Corte territoriale parte dal presupposto di fatto, non costituente oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che quest'ultima è rientrata nel bacino dei lavoratori a termine ammessi alla stabilizzazione quale lavoratrice AS […], con la quale aveva stipulato un primo contratto a termine in forza dell'art. 25 legge regionale n. 21 del 29.12.2003.
Con tale intervento normativo, il legislatore regionale ha agevolato la "fuoriuscita" dei lavoratori socialmente utili, individuando le tipologie di contratto di lavoro che gli enti potevano scegliere nelle seguenti: contratti quinquennali di diritto privato;
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto;
assunzioni ai sensi del D.Lgs.
1 dicembre 1997, n. 468, art. 12, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
assunzioni ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 6, e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa.
7 Il titolo vantato […] per rientrare nel processo di stabilizzazione è, dunque, la titolarità di un contratto a termine […], stipulato ai sensi della L.R. n. 21 del 2003. […]
Le modalità con le quali il legislatore regionale è nuovamente intervenuto a disciplinare il processo di stabilizzazione, cui la ricorrente aveva diritto a partecipare, non prevedono la conversione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato in essere, ma
l'inserimento nel processo di stabilizzazione dei dipendenti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, mediante stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato.
Tali modalità di attuazione del processo di stabilizzazione escludono, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che la disposizione di cui alla L.R. Sicilia n. 16 del 2006, art.
8 consenta assunzioni nel ruolo regionale e, conseguentemente, che i lavoratori ammessi a tale processo possano vantare diritti, come quello dedotto in giudizio dalla ricorrente, al mantenimento della qualifica conseguita nel corso del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infondate sono, dunque, le doglianze formulate in ricorso, dirette a censurare la sentenza impugnata sulla base della "ratio" della L.R. n. 16 del 2006 (prospettata dalla ricorrente come esposto al punto 3) in quanto il legislatore regionale non ha previsto la successione della
Regione nel contratto stipulato dalla A. con la , ma Controparte_7 la conclusione di un nuovo contratto a tempo determinato tra la Regione e la ricorrente, nel quale è stato, pertanto, legittimamente attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito dalla medesima ricorrente nel corso del precedente rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro ( ). Controparte_7
Ne consegue che deve condividersi la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto dirimente la circostanza della sussistenza di una soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro” (cfr. Cass. n. 8134/2018; in conforme, Cass. n. 297/2023; Cass. n. 15664/2024).
Dunque, posto che i processi di stabilizzazione determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro nuovi, che non si pongono in continuità con altri e precedenti rapporti intercorsi tra le parti, non può riconoscersi il diritto alla conservazione del diverso e superiore inquadramento in tesi posseduto quale SU, dovendo considerarsi pienamente legittima la stipula di nuovi contratti con inquadramento in categoria diversa.
4.2. La domanda in esame risulta infondata anche sotto il diverso profilo, peraltro in parte già sopra esaminato, dell'assenza di allegazioni in merito a quali fossero le effettive e concrete mansioni svolte da parte ricorrente quale SU (mai descritte in ricorso) e alla loro riconducibilità al profilo professionale superiore preteso, il che non consente di apprezzare i
8 termini del lamentato inadempimento e della presunta violazione dell'art. 52 del D.lgs.
165/2001 e 2103 c.c.
5. Dalla infondatezza delle superiori domande discende il rigetto delle domande di condanna ex art. 2126 c.c., delle domande avanzate ai fini contributivi e della domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
6. Le spese di lite tra parte ricorrente e le Amministrazioni regionali difese dall'Avvocatura dello Stato seguono la soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale e del valore indeterminabile della causa (scaglione fino a €
52.000,00).
Le spese di lite tra il ricorrente e l' possono essere compensate tenuto conto CP_3 dell'estraneità dell'ente alla vicenda sostanziale oggetto di causa.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA SO , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5280 /2023 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia del;
Controparte_4 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica e dell'Assessorato regionale delle attività produttive, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 4.628,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese di lite nei rapporti con;
CP_3 nulla sulle spese di lite nei rapporti con il . Controparte_4
Catania, 05/11/2025
La giudice del lavoro
IA SO
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